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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.18017/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.18017/2023 promossa da
(C.F./ P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica, avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Panetta, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Sant'Alessandro 6, presso lo studio dell'avv. Renato Grigolo, rappresentato e difeso dall'avv. CEA NICOLA ( ), C.F._1
VICO XX SETTEMBRE 6 MATERA, per procura in calce all'atto d'appello,
APPELLANTE contro
(C.F. ), già COroparte_1 P.IVA_2 COroparte_2
in persona del procuratore sig.ra elettivamente domiciliato in SAN MARCO
[...] COroparte_3
4179, VENEZIA, presso lo studio dell'avv. FABBRANI VALERIA ( ), che la C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) in riforma dell'impugnata sentenza n.6902/2022 depositata il 02/11/2022 dal Giudice di Pace di
Milano, sez. 7^, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.42356/2021, emesso dal Giudice di Pace presso il Tribunale di Milano all'esito della procedura monitoria iscritta sub R.G. n.43029/2021, anche in relazione alle spese legali liquidate nella fase monitoria, e per l'effetto dichiararlo inefficace;
2) con pagina 1 di 6 vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Per l'appellato:
In via preliminare: dichiararsi l'appello avversario inammissibile/improcedibile ex artt.342, 348 cpc;
nel merito: si chiede il rigetto dell'appello avversario per tutti i motivi dedotti in narrativa. Spese rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 02.05.2023 la ha appellato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Milano, n.6902/2022, depositata in data 02.11.2022, con cui è stata respinta l'opposizione, notificata in data 10.12.2021, al decreto ingiuntivo n.42356/2021, depositato in data 27.09.2021 e notificato in data 04.11.2021.
Costituitasi con comparsa depositata in data 17.11.2023, l'appellata COroparte_4 ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame.
Decorsi i termini ex art.352 cpc, la causa è passata in decisione alla data del 22.01.2025, termine di deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione.
La pretesa creditoria azionata in monitorio dall'appellato ha ad oggetto l'insoluto di euro 2.737,18, portato nella fattura 1714963173 del 24.03.2017, emessa per consumo di gas fornito all'appellante.
Il primo giudice ha respinto l'opposizione ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora opponente e, per contro, fondata la pretesa creditoria dell'opposto, che “ha prodotto documentazione adeguata a provare la fondatezza di quanto sostenuto e lamentato”.
Lamenta, col primo motivo, l'appellante che la stringata motivazione di prima cura sia “meritevole di censura per palese violazione degli artt.115,116,132 del cpc, l'art.118 delle disp. att. del cpc, oltreché del generale principio del “giusto processo” previsto dall'art.111 della Costituzione in quanto sussiste una evidente carenza di motivazione unitamente ad una altrettanto palese illogicità della pronuncia rispetto al materiale probatorio ed argomentativo introdotto nel giudizio di primo grado” (atto d'appello, punto 1, pag.4). Tale motivo è, poi, ribadito al punto n.3 (ivi, pagg.8,9).
Col secondo motivo lamenta, altresì, l'appellante che il primo giudice abbia respinto nel merito l'opposizione semplicemente richiamando il periodo relativo all'importo richiesto con la fattura azionata in monitorio ed il sollecito di pagamento inviato nel gennaio 2020 dall'opposto all'opponente, così ignorando, tuttavia, “del tutto le argomentazioni poste a base dell'opposizione così come specificatamente estrinsecate in corso di causa” e travisando il materiale probatorio acquisito al pagina 2 di 6 processo (atto d'appello, punto 2, pagg.6,7).
