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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/11/2024, n. 29317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29317 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 1267-2022 proposto da: AI IPPOLITA, rappresentata e difesa dall’avv. DINA MARASCO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
- ricorrente -
contro LO AN TO, LO IO e LO ME, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA n. 30, nello studio Civile Sent. Sez. 2 Num. 29317 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 13/11/2024 2 dell’avv. VINCENZO GIORDANO, rappresentati e difesi dall’avv. NATALE MISSINEO
- controricorrenti -
nonchè contro FI NI CAIO, POLITI ALOISIO MARIA ROSARIA, FI NI NC BI, FI NI NI, PE GABRIELLA, PE BE, FI NI GI, PE EO, PE EL e PE BE
- intimati -
avverso la sentenza n. 1212/2021 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA uditi i difensori delle parti FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 687/2005 la Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 218/2000, dichiarava la simulazione dell’atto di compravendita del 27.2.1985, rogato dal notaio Fiore Melacrinis, con il quale GN IO e RT avevano venduto a SA GI un appartamento sito in Lamezia Terme. Nel corso dell’esecuzione della detta sentenza, la AN apprendeva che nelle more della causa, e nonostante la trascrizione della citazione introduttiva, il bene era stato oggetto di altra vendita, sempre per atto del medesimo notaio, rogato in data 3.9.1993, da parte di SA GI in favore di LO TI RE e RI VA. 3 Con atto di citazione notificato il 14.1.2006 la AN chiedeva accertarsi l’inefficacia, nei suoi confronti, di detto ultimo atto di trasferimento della proprietà, e la condanna dei convenuti alla consegna del bene ed al risarcimento del danno. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, respingeva il gravame proposto, avverso la decisione di prime cure, da AN Ippolita. In particolare, la Corte di seconda istanza riteneva che la nota di trascrizione della prima domanda giudiziale, di simulazione, datata 25.3.1985, non contenesse la specifica indicazione dell’appartamento oggetto dell’azione, poiché in essa erano stati indicati i dati catastali del terreno sul quale insisteva il fabbricato, e non quelli della specifica unità immobiliare interessata dalla domanda giudiziale. Pertanto, poiché gli appellati LO e RI avevano acquistato la proprietà del bene in forza di titolo astrattamente idoneo, riteneva sussistenti, in loro favore, i presupposti di cui all’art. 1159 c.c. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione AN Ippolita, affidandosi a due motivi, articolati in diversi profili. Resistono con controricorso LO TI RE, LO CA e LO IO, il primo anche in proprio, e tutti in qualità di eredi di RI VA. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 16.12.2022 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e, all’esito della relativa camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 2827/2023, affinché fosse trattato in pubblica udienza. 4 In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta ed ambo le parti hanno depositato memoria. Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso, l’avv. David Maria Santoro, in sostituzione dell’avv. Dina Marasco, per la parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento, e l’avv. Natale Missineo, per quella controricorrente, la quale ha invocato invece l’improcedibilità o comunque il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevata l’improcedibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata in data 29 ottobre 2021 (cfr. pag. 1 del ricorso), ma non produce la copia del provvedimento munito della relata di notifica, rinvenendosi nel fascicolo solamente copia della sentenza, peraltro priva delle indicazioni relative al numero ed alla data di pubblicazione. Il ricorso è stato notificato in data 28 dicembre 2021, dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi –in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata– a decorrere dalla data della pubblicazione della stessa, nella fattispecie indicata dalla parte ricorrente come avvenuta il 20 settembre 2021 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874. Sulla non emendabilità della dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, quale espressione di “autoresponsabilità” della parte, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874). Nell’ambito della discussione in udienza pubblica, la parte ricorrente ha dedotto che tale carenza, non contestata, sarebbe 5 superata dal rilievo che il controricorrente, nel suo atto difensivo, conferma di aver notificato la sentenza impugnata nella data indicata nel ricorso. La circostanza, dunque, sarebbe incontroversa. Va osservato, al riguardo, che la prescrizione normativa, cui la legge ricollega la specifica sanzione dell’improcedibilità del ricorso, non ammette equipollenti, essendo la parte ricorrente onerata, appunto per specifica disposizione di legge, a depositare in cancelleria, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della decisione impugnata, ove la relativa circostanza (ossia, l’avvenuta notificazione della detta pronuncia) sia stata dichiarata in ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di 6 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro LO AN TO, LO IO e LO ME, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA n. 30, nello studio Civile Sent. Sez. 2 Num. 29317 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 13/11/2024 2 dell’avv. VINCENZO GIORDANO, rappresentati e difesi dall’avv. NATALE MISSINEO
