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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025 nella causa n. 493/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1788/2021, pubblicata in data 01.07.2021 e non notificata, resa in materia di “contravvenzione CDS” e vertente tra avv. (C.F./P.IVA: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso
- appellante - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Prefetto pro tempore, col
[...] P.IVA_1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellato - Conclusioni All'udienza del 25/09/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'avv.
, odierno appellante, avverso il verbale n. Parte_1
SCV0005914851 emesso dal per l'avvenuta Controparte_2 violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.s., per aver superato i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a 80 km/h. A fondamento del rigetto la seguente motivazione: […] L'illecito amministrativo risulta accertato sulla base dei fotogrammi prodotti dall'apparecchiatura , che non debbono essere notificati unitamente al Pt_2 verbale e che possono essere visionati dall'interessato (v. la documentazione dell'opposta Prefettura di Avellino). I sensori dei portali di ingresso e di uscita del eseguono le stesse operazioni ed attivano le telecamere che scattano la Pt_2 fotografia, registrando data ed ore del passaggio del veicolo. L'opposto verbale contiene tutti gli elementi necessari che consentono di individuare l'illecito e di esercitare il diritto di difesa (v. in proposito Cass. n. 10858/2003 e n. 4459/2003) e risulta notificato nel pieno rispetto dell'art. 385 comma 3 del D.P.R. n. 495 del
16.12.1992, atteso che l'agente notificatore ha dato atto di aver inviato all'opponente una copia della quale ha attestato la piena conformità all'originale conservato presso l'ufficio e nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 201
c.d.s. (v. la documentazione dell'opposta Prefettura di Avellino). L'opposto verbale risulta legittimo anche in ordine alla sua compilazione ed alla sua provenienza, in quanto è stato redatto con sistemi meccanizzati come risulta dal richiamo normativo presente in calce alla relazione di notificazione. La Suprema Corte con le sentenze n. 19780/06 e n. 21918/06 ha statuito che in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto “con sistema meccanizzato o di elaborazione dati”, giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385 commi terzo e quarto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma secondo, del d.lgs. n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, “dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”, e, quindi, nella specie,
3 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
del verbalizzante). Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore.
L'illecito amministrativo risulta accertato con un'apparecchiatura SICVe-PM approvata con decreto n. 3338 del 31.05.2017 e sottoposta a verifica di taratura come risulta dal certificato n. LAT 255 CT-VM 18-0053 del 20.7.2018 (v. l'opposto verbale e la documentazione dell'opposta ). Il Ministero delle CP_1
Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 3488 del 31.5.2017 ha approvato il sistema SICVe-PM per il controllo del rispetto dei limiti di velocità in modalità media della società la quale è una società che fornisce Controparte_3 servizi di supporto alla società ed entrambe fanno Parte_3 parte del gruppo che ha il ruolo di holding e possiede il 100% del capitale CP_4 sociale di entrambe, per cui non si ritiene sussistente la violazione dell'art. 192 disp. att. c.d.s. L'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo elettronico (v. Cass. n. 18352 del 2018 per l'autovelox, ma applicabile anche al tutor, e n. 10212 del 2005). L'utilizzazione di un'apparecchiatura di cui sono compravate l'omologazione e la taratura non consente a questo giudicante di sindacare profili inerenti la regolarità tecnica delle procedure amministrative che ne hanno abilitato l'installazione ed il funzionamento. Risulta lecita anche la contestazione differita della violazione rilevata con l'apparecchiatura tutor (v. in proposito Cass. sentenza n. 5873/2017) e risulta presegnalata la postazione di controllo con appositi cartelli come previsto dall'art. 142 comma 6 bis C.d.s. e dal DM n. 282 del 13.6.2017 (v. il verbale opposto e la documentazione dell'opposta Prefettura). L'opposto verbale contenente l'informazione circa la segnaletica è dotato di fede privilegiata sul punto (v. in proposito Cass. sentenza n. 680 del 2011 per l'autovelox e giurisprudenza di merito ex plurimis Tribunale di Lecce sentenza n. 536 del
18.2.2020) e l'opponente non ha allegato e provato concrete circostanze in ordine all'inadeguatezza della segnaletica ivi presente. L'onere di provare la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico incombe sulla P.A. soltanto in mancanza di un'attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale (v. in proposito Cass. sentenza n. 533/2018). L'accertamento dell'illecito amministrativo risulta eseguito con la corretta applicazione della percentuale di riduzione prevista.