Più precisamente, secondo l'appellante, “è proprio nell'interpretazione della fattura azionata che risiede il macroscopico errore: come già specificatamente evidenziato in primo grado con le memorie dell'11/05/2022, la fattura n.17149631173 del 24.03.2017, pur riportando sul frontespizio come periodo di riferimento l'intervallo temporale 18.05.2016/24.03.2017, aveva ad oggetto i consumi relativi al periodo dal 10/04/2009 al 31/01/2015, come riscontrabile alle pagg.2 e 3 della predetta bolletta, e quindi già all'epoca parzialmente prescritti. In ogni caso, nello stesso atto di opposizione si evidenziava chiaramente come, con “lettura di cessazione” effettuata il 31/01/2015 (pag.2, bolletta n.1538654423), COr veniva a cessare definitivamente ogni erogazione di fornitura a favore dell'esponente da parte dell'
Il Giudice a quo, sostanzialmente ignorando ogni argomentazione e rilievo in proposito, si è semplicisticamente quanto superficialmente affidato alla fuorviante dicitura in fattura, ove veniva indicato quale periodo di riferimento quello intercorrente dal 18.05.2016 al 24.03.2017 (periodo in cui nessuna fornitura è stata effettuata, né poteva esserlo vista la cessazione oltre un anno addietro del contratto in essere tra le parti), senza minimamente accertare la realtà delle cose. Tale circostanza, non poteva e non doveva essere trascurata dal Giudice di primo grado in quanto risultava determinante ai fini della corretta valutazione dei fatti di causa, tanto più in quanto attestata in un documento prodotto da controparte. Trattandosi di presunti consumi afferenti al periodo dal 10/04/2009 al 31/01/2015, ed essendo stato inviato, per stessa corretta indicazione del Giudice di prime cure, un formale sollecito di pagamento con lettera raccomandata (unico metodo interruttivo della prescrizione) solo in data
08/01/2020, per la maggior parte delle poste creditorie era intervenuta la prescrizione quinquennale, all'epoca vigente, inoperante unicamente riguardo al lasso temporale dal 08/01/2015 al 31/01/2015
(consumi relativi a 23 giorni)” (ivi, pagg.7,8).
Ciò posto, l'appellante ripropone, quindi, ex art.346 cpc, l'argomentare svolto nell'atto d'opposizione in prima cura (appello, punto n.4, pag.9), con specifico riferimento all'asserita “illegittima duplicazione di pagamento relativa a periodi già interamente soddisfatti con una bolletta precedente” -cioè, la bolletta (rectius, fattura) n.1538654423 del 03.11.2015, dove, a pag.2 si legge che si tratta di lettura di cessazione, alla data del 31.01.2015, cioè la stessa data della fattura n.17149631173 azionata in monitorio (ivi, pag.10) -sicché le due dette fatture prendono in considerazione i medesimi periodi temporali (aprile 2009/gennaio 2015) (ivi, pag.11). Inoltre, l'appellante sottolinea che l'utente conserva il diritto di contestare i consumi esposti in fattura, gravando sul somministrante l'onere di provare la correttezza del quantum della fornitura erogata e fatturata rispetto a quanto misurato da contatore, oltre che il corretto funzionamento del contatore medesimo (ivi, pag.12).
pagina 3 di 6 Replica a ciò l'appellato richiamando, anzitutto, il contenuto della missiva datata 08.01.2020, in cui CO rispondendo alla segnalazione del 15.07.2019 di controparte, ricostruisce i consumi rilevati nel periodo tra l'aprile 2009 ed il gennaio 2015, e, quindi, i conteggi che hanno portato alla fatturazione.
CO Sottolinea, più precisamente, l'appellato, che “con la prima fattura ha contabilizzato solo una parte
(in realtà la maggior parte) del volume di gas fatto registrare dall'utente nel periodo in oggetto, mentre, CO con la seconda fattura, ha ricalcolato il conguaglio precedentemente operato per il medesimo periodo, addebitando solo il volume di gas precedentemente tralasciato. Anche in ordine all'eccezione di prescrizione…giova immediatamente rilevare come il primo atto di interruzione del termine prescrizionale non sia la diffida del 2020, come ex adverso dedotto, ma le stesse bollette ricevute dall'utente (come dichiarato o comunque non contestato da controparte), rispettivamente nel 2015 e CO 2017, con le quali si dichiarava creditore di somme determinate e con le quali chiedeva il pagamento della fornitura. Pertanto, il termine quinquennale deve essere calcolato a ritroso rispettivamente dal 2015 e dal 2017. Tale conteggio è già stato operato preventivamente dall' Pt_2
Invero, nella stessa documentazione agli atti (vedi pag.51 fascicolo primo grado avversario e doc.7
