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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 230/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa CA NT Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA LA EL Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 230/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Giovanni Ruberto, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
SS ON, NZ LL e IC EG, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 04/01/2023; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
13/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito Accogliersi il presente appello con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18/2023 resa inter partes dal Tribunale di Firenze, Sezione civile seconda,
Giudice Dott.ssa Susanna Zanda, nel procedimento R.G. n. 14199/2020, pubblicata in data
4.1.2023, non notificata, rigettarsi le domande tutte svolte dal Sen. in primo grado, in CP_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti. - Condannarsi il Sen. a CP_1
restituire alla Sig.ra l'importo di Euro 27.586,75, oltre agli interessi di legge e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo, ovvero il diverso importo che dovesse risultare all'esito del presente giudizio. - Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria - Riservata ogni deduzione, istanza, produzione ed eccezione nei termini concessi dal rito”.
Per parte appellata-appellante incidentale: “la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia respingere l'appello proposto dalla signora
[...]
avverso la sentenza di primo grado (indicata in epigrafe) e, anche in accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale, condannare la signora ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria Parte_1
posta in essere sia nel giudizio di primo grado sia nel presente grado di appello, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.”
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 04.01.2023, con la quale è stata condannata al pagamento in favore dell'attore della CP_1
somma di euro 20.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali, per i danni subiti da quest'ultimo in conseguenza di un post diffamatorio pubblicato in data 7.04.2016 sull'account Twitter della Sig.ra Parte_1
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore CP_1
ha dedotto che, in data 7 aprile 2016, la Sig.ra nota anche con lo Parte_1
pseudonimo di ”, ha pubblicato sul proprio account Twitter Persona_1
(twitter.com/beatricedimaio; @beatricedimaioDi), un post contenente una serie di fotografie raffiguranti l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano
DE durante incontri ed attività istituzionali in compagnia di alcuni esponenti politici,
2 tra i quali e quest'ultimo allora Presidente Per_2 Persona_3 CP_1
del Consiglio dei Ministri, con la seguente didascalia “#intercettazioni #Guidi: “Ho le foto di
DE coi I”.
L'attore ha evidenziato quindi che la Sig.ra qualificando ingiustamente Parte_1
quale “mafioso” ha travalicato i limiti del diritto di critica politica e di CP_1
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) non essendo stari rispettati i requisiti della verità oggettiva dei fatti narrati e della continenza della forma espositiva, e che tale pubblicazione è lesiva del proprio onore e della propria reputazione ed immagine.
Sulla scorta di siffatte allegazioni l'attore ha chiesto quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2043, 2059 c.c. e 595 co. 1 e 3 c.p, quantificati in € 100.000,00, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo la mancanza di prova della riferibilità dell'account twitter “@beatricedimaDì” alla medesima;
nel merito ha contestato l'avversa pretesa risarcitoria sia in punto di an che di quantum. Nello specifico ha dedotto che la vicenda in questione trae origine dalle indagini svolte dalla Procura di
Potenza sul c.d. caso “Total” che ha coinvolto l'allora Ministro DE e che tra le diverse intercettazioni telefoniche rese note all'epoca “spiccava un colloquio nel corso del quale Per_4
, in allora Consigliere del Ministero dello Sviluppo Economico, riferiva a ex
[...] Persona_5
compagno dell'allora Ministra dello Sviluppo Economico, di essere in possesso di Persona_6
documenti e materiale fotografico per “ricattare” Graziano DE, in Allora Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti: di questo colloquio, in particolare, tutti i giornali riportarono la frase divenuta simbolo dell'inchiesta: “Ho le foto di DE con i mafiosi” La pubblicazione di questa frase estrapolata dalle intercettazioni scatenò un vero e proprio tam tam mediatico. Tutti i più importanti quotidiani e settimanali, la mattina del 7 aprile 2016 e nei giorni a seguire (Il Giornale, La Stampa, Il
Secolo d'Italia, Libero Quotidiano, Il il , Il Tempo, ) Controparte_2 Controparte_3 CP_4
hanno pubblicato articoli in argomento con lo stesso titolo e le foto di DE con colleghi della politica e delle Istituzioni (doc. 1)”. In ogni caso, la convenuta ha precisato che il post in questione
3 costituisce legittima espressione del diritto di satira e di critica politica, risultando rispettati i requisiti della verità dei fatti narrati e della continenza della forma espositiva.
Con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha depositato un'intervista rilasciata in precedenza dalla convenuta al quotidiano Libero durante la quale la stessa ha ammesso di gestire personalmente l'account twitter Parte_1
@beatricedimaDi (cfr. doc. 4 memoria n. 2 parte attrice), nonché il decreto di citazione a giudizio della signora nel procedimento penale per il delitto di cui all'art. Parte_1
595 co. 3 c.p. instaurato a seguito della querela presentata dall'On. Per_2
successivamente estinto a seguito di remissione da parte di quest'ultimo (cfr. doc. 8 memoria n. 2 parte attrice e doc. 3 memoria n. 2 parte convenuta). Nella medesima memoria ha chiesto altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice (prova testimoniale), la causa, istruita documentalmente, è stata definita con la sentenza gravata con cui il tribunale di Firenze ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall'attore, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00, oltre alle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta avendo la stessa ammesso in una intervista a di corrispondere al nickname ” e, nel merito, Persona_7 Persona_8
ha ritenuto che l'affermazione contenuta nel tweet in questione sia stata diffamatoria e lesiva dell'immagine e dell'onore dell'attore. Il tribunale ha rilevato che “la foto dei
“mafiosi” che lo ritrae ( n.d.r.) assume un carattere di gratuito svilimento della sua CP_1
onorabilità di fronte all'opinione pubblica, con una forma espressiva incontinente;
infatti, se da un lato non si condivide la tesi secondo cui la moderna accezione del termine “mafioso” sia da circoscrivere ad una personalità criminale inserita in una ben precisa organizzazione avente certe caratteristiche, dovendo invero ritenersi che questo termine abbia assunto oggi una valenza più estesa e meno tecnica, per affasciare in generale quelle situazioni di malaffare, di utilizzo a scopi privati del potere pubblico, quando venga collegato nel comune sentire sociale all'esercizio di una politica lato sensu corrotta, è però da rilevare che anche così interpretato questo epiteto di “mafioso” non può ritenersi che esso sia lusinghiero ma deve sempre rilevarsene il carattere offensivo dell'altrui reputazione qualora sia sganciato
4 da fatti concreti attribuibili al soggetto epitetato;
quindi l'aver collegato questo epiteto in un tweet laconico alle tre figure coinvolte, tra cui quella che ci riguarda dell'attuale senatore senza che sussistesse CP_1
alcun elemento fattuale che potesse giustificarlo, rende fondata la domanda risarcitoria, per difetto dell'elemento della verità e della continenza, traducendosi in offesa gratuita che esula sia dalla critica politica, sia dalla satira politica che, come dice la stessa convenuta, presuppone un fatto vero che venga poi deformato” (cfr. pag. 9 sentenza primo grado).
