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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3382/2021 R.G., pendente tra e con ordinanza depositata Parte_1 Controparte_1
l'11.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 17/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3382/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 293/2021 del
Tribunale di ANta Maria Capua Vetere, pubblicata in data 16.02.2021, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., , con sede in AN Nicola la Parte_2
Strada, alla Via Monti n. 18, elettivamente domiciliata in Casoria, alla via Caserta n. 34, presso l'Avv. Raffaele Rea (C.F.:
, che la rappresenta e come da procura a margine C.F._1
dell'atto d'appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore unico, nonché legale rappresentante p.t.,
[...]
, con sede legale in via Appia, Caserta, rappresentata e difesa, CP_2
giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CA SE (c.f.: ); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento provvigione agente/pagamento indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c./pagamento corrispettivo appalto di servizi.
pag. 2/29 Conclusioni:
per l'appellante: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 293/21 emessa nel procedimento recante R.G.
n. 700757/2010 dal Tribunale ANta Maria Capua Vetere, Dott.ssa
BE RD in data 14.01.2021 e pubblicata in data 16.02.2021, accogliendo integralmente tutte le domande proposte nell'atto di citazione che qui si riportano.
Statuire che la società non ha mai corrisposto alla Controparte_1
società le provvigioni maturate e i compensi previsti Parte_1
nei contratti come indicato in premessa;
In via istruttoria si chiede di ammettere i mezzi istruttori richiesti nel primo grado di giudizio, precisamente nella 2 memoria ex art. 183 com. 6
c.p.c., in particolare l'interrogatorio formale del rappresentante legale della l'ammissione della prova testimoniale Controparte_1
articolata e infine si chiede di accertare, attraverso la nomina della CTU tecnica, richiesta più volte, l'elenco di tutti gli utenti( di tutti e tre i comuni di Caserta, AN Nicola la Strada e di AN CO NG) con
i quali è stato stipulato il contratto di fornitura di gas naturale con relativa richiesta di esibizione da parte della stessa Controparte_1
di tutta la documentazione che attesta quanti effettivi metri cubi di gas sono stati forniti agli stessi utenti per determinare in modo preciso le provvigioni maturate dalla stessa dal 02.01.2006; Parte_1 CP_1
pag. 3/29 - condannare al pagamento in favore della stessa delle Parte_1
dovute provvigioni e compensi fissi stabilito nei contratti sopra richiamati per l'importo complessivo che dovrà essere determinato a seguito di CTU di cui si richiede nuovamente la nomina, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria a partire dal 02.01.2006;
- condannare la al pagamento della fattura n. 92 CP_1 CP_1
del 2006 dell'importo di € 175,68 inerente ai lavori di letture contatori gas metano del Comune di san CO NG dove sono stati eseguiti contratti di utenza, in esecuzione del contratto di appalto di servizi.
- condannare la stessa al pagamento di tutti i CP_1 CP_1
danni, sia patrimoniali che non patrimoniali subiti dall'indicata
[...]
a seguito del mancato pagamento delle dovute provvigioni e Parte_1
compensi, previsti dai contratti sopra indicati, protratto in tutti questi anni trascorsi nella misura che il Giudice determinare più equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Inoltre statuire sulla validità ed efficacia dei contratti sopra indicati stipulati in data 02.01.2006 fino alla naturale scadenza del 01.01.2011, come indicato specificatamente negli stessi ed in via del tutto subordinata, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale alla data del 10.11.2009, così come genericamente richiesto dalla Parte_3
si chiede di condannare la stessa a
[...] Parte_3
corrispondere in favore della , oltre alla liquidazione Parte_1
delle provvigioni e compensi fissi maturati fino alla data di risoluzione, anche l'indennità prevista all'agente dall'art. 1751 codice civile, così pag. 4/29 come espressamente statuito nel punto n. 20 degli stessi contratti di agenzia, nella misura che sarà determinata a seguito del calcolo delle provvigioni dovute.
- condannare altresì la al pagamento di spese, Controparte_1
diritti e onorari sia del primo grado di giudizio e sia del presente grado di appello, con attribuzione.”.
Per “a) nel merito, rigettare l'atto di appello e, CP_1 CP_1
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
d) condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 11.6.2010, la Parte_1
conveniva in giudizio la esponendo che: - aveva Controparte_1
stipulato con quest'ultima tre contratti di agenzia (n. 01- C.F._3
2006, n. e n. , CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
rispettivamente per l'area del del Controparte_3 [...]
e del ), aventi ad Controparte_4 Controparte_5
oggetto l'incarico di promuovere e stipulare contratti di fornitura di gas naturale agli utenti dei suddetti Comuni, dietro la corresponsione di una provvigione di € 0,50 per mc di gas fornito e una provvigione fissa pari ad € 7,00 per i contratti riferiti ad utenti di categoria T1 e T2, ed € 11,00 per i contratti riferiti ad utenti di categoria T3 e T4; - la si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle CP_1
pag. 5/29 provvigioni ed all'invio degli elenchi degli utenti con cui aveva concluso i contratti, i quali venivano consegnati solo dopo che la li aveva richiesti a mezzo raccomandata a/r del 22.10.2009; - la era altresì inadempiente rispetto all'obbligo di messa a CP_1
disposizione di idonei uffici in cui espletare l'attività; - contestualmente alla stipula dei contratti di agenzia, venivano conclusi altrettanti contratti di appalto per il servizio di lettura contatori, rispettivamente n. C-AP-CE-02-01-2006, n. C-AP-SNLS-02-01-2006 e n. C-AP-SME-02-
01-2006, i quali prevedevano la corresponsione in favore dell'agente di
€ 0,60 per ogni lettura eseguita presso gli utenti appartenenti alla categoria T1 e T2, nonché di € 1,50 per ogni lettura eseguita presso gli utenti appartenenti alla categoria T3 e T4, relativamente ai quali la si rendeva inadempiente non avendo saldato la fattura n. CP_1
92/2006 di € 175,68.
Sulla scorta di tali premesse, la chiedeva al Tribunale di ANta
Maria Capua Vetere: di accertare l'inadempimento della CP_1
all'obbligo di corrispondere le provvigioni maturate ed i compensi previsti dai contratti di agenzia, nonché di determinare l'ammontare delle provvigioni ad essa spettanti, anche a mezzo CTU, consentendo all'ausiliario del Tribunale la consultazione dell'elenco di tutti gli utenti con i quali erano stati stipulati i contratti di fornitura di gas naturale;
di condannare la al pagamento delle provvigioni e dei CP_1
compensi fissi di cui ai contratti, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento dell'importo di euro 175,68 relativo al servizio di lettura dei contatori del gas per gli utenti del servizio afferente al Comune di pag. 6/29 AN CO NG, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il mancato pagamento delle somme dovute ed in ultimo di accertare la validità ed efficacia dei contratti di agenzia fino alla naturale scadenza del 1.1.2011 e, solo in via subordinata, in caso di accertamento dello scioglimento del rapporto contrattuale al
10.11.2009, come da lettera raccomandata inviatale della di CP_1
condannare quest'ultima a corrispondere, oltre alla liquidazione delle provvigioni e dei compensi fissi maturati fino alla risoluzione, anche l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. e dall'art. 20 dei contratti di agenzia.
Instauratosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, CP_1
oltre ad eccepire la nullità della citazione per omessa indicazione dell'avviso di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., nel merito eccepiva che l'agente non aveva adempiuto alle prescrizioni contrattuali aventi ad oggetto l'allestimento di uffici ove svolgere l'attività e l'obbligo di trasmissione settimanale della documentazione inerente ai contratti stipulati con l'utenza.
Accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., depositate dalle stesse le relative memorie, articolate dall'attrice istanze di ammissione di una prova per interrogatorio formale e per testi e di nomina di un CTU, il G.I., con ordinanza del 19.1.2012, non ammetteva le prove orali, ritenendole superflue, rigettava l'istanza attorea di adozione, a carico della di un ordine di esibizione dei CP_1
tabulati, ritenendo la stessa genericamente formulata, e dava, invece, ingresso alla CTU per la determinazione delle provvigioni e dei pag. 7/29 compensi richiesti, sul presupposto che parte convenuta non avesse specificamente contestato gli elenchi dei contratti promossi dall'agente, da quest'ultima prodotti.
Intervenuta la rinuncia all'incarico da parte del CTU nominato dal
Tribunale, il G.I., con successiva ordinanza del 25.6.2012, accogliendo la richiesta formulata a verbale di udienza dal difensore della convenuta, il quale aveva rimarcato di avere contestato la documentazione depositata dall'attrice, revocava la disposta CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.5.2014, ritenendo che “la causa non necessiti di attività istruttoria”.
Con le ordinanze del 21.5.2014 e del 10.11.2018, il Tribunale, disattendendo le richieste dell'attrice, confermava la precedente ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “In parziale accoglimento delle domande attoree, ritenuti efficaci i contratti di appalto di servizi n. C-AP-
CE-02-01-2006, n. C-AP-SNLS-02-01-2006 e n. C-AP-SME-02-01-2006, condanna la Power gas Clienti s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento in favore della della somma di € Pt_1 Parte_1
175,68, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
2.
Dichiara risolti i contratti di agenzia , n. Controparte_6 Per_1
02- 01-2006 e n. conclusi tra e Parte_4 Parte_1
Power gas Clienti s.r.l. il 2.1.2006 3. Compensa le spese di lite tra le parti.”.
pag. 8/29 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto notificato in data 15.7.2021, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., la
[...]
la quale, nel sollecitarne la riforma, chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di risposta del 19.9.2022, si costituiva la
[...]
contestando la fondatezza del gravame e sollecitandone il CP_1
rigetto.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata l'11.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lo scardinamento del fascicolo dal ruolo del precedente Consigliere relatore, la relativa assegnazione dello stesso alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi, la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 17.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere premetteva che, avendo la sollevato, rispetto ai contratti di agenzia, un'eccezione di CP_1
pag. 9/29 inadempimento, sarebbe spettato alla “in virtù Parte_1
dell'inversione dell'onus probandi”, provare di avere correttamente adempiuto alla esecuzione della prestazione ivi dedotta, ma rilevava che l'agente non aveva assolto a tale onere, non avendo dimostrato di aver trasmesso alla la documentazione afferente ai contratti CP_1
conclusi, sulla cui base, poi, avrebbero dovuto calcolarsi le provvigioni ed i compensi oggetto della domanda attorea.
Infatti, il Giudice evidenziava che la documentazione prodotta in giudizio dalla era “priva di qualsivoglia attestazione afferente all'avvenuta trasmissione alla Mandante” e che, in ogni caso, la stessa era inidonea a dimostrare che i dati indicati fossero riconducibili a contratti conclusi tramite l'attività di agente da essa svolta.
Il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, pronunciava, inoltre, la risoluzione dei contratti di agenzia, ritenendo che la avesse violato l'art. 18.2. dei contratti Parte_1
stessi, i quali individuavano “quale giusta causa di risoluzione, la violazione degli obblighi di cui all'art. 10, secondo cui “10.1 l'agente allestirà ed attrezzerà, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, uno o più uffici rispondenti alle caratteristiche determinate dal Mandante. 10.2. Tutte le spese relative all'istallazione, al mantenimento ed al funzionamento degli uffici sono a carico dell'Agente…””, non avendo l'agente dimostrato di aver eseguito tali prestazioni.
Il Tribunale accoglieva, invece, la domanda della relativa al pagamento del corrispettivo per l'attività di lettura dei contatori, pag. 10/29 ritenendo che, rispetto a tale istanza, fosse generica l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Per l'effetto, la preponente CP_1
veniva condannata al pagamento, in favore della della somma di euro 175,68, risultante dalla fattura allegata agli atti dall'attrice.
La domanda di risarcimento del danno, pure avanzata dall'attrice, veniva, infine, rigettata, poiché il Giudice riteneva che non fossero stati allegati e dimostrati in maniera specifica i danni conseguenza di cui l'agente chiedeva il risarcimento.
Le spese di lite venivano compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, la censurava la sentenza sostenendo che il Tribunale aveva errato nell'applicare i principi in tema di riparto dell'onere della prova, in quanto, a fronte dell'eccezione di inadempimento della essa attrice aveva dimostrato, tramite CP_1
i “Tabulati depositati della che hanno a riferimento Controparte_1
(n.d.r.: ad) alcuni degli utenti con relativo conteggio dei metri cubi di gas fornito agli stessi nell'anno 2007, 2008 e 2009”, di aver svolto l'attività di agente e che in ogni caso spettasse alla dimostrare CP_1
l'inadempimento in cui era incorsa la per giustificare il mancato pagamento delle provvigioni.
L'istante lamentava, inoltre, che il Tribunale aveva, ingiustamente, rigettato la sua richiesta di “ordinare alla di depositare gli CP_1
estratti conto relativi alle provvigioni maturate e mai corrisposte”, posto pag. 11/29 che la stessa si era sempre rifiutata di fornirle l'elenco di tutti gli utenti e dei metri cubi di gas somministrati, dati questi indispensabili al fine di poter determinare l'ammontare delle provvigioni.
A tal proposito, l'istante reiterava la richiesta di ammissione di CTU contabile, finalizzata a quantificare l'ammontare delle relative provvigioni e dei compensi in misura fissa come contrattualmente previsti dal 2.1.2006 all'anno 2011, chiedendo che il CTU fosse autorizzato “.. ad accedere a tutta la documentazione detenuta dalla inerente ai contratti sopra indicati e gli elenchi Controparte_1
completi di tutti gli utenti dei tre Comuni di Caserta, AN Nicola la Strada
e di AN CO NG con i quali è stato stipulato il contratto di fornitura di gas naturale con relativa indicazione degli effettivi metri cubi di gas forniti agli stessi dal 02.01.2006 ad oggi”.
Inoltre, la difesa della lamentava la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e CP_1
della prova testimoniale, sostenendo che, in tal modo, il Tribunale non le aveva consentito di assolvere all'onere probatorio.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va chiarito che la agiva in giudizio chiedendo la condanna della al pagamento delle “provvigioni maturate” CP_1
per la conclusione di contratti di fornitura del gas naturale non meglio specificati, lamentando tra l'altro che la preponente avesse opposto il rifiuto alle sue richieste di prender visione dell'“elenco di tutti gli utenti
pag. 12/29 con i quali è stato stipulato il contratto di fornitura”, oltre che della documentazione attestante i metri cubi di gas erogati a ciascun utente.
Inoltre, ancora in via fattuale, la chiariva che “dopo la richiesta formulata con lettera racc. A/R n. 137151346880 del 22.10.2009, dal procuratore costituito della la stessa Parte_1 Controparte_1
ha fornito una minima parte dell'elenco degli utenti con il
[...]
corrispettivo consumo di gas fornito agli stessi, con riferimento all'anno
2007 (consumo di gas indicato in 166601 metri cubo), anno 2008
(consumo di gas indicato in 136149 metri cubo), anno 2009 (consumo di gas indicato in 88908metri cubo) e non sono indicati gli utenti e le forniture di gas degli anni 2006 e 2010 e vengono riportati solo alcuni degli utenti con i quali la ha stipulato contratti di fornitura Parte_1
di gas naturale. In tali elenchi forniti non sono neanche riportati gli utenti con i quali direttamente la ha concluso Controparte_1
contratti”.
A fronte di tale pretesa, la eccepiva l'inadempimento della CP_1
rispetto ad una serie di obblighi contrattuali, tra i quali quello di allestimento degli uffici ove svolgere l'attività, nonché di trasmissione settimanale dei contratti stipulati e di trasmissione mensile delle letture dei contatori. In via più generale, la preponente eccepiva che tali obblighi contrattuali non erano stati adempiuti dalla in quanto
“nessuna attività è mai stata svolta” e, ove svolta, la stessa aveva avuto una durata di appena due mesi.
Tanto premesso, deve ritenersi che non sussista il vizio della sentenza lamentato dall'appellante, in quanto la proposizione dell'eccezione di pag. 13/29 inadempimento ex art. 1460 c.c., da parte della imponeva di CP_1
fare applicazione del principio, invero richiamato dal Giudice di prime cure, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare
l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”(Cass.
Civ. Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
In materia di agenzia, va, altresì, richiamato il principio, espresso da una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il diritto alle provvigioni matura solo con la conclusione del contratto, in quanto il rapporto che viene instaurato tra le parti ad opera dell'agente, a meno che non contenga un obbligo a contrarre, costituisce solo un presupposto del diritto che matura, invece, con la conclusione del contratto (Cass. n. 6875/2001; Cass. 10821/2011).
In particolare, nel giudizio promosso dall'agente, per ottenere l'accertamento del suo diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni, egli ha l'onere di provare i fatti costituitivi della sua pretesa, ossia gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre l'ammissione della consulenza tecnica, qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra agente e preponente, sulla base dei fatti addotti dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico- contabile.
pag. 14/29 Il regime probatorio così delineato è stato oggetto di diverse modifiche, comportanti agevolazioni favorevoli all'agente a seguito dell'intervento del Legislatore con la normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 del 18.12.1986 sugli agenti di commercio indipendenti, ed in particolare con la modifica della disciplina dettata dall'art. 1748 c.c. con un regime di maggior tutela dell'agente sia sul momento genetico del diritto alla provvigione sia per quanto concerne l'onere della prova, senza tuttavia mutare il generale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto e quindi la conclusione di contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.
Pertanto, in ipotesi di una pluralità di contratti asseritamente promossi, come nel caso di specie, l'agente è tenuto a dimostrare sia che la relativa conclusione sia ad esso riconducibile, sia quali contratti e per quale ammontare siano stati da lui promossi.
Più di recente, il principio de quo, a cui il Collegio, condividendolo, intende dare continuità, è stato così massimato: “La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti
pag. 15/29 conclusi per il tramite dell'agente” (Cass. Civ, ord. n. 23345 del
29.8.2024; Cass. Civ. sent. 10821 del 17.5.2011).
Nel caso di specie, la domanda originariamente formulata risultava carente già sul piano assertivo, non avendo la neanche assolto all'onere di puntuale indicazione dei contratti dei quali aveva, in tesi, favorito la conclusione.
Inoltre, sul piano istruttorio, al fine di comprovare il proprio assunto,
l'attrice aveva prodotto dei tabulati, a suo dire provenienti dalla recanti l'elenco degli affari, asseritamente conclusi per CP_1
effetto dell'opera dell'agente.
Nondimeno, il Giudice di primo grado aveva stigmatizzato l'irrilevanza di tale documentazione, sia in quanto priva di qualsivoglia attestazione afferente all'avvenuta trasmissione alla mandante, sia perché inidonea a provare che i contratti ivi indicati fossero stati conclusi grazie all'opera dell'agente.
Al cospetto di tale chiara ratio decidendi, la censura formulata dall'appellante si rivela finanche inammissibile, risolvendosi nella mera reiterazione della deduzione difensiva, già svolta in primo grado,
a tenore della quale i tabulati in esame sarebbero relativi alle forniture effettuate in favore di alcuni utenti negli anni dal 2007 al 2009.
Tale affermazione, a ben vedere, non integra una critica circostanziata della decisione appellata, risolvendosi in una deduzione apodittica che non è nemmeno astrattamente idonea a fare emergere la lamentata erroneità del percorso argomentativo esternato dal Tribunale.
pag. 16/29 Né, invero, potrebbe sopperire l'istanza, reiterata dall'appellante, di adozione dell'ordine di esibizione, per ottenere dalla il CP_1
deposito degli estratti conto relativi alle provvigioni maturate e mai corrisposte.
Sul punto, invero, come già evidenziato dal G.I. nell'ordinanza resa in data 19.1.2012, la richiesta ex art. 210 c.p.c. è chiaramente generica, essendo riferita a documentazione imprecisata e difettando finanche la prova che essa sia nella disponibilità dell'appellata.
D'altra parte, se, come espressamente previsto dall'art.
5.2 del contratto di agenzia, il contenuto del quale era trasfuso nella sentenza appellata, “per ciascun nuovo contratto, anche se stipulato dall'Impresa senza l'intermediazione dell'Agente, questi si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'immediato avvio per la fornitura di gas all'utente da parte del Mandante. In ogni caso l'Agente dovrà:
1. Entro le ore 11 di ciascun venerdì, inviare al Mandante tutta la documentazione inerente i nuovi contratti stipulati direttamente nel corso della settimana;
2. Entro il giorno 1 di ogni mese, trasmettere al Mandante la lettura dei misuratori gas relativi ai nuovi contratti stipulati, sia direttamente che dall'Impresa, nel corso del mese precedente. …”, è logico ritenere che l'odierna istante dovesse avere essa stessa la disponibilità della documentazione necessaria al calcolo delle provvigioni richieste.
Ne segue che la mancata prova della relativa trasmissione alla corrobori il convincimento, in ordine alla fondatezza CP_1
dell'eccezione di inadempimento dalla stessa sollevata, e giustifichi pag. 17/29 ampiamente il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., che finirebbe con l'assolvere ad una non consentita funzione esplorativa.
Discende, altresì, che in assenza di alcuna indicazione specifica circa i contratti asseritamente stipulati tramite l'attività svolta dalla e in difetto della produzione documentale afferente ai singoli affari, la richiesta di nomina di un consulente tecnico-contabile, cui affidare il compito di determinare le provvigioni maturate, già respinta dal G.I., dopo una sua iniziale ma poi revocata ammissione, sia del pari inammissibile, in quanto anch'essa meramente esplorativa, in coerenza con il principio, anche di recente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Del resto, nemmeno soccorre, nel caso di specie, il principio secondo cui “in tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni
pag. 18/29 liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati
a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati
e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette” (da ultimo, Cass.
Civ. Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023).
Invero, nell'ipotesi in esame, non ricorrono i presupposti per ordinare l'ostensione della documentazione richiesta, perché, a fronte della contestazione della preponente che ha in radice negato lo svolgimento di attività ad opera dell'agente, la non ha né specificamente allegato, né tantomeno dimostrato di avere favorito, grazie alla sua azione, la conclusione di contratti per la somministrazione del gas, essendosi limitata a sollecitare la nomina di un CTU ed a chiedere che l'ausiliare fosse autorizzato ad acquisire la documentazione occorrente ai fini dell'espletamento del mandato.
Peraltro, nemmeno le ulteriori istanze istruttorie, di cui l'appellante lamentava la mancata ammissione da parte del Tribunale, appaiono rilevanti, dal momento che la prova testimoniale non aveva ad oggetto la conclusione, per il tramite della di contratti di fornitura del gas con gli utenti, vertendo, piuttosto, sul fatto che la aveva anticipato spese per organizzare l'attività di agente, anche mediante l'utilizzo di pag. 19/29 propri uffici, e che la stessa, per far fronte a tali esborsi, era stata costretta ad indebitarsi, rinunciando ad investimenti per il consolidamento ed ampliamento della propria attività.
Del pari, l'interrogatorio formale deferito dall'attrice al legale rappresentante della vertendo su tutti i fatti allegati dalla CP_1
con l'atto di citazione (punti da a) ad i) dell'atto), non consentiva la risoluzione della lite mediante l'affermazione di fatti sfavorevoli alla proponente, quali l'effettiva conclusione dei contratti da parte dell'agente. Invero, in disparte la mancata formulazione della prova attraverso l'indicazione di capi vertenti su fatti specifici, la stessa appariva oggettivamente superflua, non essendo diretta a provocare la confessione in ordine al principale fatto costitutivo del diritto alla provvigione, ex art. 1748 c.c., rappresentato, appunto, dalla conclusione dei contratti per il tramite dell'agente.
In senso conforme, soccorre, del resto, il principio secondo cui “La valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione” (Cass. Civ.
Sentenza n. 1629 del 25/01/2007).
In conclusione, i motivi di gravame mediante i quali si è inteso censurare il rigetto della domanda di pagamento delle provvigioni e dei compensi fissi, previsti dai contratti di agenzia, sono infondati. pag. 20/29 § 6.
Sempre con il primo motivo, la sosteneva di non essersi resa inadempiente e che, ad onta di quanto ad essa contestato dalla in effetti non sussistevano i presupposti per dichiarare la CP_1
risoluzione dei contratti, potendo questa essere pronunciata solo in presenza di un motivo costituente giusta causa di recesso immediato.
Assumeva di avere sempre agito “egregiamente ed in modo professionale” e di non avere mai ricevuto dalla controparte alcuna contestazione. Sosteneva che la aveva genericamente CP_1
eccepito le inadempienze contrattuali, ma che queste erano state fatte valere solo dopo l'instaurazione del giudizio, non avendo la preponente mai contestato alcun inadempimento durante il rapporto.
Rilevava che l'unica contestazione stragiudiziale di inadempimento che la aveva formulato con raccomandata del 10.11.2009, dopo CP_1
quattro anni dalla data di stipula dei contratti, atteneva alla mancata esecuzione dell'attività di recupero dei crediti, la quale, soggiungeva l'appellante, poteva esser eseguita solo a seguito di apposita autorizzazione da parte del preponente, come previsto dal contratto.
Chiedeva, quindi, che, in riforma di quanto ritenuto dal primo Giudice, fosse riconosciuta la validità ed efficacia dei contratti di agenzia intercorsi tra le parti sino alla loro naturale scadenza e cioè fino al
01.01.2011.
§ 7.
pag. 21/29 Il motivo è, in parte qua, inammissibile in quanto non conforme all'art. 342 c.p.c..
Invero, si è dinanzi detto che il Tribunale pronunciava la risoluzione dei contratti di agenzia per inadempimento della consistito Parte_1
nell'avere violato gli obblighi di cui all'art. 10 del contratto, a tenore del quale: “10.1 l'agente allestirà ed attrezzerà, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, uno o più uffici rispondenti alle caratteristiche determinate dal Mandante. 10.2. Tutte le spese relative all'istallazione, al mantenimento ed al funzionamento degli uffici sono a carico dell'Agente…”.
Rispetto a tale ratio decidendi, l'appellante non formulava alcuna critica circostanziata, tesa a porre in risalto l'erroneità della pronuncia, ma si limitava, come visto, a reiterare le argomentazioni già svolte in primo grado, consistenti nel sostenere di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni e di non avere mai ricevuto contestazioni stragiudiziali.
Peraltro, le difese dell'appellante finivano con l'integrare finanche una confessione dell'avvenuto inadempimento degli obblighi di cui al citato art. 10 del contratto, avendo la sostenuto di non avere potuto attuare gli investimenti previsti per il consolidamento ed ampliamento delle proprie attività.
Né, invero, è fondatamente sostenibile che tanto sia una diretta conseguenza dell'inadempimento della preponente nel pagamento delle provvigioni, in quanto, a prescindere da tutto quanto dinanzi pag. 22/29 osservato in relazione alla prima parte del motivo di appello, è chiaro che, in base al contratto, spettava all'agente sostenere i costi per approntare la sede degli uffici e, trattandosi di una spesa da affrontare all'inizio del rapporto, per potere avviare l'attività, non è pensabile che essa potesse essere finanziata con gli incassi delle provvigioni. Queste ultime, infatti, per loro natura, avrebbero potuto riscuotersi, da parte dell'agente, solo durante lo svolgimento del rapporto, a mano a mano che i contratti di somministrazione del gas erano conclusi con i terzi grazie all'opera dell'agente, e non, invece, al momento stesso dell'instaurarsi del rapporto contrattuale di agenzia.
§ 8.
Con il secondo motivo d'appello, la censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva solo parzialmente accolto, in relazione all'importo di euro 175,68, la domanda di pagamento del corrispettivo, per lo svolgimento dell'attività di lettura dei contatori, previsto dai contratti di appalto da essa stipulati con la CP_1
L'appellante deduceva che essa istante non aveva potuto determinare per intero l'ammontare del corrispettivo che le competeva, poiché solo la deteneva i dati relativi alle singole utenze a cui veniva CP_1
somministrato il gas e i cui contatori erano stati oggetto dell'attività appaltata.
Anche in relazione a tale assunta posta di credito, lamentava, quindi, la mancata ammissione delle istanze istruttorie e la mancata nomina di pag. 23/29 un CTU che, a suo avviso, le avevano impedito di provare l'effettiva entità del diritto.
§ 9.
Il motivo è infondato, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione alla precedente censura.
Invero, nessuno dei mezzi istruttori articolati dalla è, nemmeno in astratto, potenzialmente in grado di comprovare l'attività espletata
(nella specie, il numero di contatori rispetto ai quali sarebbe stata espletata la relativa lettura) e, quindi, mentre l'interrogatorio formale e la prova per testi sono superflui, la richiesta di CTU contabile deve essere disattesa in quanto chiaramente esplorativa.
Del resto, non priva di rilievo è la circostanza per cui l'attrice produceva in giudizio solo la fattura n. 92 del 2006, in cui era indicato l'importo di euro 175,68, liquidato dal primo Giudice, e non altre, ad ulteriore riprova del mancato espletamento di attività ulteriori. E' ragionevole, infatti, supporre che, se la avesse realmente svolto altre letture, oltre quelle per le quali aveva emesso la suddetta fattura, avrebbe, anche in relazione a queste, emesso fattura.
§ 10.
Con il terzo motivo d'appello, la lamentava l'omissione di pronuncia sulle domande di risarcimento del danno e di pagamento dell'indennità prevista ai sensi dell'art. 1751 c.c..
pag. 24/29 Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la evidenziava che in qualità di agente aveva dovuto effettuare spese ed era stata costretta a svolgere la sua attività di agente utilizzando uffici propri poiché gli uffici messi a diposizione dalla nel Comune di AN CO CP_1
NG, erano completamente inutilizzabili in quanto non a norma.
§ 11.
Il motivo è infondato.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno non sussiste il vizio di omessa pronuncia, lamentato dalla avendola il Tribunale rigettata, osservando che “l'art. 1223 c.c. sancisce la ristorabilità dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, i quali pertanto debbono essere specificamente allegati e provati dal creditore”, e ritenendo che, nella specie, alcuna prova era stata offerta dall'attrice.
A fronte di tale chiara ratio decidendi, l'appellante si limitava a dedurre di aver dovuto sostenere dei costi per l'esercizio dell'attività e che, a causa del mancato pagamento delle provvigioni e delle spese sostenute, non aveva potuto far fronte a quelle correnti ed era stata costretta a ricorrere all'indebitamento.
La stessa ammissibilità della censura è, tuttavia, in radice, preclusa dal rigetto del primo motivo di appello, relativo al capo di sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale della di CP_1
risoluzione dei contratti per inadempimento della Infatti, appurato che l'agente è stato inadempiente all'obbligo di sopportare i pag. 25/29 costi per l'avvio dell'attività, alcuna pretesa risarcitoria può essere dalla invocata in conseguenza della necessità di affrontare tali spese.
§ 12.
Riguardo, poi, alla domanda, originariamente formulata dalla di condanna della al pagamento dell'indennità prevista dall'art. CP_1
1751 codice civile, deve rilevarsi che, avendo il primo Giudice effettivamente omesso di pronunciare al riguardo, la motivazione della gravata sentenza debba, in parte qua, essere integrata.
Nondimeno, nel merito, la domanda è infondata.
E' sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 1751 c.c., l'indennità di cessazione non è dovuta se il rapporto si è risolto per inadempimento dell'agente (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. L - , Sentenza n. 28109 del
31/10/2024).
Ne segue che, nella specie, alcuna indennità sia dovuta alla essendosi i contratti risolti per inadempimento della stessa.
§ 13.
Con il quarto motivo, la reiterando argomentazioni già svolte con i precedenti motivi, lamentava la violazione del diritto di difesa, per avere il primo Giudice omesso di dare ingresso ai mezzi istruttori da essa articolati e richiesti.
pag. 26/29 Sul punto è sufficiente richiamare quanto dinanzi ampiamente esposto in ordine all'irrilevanza ed inammissibilità delle prove richieste dalla
§ 14.
Con l'ultimo motivo, l'appellante invocava, infine, la riforma del capo di sentenza con cui era stata disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non recando alcuna specifica censura alla pronuncia appellata, che, ravvisata la reciproca soccombenza delle parti, disponeva la predetta compensazione.
Del resto, la parte si limitava nella sostanza ad auspicare una riforma del capo sulle spese quale conseguenza automatica, ex art. 336 c.p.c., della riforma degli altri capi oggetto di impugnazione. Ne segue che, essendosi l'appello rivelato del tutto infondato, alcuna pronuncia d'ufficio debba essere resa relativamente alle spese del primo grado.
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della alla Parte_1
rifusione, in favore della delle spese processuali del grado di CP_1
appello, che si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore pag. 27/29 indeterminabile e bassa complessità, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
CA SE, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 15.7.2021 a
[...] Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che CP_1
liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. CA
SE;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 28/29 Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott.ssa ). Persona_2
pag. 29/29
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3382/2021 R.G., pendente tra e con ordinanza depositata Parte_1 Controparte_1
l'11.07.2025, questa Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 17/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3382/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 293/2021 del
Tribunale di ANta Maria Capua Vetere, pubblicata in data 16.02.2021, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., , con sede in AN Nicola la Parte_2
Strada, alla Via Monti n. 18, elettivamente domiciliata in Casoria, alla via Caserta n. 34, presso l'Avv. Raffaele Rea (C.F.:
, che la rappresenta e come da procura a margine C.F._1
dell'atto d'appello;
APPELLANTE
E
(P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore unico, nonché legale rappresentante p.t.,
[...]