CO fascicolo primo grado convenuto) emerge come abbia sottratto dalle fatture emesse gli importi già prescritti e come abbia azionato solo quelli non ancora estinti. Nel documento a pag.51 del fascicolo di primo grado avversario si legge: con riferimento all'eccezione di prescrizione, sulla fattura
1538654423 la stessa è stata accertata parzialmente per effetto della mancata contabilizzazione dei consumi nel quinquennio. Alla luce di quanto sopra detto, riteniamo corretto non procedere alla pretesa di pagamenti dei corrispettivi relativi a consumi esposti nella fattura di conguaglio e che fanno riferimento al periodo dal 10/04/2009 al 03/11/2010. Al documento 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta si legge: “in relazione alla prescrizione, Vi confermiamo che la stessa è stata effettivamente accertata e riconosciuta per 5.042,40 sulla fattura 1538654423 e per 2.491,20 sulla fattura 1714963173” …Infine, si rileva, anche se sul punto manca una effettiva e puntale contestazione CO avversaria, come i dati di consumo risultino provati documentalmente. produceva nel primo grado di giudizio (doc.6) il riepilogo dei dati tecnici e di lettura del contatore messi a disposizione dal fornitore, ovvero quel soggetto proprietario della linea e dei contatori stessi che è l'unico in grado di rilevare e certificare gli effettivi consumi fatti registrare in relazione a ciascun punto di prelievo. Tali dati, mai espressamente e puntualmente contestati ex adverso, oltre a riportare la lettura finale del contatore (72.307 mc) elencano tutti i parametri sensibili della fornitura in oggetto, compreso il materiale fotografico relativo al contatore in uso presso (comparsa, pagg.4,5). Parte_1
Ciò posto, reputa questo giudice che l'appello -pur ammissibile, ex art.342 cpc, essendo l'atto di pagina 4 di 6 citazione dotato dei relativi requisiti (in tema, Cass.n.36481/'22) -sia infondato nel merito, e debba, perciò, essere respinto.
La motivazione di prima cura, seppur sintetica, reca comunque argomentazioni idonee a permettere di individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione di rigetto nel merito -nel senso che il primo giudice ha richiamato la documentazione prodotta dall'allora ricorrente opposto valutandola come “adeguata a provare la fondatezza” della pretesa azionata col ricorso monitorio -e ciò ne esclude la nullità, dato che, per i rilievi integrativi che seguono, è comunque possibile pervenire alla conclusione che la ricostruzione del rapporto di somministrazione così come svolta dall'appellato nella missiva 08.01.2020 è esaustiva e non contraddetta da idonee risultanze probatorie di controparte, che si limita a mere allegazioni generiche e prive di adeguato supporto dimostrativo della loro fondatezza.
Peraltro, tale sentenza reca un errore di motivazione che, pur ininfluente al fine della decisione di conferma, occorre, tuttavia emendare, laddove, con riferimento all'eccezione di prescrizione - quinquennale -sollevata dall'opponente, la stessa contiene un errato richiamo al periodo dei consumi fatturati con la n.1714963173 del 24.03.2017, che il primo giudice colloca dal 18.05.2016 al
24.03.2017, mentre dalla missiva dell'appellato, dell'08.01.2020, risulta che tale fattura rimedia ad un errore di calcolo nel consumo tra il 10.04.2009 ed il 31.01.2015.
E', anzitutto, noto che in tema di somministrazione, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non priva l'utente medesimo del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette (in tal senso, con riferimento al caso analogo di consumi di energia elettrica, Cass.n.17401/2024; altresì, Cass.n.15771/'22).
Occorre, tuttavia, che la contestazione sia specifica e supportata da elementi probatori idonei a rendere necessaria un'indagine peritale sui consumi fatturati, rispetto a quelli che l'utente afferma come effettivi e, logicamente, minori di quelli portati nella fattura (in tema, Cass.n.2327/'19). Ciò, peraltro, è del tutto carente in causa, non avendo l'appellante fornito indicazione alcuna sui consumi che controparte avrebbe fatturato in eccesso, sicché l'indagine peritale risulta inammissibile, poiché esplorativa. In altre parole, che si tratti, qui, di illegittima duplicazione di pagamenti, come afferma l'appellante, e non di rettifica per errore nella rilevazione dei consumi, come afferma l'appellato, rimane una mera allegazione di parte appellante, priva di idoneo supporto probatorio -nel caso concreto, un'analitica ricostruzione dei consumi diversa da quella proposta dall'appellato, o un'apposita richiesta di verifica del funzionamento del contatore in corso di rapporto contrattuale, pagina 5 di 6 corredata dalla correlativa precisa anomalia lamentata dal somministrato.