Infine, ha respinto la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 comma terzo c.p.c. ritenendola infondata “in quanto la difesa della convenuta rappresenta un concreto esercizio di difesa ai sensi dell'art. 24 cost., e non una difesa temeraria, tenuto conto della novità delle questioni, della giurisprudenza non sempre univoca e di tutta la documentazione fornita, e tenuto altresì conto della giurisprudenza comunitaria sulla libertà di espressione”. ha impugnato siffatta decisione, formulando cinque motivi di Parte_1
appello con i quali ha denunciato:
1) errore del tribunale per aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
2) errore del primo giudice nel ritenere sussistente la fattispecie della diffamazione con una motivazione carente e contraddittoria;
3) errore per aver escluso la sussistenza delle scriminanti del diritto di satira e di critica, risultando invece presenti i requisiti della continenza formale e della verità dei fatti narrati;
4) erroneo risarcimento dei danni sotto il profilo dell'an che del quantum;
5) ingiusta condanna alle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato il quale, da un lato, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di gravame in quanto infondati in fatto e in diritto e, dall'altro lato, ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado sul capo con cui ha respinto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di
Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025 con ordinanza collegiale del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe
5 trascritte, e decisa in camera di consiglio del 8 ottobre 2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_1
(primo motivo di appello principale)
Con il primo motivo di appello principale (che va trattato prioritariamente in quanto afferente a questione di natura processuale) l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla medesima
In particolare, la ha dedotto che l'attore in primo grado non ha fornito Parte_1
alcuna prova della riferibilità dell'account twitter “@beatricedimaDì” a sé medesima e, segnatamente, della provenienza dell'indirizzo Ip da cui era partito il messaggio asseritamente diffamatorio.
Tale motivo è infondato.
Innanzitutto, l'attore in primo grado ha depositato la documentazione da cui emerge che il post in questione è stato pubblicato sull'account twitter intestato a tale Persona_8
(@BeatricedimaDi) (cfr. doc. 3 memoria istruttoria n. 2).
Fermo quanto sopra, l'appellante in un'intervista resa, in data 24.11.2016, al giornalista ha dichiarato di essere lei stessa , in particolare, alla Testimone_1 Persona_8
domanda del giornalista “ quale è il suo vero nome?”, ha ammesso Persona_8
espressamente “ , precisando poi di aver aperto nell'aprile Persona_9
2015 un account su twitter utilizzando un nick name, ovvero proprio : Persona_8
“Ho deciso da sola di entrare su twitter, di usare ovviamente un nick name […] e quando nell'aprile
2015 ho aperto il mio account twitter, non c'erano tanti Di maio in giro. Ho usato quel cognome perché mi ricorda una persona cara”.
Non corrisponde poi al vero quanto affermato dall'appellante secondo cui “nell'articolo del giornalista che la gravata sentenza ha valorizzato, non si parla del tweet oggetto di Testimone_1
causa, né viene indicato il nome dell'account”, in quanto nel corso dell'intervista, la stessa ha precisato che “l'episodio per cui vengo querelata – il mio commento ironico e Parte_1
satirico alle intercettazioni telefoniche del caso in cui si diceva che sarebbero saltate fuori Persona_6
6 le foto di DE con i mafiosi – era su tutti i giornali, oggetto di titoli e di centinaia di tweet molto più pesanti del mio” (cfr. doc. 4 memoria n. 2 parte attrice).
Tant'è vero che, a seguito della denuncia-querela presentata dall'On. per il Per_2
post diffamatorio in questione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha citato in giudizio per il reato di cui all'art. 595 co. 3 c.p. la Sig.ra
[...]
(a nulla rilevando che il procedimento penale sia stato successivamente Parte_1
dichiarato estinto a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa) (cfr. doc 8 memoria istruttoria n. 2 parte attrice).
Si ritiene dunque corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avendo la “ammesso Parte_1
in una intervista a (vd. doc. dell'attore) di corrispondere al nickname “beatrice di maio” Persona_7
(confessione stragiudiziale resa prima del processo) ed essendo un mero errore di fatto la dicitura di tale nickname contenuta in citazione come prontamente rettificato dalla difesa attorea” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado).
2. La sussistenza del delitto di diffamazione e la ricorrenza nel caso di specie dell'esimente del diritto di satira ovvero di critica politica (secondo e terzo motivo di appello principale)
Il secondo e il terzo motivo di appello principale meritano una trattazione congiunta in quanto con essi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto diffamatorio il post di cui è causa escludendo l'operatività nel caso di specie delle esimenti del diritto di satira e di critica politica.
Al riguardo, il giudice di prime cure ha affermato: “In concreto deve tenersi conto del fatto che post come quello di causa e con quel titolo, “ecco le foto dei mafiosi”, dove sono stati ritratti parlamentari e ministri, ne erano comparsi anche su testate giornalistiche on line sia lo stesso giorno del 7 aprile 2016 che nei giorni successivi (vd. doc. prodotti dalle parti: il Secolo d'Italia, il Corriere della sera, il Tempo e così via). Anche ad es. SP e Altervista doc. 3 convenuta, suscitano quegli stessi commenti dei mafiosi che però in realtà sono foto dei parlamentari o del governo. Quindi occupandosi del tweet in questione non può non rilevarsi: 1) che l'indagine Total di Potenza è indirettamente richiamata dal
Tweet che richiama il caso anch'esso basato sulle intercettazioni della procura di Potenza;
2) Per_6
quell'indagine non riguardava direttamente l'allora presidente del consiglio ma alcuni ministri della sua
7 compagine governativa, in rapporto all'approvazione di un emendamento della legge di bilancio predisposta dal governo, con cui sarebbe stato favorito il compagno della ministra con possibilità di Per_6
appalti di ingente valore, inoltre il ministro era richiamato in altri articoli coevi ma non della Per_10
per il suo precedente incarico di sindaco di Reggio Emilia Del Rio per una foto che lo Parte_1
ritraeva a Cutro in Calabria, in occasione di un suo viaggio istituzionale, cui seguirono delle intercettazioni per infiltrazione della n'drangheta in Emilia;
3) in occasione di quelle intercettazioni venne fuori lo scandalo del ministro appartenente sempre al governo da cui era emerso che Per_6 CP_1
il suo compagno imprenditore sarebbe stato favorito con la legge di bilancio mediante appalti Per_5
pubblici di 2 milioni di valore, intercettazioni cui seguirono anche le dimissioni della ministra Per_6
Anche in questa faccenda il senatore non appare coinvolto direttamente per cui quand'anche si CP_1
volesse associare il tweet ex post allo scandalo per parlare di “mafia” intesa in gergo moderno Per_6
come affarismo, sviamento dal fine pubblico e interessi privati in atti d'ufficio, comunque il presidente del consiglio non aveva motivo di essere accostato a questa circostanza realmente accaduta CP_1
dell'intercettazione, per essere lui epitetato come un mafioso in questo senso e ancor meno in senso criminale di mafia come organizzazione strutturata. Dunque sia considerando i fatti delle foto circolanti relative al ministro che stringe la mano ad un soggetto appartenente alla n'drangheta in Per_10
