Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 4710/2017 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
4710/2017 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Opposizione a precetto
(art. 615, I comma c.p.c.)”: tra
(P.I. ), corrente in Circello alla ONada Parte_1 P.IVA_1
San Lorenzo, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Carmelina Di Tocco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Circello,
(C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._1
09.03.1952 e (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._2
Circello il 24.11.1953, ambedue residenti in [...]alla ONada San
Lorenzo, assistiti e difesi dall'Avv. Massimo Di Tocco, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Fragneto Monforte, opponenti,
e
ONoparte_2
(P.I. ), corrente in San
[...] P.IVA_2
Marco dei Cavoti (BN), alla Piazza Risorgimento, 16, in persona del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. FELICE
Giorgio del Sannio, opposto sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 02.12.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 31.10.2017, ritualmente notificato a controparte, la e si Parte_1 CP_1 Parte_2
opponevano al precetto del 19.10.2016, notificato il 04.10.2017, della
ONoparte_2
Tribunale di Benevento, provvisoriamente
[...]
esecutivo, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 19.669,00, oltre le rate maturate e maturande, accessori e interessi di mora, relativi al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 20.04.2005 dalla società opponente con e quali garanti. Gli opponenti Pt_1 Pt_2
chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto poiché emesso su titolo nullo e/o inefficace, dunque accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità del contratto di mutuo per omessa e/o indeterminatezza ed indicazione del
TAEG, usurarietà del tasso di interesse e di mora e quindi, in virtù delle illegittimità riscontrate, rideterminare l'eventuale importo da restituire alla ON
, in uno alla rata. Quindi dichiarare, in ogni caso, il contratto di mutuo nullo e privo di qualsiasi giuridica efficacia, pertanto condannare la CP_2
ex art. 96 c.p.c. comma 4, al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese
Costituitosi in giudizio, la Parte_3
impugnava in toto la domanda degli opponenti, chiedendo rigettare
[...]
Tribunale BN - Proc nr. 4710/2017 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 8 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, rigettare la proposta opposizione, totalmente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura del dr.
. Depositato l'elaborato peritale e terminata l'istruttoria, il Persona_1
giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del
02.12.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Dolo la parte opposta depositava memorie conclusionali e di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta, dunque confermato l'atto di precetto.
La ONoparte_2
ON (anche ), stipulava con la
[...]
(garanti e un Parte_1 CP_1 Parte_2
contratto di mutuo con le seguenti caratteristiche, capitale mutuato pari ad
€ 100.000,00 con durata di 10 anni, ammortamento previsto in 20 rate semestrali posticipate, tasso d'interesse variabile pari alla media Euribor 1
M(365) + 3%, tasso d'interesse iniziale pari al 5,132%, rata iniziale pari ad
€ 6.454,77, interessi totali pari ad € 29.095,46, importo totale da restituire pari ad € 129.095,46, prima rata da pagare il 20.10.2005 e ultima rata prevista per il 20.04.2015, tasso di mora pari al tasso d'interesse contrattuale, spese istruttoria di € 400,00, commissione incasso rata pari ad
€ 1,00 ogni rata, per totali € 20,00, imposta sostitutiva di € 250,00 ed ISC
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 8 pari al 5,29%. Pertanto, la società doveva restituire alla Parte_1 CP_2
la quota capitale pari ad € 100.000,00, la quota interessi pari ad € 29.095,46
e spese totali pari ad € 420,00.
Preliminarmente va chiarito che nel presente giudizio di opposizione il giudice prende atto, nell'ambito di un giudizio ordinario, delle domande formulate dalle parti che, nel caso in specie non sono solo volte alla revoca del precetto ma anche in relazione alla natura stessa del credito che lo sottende. Dunque, pur anche se l'atto è stato emesso sulla scorta di un credito inesistente o comunque valido solo in parte, e dunque va indubbiamente revocato, ciò non toglie che la natura del presente procedimento è principalmente volta all'accertamento di quel credito e dunque alla sua effettività. Conseguenza lampante è che alla revoca deve comunque seguire l'accertamento se la caducazione dell'atto di precetto sia
“tombale” o residui, comunque, la presenza di un debito.
Deve richiamarsi, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, Cass. n.3373/2010). Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio, va osservato che non è possibile indicare con precisione gli importi effettivamente versati dal mutuatario, in quanto
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 8 nel mutuo a tasso variabile la rata varia nel tempo e non è stato allegato, da parte dell'opponente alcuna documentazione utile a ricostruire i versamenti ON effettuati. Di contro la ha certamente dimostrato tanto la fonte negoziale (il contratto di mutuo) quanto la scadenza del termine delle obbligazioni di pagamento azionate in via ingiuntiva.
Va subito detto che alcuna produzione probatoria degli opponenti ha supportato quanto espresso nell'atto introduttivo e nel corso del procedimento ovverosia che il mutuo fu concesso per sanare una posizione debitoria precedente e/o preesistente. Invero, come evidenziato dall'opposto, dall'analisi dell'estratto conto intestato alla si Parte_1
evince che alla data del 31.12.2004, lo stesso presentava un saldo attivo pari ad €. 338,68; alla data del 31.03.2005 presentava un saldo attivo pari ad €. 309,23; alla data del 30.06.2005 presentava un saldo attivo pari ad €.
10.240,48; alla data del 15.04.2005 lo stesso presentava un saldo negativo pari ad €. 1.500,00. Inoltre, nel contratto di mutuo ipotecario del 20 aprile
2005, in alcuna parte si evince quanto eccepito dagli opponenti.
Costituisce principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione delle somme che assume indebitamente corrisposte o da corrispondere ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento ed al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex articolo
2033 c.c. (Cass. Civ. 7501/2012). Tale principio trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti, in specis di mutuo. Più specificamente, quando l'opponente intenda, previa
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 8 contestazione delle risultanze del saldo a lui sfavorevole, esercitare l'actio indebiti ai sensi dell'articolo 2033 c.c. è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione, ovverossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate. Infatti, il principio dispositivo dei mezzi di prova, cristallizzato dall'articolo 2697 c.c., impone al giudice di esaminare i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni delle parti sulla base degli elementi probatori che l'attore e il convenuto hanno rispettivamente prodotto a corredo dei propri atti. Il generale principio dell'onere probatorio ex articolo 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, la adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali che la parte è onerata di provare quali fatti costitutivi della domanda (cfr. Cass. Civ. 16182/2011). L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume, del resto, valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente, caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal generale principio di non contestazione introdotto dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., così come modificato dall'articolo 45 legge 69/2009.
Va a margine ricordato che ogni attività istruttoria del giudice può essere solo sul petitum proposto e sui documenti versati in atti, essendo il giudicare in questa materia l'esercizio di un'attività che vede nella proposizione delle parti il limite estremo. La nomina di un CTU non esula da tale affermazione, esso infatti diviene strumento e suggerimento volto al giudice, per una comprensione degli intricati strumenti contabili che sono propri dei contratti finanziari. In tal senso la consulenza non diviene
“sostituzione probatoria”, che rimane onere di parte, ma strumento di comprensione delle prove sottoposte al giudice. Difatti, come evidenziato,
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 8 l'opponente propone una discrasia contrattuale che conduce ad un complesso sistema di calcoli finanziari oggetto appunto di una CTU.
Il metodo di risposta alle domande diviene quindi analisi del contratto e del suo equilibrio. La CTU è esente da vizi e risponde pienamente ai quesiti posti dal giudice e pertanto si condivide pienamente l'operato come parte e motivazione della presente sentenza. Dunque, è ben chiaro il calcolo operato dal consulente e, in particolare, l'algoritmo utilizzato per comprendere l'eventuale illegittimità di quanto applicato dalla banca.
Dal confronto effettuato emerge che l'Istituto di Credito non ha applicato ab origine un tasso d'interesse usurario, difatti il TAEG iniziale del mutuo era pari a 5,29% con il tasso soglia, per la categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile”, del periodo 1° Aprile – 30 Giugno 2005, pari a 5,805%.
Alcuna applicazione di un interesse moratorio usurario è stata riscontrata, difatti, il tasso soglia di riferimento per la verifica usura del tasso di mora, è pari al T.E.G.M. del periodo di riferimento, maggiorato del 2,1% e aumentato della metà. Il T.E.G.M. per la categoria “Mutui ipotecari a tasso variabile”, del periodo 1° Aprile – 30 Giugno 2005 è pari al 3,87% che maggiorato del 2,1% e aumentato della metà, è pari ad un tasso soglia usura pari a 8,96%, superiore al tasso mora contrattuale pari al 5,132%.
Non è stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia usura da parte del tasso di mora dunque non è necessario rideterminare il rapporto dare- avere.
Non avendo verificato alcuna violazione contrattuale e/o superamento delle soglie usura, va confermato il credito richiesto dalla banca con l'atto di precetto del 19.10.2016.
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 8 Tutte le altre questioni prospettate dalle parti si intendono assorbite, per cui, in virtù del principio della ragione più liquida, si ritiene superfluo il loro esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura media facendo riferimento alla tariffa di cui al D.M. nr. 55 del 2014 come modificata dal D.M. nr. 147 del 2022 sul valore della causa. Su tale liquidazione viene operata una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. nr. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a precetto proposta da Parte_1
e nei confronti di CP_1 Parte_2 [...]
ONoparte_2
così provvede:
[...]
a) respinge l'opposizione a precetto;
b) condanna e in Parte_1 CP_1 Parte_2
solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 3.553,90 oltre IVA e CPA e spese generali al 15%.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 27 marzo 2025
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 4710/2017 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 8 di 8