Insomma, la pretesa creditoria dell'appellato non è prescritta ed è fondata. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace Parte_1
n.6902/2022, che, perciò, conferma;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata COroparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €1.500,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, perciò, l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art.13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Milano, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.18017/2023 promossa da
(C.F./ P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante in carica, avv. Parte_1 P.IVA_1
Antonio Panetta, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Sant'Alessandro 6, presso lo studio dell'avv. Renato Grigolo, rappresentato e difeso dall'avv. CEA NICOLA ( ), C.F._1
VICO XX SETTEMBRE 6 MATERA, per procura in calce all'atto d'appello,
APPELLANTE contro
(C.F. ), già COroparte_1 P.IVA_2 COroparte_2
in persona del procuratore sig.ra elettivamente domiciliato in SAN MARCO
[...] COroparte_3
4179, VENEZIA, presso lo studio dell'avv. FABBRANI VALERIA ( ), che la C.F._2
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1) in riforma dell'impugnata sentenza n.6902/2022 depositata il 02/11/2022 dal Giudice di Pace di
Milano, sez. 7^, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.42356/2021, emesso dal Giudice di Pace presso il Tribunale di Milano all'esito della procedura monitoria iscritta sub R.G. n.43029/2021, anche in relazione alle spese legali liquidate nella fase monitoria, e per l'effetto dichiararlo inefficace;
2) con pagina 1 di 6 vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Per l'appellato:
In via preliminare: dichiararsi l'appello avversario inammissibile/improcedibile ex artt.342, 348 cpc;
nel merito: si chiede il rigetto dell'appello avversario per tutti i motivi dedotti in narrativa. Spese rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 02.05.2023 la ha appellato la Parte_1
sentenza del Giudice di pace di Milano, n.6902/2022, depositata in data 02.11.2022, con cui è stata respinta l'opposizione, notificata in data 10.12.2021, al decreto ingiuntivo n.42356/2021, depositato in data 27.09.2021 e notificato in data 04.11.2021.
Costituitasi con comparsa depositata in data 17.11.2023, l'appellata COroparte_4 ha concluso per il rigetto dell'avverso gravame.
Decorsi i termini ex art.352 cpc, la causa è passata in decisione alla data del 22.01.2025, termine di deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza di rimessione in decisione.
La pretesa creditoria azionata in monitorio dall'appellato ha ad oggetto l'insoluto di euro 2.737,18, portato nella fattura 1714963173 del 24.03.2017, emessa per consumo di gas fornito all'appellante.
Il primo giudice ha respinto l'opposizione ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'allora opponente e, per contro, fondata la pretesa creditoria dell'opposto, che “ha prodotto documentazione adeguata a provare la fondatezza di quanto sostenuto e lamentato”.
Lamenta, col primo motivo, l'appellante che la stringata motivazione di prima cura sia “meritevole di censura per palese violazione degli artt.115,116,132 del cpc, l'art.118 delle disp. att. del cpc, oltreché del generale principio del “giusto processo” previsto dall'art.111 della Costituzione in quanto sussiste una evidente carenza di motivazione unitamente ad una altrettanto palese illogicità della pronuncia rispetto al materiale probatorio ed argomentativo introdotto nel giudizio di primo grado” (atto d'appello, punto 1, pag.4). Tale motivo è, poi, ribadito al punto n.3 (ivi, pagg.8,9).
Col secondo motivo lamenta, altresì, l'appellante che il primo giudice abbia respinto nel merito l'opposizione semplicemente richiamando il periodo relativo all'importo richiesto con la fattura azionata in monitorio ed il sollecito di pagamento inviato nel gennaio 2020 dall'opposto all'opponente, così ignorando, tuttavia, “del tutto le argomentazioni poste a base dell'opposizione così come specificatamente estrinsecate in corso di causa” e travisando il materiale probatorio acquisito al pagina 2 di 6 processo (atto d'appello, punto 2, pagg.6,7).
