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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5009/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]11 sc. dx, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simona Damiani (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
05/06/1973, ed ivi residente in [...]11 sc. dx, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Tangari (C.F. ) ed C.F._4
TA UG (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._5 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02-03/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure (GE) il 06/07/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa coniugale, sita in Genova, viale Aspromonte N. 11 int 5 sc dx, è assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvi con il figlio minore, nato da precedente relazione sentimentale, con conseguente successione automatica nel contratto di locazione, in atti;
2. Dal mese di agosto 2025, la sig.ra ha assunto l'obbligazione di pagare per intero Pt_1 il canone di locazione del citato immobile e intestarsi le relative utenze;
il sig. con Pt_2
espressa autorizzazione della moglie, ha rilasciato la casa familiare e trasferito la residenza anagrafica in altro alloggio.
3. Le parti concordano, a sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e nell'ambito delle convenute composizioni economico-patrimoniali tra coniugi, che il sig. corrisponda alla moglie, che accetta, la somma di Euro 30.000,00, Pt_2
a mezzo bonifico bancario, somma ad oggi pagata dal marito.
4. Il sig. si impegna ed obbliga, altresì, a corrispondere alla moglie per la restituzione Pt_2
delle somme impiegate per acquisto di arredi e mobilia, in costanza di convivenza, l'importo complessivo pari ad Euro 10.000,00 in N. 25 rate mensili, pari ad Euro 400,00 cadauna, dal mese di luglio 2025 (al mese di luglio 2027 incluso), a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla sig.ra . Pt_1
5) i coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento.
6) Le parti riconoscono espressamente, di aver provveduto a regolare ogni pendenza e di non avere, quindi, più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o motivo e/o ragione, anche mai prima d'ora fatti valere, fatta espressa eccezione per l'importo di Euro 20.000,00
(euro ventimila/00) già concordato che verrà corrisposto dal Sig. alla moglie a titolo Pt_2
di “una tantum” in sede divorzile.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2019, Numero 59, Parte II, Serie C, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]11 sc. dx, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Simona Damiani (C.F. , che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
05/06/1973, ed ivi residente in [...]11 sc. dx, elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Francesco Tangari (C.F. ) ed C.F._4
TA UG (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._5 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02-03/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure (GE) il 06/07/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al mantenimento dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa coniugale, sita in Genova, viale Aspromonte N. 11 int 5 sc dx, è assegnata alla moglie, che continuerà ad abitarvi con il figlio minore, nato da precedente relazione sentimentale, con conseguente successione automatica nel contratto di locazione, in atti;
2. Dal mese di agosto 2025, la sig.ra ha assunto l'obbligazione di pagare per intero Pt_1 il canone di locazione del citato immobile e intestarsi le relative utenze;
il sig. con Pt_2
espressa autorizzazione della moglie, ha rilasciato la casa familiare e trasferito la residenza anagrafica in altro alloggio.
3. Le parti concordano, a sistemazione dei reciproci rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e nell'ambito delle convenute composizioni economico-patrimoniali tra coniugi, che il sig. corrisponda alla moglie, che accetta, la somma di Euro 30.000,00, Pt_2
a mezzo bonifico bancario, somma ad oggi pagata dal marito.
4. Il sig. si impegna ed obbliga, altresì, a corrispondere alla moglie per la restituzione Pt_2
delle somme impiegate per acquisto di arredi e mobilia, in costanza di convivenza, l'importo complessivo pari ad Euro 10.000,00 in N. 25 rate mensili, pari ad Euro 400,00 cadauna, dal mese di luglio 2025 (al mese di luglio 2027 incluso), a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla sig.ra . Pt_1
5) i coniugi danno atto di essere, allo stato, economicamente indipendenti e di nulla pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento.
6) Le parti riconoscono espressamente, di aver provveduto a regolare ogni pendenza e di non avere, quindi, più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo e/o motivo e/o ragione, anche mai prima d'ora fatti valere, fatta espressa eccezione per l'importo di Euro 20.000,00
(euro ventimila/00) già concordato che verrà corrisposto dal Sig. alla moglie a titolo Pt_2
di “una tantum” in sede divorzile.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2019, Numero 59, Parte II, Serie C, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca