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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 30/07/2025 sub R.G. n.
8403/2025 presentato congiuntamente da:
, Parte_1 Parte_2 entrambi con i difensori avv.ti SINDICI LAURA e PATINI FRANCESCO;
con l'intervento del P.M. in sede;
udite le parti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: Per_
“- affidare congiuntamente a entrambi i genitori i figli e , con collocamento degli stessi Per_1 presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera. Inoltre, il padre potrà tenere i bambini presso di sé tutti i mercoledì dall'uscita della scuola elementare e materna e riaccompagno da parte del padre a scuola il giorno successivo nonché, alternandosi con la madre, il giorno di Natale e di Pasqua e Pasquetta, oltre a una settimana per ciascun mese del periodo estivo;
- disporre, a carico del sig. , l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli Parte_2 Per_ e con versamento dell'importo di € 220,00 complessivo, da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno, a partire dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT, nonché il 50 % delle spese straordinarie (da concordarsi per iscritto fra i genitori qualora superino l'importo di € 100,00) quali ad esempio scolastiche, medico- specialistiche e terapeutiche, escluse dal Servizio Sanitario Nazionale e quelle relative a corsi di ordinaria pratica sportiva così come indicate nell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia recepito dal Tribunale di Udine con protocollo d'intesa dd. 28.08.2015. L'assegno unico ad oggi pari
a circa € 400,00 sarà a completo favore della madre signora anche ad Parte_1 integrazione dell'assegno di mantenimento sopra individuato.
- autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per i figli Per_ minori e;
” Per_1 pronuncia la seguente 1 SENTENZA Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati i figli il 19/07/2016, e , l'08/03/2021, Per_1 riconosciuti da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 così provvede: Per_
1. dispone l'affidamento congiunto a entrambi i genitori dei figli e , con Per_1 collocamento degli stessi presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé a week- end alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera. Dispone che, inoltre, il padre possa tenere i bambini presso di sé tutti i mercoledì dall'uscita della scuola elementare e materna e riaccompagno da parte del padre a scuola il giorno successivo nonché, alternandosi con la madre, il giorno di Natale e di Pasqua e Pasquetta, oltre a una settimana per ciascun mese del periodo estivo;
2. dispone, a carico del sig. , l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei Parte_2 Per_ figli e con versamento dell'importo di € 220,00 complessivo, da versarsi entro Per_1 il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno, a partire dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie (da concordarsi per iscritto fra i genitori qualora superino l'importo di € 100,00) quali ad esempio scolastiche, medico-specialistiche e terapeutiche, escluse dal Servizio
Sanitario Nazionale e quelle relative a corsi di ordinaria pratica sportiva così come indicate nell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia recepito dal Tribunale di Udine con protocollo d'intesa dd. 28.08.2015. Dà atto che l'assegno unico ad oggi pari a circa € 400,00 sarà a completo favore della madre signora anche ad integrazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento sopra individuato;
3. dà atto che i genitori si autorizzano al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento Per_ valido per l'espatrio per i figli minori e . Per_1
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
2
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 30/07/2025 sub R.G. n.
8403/2025 presentato congiuntamente da:
, Parte_1 Parte_2 entrambi con i difensori avv.ti SINDICI LAURA e PATINI FRANCESCO;
con l'intervento del P.M. in sede;
udite le parti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: Per_
“- affidare congiuntamente a entrambi i genitori i figli e , con collocamento degli stessi Per_1 presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé a week-end alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera. Inoltre, il padre potrà tenere i bambini presso di sé tutti i mercoledì dall'uscita della scuola elementare e materna e riaccompagno da parte del padre a scuola il giorno successivo nonché, alternandosi con la madre, il giorno di Natale e di Pasqua e Pasquetta, oltre a una settimana per ciascun mese del periodo estivo;
- disporre, a carico del sig. , l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli Parte_2 Per_ e con versamento dell'importo di € 220,00 complessivo, da versarsi entro il giorno Per_1
15 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno, a partire dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT, nonché il 50 % delle spese straordinarie (da concordarsi per iscritto fra i genitori qualora superino l'importo di € 100,00) quali ad esempio scolastiche, medico- specialistiche e terapeutiche, escluse dal Servizio Sanitario Nazionale e quelle relative a corsi di ordinaria pratica sportiva così come indicate nell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia recepito dal Tribunale di Udine con protocollo d'intesa dd. 28.08.2015. L'assegno unico ad oggi pari
a circa € 400,00 sarà a completo favore della madre signora anche ad Parte_1 integrazione dell'assegno di mantenimento sopra individuato.
- autorizzare il rilascio e/o il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per i figli Per_ minori e;
” Per_1 pronuncia la seguente 1 SENTENZA Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti sono nati i figli il 19/07/2016, e , l'08/03/2021, Per_1 riconosciuti da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento dei minori, alla loro collocazione e al loro mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali dei minori.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 così provvede: Per_
1. dispone l'affidamento congiunto a entrambi i genitori dei figli e , con Per_1 collocamento degli stessi presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé a week- end alterni dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera. Dispone che, inoltre, il padre possa tenere i bambini presso di sé tutti i mercoledì dall'uscita della scuola elementare e materna e riaccompagno da parte del padre a scuola il giorno successivo nonché, alternandosi con la madre, il giorno di Natale e di Pasqua e Pasquetta, oltre a una settimana per ciascun mese del periodo estivo;
2. dispone, a carico del sig. , l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei Parte_2 Per_ figli e con versamento dell'importo di € 220,00 complessivo, da versarsi entro Per_1 il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno, a partire dall'anno successivo al deposito del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie (da concordarsi per iscritto fra i genitori qualora superino l'importo di € 100,00) quali ad esempio scolastiche, medico-specialistiche e terapeutiche, escluse dal Servizio
Sanitario Nazionale e quelle relative a corsi di ordinaria pratica sportiva così come indicate nell'Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia recepito dal Tribunale di Udine con protocollo d'intesa dd. 28.08.2015. Dà atto che l'assegno unico ad oggi pari a circa € 400,00 sarà a completo favore della madre signora anche ad integrazione Parte_1 dell'assegno di mantenimento sopra individuato;
3. dà atto che i genitori si autorizzano al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o altro documento Per_ valido per l'espatrio per i figli minori e . Per_1
4. Nulla sulle spese.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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