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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
LU CE, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1354/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2918420240000026001 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta ai propri scritti depositati.
Parte resistente si riporta alle controdeduzioni e in relazione all'eccezione di violazione dell'art. 24, invocata da parte ricorrente, non si applica ratione temporis rilevando comunque che in atti è stata depositata attestazione di conformità.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 10.04.2024, è impugnato l'atto di pignoramento presso terzi del 22.03.2024 n. 2918420240000026001, notificato a mezzo p.e.c. in data
22/03/2024, della somma di totale € 52.818,94, per le cartelle con finali n. 0053, 0183, 5686, 9954, 4506 e
5831.
Il ricorrente deduce: la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicato irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.; la nullità dell' atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva dell'a.d.e.r. stante la mancata sottoscrizione del direttore ma di soggetto irritualmente delegato;
la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi e dei relativi ruoli sottesi impugnati per violazione dell'art 25 d.
p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche- sotto altro profilo.
Il resistente controdeduce: che l'atto impugnato segue un preavviso di fermo per varie cartelle fra cui molte di quelle oggi impugnate, già oggetto di impugnazione davanti a questa a ditta Corte, nonché un precedente atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 08/02/2024 a mezzo pec, per una serie di cartelle tra cui tutte quelle oggi impugnate (il ricorso pendente presso la sezione tre, registro generale 591/2024, la cui trattazione del merito è fissata per l'udienza 17/07/2024); che tutte le cartelle sono state notificate.
Il ricorrente, con memorie depositate in data 1.12.2025, insiste nei motivi del ricorso e precisa che la cartella di pagamento n. 29120200001769954000 per asserita imposta IVA, per l'importo complessivo di € 12.379,59 asseritamente all'anno 2018 è stata annullata con Sentenza n. 1689/2025 del 27/05/2025
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
Il collegio, alla udienza camerale del 13.01.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
La cartella di pagamento n. 29120200001769954000, per IVA del 2018, per l'importo complessivo di
€ 12.379,59 è stata annullata con Sentenza n. 1689/2025 del 27/05/2025.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'inesistenza giuridica della notifica.
Va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
In ogni caso, la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dall'atto che si impugna, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Il motivo va respinto.
Con altro motivo deduceva la carenza di legittimazione attiva del funzionario che ha sottoscritto l'atto.
Come previsto dagli artt. 11 D. Lgs. 507/93 e 1 co. 692 L. 147/2013, i Comuni sono legittimati a designare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, quali il potere di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato sottoscritto da Nominativo_1, dipendente delegato del servizio.
Se ne deduce che latto impugnato è stato sottoscritto da un soggetto legittimato all'esercizio di tale potere ed anche questo motivo viene respinto.
Deduceva ancora la sottoscrizione dell'atto con firma a stampa in sostituzione della firma autografa e/o digitale, in violazione dell'art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995, visto che sull'avviso è stata apposta la sottoscrizione del funzionario responsabile mediante indicazione a stampa, in base ad un'autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione di stampa.
L'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 stabilisce, da un lato, che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati» e, dall'altro lato, che «il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
Sul punto l'ordinanza della Corte di cassazione, n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo e pone, dunque, due regole distinte:
in primo luogo quella della equivalenza, per gli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile alla firma autografa;
in secondo luogo, quello della necessaria individuazione, in virtù di apposito provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile e della fonte dei dati degli atti prodotti da sistemi automatizzati.
Sul punto l'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006, confermando che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'ordinanza della Corte di cassazione, n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo e aggiunge che può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso.
Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni:
• che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati: deve trattarsi cioè di atti derivanti da una completa elaborazione informatica;
• che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
• che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.
E' stato più volte ricordato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.
Si è anche precisato che la sostituzione della sottoscrizione con l'indicazione a stampa del nominativo può essere legittimamente impiegata anche dal concessionario alla riscossione (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018,
n. 31707, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995).
Se ne deduce che anche questo motivo è da respingere.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
La parte resistente prova in giudizio, con una copiosa documentazione, non contestata dal ricorrente, che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate. Prova di ciò è data anche dal giudizio iscritto al n. 591/2024 R.G., dove il giudice è stato chiamato a pronunciarsi anche sulle medesime cartelle per cui è il presente giudizio.
L'odierno ricorrente, quindi, era a conoscenza delle cartelle di cui oggi contesta l'avvenuta notificazione.
L'atto impugnato, pertanto, è stato legittimamente emesso.
Dalla somma complessiva richiesta in pagamento deve essere espunta quella di cui alla cartella di pagamento n. 29120200001769954000.
Le spese sono compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento accoglie in parte il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
LU CE, Relatore
POLITI FILIPPO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1354/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 2918420240000026001 PIGNORAMENTO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Parte ricorrente insiste in ricorso e si riporta ai propri scritti depositati.
Parte resistente si riporta alle controdeduzioni e in relazione all'eccezione di violazione dell'art. 24, invocata da parte ricorrente, non si applica ratione temporis rilevando comunque che in atti è stata depositata attestazione di conformità.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADER di Agrigento con p.e.c. consegnata in data 10.04.2024, è impugnato l'atto di pignoramento presso terzi del 22.03.2024 n. 2918420240000026001, notificato a mezzo p.e.c. in data
22/03/2024, della somma di totale € 52.818,94, per le cartelle con finali n. 0053, 0183, 5686, 9954, 4506 e
5831.
Il ricorrente deduce: la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto per nullità e/o inesistenza giuridica della notifica in quanto comunicato irregolarmente ed arbitrariamente tramite p.e.c.; la nullità dell' atto di pignoramento impugnato per difetto di legittimazione attiva dell'a.d.e.r. stante la mancata sottoscrizione del direttore ma di soggetto irritualmente delegato;
la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi e dei relativi ruoli sottesi impugnati per violazione dell'art 25 d.
p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto, delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi impugnati per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche- sotto altro profilo.
Il resistente controdeduce: che l'atto impugnato segue un preavviso di fermo per varie cartelle fra cui molte di quelle oggi impugnate, già oggetto di impugnazione davanti a questa a ditta Corte, nonché un precedente atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 08/02/2024 a mezzo pec, per una serie di cartelle tra cui tutte quelle oggi impugnate (il ricorso pendente presso la sezione tre, registro generale 591/2024, la cui trattazione del merito è fissata per l'udienza 17/07/2024); che tutte le cartelle sono state notificate.
Il ricorrente, con memorie depositate in data 1.12.2025, insiste nei motivi del ricorso e precisa che la cartella di pagamento n. 29120200001769954000 per asserita imposta IVA, per l'importo complessivo di € 12.379,59 asseritamente all'anno 2018 è stata annullata con Sentenza n. 1689/2025 del 27/05/2025
Il collegio, alla pubblica udienza del 13.01.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale d'udienza, trattiene il ricorso in decisione.
Il collegio, alla udienza camerale del 13.01.2026, dopo l'esposizione del relatore sui fatti di causa, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
La cartella di pagamento n. 29120200001769954000, per IVA del 2018, per l'importo complessivo di
€ 12.379,59 è stata annullata con Sentenza n. 1689/2025 del 27/05/2025.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'inesistenza giuridica della notifica.
Va precisato che le censure sull'invalidità e inesistenza della notifica della cartella impugnata si rivelano oltre che infondate anche ininfluenti stante la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo conseguente alla tempestiva proposizione del ricorso entro i termini di legge.
In ogni caso, la notifica, non è elemento costitutivo dell'atto oggetto di notificazione incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto dall'atto che si impugna, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto recettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
la mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto da notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne per l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini d'impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto.
Il motivo va respinto.
Con altro motivo deduceva la carenza di legittimazione attiva del funzionario che ha sottoscritto l'atto.
Come previsto dagli artt. 11 D. Lgs. 507/93 e 1 co. 692 L. 147/2013, i Comuni sono legittimati a designare un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, quali il potere di sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
Nel caso di specie, l'atto impugnato è stato sottoscritto da Nominativo_1, dipendente delegato del servizio.
Se ne deduce che latto impugnato è stato sottoscritto da un soggetto legittimato all'esercizio di tale potere ed anche questo motivo viene respinto.
Deduceva ancora la sottoscrizione dell'atto con firma a stampa in sostituzione della firma autografa e/o digitale, in violazione dell'art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995, visto che sull'avviso è stata apposta la sottoscrizione del funzionario responsabile mediante indicazione a stampa, in base ad un'autorizzazione alla sostituzione della firma autografa con l'indicazione di stampa.
L'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995 stabilisce, da un lato, che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati» e, dall'altro lato, che «il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».
Sul punto l'ordinanza della Corte di cassazione, n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo e pone, dunque, due regole distinte:
in primo luogo quella della equivalenza, per gli atti di liquidazione ed accertamento dei tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile alla firma autografa;
in secondo luogo, quello della necessaria individuazione, in virtù di apposito provvedimento di livello dirigenziale, del soggetto responsabile e della fonte dei dati degli atti prodotti da sistemi automatizzati.
Sul punto l'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006, confermando che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'ordinanza della Corte di cassazione, n. 29820/2021, ha confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo e aggiunge che può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso.
Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015).
Nel caso dei tributi regionali o locali ciò può avvenire solo a una serie di condizioni:
• che gli atti siano prodotti mediante sistemi informatici automatizzati: deve trattarsi cioè di atti derivanti da una completa elaborazione informatica;
• che il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati siano riportati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
• che gli estremi del provvedimento dirigenziale siano indicati nell'avviso di accertamento, insieme alla dicitura che si tratta di firma a stampa e l'indicazione della fonte normativa.
E' stato più volte ricordato che in tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia.
Si è anche precisato che la sostituzione della sottoscrizione con l'indicazione a stampa del nominativo può essere legittimamente impiegata anche dal concessionario alla riscossione (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018,
n. 31707, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, in caso di delega da parte dell'ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui all'art. 1, comma 87, secondo alinea, della l. n. 549 del 1995).
Se ne deduce che anche questo motivo è da respingere.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
La parte resistente prova in giudizio, con una copiosa documentazione, non contestata dal ricorrente, che le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate. Prova di ciò è data anche dal giudizio iscritto al n. 591/2024 R.G., dove il giudice è stato chiamato a pronunciarsi anche sulle medesime cartelle per cui è il presente giudizio.
L'odierno ricorrente, quindi, era a conoscenza delle cartelle di cui oggi contesta l'avvenuta notificazione.
L'atto impugnato, pertanto, è stato legittimamente emesso.
Dalla somma complessiva richiesta in pagamento deve essere espunta quella di cui alla cartella di pagamento n. 29120200001769954000.
Le spese sono compensate
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento accoglie in parte il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.