Più precisamente, secondo l'appellante, “è proprio nell'interpretazione della fattura azionata che risiede il macroscopico errore: come già specificatamente evidenziato in primo grado con le memorie dell'11/05/2022, la fattura n.17149631173 del 24.03.2017, pur riportando sul frontespizio come periodo di riferimento l'intervallo temporale 18.05.2016/24.03.2017, aveva ad oggetto i consumi relativi al periodo dal 10/04/2009 al 31/01/2015, come riscontrabile alle pagg.2 e 3 della predetta bolletta, e quindi già all'epoca parzialmente prescritti. In ogni caso, nello stesso atto di opposizione si evidenziava chiaramente come, con “lettura di cessazione” effettuata il 31/01/2015 (pag.2, bolletta n.1538654423), COr veniva a cessare definitivamente ogni erogazione di fornitura a favore dell'esponente da parte dell'
Il Giudice a quo, sostanzialmente ignorando ogni argomentazione e rilievo in proposito, si è semplicisticamente quanto superficialmente affidato alla fuorviante dicitura in fattura, ove veniva indicato quale periodo di riferimento quello intercorrente dal 18.05.2016 al 24.03.2017 (periodo in cui nessuna fornitura è stata effettuata, né poteva esserlo vista la cessazione oltre un anno addietro del contratto in essere tra le parti), senza minimamente accertare la realtà delle cose. Tale circostanza, non poteva e non doveva essere trascurata dal Giudice di primo grado in quanto risultava determinante ai fini della corretta valutazione dei fatti di causa, tanto più in quanto attestata in un documento prodotto da controparte. Trattandosi di presunti consumi afferenti al periodo dal 10/04/2009 al 31/01/2015, ed essendo stato inviato, per stessa corretta indicazione del Giudice di prime cure, un formale sollecito di pagamento con lettera raccomandata (unico metodo interruttivo della prescrizione) solo in data
08/01/2020, per la maggior parte delle poste creditorie era intervenuta la prescrizione quinquennale, all'epoca vigente, inoperante unicamente riguardo al lasso temporale dal 08/01/2015 al 31/01/2015
(consumi relativi a 23 giorni)” (ivi, pagg.7,8).
Ciò posto, l'appellante ripropone, quindi, ex art.346 cpc, l'argomentare svolto nell'atto d'opposizione in prima cura (appello, punto n.4, pag.9), con specifico riferimento all'asserita “illegittima duplicazione di pagamento relativa a periodi già interamente soddisfatti con una bolletta precedente” -cioè, la bolletta (rectius, fattura) n.1538654423 del 03.11.2015, dove, a pag.2 si legge che si tratta di lettura di cessazione, alla data del 31.01.2015, cioè la stessa data della fattura n.17149631173 azionata in monitorio (ivi, pag.10) -sicché le due dette fatture prendono in considerazione i medesimi periodi temporali (aprile 2009/gennaio 2015) (ivi, pag.11). Inoltre, l'appellante sottolinea che l'utente conserva il diritto di contestare i consumi esposti in fattura, gravando sul somministrante l'onere di provare la correttezza del quantum della fornitura erogata e fatturata rispetto a quanto misurato da contatore, oltre che il corretto funzionamento del contatore medesimo (ivi, pag.12).
pagina 3 di 6 Replica a ciò l'appellato richiamando, anzitutto, il contenuto della missiva datata 08.01.2020, in cui CO rispondendo alla segnalazione del 15.07.2019 di controparte, ricostruisce i consumi rilevati nel periodo tra l'aprile 2009 ed il gennaio 2015, e, quindi, i conteggi che hanno portato alla fatturazione.
CO Sottolinea, più precisamente, l'appellato, che “con la prima fattura ha contabilizzato solo una parte
(in realtà la maggior parte) del volume di gas fatto registrare dall'utente nel periodo in oggetto, mentre, CO con la seconda fattura, ha ricalcolato il conguaglio precedentemente operato per il medesimo periodo, addebitando solo il volume di gas precedentemente tralasciato. Anche in ordine all'eccezione di prescrizione…giova immediatamente rilevare come il primo atto di interruzione del termine prescrizionale non sia la diffida del 2020, come ex adverso dedotto, ma le stesse bollette ricevute dall'utente (come dichiarato o comunque non contestato da controparte), rispettivamente nel 2015 e CO 2017, con le quali si dichiarava creditore di somme determinate e con le quali chiedeva il pagamento della fornitura. Pertanto, il termine quinquennale deve essere calcolato a ritroso rispettivamente dal 2015 e dal 2017. Tale conteggio è già stato operato preventivamente dall' Pt_2
Invero, nella stessa documentazione agli atti (vedi pag.51 fascicolo primo grado avversario e doc.7
CO fascicolo primo grado convenuto) emerge come abbia sottratto dalle fatture emesse gli importi già prescritti e come abbia azionato solo quelli non ancora estinti. Nel documento a pag.51 del fascicolo di primo grado avversario si legge: con riferimento all'eccezione di prescrizione, sulla fattura
