Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 118
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica

    Le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica si rivelano infondate e ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso. La notifica non è elemento costitutivo dell'atto, ma un atto distinto necessario a garantirne la comunicazione. La sua invalidità è irrilevante se l'atto è stato impugnato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento per difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione

    L'atto è stato sottoscritto da un dipendente delegato del servizio, figura legittimata all'esercizio del potere di sottoscrizione dei provvedimenti inerenti all'attività gestionale e alla rappresentanza in giudizio.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento e degli atti sottesi per mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La parte resistente prova in giudizio, con documentazione non contestata, che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate. Inoltre, il ricorrente era a conoscenza delle cartelle in questione, come dimostrato dal precedente giudizio pendente n. 591/2024 R.G.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto di pignoramento e degli atti sottesi per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche

    La parte resistente prova in giudizio, con documentazione non contestata, che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate. Inoltre, il ricorrente era a conoscenza delle cartelle in questione, come dimostrato dal precedente giudizio pendente n. 591/2024 R.G.

  • Rigettato
    Impugnazione per sottoscrizione dell'atto con firma a stampa in violazione di legge

    La legge consente la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile per atti prodotti da sistemi informatici automatizzati, a condizione che il nominativo e la fonte dei dati siano indicati in un apposito provvedimento dirigenziale. La Corte di cassazione ha confermato la legittimità di tale prassi, anche per i concessionari alla riscossione.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'eccezione di prescrizione è infondata. La parte resistente prova la regolare notifica delle cartelle di pagamento e il ricorrente ne era a conoscenza, come dimostrato dal precedente giudizio pendente n. 591/2024 R.G.

  • Accolto
    Annullamento della cartella di pagamento n. 29120200001769954000

    La cartella di pagamento n. 29120200001769954000 è stata annullata con Sentenza n. 1689/2025 del 27/05/2025. Pertanto, dalla somma complessiva richiesta in pagamento deve essere espunta quella relativa a tale cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 118
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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