Nel caso di rilevamento della velocità con il sistema cd. Tutor si applica la riduzione fissa del 5% (comunque non inferiore a 5 km/h), che il comma 2 dell'art. 345 del
D.P.R. n. 495 del 1992 prevede per gli accertamenti della velocità “qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata”, mentre la riduzione progressiva è prevista dal comma
3 del predetto articolo per i soli casi in cui il controllo dell'osservanza del limite di
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velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio (v. la parte motiva della sentenza n. 533/2018 della Suprema Corte). Ogni altra questione sollevata, peraltro, in termini del tutto generici e non strettamente giuridici, resta assorbita dalle motivazioni che precedono. La legittimità dell'attività di accertamento dell'infrazione comporta il rigetto dell'opposizione, essendo provata la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dalla P.A.. […]. Avverso tale decisione formulava appello l'avv. , Parte_1 censurando quanto rilevato dal giudice di primo grado, con particolare riferimento […] al punto relativo alla presenza dei cartelli attestanti la presenza dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità media in caso di tutor […], condividendo una sentenza del Tribunale di Latina, la n. 933/2020, la quale afferma che […] i cartelli di preavviso utilizzati per dispositivi come tutor o similari devono ritenersi inadeguati se non specificano che viene effettuato il rilevamento della velocità “media” […]. L'appellante si duole inoltre dell'errata applicazione della riduzione del 5%, non applicabile nei casi in cui la rilevazione sia avvenuta, come nel caso di specie, con mezzi diversi da un autovelox, peraltro senza indicare il punto di inizio del tratto di strada sottoposto a controllo. Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame proposto, insisteva per converso la CP_1
.
[...]
Tanto premesso, giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, risultando, anche alla stregua delle diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, del tutto prive di pregio le censure avverso la medesima articolate in sede di gravame. Quanto al primo motivo di appello, relativo alla mancata presenza di cartelli attestanti la presenza dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità media, giova osservare quanto segue. L'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 142 del C.d.S. si basa sulla misurazione della velocità media tenuta da un utente della strada in un tratto collocato tra due punti determinati, nei quali sono collocati gli strumenti di rilevazione automatica.
5 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Parte appellante, richiamando la sentenza del Tribunale di Latina n. 933/2020, ritiene che i cartelli di preavviso utilizzati per dispositivi come Tutor o similari devono ritenersi inadeguati se non specificano che viene effettuato il rilevamento della velocità media. Tuttavia, al di là di ogni altra questione, la citata sentenza del Tribunale di Latina è stata cassata dalla Suprema Corte che con ordinanza n. 19377 del 15/07/2024, ha chiarito che l'obbligo di segnalazione deve considerarsi assolto con la presenza di un cartello che avverte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, senza ulteriori specificazioni. Più in particolare, nella citata pronuncia si è rilevato che l'art. 142 codice della strada prevede l'utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della velocità “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati” (comma 6), stabilendo che esse devono essere “segnalate e ben visibili” mediante “l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa”. Le norme si limitano a stabilire, quale condizione per l'uso dei predetti apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni. La lettura della disposizione sopra richiamata dà peraltro conto che oggetto dell'obbligo di segnalazione è la presenza dell'apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di apparecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si esprime la norma, tramite “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”, nonostante questo tipo di strumento sia espressamente previsto dalla stessa disposizione di legge. L'indistinta previsione da parte della legge dell'obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri impedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale obbligo, potendosi logicamente sostenere, a contrario, che, se la legge avesse voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai diversi tipi di apparecchi utilizzati, l'avrebbe certamente introdotta. L'identità ed uniformità della disciplina costituisce pertanto un sicuro indice di interpretazione letterale della legge che porta ad escludere che l'obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità mediante calcolo della velocità media debba assumere contenuti ulteriori e specifici rispetto agli altri, cioè l'indicazione delle modalità con cui l'accertamento viene eseguito”. Nel caso di specie, la segnaletica risulta conforme a quanto statuito dalla legge e pertanto il motivo è infondato. Quanto poi al secondo motivo di appello, parte appellante sostiene che, tenuto conto del tipo di apparecchiatura utilizzata, erronea sarebbe l'applicazione della riduzione del (solo) 5% prevista dal D.M. 29/10/07 operata dalla P.A. appellata, dovendo invece trovare applicazione la riduzione progressiva del 5%, 10% e 15% prevista dal comma 3 dell'art. 345 del dispositivo di attuazione del Codice della Strada.
