TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12544/2023
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
(materia non specializzata)
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Lina Tosi, di seguito alla rimessione da parte del Collegio ex art. 281septies c.p.c. in data 23/4/2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile inscritta al n. 12544/2023 del Ruolo Generale, promoSS da
ON (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. Fabio e Guido Giachin del foro di Padova, domiciliatari
Attrice contro
(c. fisc. in proprio Controparte_1 C.F._2
e quale socio accomandatario della con sede legale a 36016 Thiene (VI) Controparte_2
in Via Monsignor Pertile n. 30 – c. fisc. e p. iva , P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe Padovan del foro di VI (c. fisc. ) C.F._3
Convenuti
Conclusioni per parte attrice:
pagina 1 di 8 nel merito:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., nei confronti della OT.SS , Controparte_3
l'inefficacia dell'atto di conferimento, effettuato in data 20/09/2018, nella società CP_1 CP_2
da parte del OT. di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della
[...] Controparte_1
società Label It s.p.a.;
- per l'effetto, dichiarare il diritto della OT.SS di agire esecutivamente sull'intero Controparte_3
capitale sociale di Label It s.p.a., a prescindere dal numero di azioni di cui lo stesso sarà composto al momento della definizione della presente controversia.
- Spese e compensi di causa rifusi, da maggiorarsi di rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%,
o come per legge.
Conclusioni per parti convenute:
In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale in composizione ordinaria a favore della competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa, fiSSndosi fin d'ora udienza di rimessione della causa in decisione.
Nel merito
Rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso
Con rifusione di spese e competenze di lite, con aumento del 30% per fruizione facilitata degli atti telematici.
MOTIVI
agisce quale creditrice di per l'importo capitale di euro Controparte_3 Controparte_1
4.951.000,00, deducendo di averglieli versati, durante la convivenza ceSSta il 19/2/2018, mediante operazione bancaria senza il rispetto delle formalità previste per la donazione – e, si intende, a titolo di liberalità - e quindi con diritto alla restituzione per carenza di forma richiesta ad substantiam. Detto credito alla data della introduzione della lite (1/8/2023) era stato già riconosciuto con sentenza di questo
Tribunale n. 3510 datata 11/4/2023, recante condanna del alla restituzione della somma, oltre CP_1
interessi e spese di lite.
L'attrice deduce di avere richiesto la restituzione della somma già con raccomandata del 13/4/2018 e che il 13/9/2018 il convenuto, lungi dall'adempiere, aveva costituito con il fratello la CP_4 Controparte_1
pagina 2 di 8 assumendo la veste di accomandatario e socio maggioritario (al 60%); che il 20/9/2018 la CP_2
società, con il voto determinante di lui, aveva deliberato un aumento di capitale, da euro 5.000 ad euro
100.000,00 da eseguirsi mediante conferimento da parte del socio dell'intero capitale Controparte_1
sociale della Label It s.p.a., da lui detenuto, con imputazione del valore del conferimento, ammontante a complessivi euro 5.400.000, per euro 95.000 ad aumento di capitale, e per 5.305.000 a riserva di conferimento;
ciò a cui aveva fatto seguito l'effettivo conferimento.
L'attrice aveva poi incardinato la causa di merito per la restituzione delle somme, notificando l'atto di citazione in data 29/3/2019. Nelle more del procedimento, il 27/8/2020 Label s.p.a., in persona del socio unico, deliberava anche un aumento gratuito del capitale mediante utilizzo delle riserve di patrimonio, con emissione di 800 nuove azioni da assegnare al socio unico.
L'attrice agisce pertanto in revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di conferimento, allegando l'esistenza del credito, la lesione delle sue ragioni creditorie, la perfetta conoscenza del danno in capo al disponente, e la conoscenza della frode da parte del terzo, nel sia pur negato caso che il conferimento debba essere considerato atto a titolo oneroso.
