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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/07/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 4621/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandra Tabarro - Presidente rel. -
Dott. Anna Scognamiglio - Giudice
Dott. Nadia Zampogna - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel giudizio civile iscritto al nr. 6409/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (c.f. ), rapp. to e difeso dall'avv. Mariarosaria Parte_1 C.F._1
Costanzo (c.f. ), giusta procura allegata in calce al ricorso introduttivo con C.F._2
documento separato presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Calata Capodichino
n. 243;
RICORRENTE
E
, (c.f. ), rapp. ta e difesa dall'avv. Maria Cristina Caccavale CP_1 C.F._3
(c.f. ) giusta procura in calce presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._4
Casalnuovo di Napoli alla Via Roma, 109;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM Sede
INTERVENTORE EX LEGE RG. n. 4621/2024
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la decisione immediata sullo status.
Il P.M. ha apposto il visto in data 2 settembre 2024.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024 il ricorrente premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 03/10/98, dal quale sono nati tre figli, e CP_1 Per_1
Per_
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti e , minorenne, nata nel 2009; Per_2
che da circa due anni essi coniugi vivevano separati di fatto, benché sotto lo stesso tetto, evidenziando che la moglie aveva una forte depressione e disturbo schizzo affettivo di primo Per_ grado;
che trascurava la famiglia e soprattutto la figlia minore , la quale era solita trascorrere l'intera giornata da un'amica poiché la madre non l'accudiva, coltivando anche numerose relazioni extraconiugali con altri uomini;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la Per_ separazione dei coniugi;
disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre;
disporsi a carico della resistente l'obbligo di Per_ versare il mantenimento per la minore in misura di euro 250,00 al mese, oltre rivalutazione
ISTAT; stabilire il calendario di visita madre-figlia. Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Con comparsa depositata in data 2 novembre 2024, si costituiva in giudizio CP_1
deducendo di essere affetta da disturbo depressivo maggiore e di aver volontariamente cercato anche il supporto di strutture ospedaliere e di aver intrapreso terapie riabilitative presso il centro di salute mentale di Casoria, precisando di non essere mai stata sottoposta a trattamenti sanitari obbligatori;
che il marito aveva sempre avuto nei suoi confronti atteggiamenti provocatori e mortificanti denotanti uno scarso interesse verso la moglie tanto da preferire Per_ trascorrere intere giornate fuori casa;
che la minore aveva scelto di stare con il padre;
che la casa coniugale doveva essere lasciata e che il marito aveva messo in vendita gli arredi esistenti nella casa ed acquistati con i soldi di essa resistente;
si associava pertanto alla domanda di separazione chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia Per_
, l'ascolto della minore al fine di stabilire il genitore collocatario;
rigettare la richiesta di Per_ mantenimento nei confronti della figlia perché priva di risorse reddituali e disporre il mantenimento esclusivamente a carico del anche relativamente alle spese Pt_1
straordinarie; porre a carico del un assegno di mantenimento in favore di essa Pt_1 RG. n. 4621/2024
ricorrente per la somma di euro 300 mensili;
condannare esso ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
- Con memoria integrativa depositata in data 12 novembre 2024, il riferiva di non aver Pt_1
mai avuto atteggiamenti violenti ed aggressivi nei confronti della ma le sue reazioni CP_1
derivavano dall'aver scoperto dei molteplici eventi ed accadimenti di infedeltà attuati dalla Per_ moglie alle sue spalle;
quanto alla minore , esso ricorrente riferiva di essere preoccupato per la incolumità della figlia a causa della gravità della patologia della e gli effetti che la CP_1
patologia ha sui comportamenti della stessa nella quotidianità.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 3 dicembre 2024, il ricorrente dichiarava di avere una concessionaria di auto e per quanto riguarda i redditi personali (cfr. documenti in atti), mentre la moglie percepiva assegno di inclusione di € 1170,00 e € 343,00 come assegno di invalidità ( 77%); che la casa coniugale era in affitto ed il proprietario aveva già intimato lo sfratto per febbraio-marzo 2025; che, la moglie vive dalla madre in quanto non è in grado di gestirsi da sola;
che, i primi sintomi della depressione bipolare schizofrenica erano sorti a partire dalla gravidanza, inizialmente molto lievi poi nell'agosto del 1999 vi è stato un episodio grave, in cui la prese il figlio, di pochi mesi di sera, e scappò senza dare notizie per questo CP_1
fu portata da un medico che le diagnosticò la depressione post partum maniacale. Esso ricorrente riferiva di aver sempre accudito da solo i suoi figli e che il figlio maggiorenne era stato in carcere ed aveva avuto problemi di tossicodipendenza e maltrattamenti in famiglia . Per_
- All' udienza del 29 gennaio 2025 veniva ascoltata la minore la quale riferiva che i genitori litigavano sempre ma ad un certo punto la madre aveva deciso di andare dalla nonna materna;
aggiungeva, altresì, che la madre soffriva di depressione da circa sei o sette anni ma che da qualche anno la situazione era peggiorata e trascorreva l'intera giornata a letto con il telefonino chattando con altri uomini;
la minore altresì dichiarava di vedere la madre una volta ogni 15 giorni circa, che non ha rapporti con i fratelli, e di aver cercato di aiutarla, di farla uscire, ma che lei non la cerca e non la chiama;
riferiva di non avere alcun problema a vedere la madre e ad avere incontri con lei, di voler stare con il padre, ma di voler vedere anche la madre e volere che lei guarisse.