, con sede legale in via Appia, Caserta, rappresentata e difesa, CP_2
giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. CA SE (c.f.: ); C.F._2
APPELLATO
Oggetto: pagamento provvigione agente/pagamento indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c./pagamento corrispettivo appalto di servizi.
pag. 2/29 Conclusioni:
per l'appellante: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 293/21 emessa nel procedimento recante R.G.
n. 700757/2010 dal Tribunale ANta Maria Capua Vetere, Dott.ssa
BE RD in data 14.01.2021 e pubblicata in data 16.02.2021, accogliendo integralmente tutte le domande proposte nell'atto di citazione che qui si riportano.
Statuire che la società non ha mai corrisposto alla Controparte_1
società le provvigioni maturate e i compensi previsti Parte_1
nei contratti come indicato in premessa;
In via istruttoria si chiede di ammettere i mezzi istruttori richiesti nel primo grado di giudizio, precisamente nella 2 memoria ex art. 183 com. 6
c.p.c., in particolare l'interrogatorio formale del rappresentante legale della l'ammissione della prova testimoniale Controparte_1
articolata e infine si chiede di accertare, attraverso la nomina della CTU tecnica, richiesta più volte, l'elenco di tutti gli utenti( di tutti e tre i comuni di Caserta, AN Nicola la Strada e di AN CO NG) con
i quali è stato stipulato il contratto di fornitura di gas naturale con relativa richiesta di esibizione da parte della stessa Controparte_1
di tutta la documentazione che attesta quanti effettivi metri cubi di gas sono stati forniti agli stessi utenti per determinare in modo preciso le provvigioni maturate dalla stessa dal 02.01.2006; Parte_1 CP_1
pag. 3/29 - condannare al pagamento in favore della stessa delle Parte_1
dovute provvigioni e compensi fissi stabilito nei contratti sopra richiamati per l'importo complessivo che dovrà essere determinato a seguito di CTU di cui si richiede nuovamente la nomina, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria a partire dal 02.01.2006;
- condannare la al pagamento della fattura n. 92 CP_1 CP_1
del 2006 dell'importo di € 175,68 inerente ai lavori di letture contatori gas metano del Comune di san CO NG dove sono stati eseguiti contratti di utenza, in esecuzione del contratto di appalto di servizi.
- condannare la stessa al pagamento di tutti i CP_1 CP_1
danni, sia patrimoniali che non patrimoniali subiti dall'indicata
[...]
a seguito del mancato pagamento delle dovute provvigioni e Parte_1
compensi, previsti dai contratti sopra indicati, protratto in tutti questi anni trascorsi nella misura che il Giudice determinare più equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-Inoltre statuire sulla validità ed efficacia dei contratti sopra indicati stipulati in data 02.01.2006 fino alla naturale scadenza del 01.01.2011, come indicato specificatamente negli stessi ed in via del tutto subordinata, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale alla data del 10.11.2009, così come genericamente richiesto dalla Parte_3
si chiede di condannare la stessa a
[...] Parte_3
corrispondere in favore della , oltre alla liquidazione Parte_1
delle provvigioni e compensi fissi maturati fino alla data di risoluzione, anche l'indennità prevista all'agente dall'art. 1751 codice civile, così pag. 4/29 come espressamente statuito nel punto n. 20 degli stessi contratti di agenzia, nella misura che sarà determinata a seguito del calcolo delle provvigioni dovute.
- condannare altresì la al pagamento di spese, Controparte_1
diritti e onorari sia del primo grado di giudizio e sia del presente grado di appello, con attribuzione.”.
Per “a) nel merito, rigettare l'atto di appello e, CP_1 CP_1
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
d) condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 11.6.2010, la Parte_1
conveniva in giudizio la esponendo che: - aveva Controparte_1
stipulato con quest'ultima tre contratti di agenzia (n. 01- C.F._3
2006, n. e n. , CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
rispettivamente per l'area del del Controparte_3 [...]
e del ), aventi ad Controparte_4 Controparte_5
oggetto l'incarico di promuovere e stipulare contratti di fornitura di gas naturale agli utenti dei suddetti Comuni, dietro la corresponsione di una provvigione di € 0,50 per mc di gas fornito e una provvigione fissa pari ad € 7,00 per i contratti riferiti ad utenti di categoria T1 e T2, ed € 11,00 per i contratti riferiti ad utenti di categoria T3 e T4; - la si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle CP_1
pag. 5/29 provvigioni ed all'invio degli elenchi degli utenti con cui aveva concluso i contratti, i quali venivano consegnati solo dopo che la li aveva richiesti a mezzo raccomandata a/r del 22.10.2009; - la era altresì inadempiente rispetto all'obbligo di messa a CP_1
disposizione di idonei uffici in cui espletare l'attività; - contestualmente alla stipula dei contratti di agenzia, venivano conclusi altrettanti contratti di appalto per il servizio di lettura contatori, rispettivamente n. C-AP-CE-02-01-2006, n. C-AP-SNLS-02-01-2006 e n. C-AP-SME-02-
01-2006, i quali prevedevano la corresponsione in favore dell'agente di
€ 0,60 per ogni lettura eseguita presso gli utenti appartenenti alla categoria T1 e T2, nonché di € 1,50 per ogni lettura eseguita presso gli utenti appartenenti alla categoria T3 e T4, relativamente ai quali la si rendeva inadempiente non avendo saldato la fattura n. CP_1
92/2006 di € 175,68.
Sulla scorta di tali premesse, la chiedeva al Tribunale di ANta
Maria Capua Vetere: di accertare l'inadempimento della CP_1
all'obbligo di corrispondere le provvigioni maturate ed i compensi previsti dai contratti di agenzia, nonché di determinare l'ammontare delle provvigioni ad essa spettanti, anche a mezzo CTU, consentendo all'ausiliario del Tribunale la consultazione dell'elenco di tutti gli utenti con i quali erano stati stipulati i contratti di fornitura di gas naturale;
di condannare la al pagamento delle provvigioni e dei CP_1
compensi fissi di cui ai contratti, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento dell'importo di euro 175,68 relativo al servizio di lettura dei contatori del gas per gli utenti del servizio afferente al Comune di pag. 6/29 AN CO NG, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il mancato pagamento delle somme dovute ed in ultimo di accertare la validità ed efficacia dei contratti di agenzia fino alla naturale scadenza del 1.1.2011 e, solo in via subordinata, in caso di accertamento dello scioglimento del rapporto contrattuale al
10.11.2009, come da lettera raccomandata inviatale della di CP_1
condannare quest'ultima a corrispondere, oltre alla liquidazione delle provvigioni e dei compensi fissi maturati fino alla risoluzione, anche l'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. e dall'art. 20 dei contratti di agenzia.
Instauratosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, CP_1
oltre ad eccepire la nullità della citazione per omessa indicazione dell'avviso di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., nel merito eccepiva che l'agente non aveva adempiuto alle prescrizioni contrattuali aventi ad oggetto l'allestimento di uffici ove svolgere l'attività e l'obbligo di trasmissione settimanale della documentazione inerente ai contratti stipulati con l'utenza.
Accordati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., depositate dalle stesse le relative memorie, articolate dall'attrice istanze di ammissione di una prova per interrogatorio formale e per testi e di nomina di un CTU, il G.I., con ordinanza del 19.1.2012, non ammetteva le prove orali, ritenendole superflue, rigettava l'istanza attorea di adozione, a carico della di un ordine di esibizione dei CP_1
tabulati, ritenendo la stessa genericamente formulata, e dava, invece, ingresso alla CTU per la determinazione delle provvigioni e dei pag. 7/29 compensi richiesti, sul presupposto che parte convenuta non avesse specificamente contestato gli elenchi dei contratti promossi dall'agente, da quest'ultima prodotti.
Intervenuta la rinuncia all'incarico da parte del CTU nominato dal
Tribunale, il G.I., con successiva ordinanza del 25.6.2012, accogliendo la richiesta formulata a verbale di udienza dal difensore della convenuta, il quale aveva rimarcato di avere contestato la documentazione depositata dall'attrice, revocava la disposta CTU e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
13.5.2014, ritenendo che “la causa non necessiti di attività istruttoria”.