Il convenuto, resistendo, ha eccepito preliminarmente la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa. Nel merito, ha osservato che il credito è contestato e che la Corte d'Appello di Venezia, da lui adita, aveva sospeso inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Sul credito, rappresentava che l'atto dispositivo non era stato fatto dalla attrice verso di lui ma a favore dell'istituto di credito;
che si trattò di donazione indiretta non necessitante forma solenne;
che il credito era sorto solo dalla sentenza di primo grado e dunque l'atto dispositivo era ad esso di molto anteriore;
che l'atto dispositivo va qualificato oneroso. Inoltre, il convenuto non aveva consapevolezza del futuro sorgere dell'obbligazione, in assenza, nella missiva del 13/4/2018, la quale comunque parlava di una
“prestito” e non di donazione, di alcuna intimazione di pagamento;
potendo egli correttamente qualificare, stanti le sue competenze legali, la donazione come indiretta;
ed essendo l'atto dispositivo anteriore alla notifica dell'atto di citazione nella causa restitutoria. Medesime considerazioni spendeva con riguardo allo stato soggettivo del terzo, da lui stesso rappresentato. Essendo poi l'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, non vi sarebbe pregiudizio. Infine, secondo il convenuto sussistevano altri motivi oggettivi idonei a rendere ragione del trasferimento, indici di insussistenza di eventus damni: nella specie, l'intento di migliore pianificazione finanziaria degli introiti dei dividendi di Label, e di coinvolgere il fratello nella gestione e nei frutti della steSS.
La causa viene in decisione su base documentale.
pagina 3 di 8 Con la nota ex art. 189 n. 1 c.p.c. parte attrice ha depositato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia datata 18/12/2024 con la quale è stato respinto l'appello del avverso la sentenza 34510/2023 del CP_1
Tribunale di Venezia. Con la memoria ex art. 189 n. 2 c.p.c. la parte convenuta ha depositato documenti afferenti il proprio ricorso per caSSzione avverso la sentenza di appello, e con memoria n. 3 ha depositato propria istanza e susseguente provvedimento del Presidente del Collegio della Corte di Appello di Venezia di sospensione provvisoria della esecutorietà della sentenza.
Preliminarmente, con riguardo alle produzioni che le parti hanno versato in limine, con le note ex art. 189
n. 1, n. 2 e n. 3 rispettivamente, tutte di documenti sopravvenuti, ciò è avvenuto senza violazione di contraddittorio e prima che la causa fosse rimeSS al Collegio.
Dal punto di vista delle preclusioni assolute, derivanti dalla conclusione della fase avanti l'istruttore, esse, nel vigente rito, maturano solo con l'atto di rimessione al collegio, così come era nel rito previgente, e come era anche nel rito anteriore al 1992. In tali riti la rimessione al collegio avveniva dopo che le parti avevano precisato le conclusioni avanti l'istruttore e le parti disponevano di termini per comparse conclusionali solo dopo la rimessione, anche se nel rito anteriore al 1992 le parti poi comparivano avanti al collegio per la discussione. E tuttavia anche in tale risalente assetto era affermato il principio per cui
(Cass. 10579/1994) “I nuovi documenti presentati dopo la rimessione della causa al collegio dei quali sia fatta menzione nell'indice del fascicolo di parte e nella comparsa conclusionale comunicata alla controparte, devono considerarsi ritualmente introdotti nel processo se la parte avversa non si sia opposta alla loro tardiva produzione”. Si osserva ancora che nel rito vigente fino al 1992 l'art. 184 c.p.c. disponeva che Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge” mettendo bene in chiaro che – tolte le preclusioni di legge – la causa rimaneva comunque in istruttoria fino alla rimessione al Collegio.
L'art. 189 c.p.c. attuale, operante in un rito caratterizzato da preclusioni istruttorie, nulla dispone riguardo alla possibilità di produrre documenti, se sopravvenuti e quindi non vietati dalle preclusioni istruttorie, insieme con le note in esso previste;
e ciò, insieme al fatto che la causa in tale fase pende ancora avanti l'istruttore, prima che egli rimetta la causa al collegio per la decisione, fa ritenere che non ve ne sia impedimento, salvo il rispetto del contraddittorio, che sussiste quantomeno fino a che controparte abbia una occasione per prendere posizione sul documento.
pagina 4 di 8 Parte attrice con le note in sostituzione di udienza del 19/3/2025 nulla ha peraltro eccepito alla ultima avversaria produzione avvenuta in una con la nota ex art. 189 n. 3 c.p.c..
