CA
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 844 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( ) in persona del Parte_1 PartitaIVA_1
Commissario e legale rappresentate pro – tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti, giusta procura in calce al ricorso in appello, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in , presso l'Ufficio Legale Parte_1 dell' Pt_1
appellante e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Controparte_1 C.F._1
Di Rienzo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, in , Via P. E. Murmura, n.44, è elettivamente domiciliato Parte_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Differenze retributive per mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < accertare e statuire che il sig. non ha diritto al trattamento economico CP_1 quantificato nella somma di euro 12.000,00 oltre agli interessi nella misura legale in quanto non ha svolto presso l'Asp svolto mansioni superiori. Con vittoria di spese Pt_2 ed onorari del presente grado del giudizio>>; per l'appellato: <<…rigettare l'avverso appello perché inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto e non provato, per tutti i motivi come nel presente atto espressi. Voglia all'uopo confermare la sentenza di primo grado n. 161/2024, pubblicata il 6.3.2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1892/2017 dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro e Previdenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<<
2. Il ricorrente adisce quest'Ufficio per sentirlo I) accertare lo svolgimento effettivo – da parte sua – di mansioni superiori, nello specifico rientranti nella categoria “D”, sin dal primo luglio 2011; e II) conseguentemente condannare la controparte a corrispondergli le differenze retributive (corrispondenti all'importo pari a 12.000,00 euro) asseritamente spettati (con pedissequa regolarizzazione della relativa posizione assicurativa e previdenziale).
2.1. Il ricorrente, più precisamente, dichiara a) d'aver preso servizio alle dipendenze dell' , mediante contratto a tempo determinato e con Parte_1 la 1 qualifica di “assistente amministrativo”, il 22 gennaio 1988 e fino al 13 marzo 1989, b) d'esser stato assunto a tempo indeterminato, con delibera n. 1641 del 14 maggio
1991 e qualifica di “operatore tecnico impiantista idraulico”, c) d'esser stato autorizzato a svolgere mansioni di “collaboratore amministrativo presso gli uffici di servizio economato – provveditorato, Gestione e Servizio Tecnico”, in forza degli ordini di servizio recanti numero di protocollo 6023 del 15 maggio 1992, e 376 del 13 giugno
1992, d) d'aver prestato diverse attività all'interno dell'Azienda, rivestendo (anche in virtù d'ulteriori ordini di servizio e disposizioni datoriali) mansioni varie, quali quella di
“coadiutore amministrativo esperto” (come evincibile dalla disamina dell'atto deliberativo 111/C del 3 gennaio 2003 e 117/C del 29 ottobre 2003), e) d'aver sperimentato, poi, la trasformazione del suo contratto da “coadiutore categoria B-BS” ad “assistente amministrativo di categoria C”, f) d'aver svolto, ancora, in maniera continuativa ed esclusiva – e successivamente al pensionamento del collega , Pt_3 dunque dal primo luglio 2011 – le funzioni di collaboratore amministrativo, riconducibili alla categoria “D” (storicamente ascritta al suddetto dipendente, collocato in quiescenza), g) d'aver inviato a controparte una nota – avente protocollo numero 35091 del 7 ottobre 2015 – per rivendicare le differenze retributive derivanti dall'attività in concreto svolta, ma senza addivenire all'esito sperato.
Pag. 2 di 9 3. L' resiste al ricorso, instando per il suo rigetto integrale>> Parte_1
§3
Il Tribunale < Controparte_1 all'ottenimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori a far data dal primo luglio 2011, e corrispondenti all'importo di 12.000,00 euro, oltre agli interessi nella misura legale;
pertanto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al versamento Controparte_2 dell'importo suddetto ad;
condanna, infine, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese
[...] di lite sostenute da , e liquidate complessivamente in 4.000,00 euro, Controparte_1 oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore della procuratrice di CP_1
, avvocata Angela Di Rienzo, siccome dichiaratasi antistataria>>.
