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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 28/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 604/2024 promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Valeriano Bonifacio, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Chiara Marras, in virtù di procura generale alle liti in atti,
- opposto -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 28/03/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.08.2024, notificato nei termini di legge, Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001579246 (prot. CP_1
1 9500.27/06/2024.0072519) redatta in data non indicata dal Direttore pro tempore della sede di Oristano, notificatale il 15.07.2024, con cui era stato intimato alla odierna ricorrente, CP_1
nella sua presunta qualità di legale rappresentante della società semplice C.F. P_
, corrente in Albagiara via Cavour 2, il pagamento di complessivi € 1.192,22 oltre P.IVA_2
spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, come novellato dall'art. 23 D.L. 48/23, convertito con modificazioni in legge n. 85/23, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, sulla base dell'atto di accertamento ivi richiamato, prot. 9500.11/12/2018.0102681, CP_1 presumibilmente notificato in data 10.01.2019, relativo a presunte omissioni per l'anno 2016
(rate 3 e 4) e 2017 (rate 1 e 2).
Preliminarmente, la parte ricorrente ha chiesto la riunione con altra opposizione iscritta al n. R.G. 313/23, proposta avverso altra ordinanza ingiunzione emessa dall' e fondata sul CP_1
medesimo accertamento.
La parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione in via principale per difetto di legittimazione passiva, in quanto la ricorrente, sebbene socia della società semplice non era mai stata legale rappresentante della società. P_
In subordine, ha eccepito la prescrizione e, sempre in via meramente subordinata, la carenza dell'elemento soggettivo in capo ad in quanto era sempre stato il solo Parte_1 Per_1
ad occuparsi della gestione del personale nonché ad occuparsi di ogni adempimento
[...]
amministrativo e contabile della società.
Ha eccepito altresì la tardività della contestazione e dell'accertamento, con riferimento agli articoli 13 e 14 della L 689/81, atteso che le violazioni contestate con l'atto di accertamento
(24.08.2018, notificato il 10.01.2019) si riferivano a omissioni risalenti al 2016 ed al 2017.
Infine, a conferma della assoluta involontarietà dell'omissione, la ricorrente ha allegato come la società avesse proceduto al pagamento dei contributi omessi, successivamente alla notifica dell'avviso di addebito.
La parte opponente ha pertanto concluso domandando, nel merito, l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 14.12.2024, dando atto che, CP_1 all'esito del riesame della pratica, aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, domandando, per l'effetto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2 3. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'odierna udienza per la decisione.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio dalla parte resistente, è intervenuto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
Sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, che non hanno più alcun interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla decisione delle questioni dedotte nell'odierna controversia.
Poiché la parte ricorrente ha chiesto il favore delle spese processuali, trova applicazione il noto principio della soccombenza virtuale, in forza del quale si deve evidenziare che l' , CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha dato atto di avere proceduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta OI 001579246 prot. .9500.27/06/2024.0072519, relativa all'annualità CP_1
2017, in quanto, all'esito del riesame della pratica, era stato “accertato che nel periodo in contestazione la ricorrente non rivestiva alcuna carica nella società”.
Di ciò si trae conferma dalla visura camerale prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, da cui risulta che la non ha mai ricoperto, tantomeno nel periodo considerato, la carica di Pt_1
amministratrice della società semplice P_
Sicché, evidentemente, non sussistevano i presupposti per l'irrogazione della sanzione amministrativa, per ammissione della stessa parte resistente, derivandone l'illegittimità dell'ordinanza oggetto di opposizione.
5. Poiché l' non ha provato di avere provveduto all'annullamento in autotutela prima CP_1
del deposito del ricorso introduttivo e la ricorrente è stata costretta pertanto a incardinare il presente giudizio di opposizione, l' resistente deve essere condannato alla rifusione delle CP_1
spese processuali in favore della controparte, che si liquidano in dispositivo ai sensi delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia (scaglione di riferimento da 1.100,01 a 5.200,00 euro) e all'attività difensiva effettivamente svolta, tenuto conto della particolare semplicità della stessa, stante la definizione della causa, non ulteriormente istruita, sulla base dell'unica questione esaminata, sicché si giustifica una liquidazione dei compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria attestata sui minimi.
PER QUESTI MOTIVI
3 Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza ingiunzione opposta;
CP_1
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi euro
929,00, di cui euro 43,00 a titolo di spese vive ed euro 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 28/03/2025.
Il Giudice
Consuelo Mighela
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