occasione di un suo viaggio istituzionale (quale sindaco) a Cutro, sia considerando l'intercettazione telefonica della ministra e che riferiscono di favoritismi con emendamenti alla legge di Per_6 Per_11
bilancio, in ogni caso non è risultato vero che l'attore, all'epoca presidente del consiglio, avesse un diretto coinvolgimento con queste circostanze di fatto e intercettazioni non venendone menzionato, per cui la foto dei “mafiosi” che lo ritrae assume un carattere di gratuito svilimento della sua onorabilità di fronte all'opinione pubblica, con una forma espressiva incontinente;
infatti, se da un lato non si condivide la tesi secondo cui la moderna accezione del termine “mafioso” sia da circoscrivere ad una personalità criminale inserita in una ben precisa organizzazione avente certe caratteristiche, dovendo invero ritenersi che questo termine abbia assunto oggi una valenza più estesa e meno tecnica, per affasciare in generale quelle situazioni di malaffare, di utilizzo a scopi privati del potere pubblico, quando venga collegato nel comune sentire sociale all'esercizio di una politica lato sensu corrotta, è però da rilevare che anche così interpretato questo epiteto di “mafioso” non può ritenersi che esso sia lusinghiero ma deve sempre rilevarsene il carattere offensivo dell'altrui reputazione qualora sia sganciato da fatti concreti attribuibili al soggetto epitetato;
quindi l'aver collegato questo epiteto in un tweet laconico alle tre figure coinvolte, tra cui quella
8 che ci riguarda dell'attuale senatore senza che sussistesse alcun elemento fattuale che potesse CP_1
giustificarlo, rende fondata la domanda risarcitoria, per difetto dell'elemento della verità e della continenza, traducendosi in offesa gratuita che esula sia dalla critica politica, sia dalla satira politica che, come dice la stessa convenuta, presuppone un fatto vero che venga poi deformato” (pp.
8-9 sentenza di primo grado).
Tale motivazione, per quanto si andrà ad argomentare, appare condivisibile e meritevole di conferma.
Occorre premettere in via generale che il delitto di diffamazione, disciplinato dall'art. 595
c.p, punisce chiunque, comunicando con più persone, utilizzando qualsiasi mezzo, inclusi quelli telematici, offende la reputazione di un'altra persona, la quale è assente nel momento in cui viene offesa.
Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione e della conseguente nascita dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, sussiste il requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da una pluralità di soggetti, quale è il caso della piattaforma Twitter. Incontroversa, dunque, la configurabilità del reato in capo al soggetto che immette il commento diffamatorio in rete.
Nel caso di specie, ha pubblicato sul proprio account Twitter un Parte_1
post contenente quattro fotografie raffiguranti l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Graziano DE in compagnia di alcuni esponenti politici, tra cui CP_1
con la didascalia “Ho le foto di DE coi I”.
[...]
L'appellante in considerazione “del fatto che i messaggi Twitter non sono pubblicati e visibili da tutti”, ha affermato che “la gravata sentenza avrebbe dovuto escludere in radice la diffamazione” e che, in ogni caso, il post considerato offensivo sia in realtà espressione del diritto di satira e di critica politica tutelati dall'art. 21 Cost. quali estrinsecazioni della più ampia libertà di manifestazione del pensiero.
Nello specifico, secondo la ricostruzione dell'appellante “il tweet oggetto di causa: - ha tono ironico e scherzoso;
- è stato fondato su un dato vero, costituito dalla frase - “Ho le foto di DE con i mafiosi” - estrapolata dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Potenza
9 nell'ambito di un'inchiesta di rilevantissimo interesse pubblico che ha riguardato, pur usare le stesse parole del Giudice di prime cure, “ministri della sua compagine governativa”; - ha rappresentato, in un contesto di leale inverosimiglianza e di sincera non veridicità, una situazione inesistente senza alcuna valenza informativa;
- ha stemperato, dissacrando dei famosi personaggi politici raffigurati nel tweet, un momento di grave tensione politica”.
Tali doglianze sono infondate.
Premesso che è evidente la valenza offensiva che connota il post twitter pubblicato dalla così come la portata indubbiamente lesiva della reputazione dell'attore- Parte_1
odierno appellato, qualificato quale “mafioso”, occorre verificare se nel caso di specie siano configurabili o meno le esimenti del diritto di critica e di satira.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'illiceità dell'offesa a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica ( Cass.
Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021). Tali requisiti valgono anche per la critica politica che richiede comunque di non essere “avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati” (Cass. Pen., Sez. V, 27.11.2018, n. 7798; da ult., Cass. Pen.., Sez. V, 5.7.2022, n. 25759).
La satira, che costituisce estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà, è invece sottratta al rispetto del requisito della verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata in ogni caso al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica
(Cass. Ordinanza n. 6960 del 14/03/2024).
Con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma Twitter, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “il legittimo esercizio del diritto di critica
- anche in ambito latamente politico – sebbene consenta il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, è pur sempre
10 condizionato dal limite della continenza intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (v. Cass. Sez. 3 n. 11767-22,
Cass. Sez. 3 n. 841-15). Non possiede quindi rilievo essenziale il riferimento alla attività politica del ricorrente quale fondamento del diritto di critica esercitato anche in modo pungente. Né induce a una possibile diversa considerazione del contenuto lesivo delle affermazioni la circostanza che le stesse siano state fatte a mezzo di un social-network qual è twitter. VIII. – Il punto è che nella formulazione di qualunque giudizio critico si possono utilizzare espressioni anche lesive della reputazione altrui, ma purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira, e non si risolvano, invece, in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Anche e proprio all'uso di una piattaforma come twitter, o altre equivalenti, va correlato il limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo, per sua natura assertivo o scarsamente motivato.
Da questo punto di vista, quindi, il post in twitter non si sottrae al necessario rispetto della continenza espressiva, e non concretizza una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto. A titolo esemplificativo occorre ricordare che finanche la satira – che pur costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, al punto da esser sottratta, nel paradosso della narrazione, anche all'obbligo di riferire fatti veri – resta soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito
(cfr. Cass. Sez. 1 n. 6919-18). IX. - Non costituisce circostanza esimente neppure il fatto che il social- network sia funzionale a una impostazione predefinita, tal che i messaggi vengono trasmessi privatamente solo a determinati seguaci. Per quanto ciò sia vero, resta il fatto che si tratta pur sempre di messaggi, giudizi e affermazioni rivolti a un numero indiscriminato (e sempre più rilevante) di persone, sicché in quella indiscriminata cerchia essi sono e restano comunque “pubblici” per definizione […]
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023).
