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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3233 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 vertente:
TRA
nata ad [...], Stato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America, in data 30 Parte_1 agosto 1936;
nato ad [...], Stato della Pennsylvania, Stati Uniti d'America, in data 11 maggio Persona_1
1971;
nato a [...], Stato del New Jersey, Stati Uniti d'America, in data 10 gennaio Persona_2
1974, in proprio e insieme a in qualità di titolari della responsabilità genitoriale sia di Controparte_1
nato a [...], Stato del Colorado, Stati Uniti d'America, in data 10 aprile 2008, sia Persona_3 di nata a [...], Stato del Colorado, Stati Uniti d'America, in data 7 marzo Controparte_2
2011; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giulia Cipollini, Maria Cristina Pagni, Chiara Gronchi e
Massimo Sana, presso il cui studio domiciliano come da procure in atti;
- RICORRENTI -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_1 [...]
; C.F._1
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_3 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dalla cittadina italiana nata a [...], Persona_4 provincia di Catanzaro, in data 14 novembre 1900, emigrata negli Stati Uniti d'America.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che in data 5 luglio 1919, si univa in Persona_4
matrimonio in MA (CZ) con e dalla loro unione nasceva ad Ambler, Stato della Controparte_5
Pennsylvania, Stati Uniti d'America, in data 30 agosto 1936, . A differenza di Persona_5
, il quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 29 giugno 1929, si Controparte_5 Persona_4 naturalizzava cittadina statunitense in data 3 novembre 1971, ovvero quando la propria LI aveva da tempo raggiunto la maggiore età.
In data 15 dicembre 1968, si univa in matrimonio in Philadelphia, Stato di Persona_5
Pennsylvania, Stati Uniti d'America, con e in virtù del matrimonio assumeva il nome di Persona_6
odierna ricorrente. Da tale matrimonio nascevano ad Abington, Parte_1 Persona_1
Stato di Pennsylvania, Stati Uniti d'America, in data 11 maggio 1971 e a Yardville, Persona_2
Stato del New Jersey, Stati Uniti d'America, in data 10 gennaio 1974, entrambi odierni ricorrenti.
In data 25 giugno 2006, in Cape May Point State Park, Lower Township, Stato del New Jersey, Stati Uniti
d'America, contraeva matrimonio con Dalla loro unione Persona_2 Persona_7 nascevano gli odierni ricorrenti a Boulder, Stato del Colorado, Stati Uniti d'America, in Persona_3 data 10 aprile 2008 e a Boulder, Stato del Colorado, Stati Uniti d'America, in Controparte_2 data 7 marzo 2011.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, Controparte_3 rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 05 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5,
D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava degli odierni ricorrenti era originaria di MA (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadina italiana emigrata Stati Uniti d'America.
Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Nel caso di specie perse la propria cittadinanza italiana posteriormente alla nascita della Persona_4 LI . Tale naturalizzazione difatti avvenne in data 3 novembre 1971 e dunque, Persona_5 successivamente alla trasmissione della cittadinanza italiana alla LI, trasmissione avvenuta iure sanguinis, proprio al momento della nascita della stessa in data 30 agosto 1936. Dall'esame della documentazione depositata emerge infatti che il passaggio per via materna è intervenuto prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 (precisamente dall'ava , nata a [...], Persona_4 provincia di Catanzaro, in data 14 novembre 1900 e che la stessa, emigrata negli Stati Uniti D'America e coniugata con è divenuta madre di il 30 agosto 1936). Controparte_5 Persona_5
La trasmissione jure sanguinis era all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione
(01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima
Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come LI di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio
1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_3 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 05.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Wanda Romanò