Quanto alla competenza, viene qui fatto integrale rimando alla ordinanza ex art. 281 septies del Collegio, che ha ritenuto la causa rientrante nella competenza ordinaria e per questa ragione da decidere monocraticamente, quale giudice ordinario, al che qui si provvede.
E' ammissibile la revocatoria dell'atto di conferimento di beni in società (Cass. 20232/23).
Nel merito, l'attrice vanta credito restitutorio riconosciutole in duplice grado di giudizio, avendo il processo nei due gradi ravvisato nella corresponsione tramite banca da a , per euro CP_3 CP_1
4.951.000, una vera e propria donazione diretta, nulla per carenza di forma solenne, condannando alla restituzione con interessi. Ambedue le sentenze, richiamando principi espressi da SSUU 18725/2017 sulla dazione che avviene mediante bonifico bancario, e ritenendo che la mera indicazione nella causale del versamento di “rimborso finanziamento” sia valorizzabile solo sul piano dei motivi, qualificano la dazione come donazione diretta, con la conseguenza della sua nullità – stante il rilevantissimo valore - per carenza di forma di atto pubblico, prescritta dall'art. 782 c.c.. Ciò sul presupposto che , non fosse CP_3
affatto ella steSS debitrice del di tale somma, ma che invece avesse versato la somma per CP_1
consentire a lui di estinguere un proprio debito;
e che ella avesse debito verso non è neppure qui CP_1
allegato. Il duplice condivisibile apprezzamento giudiziale basta a soddisfare la prova del requisito della qualità di creditrice della attrice, dal momento che (Cass. 28141/2023) “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali”
La dazione era ben nota al , e così la sua finalità, che in effetti venne soddisfatta, con l'estinzione CP_1
del finanziamento che il convenuto aveva con la banca.
La rilevanza della somma certamente non poteva fare dimenticare al quale transazione ne fosse CP_1
stata oggetto. Il fatto che nella lettera legale del 13/4/2018 i difensori della attrice indicassero la somma come oggetto di “prestito” – invitando ad un sollecito contatto per discutere della restituzione di eSS e di altri due ben minori importi, tutti indicati con le date di versamento - non poteva fare ingenerare equivoco alcuno, con riguardo alla individuazione del fatto generativo dell'obbligo restitutorio.
pagina 5 di 8 La indicazione nella lettera di un titolo – prestito - diverso da quello per il quale infine la agì CP_3
(nullità della donazione) non ha alcun rilievo, dato che la missiva conteneva una ben chiara richiesta intenzione della di riavere le somme, quali , come è pacifico, ricevette da lei senza che CP_3 CP_1
ella fosse a ciò in alcun modo tenuta. Peraltro se il , come si allega, aveva competenze legali, era CP_1
in condizione anche di immaginare anche altri scenari che giustificassero il suo dovere restitutorio, oltre a quello formalizzato nella missiva, non potendo certo riposare sulla sicurezza, del tutto soggettiva e finora smentita, che la ingente dazione dovesse qualificarsi come donazione indiretta. In ogni caso, pur riferendosi impropriamente la lettera legale ad un “prestito”, tale dizione, se si tiene conto del contesto di convivenza in cui la dazione venne fatta, non doveva neceSSriamente essere intesa in senso stretto.
Che il coltivasse una sicura fiducia nel diritto a trattenere la somma è circostanza che i fatti – il CP_1
conferimento di poco successivo alla sollecitazione a restituire – e le steSS vaghezza della allegate giustificazioni dell'iniziativa, valgono a smentire. Tali sarebbero una generica intenzione di “migliore pianificazione finanziaria” e una volontà di “coinvolgere” il fratello, relativamente agli utili di Label It
s.p.a..
Il credito nasceva evidentemente alla data del versamento, in quanto, trattandosi di donazione nulla, la dazione era senza titolo.
Pertanto il conferimento, atto lesivo, è posteriore al sorgere del credito.
