Art. 117. (Valutazione del personale)
I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della presente legge.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.
Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo e' di due anni.
Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato.
Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrra' gli stessi effetti di cui al secondo comma.
I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della presente legge.
Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianita' richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.
Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo e' di due anni.
Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato.
Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrra' gli stessi effetti di cui al secondo comma.