Con le ordinanze del 21.5.2014 e del 10.11.2018, il Tribunale, disattendendo le richieste dell'attrice, confermava la precedente ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie.
All'esito, il Tribunale definiva il giudizio con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “In parziale accoglimento delle domande attoree, ritenuti efficaci i contratti di appalto di servizi n. C-AP-
CE-02-01-2006, n. C-AP-SNLS-02-01-2006 e n. C-AP-SME-02-01-2006, condanna la Power gas Clienti s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., al pagamento in favore della della somma di € Pt_1 Parte_1
175,68, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
2.
Dichiara risolti i contratti di agenzia , n. Controparte_6 Per_1
02- 01-2006 e n. conclusi tra e Parte_4 Parte_1
Power gas Clienti s.r.l. il 2.1.2006 3. Compensa le spese di lite tra le parti.”.
pag. 8/29 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto notificato in data 15.7.2021, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., la
[...]
la quale, nel sollecitarne la riforma, chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Con comparsa di risposta del 19.9.2022, si costituiva la
[...]
contestando la fondatezza del gravame e sollecitandone il CP_1
rigetto.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata l'11.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lo scardinamento del fascicolo dal ruolo del precedente Consigliere relatore, la relativa assegnazione dello stesso alla relazione del Consigliere dott. M. Sacchi, la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 17.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di ANta Maria Capua Vetere premetteva che, avendo la sollevato, rispetto ai contratti di agenzia, un'eccezione di CP_1
pag. 9/29 inadempimento, sarebbe spettato alla “in virtù Parte_1
dell'inversione dell'onus probandi”, provare di avere correttamente adempiuto alla esecuzione della prestazione ivi dedotta, ma rilevava che l'agente non aveva assolto a tale onere, non avendo dimostrato di aver trasmesso alla la documentazione afferente ai contratti CP_1
conclusi, sulla cui base, poi, avrebbero dovuto calcolarsi le provvigioni ed i compensi oggetto della domanda attorea.
Infatti, il Giudice evidenziava che la documentazione prodotta in giudizio dalla era “priva di qualsivoglia attestazione afferente all'avvenuta trasmissione alla Mandante” e che, in ogni caso, la stessa era inidonea a dimostrare che i dati indicati fossero riconducibili a contratti conclusi tramite l'attività di agente da essa svolta.
Il Tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, pronunciava, inoltre, la risoluzione dei contratti di agenzia, ritenendo che la avesse violato l'art. 18.2. dei contratti Parte_1
stessi, i quali individuavano “quale giusta causa di risoluzione, la violazione degli obblighi di cui all'art. 10, secondo cui “10.1 l'agente allestirà ed attrezzerà, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, uno o più uffici rispondenti alle caratteristiche determinate dal Mandante. 10.2. Tutte le spese relative all'istallazione, al mantenimento ed al funzionamento degli uffici sono a carico dell'Agente…””, non avendo l'agente dimostrato di aver eseguito tali prestazioni.
Il Tribunale accoglieva, invece, la domanda della relativa al pagamento del corrispettivo per l'attività di lettura dei contatori, pag. 10/29 ritenendo che, rispetto a tale istanza, fosse generica l'eccezione di inadempimento sollevata dalla Per l'effetto, la preponente CP_1
veniva condannata al pagamento, in favore della della somma di euro 175,68, risultante dalla fattura allegata agli atti dall'attrice.
La domanda di risarcimento del danno, pure avanzata dall'attrice, veniva, infine, rigettata, poiché il Giudice riteneva che non fossero stati allegati e dimostrati in maniera specifica i danni conseguenza di cui l'agente chiedeva il risarcimento.
Le spese di lite venivano compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, la censurava la sentenza sostenendo che il Tribunale aveva errato nell'applicare i principi in tema di riparto dell'onere della prova, in quanto, a fronte dell'eccezione di inadempimento della essa attrice aveva dimostrato, tramite CP_1
i “Tabulati depositati della che hanno a riferimento Controparte_1
(n.d.r.: ad) alcuni degli utenti con relativo conteggio dei metri cubi di gas fornito agli stessi nell'anno 2007, 2008 e 2009”, di aver svolto l'attività di agente e che in ogni caso spettasse alla dimostrare CP_1
l'inadempimento in cui era incorsa la per giustificare il mancato pagamento delle provvigioni.
L'istante lamentava, inoltre, che il Tribunale aveva, ingiustamente, rigettato la sua richiesta di “ordinare alla di depositare gli CP_1
estratti conto relativi alle provvigioni maturate e mai corrisposte”, posto pag. 11/29 che la stessa si era sempre rifiutata di fornirle l'elenco di tutti gli utenti e dei metri cubi di gas somministrati, dati questi indispensabili al fine di poter determinare l'ammontare delle provvigioni.
A tal proposito, l'istante reiterava la richiesta di ammissione di CTU contabile, finalizzata a quantificare l'ammontare delle relative provvigioni e dei compensi in misura fissa come contrattualmente previsti dal 2.1.2006 all'anno 2011, chiedendo che il CTU fosse autorizzato “.. ad accedere a tutta la documentazione detenuta dalla inerente ai contratti sopra indicati e gli elenchi Controparte_1
completi di tutti gli utenti dei tre Comuni di Caserta, AN Nicola la Strada
e di AN CO NG con i quali è stato stipulato il contratto di fornitura di gas naturale con relativa indicazione degli effettivi metri cubi di gas forniti agli stessi dal 02.01.2006 ad oggi”.
Inoltre, la difesa della lamentava la mancata ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e CP_1
della prova testimoniale, sostenendo che, in tal modo, il Tribunale non le aveva consentito di assolvere all'onere probatorio.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va chiarito che la agiva in giudizio chiedendo la condanna della al pagamento delle “provvigioni maturate” CP_1
per la conclusione di contratti di fornitura del gas naturale non meglio specificati, lamentando tra l'altro che la preponente avesse opposto il rifiuto alle sue richieste di prender visione dell'“elenco di tutti gli utenti
pag. 12/29 con i quali è stato stipulato il contratto di fornitura”, oltre che della documentazione attestante i metri cubi di gas erogati a ciascun utente.
Inoltre, ancora in via fattuale, la chiariva che “dopo la richiesta formulata con lettera racc. A/R n. 137151346880 del 22.10.2009, dal procuratore costituito della la stessa Parte_1 Controparte_1
ha fornito una minima parte dell'elenco degli utenti con il
[...]
corrispettivo consumo di gas fornito agli stessi, con riferimento all'anno
2007 (consumo di gas indicato in 166601 metri cubo), anno 2008
(consumo di gas indicato in 136149 metri cubo), anno 2009 (consumo di gas indicato in 88908metri cubo) e non sono indicati gli utenti e le forniture di gas degli anni 2006 e 2010 e vengono riportati solo alcuni degli utenti con i quali la ha stipulato contratti di fornitura Parte_1
di gas naturale. In tali elenchi forniti non sono neanche riportati gli utenti con i quali direttamente la ha concluso Controparte_1
contratti”.
A fronte di tale pretesa, la eccepiva l'inadempimento della CP_1
rispetto ad una serie di obblighi contrattuali, tra i quali quello di allestimento degli uffici ove svolgere l'attività, nonché di trasmissione settimanale dei contratti stipulati e di trasmissione mensile delle letture dei contatori. In via più generale, la preponente eccepiva che tali obblighi contrattuali non erano stati adempiuti dalla in quanto
“nessuna attività è mai stata svolta” e, ove svolta, la stessa aveva avuto una durata di appena due mesi.
Tanto premesso, deve ritenersi che non sussista il vizio della sentenza lamentato dall'appellante, in quanto la proposizione dell'eccezione di pag. 13/29 inadempimento ex art. 1460 c.c., da parte della imponeva di CP_1
fare applicazione del principio, invero richiamato dal Giudice di prime cure, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare
l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”(Cass.
Civ. Ordinanza n. 3587 del 11/02/2021).
In materia di agenzia, va, altresì, richiamato il principio, espresso da una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il diritto alle provvigioni matura solo con la conclusione del contratto, in quanto il rapporto che viene instaurato tra le parti ad opera dell'agente, a meno che non contenga un obbligo a contrarre, costituisce solo un presupposto del diritto che matura, invece, con la conclusione del contratto (Cass. n. 6875/2001; Cass. 10821/2011).