[...]
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
5. Le doglianze attoree sono persuasive, alla luce delle risultanze derivanti dalle testimonianze acquisite nel corso del giudizio.
5.1. Ed invero – come riscontrabile, ad esempio, dall'escussione del testimone Tes_1
– è emerso come «il ricorrente lavorav[asse] nella segreteria della direzione
[...] amministrativa;
in previsione del pensionamento del sig. , nella qualità di
Pt_3 direttore amministrativo feci una disposizione di servizio per assegnare il ricorrente laddove prestava servizio il , dalla data di pensionamento del luglio 2011;
Pt_3 preciso che tale disposizione è stata predisposta prima del pensionamento del
Pt_3 al fine di consentire al ricorrente di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire le attività della Sezione Assicurazioni, il ricorrente ha sostituito in
Pt_3 tutte le funzioni che n precedenza questi svolgeva, confermo che il era
Pt_3 collaboratore amministrativo inquadrato nella categoria D».
5.2. Nello stesso senso si è espressa l'ulteriore teste , specificando Testimone_2 come: «da quando il sig. è andato in pensione il ricorrente ha assorbito tutti i
Pt_3 compiti del primo con le stesse modalità, lo vedevo agire in assoluta autonomia dedicandosi a tutte le competenze che erano del per quanto concerne sia il
Pt_3 settore delle assicurazioni che tutto ciò che riguardava il protocollo i contratti le delibere ed altro, il era collaboratore inquadrato nella Categoria D, assegnato
Pt_3 alla sezione affari generali, mi sembra che il fosse in una posizione
Pt_3 organizzativa».
6. Dalle risultanze istruttorie, dunque, è emerso come abbia CP_1 svolto in maniera continuativa e prevalente le mansioni riconducibili a quelle già svolte dal precedente collega (già inquadrato in categoria D), peraltro in possesso di posizione organizzativa.
Pag. 3 di 9 7. Per le ragioni fin qui esposte, dunque, ha diritto a ottenere le differenze CP_1 retributive a lui spettanti a far data dal primo luglio 2011, con condanna dell'Azienda alla corresponsione delle differenze retributive rivendicate (e sufficientemente e convincentemente specificate dall'attore anche in punto di quantum debeatur).
8. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, vanno distratte in favore della procuratrice di parte ricorrente, poiché dichiaratasi antistataria, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a Con carico di risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato (con particolare riferimento alla maggiore o minore attitudine collaborativa delle parti, rispetto alla definizione conciliativa della vertenza, anche alla luce della relativa interlocuzione intavolata da questo magistrato), e sono determinate secondo il prospetto seguente….>>
§4
La sentenza è gravata d'appello dall' , che ne lamenta l'erroneità: Parte_4
1) perché, affinché l'esercizio di mansioni superiori possa dare luogo al pagamento delle differenze retributive, è necessario un atto formale di attribuzione dell'incarico, che nel caso di specie è del tutto carente;
2) Per errata valutazione delle prove testimoniali, dal momento che i testi non hanno descritto in concreto in cosa consistesse l'attività svolta dal lavoratore, né l'hanno circoscritta temporalmente e non hanno specificato se nell'ufficio cui era addetto il sig.
vi fossero altri lavoratori e di cosa questi si occupassero. CP_1
§4.1
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8/9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, occorre premettere che <Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere
Pag. 4 di 9 l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003). In definitiva, l'onere probatorio del lavoratore che agisce per rivendicare il proprio diritto al superiore inquadramento risulta assolto allorché egli fornisca tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire la sussunzione dell'attività lavorativa in concreta svolta nel livello superiore invocato: si tratta, in sostanza, di allegare le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza e di quello superiore cui ambisce, di individuarne gli aspetti discretivi, nonché di descrivere l'attività lavorativa svolta e di raffrontarla con quella del livello superiore al fine di evidenziare la sussistenza degli elementi distintivi in precedenza individuati.
Tale impostazione vale sia che si applichi l'art. 52 d. l.vo 165/01, sia che si applichi l'art. 2103 CC, risiedendo la differenza tra lavoro privato e lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in materia di esercizio di fatto di mansioni superiori, oltre che nelle conseguenze di tipo giuridico, nel fatto che nel secondo caso si richiede espressamente dall'art. 52 cit. che lo svolgimento di mansioni superiori deve avvenire con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con conseguente maggiore pregnanza degli oneri probatori in questo ambito.
§5.2
Fatte tali premesse, si riportano le declaratorie contrattuali delle due categorie:
DECLARATORIA Categoria C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Assistente amministrativo Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Categoria D
Pag. 5 di 9 Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale
Collaboratore amministrativo - professionale
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
§5.3
Se ne evince che i lavoratori di categoria D si distinguono per lo svolgimento di funzioni caratterizzate da autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operative, che esulano, invece, nella categoria C, dove, ad es., il coordinamento e controllo di altri operatori è meramente eventuale.
§5.4
Si tratta allora di verificare se le attività in concreto espletate dal sig. nel corso CP_1 del rapporto di lavoro con l'odierna appellante, nel periodo in discussione, abbiano avuto le suddette connotazioni.
§5.5
Intanto, si parte dalla descrizione delle attività svolte dal lavoratore, quale contenuta nell'atto introduttivo di primo grado (punto U), suscettibili, a suo dire, di inquadramento nella categoria D:
<<… sin dall'1.7.2011… quotidianamente e costantemente, in maniera continuativa ed esclusiva, svolge… le seguenti mansioni:
- ha contatti quotidiani con il consulente assicurativo aziendale sia tramite posta elettronica che telefonicamente, consistenti sia nell'invio delle richieste di risarcimento danni corredate da tutti gli allegati a mezzo raccomandata email che nella
Pag. 6 di 9 predisposizione delle richieste ai direttori delle unità operative di struttura complessa ospedalieri e/o territoriali, della documentazione clinica/sanitaria/ medica afferente ai sinistri denunciati, con successivo invio alla compagnia assicurativa, tramite il broker, di tutta la documentazione ricevuta che, ancora, nel monitoraggio quotidiano della corrispondenza e stampa della ricevuta di avvenuta ricezione della stessa;
- collabora quotidianamente con il consulente assicurativo per l'acquisizione di tutti I dati necessari per il rinnovo e la gestione del pacchetto assicurativo;
- predispone autonomamente gli atti deliberativi di liquidazione dei premi e dei conguagli delle polizze assicurative in corso;
- predispone autonomamente atti deliberativi che sottoscrive in qualità di responsabile del procedimento relativi a: 1) impegno di spesa per i rimborsi spese postali (Poste Italiane); 2) pagamenti sinistri che rientrano nella franchigia aggregata della ed Controparte_3 attualmente in completa gestione aziendale permessa in liquidazione coatta amministrativa della 3) regolazione premi per quei contratti Controparte_3 assicurativi dove è previsto, curando anche l'iter istruttorio necessario per la definitiva predisposizione dell'atto deliberativo;
4) Pagamenti premi relativi alla garanzia “colpa grave” riguardanti somme trattenute ai dipendenti che ne hanno richiesto l'adesione;
- richiede, valuta e trasmette i dati consuntivi previsti dai contratti assicurativi, alle compagnie di assicurazione e/o al broker assicurativo;
- Archivia, monitora ed aggiorna le pratiche di risarcimento acquisite negli anni precedenti;
- a elabora dati e predispone fogli di calcolo su programma Excel;
- assiste e fornisce supporto amministrativo e tecnico ai dipendenti che ne fanno richiesta in tutti i processi e le problematiche concernenti la gestione dell'attività assicurativa per i vari rami quali, ad esempio, elementare e auto, eccetera;
- Acquisisce, fascicola ed archivia le richieste di risarcimento danni;
- Trasmette le richieste di pagamento e la documentazione acquisita all'esito dell'istruttoria delle pratiche al broker e/o alle società assicuratrici;
- Cura l'istruttoria delle pratiche mediante la richiesta della documentazione sanitaria e/o tecnica alle strutture aziendali interessate;
- valuta preliminarmente le proposte di transazione relative ai sinistri rientranti in franchigia da sottoporre all'approvazione del direttore dell'U.O.;
- monitora ed elabora i dati statistici dei risarcimenti danni al fine di fornire alla direzione aziendale ed agli organismi aziendali preposti informazioni dirette ed agevolare le attività di risk management;
- collabora con l'ufficio legale aziendale per la gestione del contenzioso assicurativo;
- predispone i contratti e le convenzioni che non rientrano nella competenza di altre unità operative o strutture aziendali;
- provvede alla tenuta del repertorio di tutti i contratti soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, soggetti a registrazione in caso di uso e di lavoro a qualsiasi titolo nonché di tutte le convenzioni stipulate dall Parte_1
;
[...]
- programma e predispone le sedute del comitato valutazione e gestione sinistri coordinandone l'attività;
Pag. 7 di 9 - Inserisce nella SIMES (sistema informatico per il monitoraggio degli errori in sanità) a cicli settimanali/mensili dei dati relativi a sinistri denunciati a seguito di un presunto errore e/o responsabilità medica;
- svolge attività di supporto alla segreteria dell'unità operativa affari generali in assenza per malattie o ferie della/dei collega/colleghi>>.
§5.6
Ora, la disamina delle dichiarazioni rese dei testi escussi in primo grado consente di dare risposta positiva al quesito sub §5.4, in conformità a quanto ritenuto dal Tribunale.
Infatti, sono stati sentiti due testimoni, uno dei quali particolarmente qualificato essendo stato il direttore amministrativo del dipartimento amministrativo dell' Pt_4
, in cui il lavoratore era inserito, dal 2007 al 2017, ed è stato colui che Parte_1 materialmente gli ha assegnato i compiti del settore assicurativo descritti nel capitolo, dal momento del pensionamento, nel 2011, del precedente dipendente che li svolgeva (inquadrato in D); questi ha sostanzialmente riferito che il sig. si rapportava CP_1 direttamente a lui per lo svolgimento di tali compiti, che in definitiva si traducevano nella predisposizione in autonomia di atti preliminari e istruttori concernente il settore delle assicurazioni, da ricondurre, appunto, al dipartimento amministrativo.
Avendo, peraltro, il teste riferito che quelli elencati erano, soltanto, i compiti svolti dal lavoratore – una volta chiarito che essi sono tipici del collaboratore amministrativo professionale (CAT D), è evidente che non può farsi questioni di prevalenza dal punto di vista qualitativo e quantitativo rispetto alle mansioni del livello di appartenenza;
la deposizione del teste suddetto, peraltro, copre tutto il periodo per cui è causa.
§5.7
Né può farsi questione di difetto di atto deliberativo formale di assegnazione, che, invero, in presenza di esercizio di fatto di mansioni superiori non ha alcun rilievo, dal momento che, ai sensi del quinto comma dell'art. 52 d. l.vo 165/2001, al lavoratore che abbia espletato attività lavorativa afferente alla superiore categoria contrattuale spetta comunque la relativa retribuzione, anche in caso di difetto dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. cit..