1538654423 la stessa è stata accertata parzialmente per effetto della mancata contabilizzazione dei consumi nel quinquennio. Alla luce di quanto sopra detto, riteniamo corretto non procedere alla pretesa di pagamenti dei corrispettivi relativi a consumi esposti nella fattura di conguaglio e che fanno riferimento al periodo dal 10/04/2009 al 03/11/2010. Al documento 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta si legge: “in relazione alla prescrizione, Vi confermiamo che la stessa è stata effettivamente accertata e riconosciuta per 5.042,40 sulla fattura 1538654423 e per 2.491,20 sulla fattura 1714963173” …Infine, si rileva, anche se sul punto manca una effettiva e puntale contestazione CO avversaria, come i dati di consumo risultino provati documentalmente. produceva nel primo grado di giudizio (doc.6) il riepilogo dei dati tecnici e di lettura del contatore messi a disposizione dal fornitore, ovvero quel soggetto proprietario della linea e dei contatori stessi che è l'unico in grado di rilevare e certificare gli effettivi consumi fatti registrare in relazione a ciascun punto di prelievo. Tali dati, mai espressamente e puntualmente contestati ex adverso, oltre a riportare la lettura finale del contatore (72.307 mc) elencano tutti i parametri sensibili della fornitura in oggetto, compreso il materiale fotografico relativo al contatore in uso presso (comparsa, pagg.4,5). Parte_1
Ciò posto, reputa questo giudice che l'appello -pur ammissibile, ex art.342 cpc, essendo l'atto di pagina 4 di 6 citazione dotato dei relativi requisiti (in tema, Cass.n.36481/'22) -sia infondato nel merito, e debba, perciò, essere respinto.
La motivazione di prima cura, seppur sintetica, reca comunque argomentazioni idonee a permettere di individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione di rigetto nel merito -nel senso che il primo giudice ha richiamato la documentazione prodotta dall'allora ricorrente opposto valutandola come “adeguata a provare la fondatezza” della pretesa azionata col ricorso monitorio -e ciò ne esclude la nullità, dato che, per i rilievi integrativi che seguono, è comunque possibile pervenire alla conclusione che la ricostruzione del rapporto di somministrazione così come svolta dall'appellato nella missiva 08.01.2020 è esaustiva e non contraddetta da idonee risultanze probatorie di controparte, che si limita a mere allegazioni generiche e prive di adeguato supporto dimostrativo della loro fondatezza.
Peraltro, tale sentenza reca un errore di motivazione che, pur ininfluente al fine della decisione di conferma, occorre, tuttavia emendare, laddove, con riferimento all'eccezione di prescrizione - quinquennale -sollevata dall'opponente, la stessa contiene un errato richiamo al periodo dei consumi fatturati con la n.1714963173 del 24.03.2017, che il primo giudice colloca dal 18.05.2016 al
24.03.2017, mentre dalla missiva dell'appellato, dell'08.01.2020, risulta che tale fattura rimedia ad un errore di calcolo nel consumo tra il 10.04.2009 ed il 31.01.2015.
E', anzitutto, noto che in tema di somministrazione, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non priva l'utente medesimo del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette (in tal senso, con riferimento al caso analogo di consumi di energia elettrica, Cass.n.17401/2024; altresì, Cass.n.15771/'22).
Occorre, tuttavia, che la contestazione sia specifica e supportata da elementi probatori idonei a rendere necessaria un'indagine peritale sui consumi fatturati, rispetto a quelli che l'utente afferma come effettivi e, logicamente, minori di quelli portati nella fattura (in tema, Cass.n.2327/'19). Ciò, peraltro, è del tutto carente in causa, non avendo l'appellante fornito indicazione alcuna sui consumi che controparte avrebbe fatturato in eccesso, sicché l'indagine peritale risulta inammissibile, poiché esplorativa. In altre parole, che si tratti, qui, di illegittima duplicazione di pagamenti, come afferma l'appellante, e non di rettifica per errore nella rilevazione dei consumi, come afferma l'appellato, rimane una mera allegazione di parte appellante, priva di idoneo supporto probatorio -nel caso concreto, un'analitica ricostruzione dei consumi diversa da quella proposta dall'appellato, o un'apposita richiesta di verifica del funzionamento del contatore in corso di rapporto contrattuale, pagina 5 di 6 corredata dalla correlativa precisa anomalia lamentata dal somministrato.
Insomma, la pretesa creditoria dell'appellato non è prescritta ed è fondata. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di pace Parte_1
n.6902/2022, che, perciò, conferma;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata COroparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in €1.500,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, perciò, l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art.13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Milano, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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