-Con ordinanza emessa in data 3 marzo 2025 il Presidente relatore emetteva i provvedimenti Per_ provvisori e urgenti disponendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre nella casa nella quale attualmente risiede con la minore;
che la madre potrà vedere la figlia secondo il calendario di visita articolato dal ricorrente nel ricorso introduttivo che qui per brevità si ha per richiamato e trascritto;
poneva a carico della resistente l'obbligo di versare la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento RG. n. 4621/2024
Per_ della minore , oltre ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c della ricorrente ovvero altra modalità da stabilirsi previo accordo tra le parti, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo in vigore in questo Tribunale;
- disponeva, per il tramite dei servizi sociali competenti per territorio di Casoria accertamenti sulle condizioni di vita della minore e circa i rapporti genitoriali e rinviava per la verifica della relazione l'udienza al 14 giugno 2025.
Depositata certificazione medica e relazione psichiatrica ed acquisita la relazione dei Servizi
Sociali di Casoria, all'udienza del 17 giugno 2025, i procuratori chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni ed insistevano per la pronunzia parziale sullo status;
indi il
Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
#########################################
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis u.c. c.p.c., sentenza non definitiva.
Va disposta, pertanto, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali va rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, così provvede: RG. n. 4621/2024
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.05.1979 e , nata a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1998, n. 85, p.II, s. A sez. J);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Aversa, il 24 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandra Tabarro - Presidente rel. -
Dott. Anna Scognamiglio - Giudice
Dott. Nadia Zampogna - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel giudizio civile iscritto al nr. 6409/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (c.f. ), rapp. to e difeso dall'avv. Mariarosaria Parte_1 C.F._1
Costanzo (c.f. ), giusta procura allegata in calce al ricorso introduttivo con C.F._2
documento separato presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla via Calata Capodichino
n. 243;
RICORRENTE
E
, (c.f. ), rapp. ta e difesa dall'avv. Maria Cristina Caccavale CP_1 C.F._3
(c.f. ) giusta procura in calce presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._4
Casalnuovo di Napoli alla Via Roma, 109;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM Sede
INTERVENTORE EX LEGE RG. n. 4621/2024
CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni e la decisione immediata sullo status.
Il P.M. ha apposto il visto in data 2 settembre 2024.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-Con ricorso depositato in data 29 luglio 2024 il ricorrente premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio con il 03/10/98, dal quale sono nati tre figli, e CP_1 Per_1
Per_
, maggiorenni ed economicamente autosufficienti e , minorenne, nata nel 2009; Per_2
che da circa due anni essi coniugi vivevano separati di fatto, benché sotto lo stesso tetto, evidenziando che la moglie aveva una forte depressione e disturbo schizzo affettivo di primo Per_ grado;
che trascurava la famiglia e soprattutto la figlia minore , la quale era solita trascorrere l'intera giornata da un'amica poiché la madre non l'accudiva, coltivando anche numerose relazioni extraconiugali con altri uomini;
tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la Per_ separazione dei coniugi;
disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre;
disporsi a carico della resistente l'obbligo di Per_ versare il mantenimento per la minore in misura di euro 250,00 al mese, oltre rivalutazione
ISTAT; stabilire il calendario di visita madre-figlia. Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Con comparsa depositata in data 2 novembre 2024, si costituiva in giudizio CP_1
deducendo di essere affetta da disturbo depressivo maggiore e di aver volontariamente cercato anche il supporto di strutture ospedaliere e di aver intrapreso terapie riabilitative presso il centro di salute mentale di Casoria, precisando di non essere mai stata sottoposta a trattamenti sanitari obbligatori;
che il marito aveva sempre avuto nei suoi confronti atteggiamenti provocatori e mortificanti denotanti uno scarso interesse verso la moglie tanto da preferire Per_ trascorrere intere giornate fuori casa;
che la minore aveva scelto di stare con il padre;
che la casa coniugale doveva essere lasciata e che il marito aveva messo in vendita gli arredi esistenti nella casa ed acquistati con i soldi di essa resistente;
si associava pertanto alla domanda di separazione chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento condiviso della figlia Per_
, l'ascolto della minore al fine di stabilire il genitore collocatario;
rigettare la richiesta di Per_ mantenimento nei confronti della figlia perché priva di risorse reddituali e disporre il mantenimento esclusivamente a carico del anche relativamente alle spese Pt_1
straordinarie; porre a carico del un assegno di mantenimento in favore di essa Pt_1 RG. n. 4621/2024
ricorrente per la somma di euro 300 mensili;
condannare esso ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
- Con memoria integrativa depositata in data 12 novembre 2024, il riferiva di non aver Pt_1
mai avuto atteggiamenti violenti ed aggressivi nei confronti della ma le sue reazioni CP_1
derivavano dall'aver scoperto dei molteplici eventi ed accadimenti di infedeltà attuati dalla Per_ moglie alle sue spalle;
quanto alla minore , esso ricorrente riferiva di essere preoccupato per la incolumità della figlia a causa della gravità della patologia della e gli effetti che la CP_1
patologia ha sui comportamenti della stessa nella quotidianità.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 3 dicembre 2024, il ricorrente dichiarava di avere una concessionaria di auto e per quanto riguarda i redditi personali (cfr. documenti in atti), mentre la moglie percepiva assegno di inclusione di € 1170,00 e € 343,00 come assegno di invalidità ( 77%); che la casa coniugale era in affitto ed il proprietario aveva già intimato lo sfratto per febbraio-marzo 2025; che, la moglie vive dalla madre in quanto non è in grado di gestirsi da sola;
che, i primi sintomi della depressione bipolare schizofrenica erano sorti a partire dalla gravidanza, inizialmente molto lievi poi nell'agosto del 1999 vi è stato un episodio grave, in cui la prese il figlio, di pochi mesi di sera, e scappò senza dare notizie per questo CP_1
fu portata da un medico che le diagnosticò la depressione post partum maniacale. Esso ricorrente riferiva di aver sempre accudito da solo i suoi figli e che il figlio maggiorenne era stato in carcere ed aveva avuto problemi di tossicodipendenza e maltrattamenti in famiglia . Per_
- All' udienza del 29 gennaio 2025 veniva ascoltata la minore la quale riferiva che i genitori litigavano sempre ma ad un certo punto la madre aveva deciso di andare dalla nonna materna;
aggiungeva, altresì, che la madre soffriva di depressione da circa sei o sette anni ma che da qualche anno la situazione era peggiorata e trascorreva l'intera giornata a letto con il telefonino chattando con altri uomini;
la minore altresì dichiarava di vedere la madre una volta ogni 15 giorni circa, che non ha rapporti con i fratelli, e di aver cercato di aiutarla, di farla uscire, ma che lei non la cerca e non la chiama;
riferiva di non avere alcun problema a vedere la madre e ad avere incontri con lei, di voler stare con il padre, ma di voler vedere anche la madre e volere che lei guarisse.
-Con ordinanza emessa in data 3 marzo 2025 il Presidente relatore emetteva i provvedimenti Per_ provvisori e urgenti disponendo l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre nella casa nella quale attualmente risiede con la minore;
che la madre potrà vedere la figlia secondo il calendario di visita articolato dal ricorrente nel ricorso introduttivo che qui per brevità si ha per richiamato e trascritto;
poneva a carico della resistente l'obbligo di versare la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento RG. n. 4621/2024
Per_ della minore , oltre ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c della ricorrente ovvero altra modalità da stabilirsi previo accordo tra le parti, oltre al 50% delle spese straordinarie previste nel Protocollo in vigore in questo Tribunale;
- disponeva, per il tramite dei servizi sociali competenti per territorio di Casoria accertamenti sulle condizioni di vita della minore e circa i rapporti genitoriali e rinviava per la verifica della relazione l'udienza al 14 giugno 2025.
Depositata certificazione medica e relazione psichiatrica ed acquisita la relazione dei Servizi
Sociali di Casoria, all'udienza del 17 giugno 2025, i procuratori chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni ed insistevano per la pronunzia parziale sullo status;
indi il
Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status.
#########################################
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale.
Dovendo la causa continuare per le statuizioni accessorie, va emessa, ai sensi dell'art. 473 bis u.c. c.p.c., sentenza non definitiva.
Va disposta, pertanto, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali va rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti, così provvede: RG. n. 4621/2024
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
19.05.1979 e , nata a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 1998, n. 85, p.II, s. A sez. J);
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Aversa, il 24 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Alessandra Tabarro