Articolo 19 della Legge 28 agosto 1989, n. 302
Articolo 18Articolo 20
Versione
16 settembre 1989
Art. 19. 1. Le disposizioni dell' articolo 7- ter del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , devono intendersi applicabili anche alla pesca marittima.
Nota all'art. 19:
Il testo dell' art. 7- ter del D.L. n. 746/1983 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto) e' il seguente:
"Art. 7-ter. - Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA".
Entrata in vigore il 16 settembre 1989