6 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Orbene, premesso che la doglianza risulta formulata in modo del tutto generico (parte appellante non deduce quale diversa percentuale di riduzione avrebbe determinato l'insussistenza della violazione contestata), giova osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia di recente formulato il seguente principio di diritto in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) - il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada – in base all'art. 345 comma 2 del reg. esec. del c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h” (Sez. 2, Ordinanza n. 15894 del 13/06/2025). Più nel dettaglio, la Corte richiama il tenore letterale dell'art. 345 del reg. esec. C.d.s. (“Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”), il quale al secondo comma prevede che le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, tale disposizione si applica anche nel caso in cui, come nel caso di specie, l'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura “tutor”. Dunque, alla stregua di quanto precede, non può che giungersi al rigetto dell'appello proposto, con contestuale conferma della sentenza gravata, e il correlato assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ferma la irrimediabile tardività di quelle non debitamente riportate e/o espressamente riproposte nel libello introduttivo ed articolate dall'appellante per la prima volta soltanto in sede di scritti conclusionali. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00, della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero (medio), dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando
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l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello dall'avv. avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Avellino n. 1788/2021, pubblicata in data 01.07.2021 e non notificata proposto nei confronti della
[...]
, in persona del Prefetto pro Controparte_1 tempore, respinta, o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025 nella causa n. 493/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1788/2021, pubblicata in data 01.07.2021 e non notificata, resa in materia di “contravvenzione CDS” e vertente tra avv. (C.F./P.IVA: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da sé stesso
- appellante - e Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del Prefetto pro tempore, col
[...] P.IVA_1 ministero/assistenza dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
- appellato - Conclusioni All'udienza del 25/09/2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
2 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'avv.
, odierno appellante, avverso il verbale n. Parte_1
SCV0005914851 emesso dal per l'avvenuta Controparte_2 violazione dell'art. 142 comma 8 del C.d.s., per aver superato i limiti massimi di velocità previsti dalla segnaletica stradale pari a 80 km/h. A fondamento del rigetto la seguente motivazione: […] L'illecito amministrativo risulta accertato sulla base dei fotogrammi prodotti dall'apparecchiatura , che non debbono essere notificati unitamente al Pt_2 verbale e che possono essere visionati dall'interessato (v. la documentazione dell'opposta Prefettura di Avellino). I sensori dei portali di ingresso e di uscita del eseguono le stesse operazioni ed attivano le telecamere che scattano la Pt_2 fotografia, registrando data ed ore del passaggio del veicolo. L'opposto verbale contiene tutti gli elementi necessari che consentono di individuare l'illecito e di esercitare il diritto di difesa (v. in proposito Cass. n. 10858/2003 e n. 4459/2003) e risulta notificato nel pieno rispetto dell'art. 385 comma 3 del D.P.R. n. 495 del
16.12.1992, atteso che l'agente notificatore ha dato atto di aver inviato all'opponente una copia della quale ha attestato la piena conformità all'originale conservato presso l'ufficio e nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 201
c.d.s. (v. la documentazione dell'opposta Prefettura di Avellino). L'opposto verbale risulta legittimo anche in ordine alla sua compilazione ed alla sua provenienza, in quanto è stato redatto con sistemi meccanizzati come risulta dal richiamo normativo presente in calce alla relazione di notificazione. La Suprema Corte con le sentenze n. 19780/06 e n. 21918/06 ha statuito che in tema di sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto “con sistema meccanizzato o di elaborazione dati”, giusta il disposto degli artt. 383, comma quarto, e 385 commi terzo e quarto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dell'art. 3, comma secondo, del d.lgs. n. 39 del 1993 (a mente del quale, nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, “dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”, e, quindi, nella specie,
3 Tribunale di Avellino n. 493/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
del verbalizzante). Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore.