In particolare, nel giudizio promosso dall'agente, per ottenere l'accertamento del suo diritto ad ottenere il pagamento delle provvigioni, egli ha l'onere di provare i fatti costituitivi della sua pretesa, ossia gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre l'ammissione della consulenza tecnica, qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra agente e preponente, sulla base dei fatti addotti dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico- contabile.
pag. 14/29 Il regime probatorio così delineato è stato oggetto di diverse modifiche, comportanti agevolazioni favorevoli all'agente a seguito dell'intervento del Legislatore con la normativa di attuazione della direttiva comunitaria 86/653 del 18.12.1986 sugli agenti di commercio indipendenti, ed in particolare con la modifica della disciplina dettata dall'art. 1748 c.c. con un regime di maggior tutela dell'agente sia sul momento genetico del diritto alla provvigione sia per quanto concerne l'onere della prova, senza tuttavia mutare il generale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'agente ha l'onere di precisare e provare i fatti costitutivi del suo diritto e quindi la conclusione di contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi.
Pertanto, in ipotesi di una pluralità di contratti asseritamente promossi, come nel caso di specie, l'agente è tenuto a dimostrare sia che la relativa conclusione sia ad esso riconducibile, sia quali contratti e per quale ammontare siano stati da lui promossi.
Più di recente, il principio de quo, a cui il Collegio, condividendolo, intende dare continuità, è stato così massimato: “La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti
pag. 15/29 conclusi per il tramite dell'agente” (Cass. Civ, ord. n. 23345 del
29.8.2024; Cass. Civ. sent. 10821 del 17.5.2011).
Nel caso di specie, la domanda originariamente formulata risultava carente già sul piano assertivo, non avendo la neanche assolto all'onere di puntuale indicazione dei contratti dei quali aveva, in tesi, favorito la conclusione.
Inoltre, sul piano istruttorio, al fine di comprovare il proprio assunto,
l'attrice aveva prodotto dei tabulati, a suo dire provenienti dalla recanti l'elenco degli affari, asseritamente conclusi per CP_1
effetto dell'opera dell'agente.
Nondimeno, il Giudice di primo grado aveva stigmatizzato l'irrilevanza di tale documentazione, sia in quanto priva di qualsivoglia attestazione afferente all'avvenuta trasmissione alla mandante, sia perché inidonea a provare che i contratti ivi indicati fossero stati conclusi grazie all'opera dell'agente.
Al cospetto di tale chiara ratio decidendi, la censura formulata dall'appellante si rivela finanche inammissibile, risolvendosi nella mera reiterazione della deduzione difensiva, già svolta in primo grado,
a tenore della quale i tabulati in esame sarebbero relativi alle forniture effettuate in favore di alcuni utenti negli anni dal 2007 al 2009.
Tale affermazione, a ben vedere, non integra una critica circostanziata della decisione appellata, risolvendosi in una deduzione apodittica che non è nemmeno astrattamente idonea a fare emergere la lamentata erroneità del percorso argomentativo esternato dal Tribunale.
pag. 16/29 Né, invero, potrebbe sopperire l'istanza, reiterata dall'appellante, di adozione dell'ordine di esibizione, per ottenere dalla il CP_1
deposito degli estratti conto relativi alle provvigioni maturate e mai corrisposte.
Sul punto, invero, come già evidenziato dal G.I. nell'ordinanza resa in data 19.1.2012, la richiesta ex art. 210 c.p.c. è chiaramente generica, essendo riferita a documentazione imprecisata e difettando finanche la prova che essa sia nella disponibilità dell'appellata.
D'altra parte, se, come espressamente previsto dall'art.
5.2 del contratto di agenzia, il contenuto del quale era trasfuso nella sentenza appellata, “per ciascun nuovo contratto, anche se stipulato dall'Impresa senza l'intermediazione dell'Agente, questi si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'immediato avvio per la fornitura di gas all'utente da parte del Mandante. In ogni caso l'Agente dovrà:
1. Entro le ore 11 di ciascun venerdì, inviare al Mandante tutta la documentazione inerente i nuovi contratti stipulati direttamente nel corso della settimana;
2. Entro il giorno 1 di ogni mese, trasmettere al Mandante la lettura dei misuratori gas relativi ai nuovi contratti stipulati, sia direttamente che dall'Impresa, nel corso del mese precedente. …”, è logico ritenere che l'odierna istante dovesse avere essa stessa la disponibilità della documentazione necessaria al calcolo delle provvigioni richieste.
Ne segue che la mancata prova della relativa trasmissione alla corrobori il convincimento, in ordine alla fondatezza CP_1
dell'eccezione di inadempimento dalla stessa sollevata, e giustifichi pag. 17/29 ampiamente il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c., che finirebbe con l'assolvere ad una non consentita funzione esplorativa.
Discende, altresì, che in assenza di alcuna indicazione specifica circa i contratti asseritamente stipulati tramite l'attività svolta dalla e in difetto della produzione documentale afferente ai singoli affari, la richiesta di nomina di un consulente tecnico-contabile, cui affidare il compito di determinare le provvigioni maturate, già respinta dal G.I., dopo una sua iniziale ma poi revocata ammissione, sia del pari inammissibile, in quanto anch'essa meramente esplorativa, in coerenza con il principio, anche di recente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ. Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Del resto, nemmeno soccorre, nel caso di specie, il principio secondo cui “in tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni
pag. 18/29 liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati
a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati
e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette” (da ultimo, Cass.
Civ. Ordinanza n. 34690 del 12/12/2023).
Invero, nell'ipotesi in esame, non ricorrono i presupposti per ordinare l'ostensione della documentazione richiesta, perché, a fronte della contestazione della preponente che ha in radice negato lo svolgimento di attività ad opera dell'agente, la non ha né specificamente allegato, né tantomeno dimostrato di avere favorito, grazie alla sua azione, la conclusione di contratti per la somministrazione del gas, essendosi limitata a sollecitare la nomina di un CTU ed a chiedere che l'ausiliare fosse autorizzato ad acquisire la documentazione occorrente ai fini dell'espletamento del mandato.
Peraltro, nemmeno le ulteriori istanze istruttorie, di cui l'appellante lamentava la mancata ammissione da parte del Tribunale, appaiono rilevanti, dal momento che la prova testimoniale non aveva ad oggetto la conclusione, per il tramite della di contratti di fornitura del gas con gli utenti, vertendo, piuttosto, sul fatto che la aveva anticipato spese per organizzare l'attività di agente, anche mediante l'utilizzo di pag. 19/29 propri uffici, e che la stessa, per far fronte a tali esborsi, era stata costretta ad indebitarsi, rinunciando ad investimenti per il consolidamento ed ampliamento della propria attività.
Del pari, l'interrogatorio formale deferito dall'attrice al legale rappresentante della vertendo su tutti i fatti allegati dalla CP_1
con l'atto di citazione (punti da a) ad i) dell'atto), non consentiva la risoluzione della lite mediante l'affermazione di fatti sfavorevoli alla proponente, quali l'effettiva conclusione dei contratti da parte dell'agente. Invero, in disparte la mancata formulazione della prova attraverso l'indicazione di capi vertenti su fatti specifici, la stessa appariva oggettivamente superflua, non essendo diretta a provocare la confessione in ordine al principale fatto costitutivo del diritto alla provvigione, ex art. 1748 c.c., rappresentato, appunto, dalla conclusione dei contratti per il tramite dell'agente.
In senso conforme, soccorre, del resto, il principio secondo cui “La valutazione del giudice in ordine all'ammissibilità ed alla rilevanza di un interrogatorio formale va effettuata, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ., sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, e non in base al supposto esito del mezzo istruttorio, perché altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione” (Cass. Civ.
Sentenza n. 1629 del 25/01/2007).
In conclusione, i motivi di gravame mediante i quali si è inteso censurare il rigetto della domanda di pagamento delle provvigioni e dei compensi fissi, previsti dai contratti di agenzia, sono infondati. pag. 20/29 § 6.
Sempre con il primo motivo, la sosteneva di non essersi resa inadempiente e che, ad onta di quanto ad essa contestato dalla in effetti non sussistevano i presupposti per dichiarare la CP_1
risoluzione dei contratti, potendo questa essere pronunciata solo in presenza di un motivo costituente giusta causa di recesso immediato.
Assumeva di avere sempre agito “egregiamente ed in modo professionale” e di non avere mai ricevuto dalla controparte alcuna contestazione. Sosteneva che la aveva genericamente CP_1
eccepito le inadempienze contrattuali, ma che queste erano state fatte valere solo dopo l'instaurazione del giudizio, non avendo la preponente mai contestato alcun inadempimento durante il rapporto.
Rilevava che l'unica contestazione stragiudiziale di inadempimento che la aveva formulato con raccomandata del 10.11.2009, dopo CP_1
quattro anni dalla data di stipula dei contratti, atteneva alla mancata esecuzione dell'attività di recupero dei crediti, la quale, soggiungeva l'appellante, poteva esser eseguita solo a seguito di apposita autorizzazione da parte del preponente, come previsto dal contratto.
Chiedeva, quindi, che, in riforma di quanto ritenuto dal primo Giudice, fosse riconosciuta la validità ed efficacia dei contratti di agenzia intercorsi tra le parti sino alla loro naturale scadenza e cioè fino al
01.01.2011.
§ 7.
pag. 21/29 Il motivo è, in parte qua, inammissibile in quanto non conforme all'art. 342 c.p.c..
Invero, si è dinanzi detto che il Tribunale pronunciava la risoluzione dei contratti di agenzia per inadempimento della consistito Parte_1
nell'avere violato gli obblighi di cui all'art. 10 del contratto, a tenore del quale: “10.1 l'agente allestirà ed attrezzerà, per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto, uno o più uffici rispondenti alle caratteristiche determinate dal Mandante. 10.2. Tutte le spese relative all'istallazione, al mantenimento ed al funzionamento degli uffici sono a carico dell'Agente…”.
Rispetto a tale ratio decidendi, l'appellante non formulava alcuna critica circostanziata, tesa a porre in risalto l'erroneità della pronuncia, ma si limitava, come visto, a reiterare le argomentazioni già svolte in primo grado, consistenti nel sostenere di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni e di non avere mai ricevuto contestazioni stragiudiziali.
Peraltro, le difese dell'appellante finivano con l'integrare finanche una confessione dell'avvenuto inadempimento degli obblighi di cui al citato art. 10 del contratto, avendo la sostenuto di non avere potuto attuare gli investimenti previsti per il consolidamento ed ampliamento delle proprie attività.
Né, invero, è fondatamente sostenibile che tanto sia una diretta conseguenza dell'inadempimento della preponente nel pagamento delle provvigioni, in quanto, a prescindere da tutto quanto dinanzi pag. 22/29 osservato in relazione alla prima parte del motivo di appello, è chiaro che, in base al contratto, spettava all'agente sostenere i costi per approntare la sede degli uffici e, trattandosi di una spesa da affrontare all'inizio del rapporto, per potere avviare l'attività, non è pensabile che essa potesse essere finanziata con gli incassi delle provvigioni. Queste ultime, infatti, per loro natura, avrebbero potuto riscuotersi, da parte dell'agente, solo durante lo svolgimento del rapporto, a mano a mano che i contratti di somministrazione del gas erano conclusi con i terzi grazie all'opera dell'agente, e non, invece, al momento stesso dell'instaurarsi del rapporto contrattuale di agenzia.
§ 8.
Con il secondo motivo d'appello, la censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva solo parzialmente accolto, in relazione all'importo di euro 175,68, la domanda di pagamento del corrispettivo, per lo svolgimento dell'attività di lettura dei contatori, previsto dai contratti di appalto da essa stipulati con la CP_1
L'appellante deduceva che essa istante non aveva potuto determinare per intero l'ammontare del corrispettivo che le competeva, poiché solo la deteneva i dati relativi alle singole utenze a cui veniva CP_1
somministrato il gas e i cui contatori erano stati oggetto dell'attività appaltata.
Anche in relazione a tale assunta posta di credito, lamentava, quindi, la mancata ammissione delle istanze istruttorie e la mancata nomina di pag. 23/29 un CTU che, a suo avviso, le avevano impedito di provare l'effettiva entità del diritto.
§ 9.
Il motivo è infondato, per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione alla precedente censura.
Invero, nessuno dei mezzi istruttori articolati dalla è, nemmeno in astratto, potenzialmente in grado di comprovare l'attività espletata
(nella specie, il numero di contatori rispetto ai quali sarebbe stata espletata la relativa lettura) e, quindi, mentre l'interrogatorio formale e la prova per testi sono superflui, la richiesta di CTU contabile deve essere disattesa in quanto chiaramente esplorativa.
Del resto, non priva di rilievo è la circostanza per cui l'attrice produceva in giudizio solo la fattura n. 92 del 2006, in cui era indicato l'importo di euro 175,68, liquidato dal primo Giudice, e non altre, ad ulteriore riprova del mancato espletamento di attività ulteriori. E' ragionevole, infatti, supporre che, se la avesse realmente svolto altre letture, oltre quelle per le quali aveva emesso la suddetta fattura, avrebbe, anche in relazione a queste, emesso fattura.
§ 10.
Con il terzo motivo d'appello, la lamentava l'omissione di pronuncia sulle domande di risarcimento del danno e di pagamento dell'indennità prevista ai sensi dell'art. 1751 c.c..
pag. 24/29 Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la evidenziava che in qualità di agente aveva dovuto effettuare spese ed era stata costretta a svolgere la sua attività di agente utilizzando uffici propri poiché gli uffici messi a diposizione dalla nel Comune di AN CO CP_1
NG, erano completamente inutilizzabili in quanto non a norma.
§ 11.
Il motivo è infondato.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno non sussiste il vizio di omessa pronuncia, lamentato dalla avendola il Tribunale rigettata, osservando che “l'art. 1223 c.c. sancisce la ristorabilità dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, i quali pertanto debbono essere specificamente allegati e provati dal creditore”, e ritenendo che, nella specie, alcuna prova era stata offerta dall'attrice.
A fronte di tale chiara ratio decidendi, l'appellante si limitava a dedurre di aver dovuto sostenere dei costi per l'esercizio dell'attività e che, a causa del mancato pagamento delle provvigioni e delle spese sostenute, non aveva potuto far fronte a quelle correnti ed era stata costretta a ricorrere all'indebitamento.
La stessa ammissibilità della censura è, tuttavia, in radice, preclusa dal rigetto del primo motivo di appello, relativo al capo di sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale della di CP_1
risoluzione dei contratti per inadempimento della Infatti, appurato che l'agente è stato inadempiente all'obbligo di sopportare i pag. 25/29 costi per l'avvio dell'attività, alcuna pretesa risarcitoria può essere dalla invocata in conseguenza della necessità di affrontare tali spese.
§ 12.
Riguardo, poi, alla domanda, originariamente formulata dalla di condanna della al pagamento dell'indennità prevista dall'art. CP_1
1751 codice civile, deve rilevarsi che, avendo il primo Giudice effettivamente omesso di pronunciare al riguardo, la motivazione della gravata sentenza debba, in parte qua, essere integrata.
Nondimeno, nel merito, la domanda è infondata.
E' sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 1751 c.c., l'indennità di cessazione non è dovuta se il rapporto si è risolto per inadempimento dell'agente (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. L - , Sentenza n. 28109 del
31/10/2024).
Ne segue che, nella specie, alcuna indennità sia dovuta alla essendosi i contratti risolti per inadempimento della stessa.
§ 13.
Con il quarto motivo, la reiterando argomentazioni già svolte con i precedenti motivi, lamentava la violazione del diritto di difesa, per avere il primo Giudice omesso di dare ingresso ai mezzi istruttori da essa articolati e richiesti.
pag. 26/29 Sul punto è sufficiente richiamare quanto dinanzi ampiamente esposto in ordine all'irrilevanza ed inammissibilità delle prove richieste dalla
§ 14.
Con l'ultimo motivo, l'appellante invocava, infine, la riforma del capo di sentenza con cui era stata disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il motivo è inammissibile, non recando alcuna specifica censura alla pronuncia appellata, che, ravvisata la reciproca soccombenza delle parti, disponeva la predetta compensazione.
Del resto, la parte si limitava nella sostanza ad auspicare una riforma del capo sulle spese quale conseguenza automatica, ex art. 336 c.p.c., della riforma degli altri capi oggetto di impugnazione. Ne segue che, essendosi l'appello rivelato del tutto infondato, alcuna pronuncia d'ufficio debba essere resa relativamente alle spese del primo grado.
§ 15.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della alla Parte_1
rifusione, in favore della delle spese processuali del grado di CP_1
appello, che si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore pag. 27/29 indeterminabile e bassa complessità, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
CA SE, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 15.7.2021 a
[...] Controparte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che CP_1
liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. CA
SE;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 28/29 Così deciso nella camera di consiglio, in data 17/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott.ssa ). Persona_2
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