Alla luce di tali principi, si condivide la valutazione del tribunale di Firenze secondo cui il post censurato ha travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di critica e di satira non rispettando il requisito della continenza espositiva, in quanto l'espressione utilizzata dalla si è rilevata gratuitamente offensiva e denigratoria dell'immagine di Parte_1 CP_1
senza svolgere alcuna funzione di denuncia sociale.
[...]
11 È infatti dirimente la constatazione che è stato coinvolto in una vicenda CP_1
che non lo riguardava, con toni allusivi e tali da ingenerare nel lettore medio la convinzione, o quantomeno il sospetto, di un suo coinvolgimento con le indagini svolte dalla Procura di Potenza sul caso c.d. Total.
Tale circostanza è stata correttamente sottolineata dal giudice di prime cure, secondo cui
“in questa faccenda il senatore non appare coinvolto direttamente per cui quand'anche si volesse CP_1
associare il tweet ex post allo scandalo per parlare di “mafia” intesa in gergo moderno come Per_6
affarismo, sviamento dal fine pubblico e interessi privati in atti d'ufficio, comunque il presidente del consiglio non aveva motivo di essere accostato a questa circostanza realmente accaduta CP_1
dell'intercettazione, per essere lui epitetato come un mafioso in questo senso e ancor meno in senso criminale di mafia come organizzazione strutturata” (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
D'altronde, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, pur avendo accertato la sussistenza, nella specie, di un articolo dai toni insinuanti ed allusivi, frutto di supposizioni dell'autore circa la vicinanza del ricorrente alla criminalità organizzata, aveva reputato rispettato il limite della continenza verbale e, comunque, affermato l'esistenza della scriminante dell'esercizio dei diritti di cronaca e critica)” (cfr. Cass.
Sentenza n. 27592 del 29/10/2019).
3. Il danno da diffamazione sia in punto di an che di quantum (quarto motivo di appello principale)
Con il quarto motivo di appello la censura la sentenza di primo grado per Parte_1
aver liquidato il risarcimento di € 20.000,00 pur non avendo l'attore fornito la prova delle conseguenze dannose, in termini di danno non patrimoniale, patite a seguito della ritenuta condotta diffamatoria, richiamando in merito la giurisprudenza di legittimità che esclude che il danno da diffamazione possa essere considerato in re ipsa, essendo sempre onere del danneggiato provare il pregiudizio subito.
12 Anche siffatta censura è infondata.
Il giudice di prime cure ha infatti adempiuto l'obbligo motivazionale richiamando i principi in tema di allegazione e prova del danno e ha proceduto, applicando i parametri di cui alle tabelle milanesi, alla liquidazione equitativa del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla accertata condotto diffamatoria della convenuta.
D'altro canto, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la prova delle conseguenze della diffamazione può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 24474 del 18/11/2014 Rv. 633450 – 01), assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. n. 13153 del
25/05/2017)” (cfr. Cass. Sentenza n. 34635/2024). E infatti il tribunale ha correttamente liquidato un risarcimento del danno pari ad € 20.000,00, applicando il valore medio basso delle tabelle milanesi, tenuto conto che “si è trattato di episodio unico, inoltre dai documenti prodotti dalle parti emerge che vi erano altri articoli dello stesso contenuto, dove compariva l'immagine anche dell'attore, associato alla questione delle foto e inoltre non Per_12 Persona_13
vi è prova del fatto che gli altri articoli traggano origine dal twett pubblicato dalla convenuta essendo verosimile il contrario tenuto conto della limitata efficacia di un twett senza costrutto rispetto ad un articolo di testata giornalistica online (vd. doc. 3); si tiene poi conto che l'attore ha lasciato trascorrere quasi 5 anni dal fatto, e poi si tiene anche conto del fatto che non sono stati forniti al giudicante né elementi utili a conoscere la diffusività lesiva di quello specifico tweet della convenuta, che, esaminato nella parte delle condivisioni e gradimento esprime invero una molto limitata diffusività e scarsa sequela;
nemmeno sono stati forniti elementi utili sul danno conseguenza ossia elementi utili a modulare il risarcimento in modo da adattarlo alle conseguenze sofferte dal richiedente sia sul piano personale che professionale come conseguenza diretta del tweet creato dalla convenuta”.
4. Le spese di lite di primo grado (quinto motivo di appello principale).
Passando all'esame del quinto motivo di appello principale con cui l'appellante censura la decisione di condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado, lo stesso deve ritenersi infondato in quanto il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, procedendo alla determinazione del quantum attenendosi ai
13 parametri del D.M. 55/2014 e succ. mod. in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum.
5. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. (primo e unico motivo di appello incidentale)
Infine, appare infondato il primo e unico motivo di appello incidentale con cui si impugna il rigetto della domanda di condanna della signora per lite Parte_1
temeraria ex art.96 c.p.c..
Il Tribunale ha così motivato tale decisione: “Quanto alla responsabilità aggravata richiesta ex art. 96 cpc in note conclusive si rileva che la domanda è tempestiva perché la pronuncia può essere data anche d'ufficio, ma non risulta fondata, in quanto la difesa della convenuta rappresenta un concreto esercizio di difesa ai sensi dell'art. 24 cost., e non una difesa temeraria, tenuto conto della novità delle questioni, della giurisprudenza non sempre univoca e di tutta la documentazione fornita, e tenuto altresì conto della giurisprudenza comunitaria sulla libertà di espressione”.
Tale giudizio è condivisibile: non si rinviene nel comportamento processuale tenuto dalla lcun abuso dello strumento processuale. Parte_1
La domanda è stata proposta anche in questo giudizio e va ugualmente respinta perché
l'impugnazione principale non può qualificarsi come manifestazione di dolo o colpa grave;
l'appello è semplicemente infondato (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite) e non pretestuoso e “tale da integrare un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale” (cfr. Cass. n. 38528/2021; Cass. n. 22208/2021).
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante risultata soccombente nel merito, posto che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 18036/2022 Cass. Ordinanza
11792/2018), e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
14 e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase di trattazione/ istruttoria, non espletata.
Poiché l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono state respinte, si dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge.
4) rigetta la domanda di parte appellata di condanna ex art. 96 cpc di parte appellante;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DA LA EL CA NT
Nota
15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa CA NT Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa DA LA EL Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 230/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. Giovanni Ruberto, elettivamente domiciliata come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti CP_1 C.F._2
SS ON, NZ LL e IC EG, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata in data 04/01/2023; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
13/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare: nel merito Accogliersi il presente appello con ogni conseguente statuizione di legge e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 18/2023 resa inter partes dal Tribunale di Firenze, Sezione civile seconda,
Giudice Dott.ssa Susanna Zanda, nel procedimento R.G. n. 14199/2020, pubblicata in data
4.1.2023, non notificata, rigettarsi le domande tutte svolte dal Sen. in primo grado, in CP_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atti. - Condannarsi il Sen. a CP_1
restituire alla Sig.ra l'importo di Euro 27.586,75, oltre agli interessi di legge e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì del pagamento al saldo, ovvero il diverso importo che dovesse risultare all'esito del presente giudizio. - Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria - Riservata ogni deduzione, istanza, produzione ed eccezione nei termini concessi dal rito”.
Per parte appellata-appellante incidentale: “la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia respingere l'appello proposto dalla signora
[...]
avverso la sentenza di primo grado (indicata in epigrafe) e, anche in accoglimento Parte_1
dell'appello incidentale, condannare la signora ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria Parte_1
posta in essere sia nel giudizio di primo grado sia nel presente grado di appello, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado.”
FATTI di CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 18/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 04.01.2023, con la quale è stata condannata al pagamento in favore dell'attore della CP_1
somma di euro 20.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali, per i danni subiti da quest'ultimo in conseguenza di un post diffamatorio pubblicato in data 7.04.2016 sull'account Twitter della Sig.ra Parte_1
Nello specifico, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore CP_1
ha dedotto che, in data 7 aprile 2016, la Sig.ra nota anche con lo Parte_1
pseudonimo di ”, ha pubblicato sul proprio account Twitter Persona_1
(twitter.com/beatricedimaio; @beatricedimaioDi), un post contenente una serie di fotografie raffiguranti l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano
DE durante incontri ed attività istituzionali in compagnia di alcuni esponenti politici,
2 tra i quali e quest'ultimo allora Presidente Per_2 Persona_3 CP_1
del Consiglio dei Ministri, con la seguente didascalia “#intercettazioni #Guidi: “Ho le foto di
DE coi I”.
L'attore ha evidenziato quindi che la Sig.ra qualificando ingiustamente Parte_1
quale “mafioso” ha travalicato i limiti del diritto di critica politica e di CP_1
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) non essendo stari rispettati i requisiti della verità oggettiva dei fatti narrati e della continenza della forma espositiva, e che tale pubblicazione è lesiva del proprio onore e della propria reputazione ed immagine.
Sulla scorta di siffatte allegazioni l'attore ha chiesto quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2043, 2059 c.c. e 595 co. 1 e 3 c.p, quantificati in € 100.000,00, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Si è costituita in giudizio la quale, in via preliminare, ha eccepito Parte_1
il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo la mancanza di prova della riferibilità dell'account twitter “@beatricedimaDì” alla medesima;
nel merito ha contestato l'avversa pretesa risarcitoria sia in punto di an che di quantum. Nello specifico ha dedotto che la vicenda in questione trae origine dalle indagini svolte dalla Procura di
Potenza sul c.d. caso “Total” che ha coinvolto l'allora Ministro DE e che tra le diverse intercettazioni telefoniche rese note all'epoca “spiccava un colloquio nel corso del quale Per_4
, in allora Consigliere del Ministero dello Sviluppo Economico, riferiva a ex
[...] Persona_5
compagno dell'allora Ministra dello Sviluppo Economico, di essere in possesso di Persona_6
documenti e materiale fotografico per “ricattare” Graziano DE, in Allora Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti: di questo colloquio, in particolare, tutti i giornali riportarono la frase divenuta simbolo dell'inchiesta: “Ho le foto di DE con i mafiosi” La pubblicazione di questa frase estrapolata dalle intercettazioni scatenò un vero e proprio tam tam mediatico. Tutti i più importanti quotidiani e settimanali, la mattina del 7 aprile 2016 e nei giorni a seguire (Il Giornale, La Stampa, Il
Secolo d'Italia, Libero Quotidiano, Il il , Il Tempo, ) Controparte_2 Controparte_3 CP_4
hanno pubblicato articoli in argomento con lo stesso titolo e le foto di DE con colleghi della politica e delle Istituzioni (doc. 1)”. In ogni caso, la convenuta ha precisato che il post in questione
3 costituisce legittima espressione del diritto di satira e di critica politica, risultando rispettati i requisiti della verità dei fatti narrati e della continenza della forma espositiva.
Con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha depositato un'intervista rilasciata in precedenza dalla convenuta al quotidiano Libero durante la quale la stessa ha ammesso di gestire personalmente l'account twitter Parte_1
@beatricedimaDi (cfr. doc. 4 memoria n. 2 parte attrice), nonché il decreto di citazione a giudizio della signora nel procedimento penale per il delitto di cui all'art. Parte_1
595 co. 3 c.p. instaurato a seguito della querela presentata dall'On. Per_2
successivamente estinto a seguito di remissione da parte di quest'ultimo (cfr. doc. 8 memoria n. 2 parte attrice e doc. 3 memoria n. 2 parte convenuta). Nella medesima memoria ha chiesto altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Respinte le istanze istruttorie di parte attrice (prova testimoniale), la causa, istruita documentalmente, è stata definita con la sentenza gravata con cui il tribunale di Firenze ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall'attore, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00, oltre alle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, in via preliminare, ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta avendo la stessa ammesso in una intervista a di corrispondere al nickname ” e, nel merito, Persona_7 Persona_8
ha ritenuto che l'affermazione contenuta nel tweet in questione sia stata diffamatoria e lesiva dell'immagine e dell'onore dell'attore. Il tribunale ha rilevato che “la foto dei
“mafiosi” che lo ritrae ( n.d.r.) assume un carattere di gratuito svilimento della sua CP_1
onorabilità di fronte all'opinione pubblica, con una forma espressiva incontinente;
infatti, se da un lato non si condivide la tesi secondo cui la moderna accezione del termine “mafioso” sia da circoscrivere ad una personalità criminale inserita in una ben precisa organizzazione avente certe caratteristiche, dovendo invero ritenersi che questo termine abbia assunto oggi una valenza più estesa e meno tecnica, per affasciare in generale quelle situazioni di malaffare, di utilizzo a scopi privati del potere pubblico, quando venga collegato nel comune sentire sociale all'esercizio di una politica lato sensu corrotta, è però da rilevare che anche così interpretato questo epiteto di “mafioso” non può ritenersi che esso sia lusinghiero ma deve sempre rilevarsene il carattere offensivo dell'altrui reputazione qualora sia sganciato
4 da fatti concreti attribuibili al soggetto epitetato;
quindi l'aver collegato questo epiteto in un tweet laconico alle tre figure coinvolte, tra cui quella che ci riguarda dell'attuale senatore senza che sussistesse CP_1
alcun elemento fattuale che potesse giustificarlo, rende fondata la domanda risarcitoria, per difetto dell'elemento della verità e della continenza, traducendosi in offesa gratuita che esula sia dalla critica politica, sia dalla satira politica che, come dice la stessa convenuta, presuppone un fatto vero che venga poi deformato” (cfr. pag. 9 sentenza primo grado).
Infine, ha respinto la domanda di condanna della convenuta ex art. 96 comma terzo c.p.c. ritenendola infondata “in quanto la difesa della convenuta rappresenta un concreto esercizio di difesa ai sensi dell'art. 24 cost., e non una difesa temeraria, tenuto conto della novità delle questioni, della giurisprudenza non sempre univoca e di tutta la documentazione fornita, e tenuto altresì conto della giurisprudenza comunitaria sulla libertà di espressione”. ha impugnato siffatta decisione, formulando cinque motivi di Parte_1
appello con i quali ha denunciato:
1) errore del tribunale per aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
2) errore del primo giudice nel ritenere sussistente la fattispecie della diffamazione con una motivazione carente e contraddittoria;
3) errore per aver escluso la sussistenza delle scriminanti del diritto di satira e di critica, risultando invece presenti i requisiti della continenza formale e della verità dei fatti narrati;
4) erroneo risarcimento dei danni sotto il profilo dell'an che del quantum;
5) ingiusta condanna alle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'appellato il quale, da un lato, ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di gravame in quanto infondati in fatto e in diritto e, dall'altro lato, ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado sul capo con cui ha respinto la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. di
Parte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 05.06.2025 con ordinanza collegiale del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe
5 trascritte, e decisa in camera di consiglio del 8 ottobre 2025 all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_1
(primo motivo di appello principale)
Con il primo motivo di appello principale (che va trattato prioritariamente in quanto afferente a questione di natura processuale) l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla medesima
In particolare, la ha dedotto che l'attore in primo grado non ha fornito Parte_1
alcuna prova della riferibilità dell'account twitter “@beatricedimaDì” a sé medesima e, segnatamente, della provenienza dell'indirizzo Ip da cui era partito il messaggio asseritamente diffamatorio.
Tale motivo è infondato.
Innanzitutto, l'attore in primo grado ha depositato la documentazione da cui emerge che il post in questione è stato pubblicato sull'account twitter intestato a tale Persona_8
(@BeatricedimaDi) (cfr. doc. 3 memoria istruttoria n. 2).
Fermo quanto sopra, l'appellante in un'intervista resa, in data 24.11.2016, al giornalista ha dichiarato di essere lei stessa , in particolare, alla Testimone_1 Persona_8
domanda del giornalista “ quale è il suo vero nome?”, ha ammesso Persona_8
espressamente “ , precisando poi di aver aperto nell'aprile Persona_9
2015 un account su twitter utilizzando un nick name, ovvero proprio : Persona_8
“Ho deciso da sola di entrare su twitter, di usare ovviamente un nick name […] e quando nell'aprile
2015 ho aperto il mio account twitter, non c'erano tanti Di maio in giro. Ho usato quel cognome perché mi ricorda una persona cara”.
Non corrisponde poi al vero quanto affermato dall'appellante secondo cui “nell'articolo del giornalista che la gravata sentenza ha valorizzato, non si parla del tweet oggetto di Testimone_1
causa, né viene indicato il nome dell'account”, in quanto nel corso dell'intervista, la stessa ha precisato che “l'episodio per cui vengo querelata – il mio commento ironico e Parte_1
satirico alle intercettazioni telefoniche del caso in cui si diceva che sarebbero saltate fuori Persona_6
6 le foto di DE con i mafiosi – era su tutti i giornali, oggetto di titoli e di centinaia di tweet molto più pesanti del mio” (cfr. doc. 4 memoria n. 2 parte attrice).
Tant'è vero che, a seguito della denuncia-querela presentata dall'On. per il Per_2
post diffamatorio in questione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha citato in giudizio per il reato di cui all'art. 595 co. 3 c.p. la Sig.ra
[...]
(a nulla rilevando che il procedimento penale sia stato successivamente Parte_1
dichiarato estinto a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa) (cfr. doc 8 memoria istruttoria n. 2 parte attrice).
Si ritiene dunque corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avendo la “ammesso Parte_1
in una intervista a (vd. doc. dell'attore) di corrispondere al nickname “beatrice di maio” Persona_7
(confessione stragiudiziale resa prima del processo) ed essendo un mero errore di fatto la dicitura di tale nickname contenuta in citazione come prontamente rettificato dalla difesa attorea” (cfr. pag. 7 sentenza di primo grado).
2. La sussistenza del delitto di diffamazione e la ricorrenza nel caso di specie dell'esimente del diritto di satira ovvero di critica politica (secondo e terzo motivo di appello principale)
Il secondo e il terzo motivo di appello principale meritano una trattazione congiunta in quanto con essi l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto diffamatorio il post di cui è causa escludendo l'operatività nel caso di specie delle esimenti del diritto di satira e di critica politica.
Al riguardo, il giudice di prime cure ha affermato: “In concreto deve tenersi conto del fatto che post come quello di causa e con quel titolo, “ecco le foto dei mafiosi”, dove sono stati ritratti parlamentari e ministri, ne erano comparsi anche su testate giornalistiche on line sia lo stesso giorno del 7 aprile 2016 che nei giorni successivi (vd. doc. prodotti dalle parti: il Secolo d'Italia, il Corriere della sera, il Tempo e così via). Anche ad es. SP e Altervista doc. 3 convenuta, suscitano quegli stessi commenti dei mafiosi che però in realtà sono foto dei parlamentari o del governo. Quindi occupandosi del tweet in questione non può non rilevarsi: 1) che l'indagine Total di Potenza è indirettamente richiamata dal
Tweet che richiama il caso anch'esso basato sulle intercettazioni della procura di Potenza;
2) Per_6
quell'indagine non riguardava direttamente l'allora presidente del consiglio ma alcuni ministri della sua
7 compagine governativa, in rapporto all'approvazione di un emendamento della legge di bilancio predisposta dal governo, con cui sarebbe stato favorito il compagno della ministra con possibilità di Per_6
appalti di ingente valore, inoltre il ministro era richiamato in altri articoli coevi ma non della Per_10
per il suo precedente incarico di sindaco di Reggio Emilia Del Rio per una foto che lo Parte_1
ritraeva a Cutro in Calabria, in occasione di un suo viaggio istituzionale, cui seguirono delle intercettazioni per infiltrazione della n'drangheta in Emilia;
3) in occasione di quelle intercettazioni venne fuori lo scandalo del ministro appartenente sempre al governo da cui era emerso che Per_6 CP_1
il suo compagno imprenditore sarebbe stato favorito con la legge di bilancio mediante appalti Per_5
pubblici di 2 milioni di valore, intercettazioni cui seguirono anche le dimissioni della ministra Per_6
Anche in questa faccenda il senatore non appare coinvolto direttamente per cui quand'anche si CP_1
volesse associare il tweet ex post allo scandalo per parlare di “mafia” intesa in gergo moderno Per_6
come affarismo, sviamento dal fine pubblico e interessi privati in atti d'ufficio, comunque il presidente del consiglio non aveva motivo di essere accostato a questa circostanza realmente accaduta CP_1
dell'intercettazione, per essere lui epitetato come un mafioso in questo senso e ancor meno in senso criminale di mafia come organizzazione strutturata. Dunque sia considerando i fatti delle foto circolanti relative al ministro che stringe la mano ad un soggetto appartenente alla n'drangheta in Per_10
occasione di un suo viaggio istituzionale (quale sindaco) a Cutro, sia considerando l'intercettazione telefonica della ministra e che riferiscono di favoritismi con emendamenti alla legge di Per_6 Per_11
bilancio, in ogni caso non è risultato vero che l'attore, all'epoca presidente del consiglio, avesse un diretto coinvolgimento con queste circostanze di fatto e intercettazioni non venendone menzionato, per cui la foto dei “mafiosi” che lo ritrae assume un carattere di gratuito svilimento della sua onorabilità di fronte all'opinione pubblica, con una forma espressiva incontinente;
infatti, se da un lato non si condivide la tesi secondo cui la moderna accezione del termine “mafioso” sia da circoscrivere ad una personalità criminale inserita in una ben precisa organizzazione avente certe caratteristiche, dovendo invero ritenersi che questo termine abbia assunto oggi una valenza più estesa e meno tecnica, per affasciare in generale quelle situazioni di malaffare, di utilizzo a scopi privati del potere pubblico, quando venga collegato nel comune sentire sociale all'esercizio di una politica lato sensu corrotta, è però da rilevare che anche così interpretato questo epiteto di “mafioso” non può ritenersi che esso sia lusinghiero ma deve sempre rilevarsene il carattere offensivo dell'altrui reputazione qualora sia sganciato da fatti concreti attribuibili al soggetto epitetato;
quindi l'aver collegato questo epiteto in un tweet laconico alle tre figure coinvolte, tra cui quella
8 che ci riguarda dell'attuale senatore senza che sussistesse alcun elemento fattuale che potesse CP_1
giustificarlo, rende fondata la domanda risarcitoria, per difetto dell'elemento della verità e della continenza, traducendosi in offesa gratuita che esula sia dalla critica politica, sia dalla satira politica che, come dice la stessa convenuta, presuppone un fatto vero che venga poi deformato” (pp.
8-9 sentenza di primo grado).
Tale motivazione, per quanto si andrà ad argomentare, appare condivisibile e meritevole di conferma.
Occorre premettere in via generale che il delitto di diffamazione, disciplinato dall'art. 595
c.p, punisce chiunque, comunicando con più persone, utilizzando qualsiasi mezzo, inclusi quelli telematici, offende la reputazione di un'altra persona, la quale è assente nel momento in cui viene offesa.
Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione e della conseguente nascita dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, sussiste il requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da una pluralità di soggetti, quale è il caso della piattaforma Twitter. Incontroversa, dunque, la configurabilità del reato in capo al soggetto che immette il commento diffamatorio in rete.
Nel caso di specie, ha pubblicato sul proprio account Twitter un Parte_1
post contenente quattro fotografie raffiguranti l'allora Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Graziano DE in compagnia di alcuni esponenti politici, tra cui CP_1
con la didascalia “Ho le foto di DE coi I”.
[...]
L'appellante in considerazione “del fatto che i messaggi Twitter non sono pubblicati e visibili da tutti”, ha affermato che “la gravata sentenza avrebbe dovuto escludere in radice la diffamazione” e che, in ogni caso, il post considerato offensivo sia in realtà espressione del diritto di satira e di critica politica tutelati dall'art. 21 Cost. quali estrinsecazioni della più ampia libertà di manifestazione del pensiero.
Nello specifico, secondo la ricostruzione dell'appellante “il tweet oggetto di causa: - ha tono ironico e scherzoso;
- è stato fondato su un dato vero, costituito dalla frase - “Ho le foto di DE con i mafiosi” - estrapolata dalle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Potenza
9 nell'ambito di un'inchiesta di rilevantissimo interesse pubblico che ha riguardato, pur usare le stesse parole del Giudice di prime cure, “ministri della sua compagine governativa”; - ha rappresentato, in un contesto di leale inverosimiglianza e di sincera non veridicità, una situazione inesistente senza alcuna valenza informativa;
- ha stemperato, dissacrando dei famosi personaggi politici raffigurati nel tweet, un momento di grave tensione politica”.
Tali doglianze sono infondate.
Premesso che è evidente la valenza offensiva che connota il post twitter pubblicato dalla così come la portata indubbiamente lesiva della reputazione dell'attore- Parte_1
odierno appellato, qualificato quale “mafioso”, occorre verificare se nel caso di specie siano configurabili o meno le esimenti del diritto di critica e di satira.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'illiceità dell'offesa a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica ( Cass.
Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021). Tali requisiti valgono anche per la critica politica che richiede comunque di non essere “avulsa da un nucleo di verità, né che l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati” (Cass. Pen., Sez. V, 27.11.2018, n. 7798; da ult., Cass. Pen.., Sez. V, 5.7.2022, n. 25759).
La satira, che costituisce estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà, è invece sottratta al rispetto del requisito della verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata in ogni caso al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica
(Cass. Ordinanza n. 6960 del 14/03/2024).
Con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma Twitter, la recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: “il legittimo esercizio del diritto di critica
- anche in ambito latamente politico – sebbene consenta il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, è pur sempre
10 condizionato dal limite della continenza intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (v. Cass. Sez. 3 n. 11767-22,
Cass. Sez. 3 n. 841-15). Non possiede quindi rilievo essenziale il riferimento alla attività politica del ricorrente quale fondamento del diritto di critica esercitato anche in modo pungente. Né induce a una possibile diversa considerazione del contenuto lesivo delle affermazioni la circostanza che le stesse siano state fatte a mezzo di un social-network qual è twitter. VIII. – Il punto è che nella formulazione di qualunque giudizio critico si possono utilizzare espressioni anche lesive della reputazione altrui, ma purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira, e non si risolvano, invece, in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Anche e proprio all'uso di una piattaforma come twitter, o altre equivalenti, va correlato il limite intrinseco del giudizio che si posta in condivisione, il quale, come ogni giudizio, non può andar disgiunto dal contenuto che lo contraddistingue e dalla forma espressiva, soprattutto perché tradotto in breve messaggio di testo, per sua natura assertivo o scarsamente motivato.
Da questo punto di vista, quindi, il post in twitter non si sottrae al necessario rispetto della continenza espressiva, e non concretizza una manifestazione del pensiero irresponsabile sol perché veicolata tramite il mezzo prescelto. A titolo esemplificativo occorre ricordare che finanche la satira – che pur costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, al punto da esser sottratta, nel paradosso della narrazione, anche all'obbligo di riferire fatti veri – resta soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito
(cfr. Cass. Sez. 1 n. 6919-18). IX. - Non costituisce circostanza esimente neppure il fatto che il social- network sia funzionale a una impostazione predefinita, tal che i messaggi vengono trasmessi privatamente solo a determinati seguaci. Per quanto ciò sia vero, resta il fatto che si tratta pur sempre di messaggi, giudizi e affermazioni rivolti a un numero indiscriminato (e sempre più rilevante) di persone, sicché in quella indiscriminata cerchia essi sono e restano comunque “pubblici” per definizione […]
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13411 del 16/05/2023).
Alla luce di tali principi, si condivide la valutazione del tribunale di Firenze secondo cui il post censurato ha travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di critica e di satira non rispettando il requisito della continenza espositiva, in quanto l'espressione utilizzata dalla si è rilevata gratuitamente offensiva e denigratoria dell'immagine di Parte_1 CP_1
senza svolgere alcuna funzione di denuncia sociale.
[...]
11 È infatti dirimente la constatazione che è stato coinvolto in una vicenda CP_1
che non lo riguardava, con toni allusivi e tali da ingenerare nel lettore medio la convinzione, o quantomeno il sospetto, di un suo coinvolgimento con le indagini svolte dalla Procura di Potenza sul caso c.d. Total.
Tale circostanza è stata correttamente sottolineata dal giudice di prime cure, secondo cui
“in questa faccenda il senatore non appare coinvolto direttamente per cui quand'anche si volesse CP_1
associare il tweet ex post allo scandalo per parlare di “mafia” intesa in gergo moderno come Per_6
affarismo, sviamento dal fine pubblico e interessi privati in atti d'ufficio, comunque il presidente del consiglio non aveva motivo di essere accostato a questa circostanza realmente accaduta CP_1
dell'intercettazione, per essere lui epitetato come un mafioso in questo senso e ancor meno in senso criminale di mafia come organizzazione strutturata” (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
D'altronde, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale, pur avendo accertato la sussistenza, nella specie, di un articolo dai toni insinuanti ed allusivi, frutto di supposizioni dell'autore circa la vicinanza del ricorrente alla criminalità organizzata, aveva reputato rispettato il limite della continenza verbale e, comunque, affermato l'esistenza della scriminante dell'esercizio dei diritti di cronaca e critica)” (cfr. Cass.
Sentenza n. 27592 del 29/10/2019).
3. Il danno da diffamazione sia in punto di an che di quantum (quarto motivo di appello principale)
Con il quarto motivo di appello la censura la sentenza di primo grado per Parte_1
aver liquidato il risarcimento di € 20.000,00 pur non avendo l'attore fornito la prova delle conseguenze dannose, in termini di danno non patrimoniale, patite a seguito della ritenuta condotta diffamatoria, richiamando in merito la giurisprudenza di legittimità che esclude che il danno da diffamazione possa essere considerato in re ipsa, essendo sempre onere del danneggiato provare il pregiudizio subito.
12 Anche siffatta censura è infondata.
Il giudice di prime cure ha infatti adempiuto l'obbligo motivazionale richiamando i principi in tema di allegazione e prova del danno e ha proceduto, applicando i parametri di cui alle tabelle milanesi, alla liquidazione equitativa del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla accertata condotto diffamatoria della convenuta.
D'altro canto, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la prova delle conseguenze della diffamazione può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 24474 del 18/11/2014 Rv. 633450 – 01), assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (Cass. n. 13153 del
25/05/2017)” (cfr. Cass. Sentenza n. 34635/2024). E infatti il tribunale ha correttamente liquidato un risarcimento del danno pari ad € 20.000,00, applicando il valore medio basso delle tabelle milanesi, tenuto conto che “si è trattato di episodio unico, inoltre dai documenti prodotti dalle parti emerge che vi erano altri articoli dello stesso contenuto, dove compariva l'immagine anche dell'attore, associato alla questione delle foto e inoltre non Per_12 Persona_13
vi è prova del fatto che gli altri articoli traggano origine dal twett pubblicato dalla convenuta essendo verosimile il contrario tenuto conto della limitata efficacia di un twett senza costrutto rispetto ad un articolo di testata giornalistica online (vd. doc. 3); si tiene poi conto che l'attore ha lasciato trascorrere quasi 5 anni dal fatto, e poi si tiene anche conto del fatto che non sono stati forniti al giudicante né elementi utili a conoscere la diffusività lesiva di quello specifico tweet della convenuta, che, esaminato nella parte delle condivisioni e gradimento esprime invero una molto limitata diffusività e scarsa sequela;
nemmeno sono stati forniti elementi utili sul danno conseguenza ossia elementi utili a modulare il risarcimento in modo da adattarlo alle conseguenze sofferte dal richiedente sia sul piano personale che professionale come conseguenza diretta del tweet creato dalla convenuta”.
4. Le spese di lite di primo grado (quinto motivo di appello principale).
Passando all'esame del quinto motivo di appello principale con cui l'appellante censura la decisione di condanna al pagamento delle spese processuali di primo grado, lo stesso deve ritenersi infondato in quanto il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, procedendo alla determinazione del quantum attenendosi ai
13 parametri del D.M. 55/2014 e succ. mod. in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum.
5. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. (primo e unico motivo di appello incidentale)
Infine, appare infondato il primo e unico motivo di appello incidentale con cui si impugna il rigetto della domanda di condanna della signora per lite Parte_1
temeraria ex art.96 c.p.c..
Il Tribunale ha così motivato tale decisione: “Quanto alla responsabilità aggravata richiesta ex art. 96 cpc in note conclusive si rileva che la domanda è tempestiva perché la pronuncia può essere data anche d'ufficio, ma non risulta fondata, in quanto la difesa della convenuta rappresenta un concreto esercizio di difesa ai sensi dell'art. 24 cost., e non una difesa temeraria, tenuto conto della novità delle questioni, della giurisprudenza non sempre univoca e di tutta la documentazione fornita, e tenuto altresì conto della giurisprudenza comunitaria sulla libertà di espressione”.
Tale giudizio è condivisibile: non si rinviene nel comportamento processuale tenuto dalla lcun abuso dello strumento processuale. Parte_1
La domanda è stata proposta anche in questo giudizio e va ugualmente respinta perché
l'impugnazione principale non può qualificarsi come manifestazione di dolo o colpa grave;
l'appello è semplicemente infondato (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite) e non pretestuoso e “tale da integrare un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale” (cfr. Cass. n. 38528/2021; Cass. n. 22208/2021).
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante risultata soccombente nel merito, posto che “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 18036/2022 Cass. Ordinanza
11792/2018), e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia compreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00
14 e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase di trattazione/ istruttoria, non espletata.
Poiché l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono state respinte, si dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CAP come per legge.
4) rigetta la domanda di parte appellata di condanna ex art. 96 cpc di parte appellante;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
DA LA EL CA NT
Nota
15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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