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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1576/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3766/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acireale - Via Lancaster 13 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016592453000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016592453000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente e il concessionario hanno depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Il Comune intimato, costituendosi in giudizio, ha fornito prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento per l'IMU 2017 il cui avviso di ricevimento della raccomandata è stato sottoscritto dal ricevente il 18 aprile 2018.
La riconducibilità dell'avviso di ricevimento all'IMU 2017 si evince inequivocabilmente dalla stampigliatura portata in tale avviso di ricevimento recante "IMU 2017" "avv. n. 37/2017" "cod. 27381".
Parimenti l'avviso TARI risulta notificato per compiuta giacenza il 31 dicembre 2022.
La deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio
2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2027).
Alla luce delle superiori considerazioni deve rigettarsi il primo motivo di ricorso nonché l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento;
questione che il contribuente avrebbe dovuto sollevare con la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento.
Con riferimento all'eccepita prescrizione occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo - con riferimento all'IMU 2017 - il relativo termine all'11 dicembre 2024, con conseguente intempestività della notifica della cartella di pagamento impugnata, notificata il 15 aprile 2025. Tale esito non muta neppure aggiungendo la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., in l. 24 aprile 2020, n. 27 si applica non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Cass. civ.,
960/2025, ord.).
Di contro, per la TARI 2017, stante la notifica del prodromico avviso di accertamento nel 2022, l'eccepita prescrizione non è maturata.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti sopraindicati con compensazione delle spese di lite in ragione del circoscritto accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente all'IMU per l'anno 2017. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBERI SALVATORE, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3766/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Acireale - Via Lancaster 13 95024 Acireale CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016592453000 IMU 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250016592453000 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e il concessionario che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente e il concessionario hanno depositato memorie ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Il Comune intimato, costituendosi in giudizio, ha fornito prova della regolare notifica del prodromico avviso di accertamento per l'IMU 2017 il cui avviso di ricevimento della raccomandata è stato sottoscritto dal ricevente il 18 aprile 2018.
La riconducibilità dell'avviso di ricevimento all'IMU 2017 si evince inequivocabilmente dalla stampigliatura portata in tale avviso di ricevimento recante "IMU 2017" "avv. n. 37/2017" "cod. 27381".
Parimenti l'avviso TARI risulta notificato per compiuta giacenza il 31 dicembre 2022.
La deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica degli atti prodromici – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio
2026) non essendo sufficiente il mero deposito di una memoria. La preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né altrimenti la preclusione può essere superata in ragione dell'eccepita nullità di tali notifiche poiché, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale
è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Né tantomeno il principio affermato dalla Corte di cassazione può considerarsi superato alla luce del novellato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212, rubricato “”nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria” ove si prevede che "1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.”
È bene, infatti, evidenziare che la rilevabilità d'ufficio di cui al citato art.
7-ter della l. 27 luglio 2000, n. 212 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) afferente ai vizi di validità degli atti tributari, non si estende ai vizi delle notificazioni (di cui nel presente giudizio di controverte) di cui all'art.
7-sexies della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 219 del 2023) ove solo per l'inesistenza, e non già per la mera nullità della notificazione di un atto recettizio, si predica l'inefficacia.
In conclusione, pertanto, a fronte della produzione documentale versata in atti dall'ente impositore/dal concessionario per contestare la lamentata mancanza della notifica degli atti prodromici eccepita con specifico motivo in seno al ricorso introduttivo, la parte ricorrente avrebbe dovuto rilevarne la nullità- annullabilità con la rituale proposizione di motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
(trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal 1° gennaio 2027).
Alla luce delle superiori considerazioni deve rigettarsi il primo motivo di ricorso nonché l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento;
questione che il contribuente avrebbe dovuto sollevare con la tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento.
Con riferimento all'eccepita prescrizione occorre richiamare il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., n. 34336/2025, ord.) secondo cui:
«Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 12, commi 1 e 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa) le ingiunzioni di pagamento:
a) non in scadenza “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
b) in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020.»
Secondo le superiori coordinate, trova applicazione la sospensione di cui all'ipotesi a) differendo - con riferimento all'IMU 2017 - il relativo termine all'11 dicembre 2024, con conseguente intempestività della notifica della cartella di pagamento impugnata, notificata il 15 aprile 2025. Tale esito non muta neppure aggiungendo la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con mod., in l. 24 aprile 2020, n. 27 si applica non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Cass. civ.,
960/2025, ord.).
Di contro, per la TARI 2017, stante la notifica del prodromico avviso di accertamento nel 2022, l'eccepita prescrizione non è maturata.
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto nei limiti sopraindicati con compensazione delle spese di lite in ragione del circoscritto accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata limitatamente all'IMU per l'anno 2017. Spese compensate.