- controricorrenti -
nonchè contro FI NI CAIO, POLITI ALOISIO MARIA ROSARIA, FI NI NC BI, FI NI NI, PE GABRIELLA, PE BE, FI NI GI, PE EO, PE EL e PE BE
- intimati -
avverso la sentenza n. 1212/2021 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva;
udito il P.G., nella persona della dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA uditi i difensori delle parti FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 687/2005 la Corte di Appello di Catanzaro, confermando la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 218/2000, dichiarava la simulazione dell’atto di compravendita del 27.2.1985, rogato dal notaio Fiore Melacrinis, con il quale GN IO e RT avevano venduto a SA GI un appartamento sito in Lamezia Terme. Nel corso dell’esecuzione della detta sentenza, la AN apprendeva che nelle more della causa, e nonostante la trascrizione della citazione introduttiva, il bene era stato oggetto di altra vendita, sempre per atto del medesimo notaio, rogato in data 3.9.1993, da parte di SA GI in favore di LO TI RE e RI VA. 3 Con atto di citazione notificato il 14.1.2006 la AN chiedeva accertarsi l’inefficacia, nei suoi confronti, di detto ultimo atto di trasferimento della proprietà, e la condanna dei convenuti alla consegna del bene ed al risarcimento del danno. La domanda veniva rigettata dal Tribunale e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza oggi impugnata, respingeva il gravame proposto, avverso la decisione di prime cure, da AN Ippolita. In particolare, la Corte di seconda istanza riteneva che la nota di trascrizione della prima domanda giudiziale, di simulazione, datata 25.3.1985, non contenesse la specifica indicazione dell’appartamento oggetto dell’azione, poiché in essa erano stati indicati i dati catastali del terreno sul quale insisteva il fabbricato, e non quelli della specifica unità immobiliare interessata dalla domanda giudiziale. Pertanto, poiché gli appellati LO e RI avevano acquistato la proprietà del bene in forza di titolo astrattamente idoneo, riteneva sussistenti, in loro favore, i presupposti di cui all’art. 1159 c.c. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione AN Ippolita, affidandosi a due motivi, articolati in diversi profili. Resistono con controricorso LO TI RE, LO CA e LO IO, il primo anche in proprio, e tutti in qualità di eredi di RI VA. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 16.12.2022 dinanzi la sesta sezione civile di questa Corte, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria, e, all’esito della relativa camera di consiglio, è stato rinviato a nuovo ruolo, con ordinanza interlocutoria n. 2827/2023, affinché fosse trattato in pubblica udienza. 4 In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta ed ambo le parti hanno depositato memoria. Sono comparsi all’udienza pubblica il P.G. Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso, l’avv. David Maria Santoro, in sostituzione dell’avv. Dina Marasco, per la parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento, e l’avv. Natale Missineo, per quella controricorrente, la quale ha invocato invece l’improcedibilità o comunque il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevata l’improcedibilità del ricorso, in quanto la parte ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata in data 29 ottobre 2021 (cfr. pag. 1 del ricorso), ma non produce la copia del provvedimento munito della relata di notifica, rinvenendosi nel fascicolo solamente copia della sentenza, peraltro priva delle indicazioni relative al numero ed alla data di pubblicazione. Il ricorso è stato notificato in data 28 dicembre 2021, dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi –in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata– a decorrere dalla data della pubblicazione della stessa, nella fattispecie indicata dalla parte ricorrente come avvenuta il 20 settembre 2021 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874. Sulla non emendabilità della dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, quale espressione di “autoresponsabilità” della parte, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874). Nell’ambito della discussione in udienza pubblica, la parte ricorrente ha dedotto che tale carenza, non contestata, sarebbe 5 superata dal rilievo che il controricorrente, nel suo atto difensivo, conferma di aver notificato la sentenza impugnata nella data indicata nel ricorso. La circostanza, dunque, sarebbe incontroversa. Va osservato, al riguardo, che la prescrizione normativa, cui la legge ricollega la specifica sanzione dell’improcedibilità del ricorso, non ammette equipollenti, essendo la parte ricorrente onerata, appunto per specifica disposizione di legge, a depositare in cancelleria, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della decisione impugnata, ove la relativa circostanza (ossia, l’avvenuta notificazione della detta pronuncia) sia stata dichiarata in ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di 6 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda