Decreto cautelare 22 luglio 2025
Ordinanza cautelare 4 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- delle valutazioni insufficienti contenute nel verbale del -OMISSIS- di scrutinio finale della classe -OMISSIS- ENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze formulate dal Consiglio di Classe nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS- senza tener conto del profilo dello studente DSA e della conseguente attribuzione del credito finale per la classe V di 10 punti che sommati ai precedenti ha comportato un credito di 27;
- delle valutazioni insufficienti adottate dai docenti del Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- ENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze formulate dal Consiglio di Classe nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS-, con particolare riferimento alle discipline di inglese e Scienze e cultura dell’alimentazione, senza tener conto dello status di DSA dello studente;
- del conseguente giudizio di ammissione all’esame di maturità a maggioranza formulato dal Consiglio di Classe della classe -OMISSIS- ENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS- e la conseguente attribuzione di 10 crediti per l’anno V che sommati ai precedenti hanno comportato l’ammissione del ricorrente con 27 crediti;
- delle valutazioni effettuate dai docenti del Consiglio di classe della classe V AENO dell’Istituto Professionale Alberghiero Statale “-OMISSIS-” di Firenze formulate dal Consiglio di Classe nei confronti dell’allievo -OMISSIS--OMISSIS- V rispetto a verifiche scritte e orali somministrate, nel corso dell’a.s. 2024/25, in violazione del PDP secondo le raccomandazioni contenute nella diagnosi funzionale agli atti;
- delle valutazioni delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione Enogastronomia e ospitalità alberghiera, formulate dalla Commissione di Esame -OMISSIS- della -OMISSIS- presso l’Istituto Statale Alberghiero “-OMISSIS- di Firenze” relativamente all’allievo ricorrente;
- della valutazione finale e del conseguente giudizio di mancato superamento dell’Esame di Stato formulato dalla Commissione di Esame -OMISSIS- della -OMISSIS- presso l’Istituto Statale Alberghiero “-OMISSIS- di Firenze” nei confronti del ricorrente;
- della griglia di valutazione adottata dalla Commissione di Esame -OMISSIS- della -OMISSIS- presso l’Istituto Statale Alberghiero “-OMISSIS- di Firenze” per la valutazione del colloquio laddove non è stata redatta per i DSA
- nonché di ogni atto non conosciuto né comunicato nonché di ogni altro atto, presupposto connesso e consequenziale pregiudizievole degli interessi dell’allievo ricorrente;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad una rivalutazione dei giudizi delle prove scritte ed all’ammissione alla prova orale da svolgersi in ottemperanza alle disposizioni ministeriali sia con riferimento ai tempi che alle modalità di valutazione per i DSA ed al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi;
e comunque per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente che saranno documentati in corso di causa e che possono essere quantificati da codesto Ecc.mo TAR in via equitativa con riferimento al fatto che in difetto di conseguimento del titolo perderebbe la chance di poter essere arruolato nell’esercito dove è già stato ammesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Durante l’a.s. 2024/2025, il ricorrente ha frequentato la classe -OMISSIS- ENO dell’Istituto Statale Alberghiero "-OMISSIS-" di Firenze; essendo stata articolata nei suoi confronti una diagnosi di D.S.A., era elaborato dall’Istituto scolastico un P.D.P. che, nell’ultimo anno di corso, interveniva solo il -OMISSIS-.
All’esito delle operazioni di scrutinio di fine anno, il Consiglio di classe disponeva a maggioranza l’ammissione all’esame di Stato del ricorrente con un credito totale di 27/100; dopo le prove d’esame, nei confronti del sig. -OMISSIS- si perveniva però ad un giudizio finale di mancato superamento da parte della Commissione d’esame di Stato con il punteggio di 54/100 (ovvero i 27/100 di cui al credito riconosciuto con riferimento agli ultimi tre anni di corso, oltre ai 27/100 riconosciuti con riferimento alle due prove scritte ed alla prova orale).
Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente, sulla base di censure di: 1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 22 e 24 della 241/90, nonché dell’art. 3 anche con riferimento alla carenza di motivazione e difetto di istruttoria; 2) violazione ed erronea applicazione della legge 170/2010 e delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A. adottate con dm n. 5669 del 12.07.2011, eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto, difetto dei presupposti; 3) eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione ed illogicità manifesta, violazione del principio dell’affidamento; con il ricorso era altresì richiesto l’accertamento “del diritto del ricorrente ad una rivalutazione dei giudizi delle prove scritte ed all’ammissione alla prova orale da svolgersi in ottemperanza alle disposizioni ministeriali sia con riferimento ai tempi che alle modalità di valutazione per i D.S.A.”, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal giudizio di mancato superamento dell’esame di Stato, poi individuato nella memoria conclusionale del 16 marzo 2026, per quello che riguarda il danno patrimoniale, nel pregiudizio derivante dal mancato superamento “per pochissime unità” del concorso per l’arruolamento nell’Esercito italiano in corso al momento di emanazione degli atti impugnati (che già lo aveva visto superare le prove fisiche ed attitudinali), nelle spese di partecipazione ad un successivo concorso di arruolamento nell’esercito del 1°-3 marzo 2026 e nelle chances di arruolamento perdute per effetto dell’impossibilità di partecipare al successivo “concorso Carabinieri con la perdita di opportunità su circa 5000 posti disponibili”.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, limitandosi a depositare i rapporti all’Avvocatura di Stato del Dirigente scolastico e del Presidente della Commissione dell’esame di Stato.
Con decreto Presidenziale 22 luglio 2025, n. 411, era respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica presentata con il ricorso, essendo in grado il “Collegio competente … di pronunciarsi prima della data fissata per le prove” integrative d’esame, fissata per il 10 settembre 2025; con la successiva ordinanza 4 settembre 2025, n. 509, la Sezione accoglieva poi definitivamente l’istanza cautelare, ammettendo con riserva il ricorrente alla prova suppletiva dell’esame di Stato prevista per il 10 settembre 2025, sulla base della seguente motivazione: “risulta documentato in giudizio ed ammesso dall’Istituto ricorrente il fatto che il P.D.P. sia intervenuto con inescusabile ritardo (precisamente, il -OMISSIS-) e non sembra che le prove delle singole materie precedentemente intervenute abbiano adottato le misure compensative e dispensative previste dall’atto programmatorio (come sarebbe stato obbligo dei docenti, a dire dello stesso rapporto del Dirigente scolastico)…risulta altresì documentato come il giudizio finale articolato a conclusione dell’anno di corso ed il giudizio della Commissione dell’esame di Stato non abbiano considerato la particolare situazione del ricorrente originata dall’innegabile inadempimento, da parte dell’Istituto scolastico dell’obbligo di adottare nei termini previsti il P.D.P. ovvero l’atto programmatorio indispensabile per corretto svolgimento dell’azione educativa”.
In esecuzione dell’ammissione con riserva alla prova suppletiva d’esame disposta dalla Sezione, il ricorrente conseguiva il diploma finale di Tecnico dei servizi per l'enogastronomia, articolazione enogastronomia con il nuovo punteggio di 60/100 (come da relativa certificazione versata in giudizio in data 26 febbraio 2026) e pertanto limitava sostanzialmente le proprie domande alla tutela risarcitoria; alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, la Sezione sollecitava il contraddittorio delle parti ex art. 73, 3° comma c.p.a. in ordine ad una possibile improcedibilità sopravvenuta delle domande di annullamento e accertamento a seguito del superamento dell’esame di Stato e tratteneva in decisione il ricorso.
2. L’azione di annullamento proposta con il ricorso deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La giurisprudenza formatasi in materia (pienamente condivisa dalla Sezione) ha, infatti, rilevato come, “in forza del principio di assorbimento (originariamente elaborato dalla giurisprudenza per offrire una soluzione all'ipotesi in cui il candidato non ammesso dal competente organo scolastico all'esame di maturità veniva successivamente ammesso con riserva a sostenere detto esame in forza di provvedimento cautelare del G.A.), il positivo superamento delle prove di esame assorb(a) il giudizio negativo di ammissione, determinando l'improcedibilità del ricorso avverso l'originario provvedimento di non ammissione” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 marzo 2025, n. 4820; T.A.R. Valle d'Aosta, 2 gennaio 2025, n. 2; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 16 novembre 2022, n. 2542).
Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, il ricorrente ha successivamente superato l’esame di Stato nella sessione suppletiva del 10 settembre 2025 per effetto dell’ammissione con riserva operata dall’ordinanza 4 settembre 2025, n. 509 della Sezione e pertanto il richiamo del principio dell’assorbimento posto a base della giurisprudenza sopra richiamata importa, da un lato, il consolidamento del risultato scolastico positivo e, dall’altro, l’improcedibilità sopravvenuta dell’azione di annullamento proposta avverso il primo giudizio negativo della Commissione.
Al di là di ogni considerazione in ordine all’originaria inammissibilità della seconda azione proposta con il ricorso, si tratta di conclusione che si estende poi anche all’azione di accertamento “del diritto del ricorrente ad una rivalutazione dei giudizi delle prove scritte ed all’ammissione alla prova orale da svolgersi in ottemperanza alle disposizioni ministeriali sia con riferimento ai tempi che alle modalità di valutazione per i D.S.A.” del pari azionata in giudizio.
2.1. Con riferimento all’azione risarcitoria proposta con il ricorso risulta poi del tutto assorbente la rilevazione relativa alla mancata prova giudiziale del pregiudizio subito da parte ricorrente, senza peraltro che a nulla possa rilevare la documentazione depositata in data 13 aprile 2026, a termine per il deposito dei documenti ormai scaduto.
A questo proposito, deve essere preliminarmente richiamato quanto già rilevato in alcune decisioni della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2025, n. 2113) e di questo T.A.R. (per la giurisprudenza della Prima Sezione, si veda T.A.R. Toscana, sez. I, 19 marzo 2018, n. 403; per la giurisprudenza della Seconda Sezione: T.A.R. Toscana, sez. II, 30 maggio 2014, n. 937; 29 giugno 2016, n. 1182; 17 ottobre 2016, n. 1490; 23 novembre 2017, n. 1431) in ordine alla natura dirimente e preclusiva che assume il rilievo relativo alla mancata dimostrazione, ad opera del ricorrente, del pregiudizio derivante dal presunto illegittimo comportamento dell’Amministrazione intimata.
Una giurisprudenza assolutamente incontroversa ha, infatti, rilevato come, “secondo la definizione offerta dall'art. 1223 c.c. il danno risarcibile al partecipante….si compon(ga) del danno emergente e del lucro cessante, e cioè della diminuzione reale del suo patrimonio, per effetto di esborsi connessi all'inutile partecipazione al procedimento, e della perdita di un'occasione di guadagno o, comunque, di un’utilità economica connessa all'adozione o all'esecuzione del provvedimento illegittimo; peraltro, se per la prima voce di danno (quello emergente) non si pongono particolari problemi nell'assolvimento dell'onere della prova, essendo sufficiente documentare le spese sostenute, per la seconda (lucro cessante) l'interessato, per avere accesso al risarcimento, deve dimostrare non solo che la sua sfera giuridica ha subito una diminuzione per effetto dell'atto illegittimo, ma anche che non si è accresciuta nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento viziato non fosse stato adottato o eseguito” (Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2013 n. 4376; 15 luglio 2013 n. 3781; 21 giugno 2013 n. 3405; sez. VI, 14 novembre 2012 n. 5747).
Del resto, il mancato adempimento dell’onere della prova non può essere certo surrogato dal ricorso al cd. soccorso istruttorio da parte del Giudicante (limitato ai dati fattuali che non siano nell’immediata disponibilità della parte: Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2013 n. 2388) o al potere equitativo di liquidazione ex artt. 2056 e 1226 c.c. (che trovano applicazione solo nel caso di impossibilità del ricorrente di fornire la prova del quantum : Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3781).
Nel caso di specie, una prima posta risarcitoria individuata da parte ricorrente nella già citata memoria conclusionale del 16 marzo 2026 attiene alle “conseguenze gravissime e documentate” derivanti dall’iniziale mancato superamento dell’esame di Stato su un primo concorso di arruolamento nell’Esercito italiano, che lo aveva visto superare “tutte le prove fisiche e attitudinali per l'arruolamento P1 … con il massimo dei voti. Al momento delle prove di idoneità, gli era stato riscontrato un valore del colesterolo leggermente superiore ai parametri e un ufficiale medico lo aveva messo in stand-by per dieci giorni, dandogli la possibilità di abbassare quel livello e ripresentare le analisi. Il -OMISSIS-, mentre il ricorrente si trovava a Milano presso il centro di selezione P1 per inserire le nuove analisi (rientrate nei parametri) e, se fosse stato promosso, anche l’attestato di diploma, riceveva la notizia del mancato conseguimento del diploma che gli avrebbe garantito 10 punti aggiuntivi in graduatoria, risultati poi determinanti: è stato escluso per pochissime unità” (così a pag. 8 della memoria conclusionale di parte ricorrente).
Con tutta evidenza, non risulta però essere stato documentato in giudizio, né il superamento del concorso, né la relativa posizione in graduatoria in posizione non utile per l’arruolamento; manca, quindi, del tutto una qualche allegazione probatoria indispensabile per poter portare a concludere che il mancato arruolamento sia derivato dal mancato riconoscimento dei 10 punti aggiuntivi in graduatoria previsti con riferimento al superamento dell’esame di Stato e pertanto questa posta risarcitoria non può certo essere riconosciuta.
Discorso sostanzialmente analogo per l’ulteriore posta risarcitoria relativa alle “spese per il nuovo concorso Esercito (-OMISSIS-) del trasporto, del soggiorno e del vitto a Milano per circa 3 giorni” (così a pag. 11 della memoria conclusionale) che il ricorrente afferma di aver sostenuto per partecipare ad un nuovo concorso di arruolamento nell’Esercito italiano; a prescindere dall’evidente improprietà della richiesta risarcitoria (riferita ad una procedura che sembra essere ancora in itinere e con riferimento alla quale non è possibile articolare un giudizio prognostico sul possibile esito), risulta di immediata evidenza come il mancato deposito in giudizio delle “pezze giustificative” delle presunte spese sostenute dal ricorrente precluda l’ulteriore considerazione di tale richiesta risarcitoria.
2.2. Con notevole genericità, il ricorrente chiede poi il risarcimento anche del danno derivante dall’impossibilità di partecipare al bando per l’arruolamento nei Carabinieri depositato in giudizio in data 26 febbraio 2026; danno che, sembrerebbe di capire, dovrebbe trovare considerazione secondo la tecnica del risarcimento del danno da perdita di chances ormai messa a punto dalla giurisprudenza.
Ad un primo livello, l’esame della previsione di cui all’art. 2, 4° comma lett. b) del bando di concorso relativo all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri depositato in giudizio in data 26 febbraio 2026 reca un riferimento a coloro che “abbiano conseguito o siano in grado …. (di) conseguire, nell’anno scolastico 2024/2025, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale” che non preclude per nulla la partecipazione a chi, in definitiva, abbia conseguito il titolo nell’a.s. 2024/205, anche se nella sessione suppletiva e con la mediazione di un provvedimento cautelare; non sussisteva pertanto una qualche preclusione a presentare comunque la domanda (ovviamente con riserva dell’esito del ricorso e dell’eventuale partecipazione alla sessione suppletiva) sulla base di una condizione di partecipazione che non operava per nulla un riferimento ai soli titoli posseduti al momento di proposizione della domanda, ma anche semplicemente a chi fosse “in grado ..(di) conseguire, nell’anno scolastico 2024/2025, il diploma di istruzione secondaria”, ovvero potesse conseguire il titolo anche successivamente, purché all’interno dell’anno scolastico.
Ad un secondo livello, lo stesso riferimento operato da parte ricorrente alla necessità della sussistenza del requisito della “concretezza” della chance (pag. 15 della memoria conclusionale), ovvero al requisito della “concreta probabilità dell’esito favorevole” (Cons. Stato, sez. VII, 9 febbraio 2026, n. 1009; sez. III, 8 settembre 2025, n. 7227; sez. V, 23 giugno 2025, n. 5444) spesso richiesto da una parte della giurisprudenza in materia esclude che tale tipologia di danno possa essere riconosciuta in una fattispecie in cui non risulta neanche dimostrata l’idoneità del ricorrente all’arruolamento, non potendosi peraltro automaticamente “trasportare” ad altra Arma il giudizio positivo operato dall’Esercito italiano in una precedente occasione.
2.3. Con riferimento ai danni non patrimoniali astrattamente azionabili in giudizio ed altrettanto astrattamente richiesti da parte ricorrente, la Sezione non può poi mancare di rilevare come, anche non volendo aderire all’impostazione più restrittiva che applica i principi in materia di onere della prova del pregiudizio anche ai danni caratterizzati dal carattere non patrimoniale (Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2018, n. 2888; sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 23; sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5143), l’azione risarcitoria non possa trovare accoglimento.
Anche la giurisprudenza più possibilista ha, infatti, esattamente rilevato come il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, sia “risarcibile -sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., anche quando non sussist(a) un fatto-reato né ricorr(a) alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali - a tre condizioni: a) che l'interesse leso, e non il pregiudizio sofferto, abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza; c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità” (Cons. Stato sez. IV, 5 settembre 2013 n. 4464; 2 aprile 2012 nn. 1957 e 1958).
Nel caso di specie (come nel caso deciso da T.A.R. Toscana, sez. II, 17 ottobre 2016, n. 1490), le generiche considerazioni contenute a pag. 9 della memoria conclusionale del 16 marzo 2026 (sostanzialmente limitate alla “profonda e radicata sfiducia nel sistema scolastico e di istruzione, tale da portarlo a desistere dal progetto di iscrizione alla facoltà di Scienze Infermieristiche, aspirazione più volte palesata come alternativa alla carriera militare”), neanche individuano l’interesse costituzionalmente rilevante leso dal comportamento illegittimo dell’Amministrazione, limitandosi a prospettare genericamente ed apoditticamente un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento; siamo pertanto in un contesto in cui il generico riferimento al danno non patrimoniale si esaurisce in “una pura, apodittica affermazione sprovvista di fondamento probatorio, che non può costituire ex se nemmeno mera indicazione di un "fatto" tale da suscitare la considerazione del giudice e la sua valutazione equitativa” (Cons. Stato sez. IV, 5 settembre 2013 n. 4464).
3. In definitiva, le azioni di annullamento e di accertamento devono essere dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, mentre l’azione risarcitoria deve essere respinta per mancata prova del pregiudizio subito; le spese seguono la soccombenza sull’azione di annullamento (pienamente fondata, come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare) e devono essere compensate per metà in ragione della soccombenza sull’azione risarcitoria proposta, attribuite al procuratore anticipatario e liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le azioni di annullamento e di accertamento;
b) respinge l’azione risarcitoria, come da motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente alla corresponsione al procuratore antistatario avv. Isetta Barsanti Mauceri, della somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad I-OMISSIS- e CAP, a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
GI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IO | RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.