Mediante il conferimento, il si spogliava a favore di un soggetto costituente distinto centro di CP_1
imputazione di diritti e rapporti (la s.a.s.) di un cespite di ingente valore, deprivando così il proprio patrimonio del pacchetto azionario detenuto in Label It s.p.a., avente un valore, convenuto in tale sede, sufficiente a soddisfare il credito della procedente. Così egli veniva a ledere le legittime aspettative di soddisfazione del credito, non essendo contestata la allegazione della attrice secondo cui il convenuto non ha altri beni in proprietà, di valore apprezzabile, diversi da un appartamento già gravato di ipoteca, sì che il suo residuo patrimonio è insufficiente a soddisfare la debenza restitutoria.
Il convenuto era neceSSriamente consapevole, all'atto del conferimento, del fatto che con tale atto egli riduceva grandemente le proprie sostanze con detrimento delle pretese, già precedentemente a lui avanzate, della odierna attrice.
L'atto di conferimento si qualifica a titolo oneroso, atteso che il conferimento costituisce prestazione cui si correla l'acquisizione di una maggiore quota partecipativa nella conferitaria. Pertanto è richiesta la pagina 6 di 8 consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, nella specie sussistente in quanto l'amministrazione della conferitaria era in capo allo stesso conferente.
L'attrice chiede che sia anche pronunciato il suo diritto ad agire – in conseguenza della inefficacia nei suoi confronti del conferimento – sul pacchetto azionario intero di Label It s.p.a. quale che ne sia la composizione al momento della esecuzione. Il riferimento in concreto è alla emissione di 800 nuove azioni da parte da Label s.p.a., a favore del nuovo socio unico fatta in occasione CP_2
dell'aumento di capitale deliberato il 27/8/2020 ed integralmente eseguito mediante utilizzo delle riserve.
Nei termini generali in cui la domanda è posta, eSS non può essere accolta;
tuttavia è possibile in questa sede decidere a proposito delle 800 nuove azioni emesse il 27/8/2020 ed ascritte al socio unico il che l'aumento di capitale a titolo gratuito. A tale proposito, va ricordata la disciplina dell'aumento gratuito di capitale (2442 c.c.) la quale prevede l'aumento può darsi sia con emissione di nuove azioni, obbligatoriamente aventi le caratteristiche di quelle già in circolazione e da distribuirsi ai soci secondo le proporzioni già esistenti;
sia con aumento proporzionale del valore nominale delle azioni già in circolazione, in tal caso con effetto automatico di mantenimento delle proporzioni partecipative già in essere. La disciplina esprime il principio per il quale l'aumento di tal fatta, avvenendo mediante utilizzo di valore economico che la società già porta in sé (e che contribuisce, peraltro, a formare il valore intrinseco del pacchetto azionario) costituisce una ricollocazione dei valori già esistenti e non deve pertanto avvenire con alterazione delle proporzioni partecipative dei vari soci.
Con l'aumento la società porta a capitale, e quindi cristallizza a beneficio dei creditori sociali, risorse che eSS possiede, e che idealmente, essendo disponibili, potrebbero altrimenti essere distribuite fra i soci;
tuttavia, proprio in quanto tali riserve potrebbero essere distribuite (proporzionalmente) fra i soci, esse, una volta portate a capitale, non devono alterare il rapporto partecipativo fra soci. L'operazione rafforza la società come soggetto del mercato e dei rapporti giuridici, ma avviene utilizzando valori che eSS già possiede, e che in ultima analisi sono già “di tutti i soci” proporzionalmente.
Per questa ragione deve ritenersi che l'aumento di capitale a titolo gratuito del 27/8/2020 non alteri l'oggetto della revocatoria, che è il conferimento “dell'intero pacchetto azionario” di cui era titolare al 20/9/2018. Il pacchetto era in allora composto di 200 azioni del valore nominale di Controparte_1
euro 1.000 l'una; al 27/8/2020, grazie all'aumento a titolo gratuito, esso veniva composto di 1.000 azioni del valore nominale di euro 1.000 l'una; ma poiché questo risultato consegue all'utilizzo di valori che già erano “dentro” la società, il pacchetto risultante coincide, non solo formalmente ma anche nella sostanza, all' intero pacchetto che era stato conferito nel 2018 alla implica tradire il Parte_2
disposto dell'art. 2442 c.c., che stabilisce come l'azionista, dopo l'aumento, continui ad essere azionista pagina 7 di 8 nella medesima proporzione (nel caso di specie, azionista dell'intero). Dato questo assetto, e considerata la funzione di tutela della garanzia patrimoniale propria della revocatoria, non vi sono ragioni per ammettere che dopo un aumento a titolo gratuito, si poSSno estraniare le nuove azioni dal perimetro del conferimento e dall'oggetto della revocatoria, in quanto in tal modo si ammetterebbe una ingiustificata esportazione di valori dal compendio oggetto dell'interesse esecutivo del creditore.
