TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 745
TAR
Decreto cautelare 22 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Mancata considerazione del profilo dello studente DSA

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Mancata considerazione dello status di DSA

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Attribuzione del credito e ammissione all'esame

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Violazione del PDP

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Valutazione delle prove d'esame

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Giudizio finale di mancato superamento dell'esame

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Griglia di valutazione non redatta per i DSA

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Improcedibile
    Diritto alla rivalutazione e ammissione alla prova orale

    Il superamento dell'esame di Stato nella sessione suppletiva ha determinato l'improcedibilità dell'azione di accertamento per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Rigettato
    Danno patrimoniale da mancato arruolamento nell'Esercito

    Mancata prova del superamento del concorso né della posizione in graduatoria. Non è stata fornita alcuna allegazione probatoria che dimostri che il mancato arruolamento sia derivato dal mancato riconoscimento dei punti aggiuntivi.

  • Rigettato
    Spese per nuovo concorso Esercito

    Mancato deposito in giudizio delle pezze giustificative delle presunte spese sostenute.

  • Rigettato
    Danno da perdita di chance per concorso Carabinieri

    Non sussisteva una preclusione alla partecipazione al concorso dei Carabinieri. Inoltre, non è stata dimostrata la concretezza della chance e l'idoneità del ricorrente all'arruolamento.

  • Rigettato
    Danno non patrimoniale

    Le generiche considerazioni non individuano l'interesse costituzionalmente rilevante leso né dimostrano un danno grave o non futile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 745
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 745
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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