§6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso in data 29 luglio 2024, avverso la Parte_5 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, n. 161/24, resa in data 6 marzo 2024, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 844 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
( ) in persona del Parte_1 PartitaIVA_1
Commissario e legale rappresentate pro – tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti, giusta procura in calce al ricorso in appello, unitamente alla quale è elettivamente domiciliata in , presso l'Ufficio Legale Parte_1 dell' Pt_1
appellante e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Controparte_1 C.F._1
Di Rienzo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, presso il cui studio, in , Via P. E. Murmura, n.44, è elettivamente domiciliato Parte_1
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Differenze retributive per mansioni superiori
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < accertare e statuire che il sig. non ha diritto al trattamento economico CP_1 quantificato nella somma di euro 12.000,00 oltre agli interessi nella misura legale in quanto non ha svolto presso l'Asp svolto mansioni superiori. Con vittoria di spese Pt_2 ed onorari del presente grado del giudizio>>; per l'appellato: <<…rigettare l'avverso appello perché inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto e non provato, per tutti i motivi come nel presente atto espressi. Voglia all'uopo confermare la sentenza di primo grado n. 161/2024, pubblicata il 6.3.2024, emessa nel giudizio R.G. n. 1892/2017 dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro e Previdenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. >>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<<
2. Il ricorrente adisce quest'Ufficio per sentirlo I) accertare lo svolgimento effettivo – da parte sua – di mansioni superiori, nello specifico rientranti nella categoria “D”, sin dal primo luglio 2011; e II) conseguentemente condannare la controparte a corrispondergli le differenze retributive (corrispondenti all'importo pari a 12.000,00 euro) asseritamente spettati (con pedissequa regolarizzazione della relativa posizione assicurativa e previdenziale).
2.1. Il ricorrente, più precisamente, dichiara a) d'aver preso servizio alle dipendenze dell' , mediante contratto a tempo determinato e con Parte_1 la 1 qualifica di “assistente amministrativo”, il 22 gennaio 1988 e fino al 13 marzo 1989, b) d'esser stato assunto a tempo indeterminato, con delibera n. 1641 del 14 maggio
1991 e qualifica di “operatore tecnico impiantista idraulico”, c) d'esser stato autorizzato a svolgere mansioni di “collaboratore amministrativo presso gli uffici di servizio economato – provveditorato, Gestione e Servizio Tecnico”, in forza degli ordini di servizio recanti numero di protocollo 6023 del 15 maggio 1992, e 376 del 13 giugno
1992, d) d'aver prestato diverse attività all'interno dell'Azienda, rivestendo (anche in virtù d'ulteriori ordini di servizio e disposizioni datoriali) mansioni varie, quali quella di
“coadiutore amministrativo esperto” (come evincibile dalla disamina dell'atto deliberativo 111/C del 3 gennaio 2003 e 117/C del 29 ottobre 2003), e) d'aver sperimentato, poi, la trasformazione del suo contratto da “coadiutore categoria B-BS” ad “assistente amministrativo di categoria C”, f) d'aver svolto, ancora, in maniera continuativa ed esclusiva – e successivamente al pensionamento del collega , Pt_3 dunque dal primo luglio 2011 – le funzioni di collaboratore amministrativo, riconducibili alla categoria “D” (storicamente ascritta al suddetto dipendente, collocato in quiescenza), g) d'aver inviato a controparte una nota – avente protocollo numero 35091 del 7 ottobre 2015 – per rivendicare le differenze retributive derivanti dall'attività in concreto svolta, ma senza addivenire all'esito sperato.
Pag. 2 di 9 3. L' resiste al ricorso, instando per il suo rigetto integrale>> Parte_1
§3
Il Tribunale < Controparte_1 all'ottenimento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori a far data dal primo luglio 2011, e corrispondenti all'importo di 12.000,00 euro, oltre agli interessi nella misura legale;
pertanto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al versamento Controparte_2 dell'importo suddetto ad;
condanna, infine, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese
[...] di lite sostenute da , e liquidate complessivamente in 4.000,00 euro, Controparte_1 oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, come per legge: il tutto, con distrazione in favore della procuratrice di CP_1
, avvocata Angela Di Rienzo, siccome dichiaratasi antistataria>>.
[...]
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<<
5. Le doglianze attoree sono persuasive, alla luce delle risultanze derivanti dalle testimonianze acquisite nel corso del giudizio.
5.1. Ed invero – come riscontrabile, ad esempio, dall'escussione del testimone Tes_1
– è emerso come «il ricorrente lavorav[asse] nella segreteria della direzione
[...] amministrativa;
in previsione del pensionamento del sig. , nella qualità di
Pt_3 direttore amministrativo feci una disposizione di servizio per assegnare il ricorrente laddove prestava servizio il , dalla data di pensionamento del luglio 2011;
Pt_3 preciso che tale disposizione è stata predisposta prima del pensionamento del
Pt_3 al fine di consentire al ricorrente di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per gestire le attività della Sezione Assicurazioni, il ricorrente ha sostituito in
Pt_3 tutte le funzioni che n precedenza questi svolgeva, confermo che il era
Pt_3 collaboratore amministrativo inquadrato nella categoria D».
5.2. Nello stesso senso si è espressa l'ulteriore teste , specificando Testimone_2 come: «da quando il sig. è andato in pensione il ricorrente ha assorbito tutti i
Pt_3 compiti del primo con le stesse modalità, lo vedevo agire in assoluta autonomia dedicandosi a tutte le competenze che erano del per quanto concerne sia il
Pt_3 settore delle assicurazioni che tutto ciò che riguardava il protocollo i contratti le delibere ed altro, il era collaboratore inquadrato nella Categoria D, assegnato
Pt_3 alla sezione affari generali, mi sembra che il fosse in una posizione
Pt_3 organizzativa».
6. Dalle risultanze istruttorie, dunque, è emerso come abbia CP_1 svolto in maniera continuativa e prevalente le mansioni riconducibili a quelle già svolte dal precedente collega (già inquadrato in categoria D), peraltro in possesso di posizione organizzativa.
Pag. 3 di 9 7. Per le ragioni fin qui esposte, dunque, ha diritto a ottenere le differenze CP_1 retributive a lui spettanti a far data dal primo luglio 2011, con condanna dell'Azienda alla corresponsione delle differenze retributive rivendicate (e sufficientemente e convincentemente specificate dall'attore anche in punto di quantum debeatur).
8. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, vanno distratte in favore della procuratrice di parte ricorrente, poiché dichiaratasi antistataria, seguono la soccombenza – e sono conseguentemente poste a Con carico di risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato (con particolare riferimento alla maggiore o minore attitudine collaborativa delle parti, rispetto alla definizione conciliativa della vertenza, anche alla luce della relativa interlocuzione intavolata da questo magistrato), e sono determinate secondo il prospetto seguente….>>
§4
La sentenza è gravata d'appello dall' , che ne lamenta l'erroneità: Parte_4
1) perché, affinché l'esercizio di mansioni superiori possa dare luogo al pagamento delle differenze retributive, è necessario un atto formale di attribuzione dell'incarico, che nel caso di specie è del tutto carente;
2) Per errata valutazione delle prove testimoniali, dal momento che i testi non hanno descritto in concreto in cosa consistesse l'attività svolta dal lavoratore, né l'hanno circoscritta temporalmente e non hanno specificato se nell'ufficio cui era addetto il sig.
vi fossero altri lavoratori e di cosa questi si occupassero. CP_1
§4.1
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra riportate. Controparte_1
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto dell'8/9 settembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1
Orbene, occorre premettere che <Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere
Pag. 4 di 9 l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003). In definitiva, l'onere probatorio del lavoratore che agisce per rivendicare il proprio diritto al superiore inquadramento risulta assolto allorché egli fornisca tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire la sussunzione dell'attività lavorativa in concreta svolta nel livello superiore invocato: si tratta, in sostanza, di allegare le declaratorie contrattuali del livello di appartenenza e di quello superiore cui ambisce, di individuarne gli aspetti discretivi, nonché di descrivere l'attività lavorativa svolta e di raffrontarla con quella del livello superiore al fine di evidenziare la sussistenza degli elementi distintivi in precedenza individuati.
Tale impostazione vale sia che si applichi l'art. 52 d. l.vo 165/01, sia che si applichi l'art. 2103 CC, risiedendo la differenza tra lavoro privato e lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in materia di esercizio di fatto di mansioni superiori, oltre che nelle conseguenze di tipo giuridico, nel fatto che nel secondo caso si richiede espressamente dall'art. 52 cit. che lo svolgimento di mansioni superiori deve avvenire con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con conseguente maggiore pregnanza degli oneri probatori in questo ambito.
§5.2
Fatte tali premesse, si riportano le declaratorie contrattuali delle due categorie:
DECLARATORIA Categoria C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Assistente amministrativo Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Categoria D
Pag. 5 di 9 Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale
Collaboratore amministrativo - professionale
Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
§5.3
Se ne evince che i lavoratori di categoria D si distinguono per lo svolgimento di funzioni caratterizzate da autonomia, responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operative, che esulano, invece, nella categoria C, dove, ad es., il coordinamento e controllo di altri operatori è meramente eventuale.
§5.4
Si tratta allora di verificare se le attività in concreto espletate dal sig. nel corso CP_1 del rapporto di lavoro con l'odierna appellante, nel periodo in discussione, abbiano avuto le suddette connotazioni.
§5.5
Intanto, si parte dalla descrizione delle attività svolte dal lavoratore, quale contenuta nell'atto introduttivo di primo grado (punto U), suscettibili, a suo dire, di inquadramento nella categoria D:
<<… sin dall'1.7.2011… quotidianamente e costantemente, in maniera continuativa ed esclusiva, svolge… le seguenti mansioni:
- ha contatti quotidiani con il consulente assicurativo aziendale sia tramite posta elettronica che telefonicamente, consistenti sia nell'invio delle richieste di risarcimento danni corredate da tutti gli allegati a mezzo raccomandata email che nella
Pag. 6 di 9 predisposizione delle richieste ai direttori delle unità operative di struttura complessa ospedalieri e/o territoriali, della documentazione clinica/sanitaria/ medica afferente ai sinistri denunciati, con successivo invio alla compagnia assicurativa, tramite il broker, di tutta la documentazione ricevuta che, ancora, nel monitoraggio quotidiano della corrispondenza e stampa della ricevuta di avvenuta ricezione della stessa;
- collabora quotidianamente con il consulente assicurativo per l'acquisizione di tutti I dati necessari per il rinnovo e la gestione del pacchetto assicurativo;
- predispone autonomamente gli atti deliberativi di liquidazione dei premi e dei conguagli delle polizze assicurative in corso;
- predispone autonomamente atti deliberativi che sottoscrive in qualità di responsabile del procedimento relativi a: 1) impegno di spesa per i rimborsi spese postali (Poste Italiane); 2) pagamenti sinistri che rientrano nella franchigia aggregata della ed Controparte_3 attualmente in completa gestione aziendale permessa in liquidazione coatta amministrativa della 3) regolazione premi per quei contratti Controparte_3 assicurativi dove è previsto, curando anche l'iter istruttorio necessario per la definitiva predisposizione dell'atto deliberativo;
4) Pagamenti premi relativi alla garanzia “colpa grave” riguardanti somme trattenute ai dipendenti che ne hanno richiesto l'adesione;
- richiede, valuta e trasmette i dati consuntivi previsti dai contratti assicurativi, alle compagnie di assicurazione e/o al broker assicurativo;
- Archivia, monitora ed aggiorna le pratiche di risarcimento acquisite negli anni precedenti;
- a elabora dati e predispone fogli di calcolo su programma Excel;
- assiste e fornisce supporto amministrativo e tecnico ai dipendenti che ne fanno richiesta in tutti i processi e le problematiche concernenti la gestione dell'attività assicurativa per i vari rami quali, ad esempio, elementare e auto, eccetera;
- Acquisisce, fascicola ed archivia le richieste di risarcimento danni;
- Trasmette le richieste di pagamento e la documentazione acquisita all'esito dell'istruttoria delle pratiche al broker e/o alle società assicuratrici;
- Cura l'istruttoria delle pratiche mediante la richiesta della documentazione sanitaria e/o tecnica alle strutture aziendali interessate;
- valuta preliminarmente le proposte di transazione relative ai sinistri rientranti in franchigia da sottoporre all'approvazione del direttore dell'U.O.;
- monitora ed elabora i dati statistici dei risarcimenti danni al fine di fornire alla direzione aziendale ed agli organismi aziendali preposti informazioni dirette ed agevolare le attività di risk management;
- collabora con l'ufficio legale aziendale per la gestione del contenzioso assicurativo;
- predispone i contratti e le convenzioni che non rientrano nella competenza di altre unità operative o strutture aziendali;
- provvede alla tenuta del repertorio di tutti i contratti soggetti a registrazione presso l'ufficio del registro, soggetti a registrazione in caso di uso e di lavoro a qualsiasi titolo nonché di tutte le convenzioni stipulate dall Parte_1
;
[...]
- programma e predispone le sedute del comitato valutazione e gestione sinistri coordinandone l'attività;
Pag. 7 di 9 - Inserisce nella SIMES (sistema informatico per il monitoraggio degli errori in sanità) a cicli settimanali/mensili dei dati relativi a sinistri denunciati a seguito di un presunto errore e/o responsabilità medica;
- svolge attività di supporto alla segreteria dell'unità operativa affari generali in assenza per malattie o ferie della/dei collega/colleghi>>.
§5.6
Ora, la disamina delle dichiarazioni rese dei testi escussi in primo grado consente di dare risposta positiva al quesito sub §5.4, in conformità a quanto ritenuto dal Tribunale.
Infatti, sono stati sentiti due testimoni, uno dei quali particolarmente qualificato essendo stato il direttore amministrativo del dipartimento amministrativo dell' Pt_4
, in cui il lavoratore era inserito, dal 2007 al 2017, ed è stato colui che Parte_1 materialmente gli ha assegnato i compiti del settore assicurativo descritti nel capitolo, dal momento del pensionamento, nel 2011, del precedente dipendente che li svolgeva (inquadrato in D); questi ha sostanzialmente riferito che il sig. si rapportava CP_1 direttamente a lui per lo svolgimento di tali compiti, che in definitiva si traducevano nella predisposizione in autonomia di atti preliminari e istruttori concernente il settore delle assicurazioni, da ricondurre, appunto, al dipartimento amministrativo.
Avendo, peraltro, il teste riferito che quelli elencati erano, soltanto, i compiti svolti dal lavoratore – una volta chiarito che essi sono tipici del collaboratore amministrativo professionale (CAT D), è evidente che non può farsi questioni di prevalenza dal punto di vista qualitativo e quantitativo rispetto alle mansioni del livello di appartenenza;
la deposizione del teste suddetto, peraltro, copre tutto il periodo per cui è causa.
§5.7
Né può farsi questione di difetto di atto deliberativo formale di assegnazione, che, invero, in presenza di esercizio di fatto di mansioni superiori non ha alcun rilievo, dal momento che, ai sensi del quinto comma dell'art. 52 d. l.vo 165/2001, al lavoratore che abbia espletato attività lavorativa afferente alla superiore categoria contrattuale spetta comunque la relativa retribuzione, anche in caso di difetto dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. cit..
§6
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso in data 29 luglio 2024, avverso la Parte_5 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, n. 161/24, resa in data 6 marzo 2024, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del grado di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi ex art. 93 cpc;
dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
Pag. 9 di 9