CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3989/2023 depositato il 24/08/2023
proposto da
Comune di Vizzini - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3159/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2691 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per il Comune di Vizzini, appellante:
in via pregiudiziale, in riforma della sentenza n. 3159/2023 resa dalla C.G.T. di I Grado di Catania in data
12.4.2023 e depositata in data 8.5.2023, impugnata dichiari inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio e di conseguenza;
in via principale, annulli la sentenza impugnata e di conseguenza confermi la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e la validità dell'atto impositivo annullato dal Giudice delle prime cure;
condanni la controparte alla refusione di spese ed onorari di causa, sia del presente grado, che del precedente grado di giudizio, con distrazione a favore dei difensori nominati, ex art. 93 c.p.c.
Per Resistente_1 Srl:
Rigettare l'appello del Comune di Vizzini e confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3159/2023, pronunciata in data 12.4.2023 e depositata in data 8.5.2023, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Catania accoglieva il ricorso affermando l'irrilevanza catastale ex art. 1, co. 21, L. n.
208/2015, di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risultava inidonea ad apportare al fabbricato al quale accedeva una effettiva utilità reddituale.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Vizzini.
Resisteva la Resistente_1 Srl.
Seguivano memorie illustrative del Comune di Vizzini e della società appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oltre a quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, pienamente condiviso da questa Corte, occorre tenere presente che tutti gli atti di rettifica delle rendite catastali operate dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento al parco eolico di proprietà della ricorrente, sono stati oggetto di annullamento con sentenze passate in giudicato prodotte in atti. A tal fine vanno ricordati:
1) gli avvisi di accertamento del 30.11.2016, relativi a tredici torri, con i quali il classamento proposto dalla Res._1, era stato rettificato attribuendo ad esse una nuova rendita catastale ( pari ad € 1.290,00) ( v. sentenza n. 993/2023 della C. G. T. di Secondo Grado, all. n. 3);
2) gli ulteriori avvisi ( undici) emessi nelle more di tale procedimento relativi anche ad altre torri dello stesso parco eolico ( v. sentenza n. 997/2023 della C. G. T. di secondo grado, all. n. 4);
3) ulteriori avvisi con i quali venivano sostenuti cinque degli undici atti già emessi ( v. sentenza n. 8900/2022 della C. G. T. di Secondo Grado, all. n. 5). Deriva da quanto precede l'inutilizzabilità, da parte del Comune di Vizzini, di siffatte rendite in quanto definitivamente annullate.
L'appello proposto risulta pertanto infondato e va rigettato dovendo farsi riferimento solo alla rendita proposta dalla contribuente con la presentazione, nel corso del 2016, dei nuovi docfa ex art. 1, co. 22, l. n. 208/2015.
Le spese del presente grado vanno poste a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dal Comune di Vizzini avverso la sentenza n.
3159/2023, resa il 12.4.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania;
condanna l'appellante al pagamento in favore della Resistente_1 s. r. l. delle spese del presente grado che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
21/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3989/2023 depositato il 24/08/2023
proposto da
Comune di Vizzini - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3159/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
13 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2691 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per il Comune di Vizzini, appellante:
in via pregiudiziale, in riforma della sentenza n. 3159/2023 resa dalla C.G.T. di I Grado di Catania in data
12.4.2023 e depositata in data 8.5.2023, impugnata dichiari inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio e di conseguenza;
in via principale, annulli la sentenza impugnata e di conseguenza confermi la correttezza dell'operato dell'Ente impositore e la validità dell'atto impositivo annullato dal Giudice delle prime cure;
condanni la controparte alla refusione di spese ed onorari di causa, sia del presente grado, che del precedente grado di giudizio, con distrazione a favore dei difensori nominati, ex art. 93 c.p.c.
Per Resistente_1 Srl:
Rigettare l'appello del Comune di Vizzini e confermare la sentenza impugnata;
con vittoria di spese ed onorari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3159/2023, pronunciata in data 12.4.2023 e depositata in data 8.5.2023, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Catania accoglieva il ricorso affermando l'irrilevanza catastale ex art. 1, co. 21, L. n.
208/2015, di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risultava inidonea ad apportare al fabbricato al quale accedeva una effettiva utilità reddituale.
Le spese del giudizio venivano compensate tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Vizzini.
Resisteva la Resistente_1 Srl.
Seguivano memorie illustrative del Comune di Vizzini e della società appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oltre a quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, pienamente condiviso da questa Corte, occorre tenere presente che tutti gli atti di rettifica delle rendite catastali operate dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento al parco eolico di proprietà della ricorrente, sono stati oggetto di annullamento con sentenze passate in giudicato prodotte in atti. A tal fine vanno ricordati:
1) gli avvisi di accertamento del 30.11.2016, relativi a tredici torri, con i quali il classamento proposto dalla Res._1, era stato rettificato attribuendo ad esse una nuova rendita catastale ( pari ad € 1.290,00) ( v. sentenza n. 993/2023 della C. G. T. di Secondo Grado, all. n. 3);
2) gli ulteriori avvisi ( undici) emessi nelle more di tale procedimento relativi anche ad altre torri dello stesso parco eolico ( v. sentenza n. 997/2023 della C. G. T. di secondo grado, all. n. 4);
3) ulteriori avvisi con i quali venivano sostenuti cinque degli undici atti già emessi ( v. sentenza n. 8900/2022 della C. G. T. di Secondo Grado, all. n. 5). Deriva da quanto precede l'inutilizzabilità, da parte del Comune di Vizzini, di siffatte rendite in quanto definitivamente annullate.
L'appello proposto risulta pertanto infondato e va rigettato dovendo farsi riferimento solo alla rendita proposta dalla contribuente con la presentazione, nel corso del 2016, dei nuovi docfa ex art. 1, co. 22, l. n. 208/2015.
Le spese del presente grado vanno poste a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dal Comune di Vizzini avverso la sentenza n.
3159/2023, resa il 12.4.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Catania;
condanna l'appellante al pagamento in favore della Resistente_1 s. r. l. delle spese del presente grado che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Catania 21.10.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato