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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g. 1482/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1482/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi” e vertente
TRA
) - avv. CUPO ATTILIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe, avendo presentato invano domanda amministrativa presso l
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chiedeva al giudice del lavoro di accertare la natura professionale delle lamentate patologie (“spalla dx: lesione completa del muscolo sovraspinoso con rotazione della giunzione mio tendinea… - spalla sx: artrosi acromiom- claveare con associata reazione sinoviale che determina impingement a livello della giunzione mio tendinea del sovraspinoso che appare diffusamente tendinosico alle restanti strutture della cuffia,”), che avevano generato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% e, per l'effetto, condannare l'istituto resistente al pagamento, in suo favore, della relativa prestazione previdenziale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.06.2025, concludendo come in atti.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in
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capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%.
In conclusione, sul punto, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede: nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia); indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Va, inoltre, aggiunto in diritto che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quali le lamentate patologie all'apparto osteo-articolare - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di
"probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
Con riferimento poi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. Sancisce la giurisprudenza di legittimità che la prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12559 del
26/05/2006). In altri termini, in tema di malattia professionale non tabellata
(come peraltro il caso de quo), la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un
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rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del ctu in tema di nesso causale (Cass.
12559/06).
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere respinta alla luce delle risultanze dell'elaborato medico-legale affidato al ctu dott.ssa da intendersi interamente richiamata e a cui si Persona_1 ritiene di fare pieno affidamento stante la precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici. In particolare, il ctu ha osservato che la parte attrice presenta una diagnosi di “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente”. Rispetto a ciò, il perito ha riscontrato che la maggior parte delle mansioni espletate dal ricorrente si svolgeva con movimenti al di sotto del piano delle spalle e con alternanza di pause, ascrivibili a movimentazioni leggere e a sforzi generali non specificamente gravanti sull'articolazione scapolo-omerale, come tali insufficienti a giustificare l'insorgenza della patologia denunciata. Di contro, la comparsa, peraltro finanche tardiva e di carattere bilaterale della patologia a carico delle cuffie dei rotatori deve ritenersi di natura cronico-degenerativa multifattoriale.
Nulla per le spese processuali ex art. 152 disp. att. cpc;
per la stessa CP_ ragione, le spese di ctu sono poste a definitivo carico dell e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell le spese di ctu, liquidate in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1482/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi” e vertente
TRA
) - avv. CUPO ATTILIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. ANZIANO LUIGI ( ); CP_1 P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2025, la parte ricorrente di cui in CP_ epigrafe, avendo presentato invano domanda amministrativa presso l
Pagina 1 di 4 r.g. 1482/25
chiedeva al giudice del lavoro di accertare la natura professionale delle lamentate patologie (“spalla dx: lesione completa del muscolo sovraspinoso con rotazione della giunzione mio tendinea… - spalla sx: artrosi acromiom- claveare con associata reazione sinoviale che determina impingement a livello della giunzione mio tendinea del sovraspinoso che appare diffusamente tendinosico alle restanti strutture della cuffia,”), che avevano generato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 9% e, per l'effetto, condannare l'istituto resistente al pagamento, in suo favore, della relativa prestazione previdenziale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.06.2025, concludendo come in atti.
L'art. 2 del T.U. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione
(allorché indica nell'”occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/00). Per quanto attiene, invece, all'ambito dei danni risarcibili, questo è stato significativamente modificato dal d.lgs.
38/00 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25/07/00), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/00 e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene alla fattispecie di cui è causa), l'art. 13 del d.lgs. 38/00, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in
Pagina 2 di 4 r.g. 1482/25
capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 16%, e l'erogazione di una rendita per le menomazioni superiori al 16%.
In conclusione, sul punto, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede: nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia); indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al
16%.
Va, inoltre, aggiunto in diritto che, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quali le lamentate patologie all'apparto osteo-articolare - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di
"probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico.
Con riferimento poi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. Sancisce la giurisprudenza di legittimità che la prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12559 del
26/05/2006). In altri termini, in tema di malattia professionale non tabellata
(come peraltro il caso de quo), la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un
Pagina 3 di 4 r.g. 1482/25
rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del ctu in tema di nesso causale (Cass.
12559/06).
Nel merito, la domanda non è fondata e deve, pertanto, essere respinta alla luce delle risultanze dell'elaborato medico-legale affidato al ctu dott.ssa da intendersi interamente richiamata e a cui si Persona_1 ritiene di fare pieno affidamento stante la precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici. In particolare, il ctu ha osservato che la parte attrice presenta una diagnosi di “tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente”. Rispetto a ciò, il perito ha riscontrato che la maggior parte delle mansioni espletate dal ricorrente si svolgeva con movimenti al di sotto del piano delle spalle e con alternanza di pause, ascrivibili a movimentazioni leggere e a sforzi generali non specificamente gravanti sull'articolazione scapolo-omerale, come tali insufficienti a giustificare l'insorgenza della patologia denunciata. Di contro, la comparsa, peraltro finanche tardiva e di carattere bilaterale della patologia a carico delle cuffie dei rotatori deve ritenersi di natura cronico-degenerativa multifattoriale.
Nulla per le spese processuali ex art. 152 disp. att. cpc;
per la stessa CP_ ragione, le spese di ctu sono poste a definitivo carico dell e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell le spese di ctu, liquidate in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa . Persona_1
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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