L'illecito amministrativo risulta accertato con un'apparecchiatura SICVe-PM approvata con decreto n. 3338 del 31.05.2017 e sottoposta a verifica di taratura come risulta dal certificato n. LAT 255 CT-VM 18-0053 del 20.7.2018 (v. l'opposto verbale e la documentazione dell'opposta ). Il Ministero delle CP_1
Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 3488 del 31.5.2017 ha approvato il sistema SICVe-PM per il controllo del rispetto dei limiti di velocità in modalità media della società la quale è una società che fornisce Controparte_3 servizi di supporto alla società ed entrambe fanno Parte_3 parte del gruppo che ha il ruolo di holding e possiede il 100% del capitale CP_4 sociale di entrambe, per cui non si ritiene sussistente la violazione dell'art. 192 disp. att. c.d.s. L'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità, che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo elettronico (v. Cass. n. 18352 del 2018 per l'autovelox, ma applicabile anche al tutor, e n. 10212 del 2005). L'utilizzazione di un'apparecchiatura di cui sono compravate l'omologazione e la taratura non consente a questo giudicante di sindacare profili inerenti la regolarità tecnica delle procedure amministrative che ne hanno abilitato l'installazione ed il funzionamento. Risulta lecita anche la contestazione differita della violazione rilevata con l'apparecchiatura tutor (v. in proposito Cass. sentenza n. 5873/2017) e risulta presegnalata la postazione di controllo con appositi cartelli come previsto dall'art. 142 comma 6 bis C.d.s. e dal DM n. 282 del 13.6.2017 (v. il verbale opposto e la documentazione dell'opposta Prefettura). L'opposto verbale contenente l'informazione circa la segnaletica è dotato di fede privilegiata sul punto (v. in proposito Cass. sentenza n. 680 del 2011 per l'autovelox e giurisprudenza di merito ex plurimis Tribunale di Lecce sentenza n. 536 del
18.2.2020) e l'opponente non ha allegato e provato concrete circostanze in ordine all'inadeguatezza della segnaletica ivi presente. L'onere di provare la presenza del cartello di preavviso del dispositivo elettronico incombe sulla P.A. soltanto in mancanza di un'attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale (v. in proposito Cass. sentenza n. 533/2018). L'accertamento dell'illecito amministrativo risulta eseguito con la corretta applicazione della percentuale di riduzione prevista.
Nel caso di rilevamento della velocità con il sistema cd. Tutor si applica la riduzione fissa del 5% (comunque non inferiore a 5 km/h), che il comma 2 dell'art. 345 del
D.P.R. n. 495 del 1992 prevede per gli accertamenti della velocità “qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata”, mentre la riduzione progressiva è prevista dal comma
3 del predetto articolo per i soli casi in cui il controllo dell'osservanza del limite di
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velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio (v. la parte motiva della sentenza n. 533/2018 della Suprema Corte). Ogni altra questione sollevata, peraltro, in termini del tutto generici e non strettamente giuridici, resta assorbita dalle motivazioni che precedono. La legittimità dell'attività di accertamento dell'infrazione comporta il rigetto dell'opposizione, essendo provata la fondatezza della pretesa sanzionatoria avanzata dalla P.A.. […]. Avverso tale decisione formulava appello l'avv. , Parte_1 censurando quanto rilevato dal giudice di primo grado, con particolare riferimento […] al punto relativo alla presenza dei cartelli attestanti la presenza dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità media in caso di tutor […], condividendo una sentenza del Tribunale di Latina, la n. 933/2020, la quale afferma che […] i cartelli di preavviso utilizzati per dispositivi come tutor o similari devono ritenersi inadeguati se non specificano che viene effettuato il rilevamento della velocità “media” […]. L'appellante si duole inoltre dell'errata applicazione della riduzione del 5%, non applicabile nei casi in cui la rilevazione sia avvenuta, come nel caso di specie, con mezzi diversi da un autovelox, peraltro senza indicare il punto di inizio del tratto di strada sottoposto a controllo. Per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame proposto, insisteva per converso la CP_1
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Tanto premesso, giova precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009). Nel caso di specie, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, risultando, anche alla stregua delle diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, del tutto prive di pregio le censure avverso la medesima articolate in sede di gravame. Quanto al primo motivo di appello, relativo alla mancata presenza di cartelli attestanti la presenza dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità media, giova osservare quanto segue. L'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 142 del C.d.S. si basa sulla misurazione della velocità media tenuta da un utente della strada in un tratto collocato tra due punti determinati, nei quali sono collocati gli strumenti di rilevazione automatica.
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Parte appellante, richiamando la sentenza del Tribunale di Latina n. 933/2020, ritiene che i cartelli di preavviso utilizzati per dispositivi come Tutor o similari devono ritenersi inadeguati se non specificano che viene effettuato il rilevamento della velocità media. Tuttavia, al di là di ogni altra questione, la citata sentenza del Tribunale di Latina è stata cassata dalla Suprema Corte che con ordinanza n. 19377 del 15/07/2024, ha chiarito che l'obbligo di segnalazione deve considerarsi assolto con la presenza di un cartello che avverte che la strada è sottoposta a controllo elettronico della velocità, senza ulteriori specificazioni. Più in particolare, nella citata pronuncia si è rilevato che l'art. 142 codice della strada prevede l'utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della velocità “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati” (comma 6), stabilendo che esse devono essere “segnalate e ben visibili” mediante “l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa”. Le norme si limitano a stabilire, quale condizione per l'uso dei predetti apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni. La lettura della disposizione sopra richiamata dà peraltro conto che oggetto dell'obbligo di segnalazione è la presenza dell'apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di apparecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si esprime la norma, tramite “calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”, nonostante questo tipo di strumento sia espressamente previsto dalla stessa disposizione di legge. L'indistinta previsione da parte della legge dell'obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri impedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale obbligo, potendosi logicamente sostenere, a contrario, che, se la legge avesse voluto operare una diversificazione della segnalazione in relazione ai diversi tipi di apparecchi utilizzati, l'avrebbe certamente introdotta. L'identità ed uniformità della disciplina costituisce pertanto un sicuro indice di interpretazione letterale della legge che porta ad escludere che l'obbligo di segnalazione della presenza di apparecchi di rilevamento della velocità mediante calcolo della velocità media debba assumere contenuti ulteriori e specifici rispetto agli altri, cioè l'indicazione delle modalità con cui l'accertamento viene eseguito”. Nel caso di specie, la segnaletica risulta conforme a quanto statuito dalla legge e pertanto il motivo è infondato. Quanto poi al secondo motivo di appello, parte appellante sostiene che, tenuto conto del tipo di apparecchiatura utilizzata, erronea sarebbe l'applicazione della riduzione del (solo) 5% prevista dal D.M. 29/10/07 operata dalla P.A. appellata, dovendo invece trovare applicazione la riduzione progressiva del 5%, 10% e 15% prevista dal comma 3 dell'art. 345 del dispositivo di attuazione del Codice della Strada.
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Orbene, premesso che la doglianza risulta formulata in modo del tutto generico (parte appellante non deduce quale diversa percentuale di riduzione avrebbe determinato l'insussistenza della violazione contestata), giova osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia di recente formulato il seguente principio di diritto in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, accertate con il sistema comunemente detto “tutor” (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) - il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada – in base all'art. 345 comma 2 del reg. esec. del c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h” (Sez. 2, Ordinanza n. 15894 del 13/06/2025). Più nel dettaglio, la Corte richiama il tenore letterale dell'art. 345 del reg. esec. C.d.s. (“Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”), il quale al secondo comma prevede che le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, tale disposizione si applica anche nel caso in cui, come nel caso di specie, l'accertamento dell'osservanza o meno dei limiti di velocità venga effettuato con apparecchiatura “tutor”. Dunque, alla stregua di quanto precede, non può che giungersi al rigetto dell'appello proposto, con contestuale conferma della sentenza gravata, e il correlato assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ferma la irrimediabile tardività di quelle non debitamente riportate e/o espressamente riproposte nel libello introduttivo ed articolate dall'appellante per la prima volta soltanto in sede di scritti conclusionali. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00, della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero (medio), dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando
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l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello dall'avv. avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Avellino n. 1788/2021, pubblicata in data 01.07.2021 e non notificata proposto nei confronti della
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, in persona del Prefetto pro Controparte_1 tempore, respinta, o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
, in persona del Controparte_1
Prefetto pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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