Conseguentemente si accoglie la domanda, con le spese al seguito. Si liquida nel medio, per le fasi di studio e introduttiva, riducendo per le successive stante la natura documentale;
la relativa semplicità della causa giustifica l'applicazione di aumenti per valore contenuti
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) dichiara inefficace, nei confronti di , l'atto di conferimento del 20/9/2018, nella Controparte_3
società da parte del OT. delle azioni rappresentanti Controparte_2 Controparte_1
l'intero capitale sociale della società Label It s.p.a.;
2) dichiara incluse nel conferimento oggetto di dichiarata inefficacia anche le azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale di label It s.p.a. in data 27/8/2020;
3) condanna il convenuto a rifondere le spese di lite di parte attrice, per euro 25.000,00 in compensi,
1.713,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.
Venezia, 8/5/2025
Il giudice dr. Lina Tosi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
(materia non specializzata)
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Lina Tosi, di seguito alla rimessione da parte del Collegio ex art. 281septies c.p.c. in data 23/4/2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile inscritta al n. 12544/2023 del Ruolo Generale, promoSS da
ON (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. Fabio e Guido Giachin del foro di Padova, domiciliatari
Attrice contro
(c. fisc. in proprio Controparte_1 C.F._2
e quale socio accomandatario della con sede legale a 36016 Thiene (VI) Controparte_2
in Via Monsignor Pertile n. 30 – c. fisc. e p. iva , P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe Padovan del foro di VI (c. fisc. ) C.F._3
Convenuti
Conclusioni per parte attrice:
pagina 1 di 8 nel merito:
- accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c., nei confronti della OT.SS , Controparte_3
l'inefficacia dell'atto di conferimento, effettuato in data 20/09/2018, nella società CP_1 CP_2
da parte del OT. di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della
[...] Controparte_1
società Label It s.p.a.;
- per l'effetto, dichiarare il diritto della OT.SS di agire esecutivamente sull'intero Controparte_3
capitale sociale di Label It s.p.a., a prescindere dal numero di azioni di cui lo stesso sarà composto al momento della definizione della presente controversia.
- Spese e compensi di causa rifusi, da maggiorarsi di rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%,
o come per legge.
Conclusioni per parti convenute:
In via preliminare
Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale in composizione ordinaria a favore della competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa, fiSSndosi fin d'ora udienza di rimessione della causa in decisione.
Nel merito
Rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso
Con rifusione di spese e competenze di lite, con aumento del 30% per fruizione facilitata degli atti telematici.
MOTIVI
agisce quale creditrice di per l'importo capitale di euro Controparte_3 Controparte_1
4.951.000,00, deducendo di averglieli versati, durante la convivenza ceSSta il 19/2/2018, mediante operazione bancaria senza il rispetto delle formalità previste per la donazione – e, si intende, a titolo di liberalità - e quindi con diritto alla restituzione per carenza di forma richiesta ad substantiam. Detto credito alla data della introduzione della lite (1/8/2023) era stato già riconosciuto con sentenza di questo
Tribunale n. 3510 datata 11/4/2023, recante condanna del alla restituzione della somma, oltre CP_1
interessi e spese di lite.
L'attrice deduce di avere richiesto la restituzione della somma già con raccomandata del 13/4/2018 e che il 13/9/2018 il convenuto, lungi dall'adempiere, aveva costituito con il fratello la CP_4 Controparte_1
pagina 2 di 8 assumendo la veste di accomandatario e socio maggioritario (al 60%); che il 20/9/2018 la CP_2
società, con il voto determinante di lui, aveva deliberato un aumento di capitale, da euro 5.000 ad euro
100.000,00 da eseguirsi mediante conferimento da parte del socio dell'intero capitale Controparte_1
sociale della Label It s.p.a., da lui detenuto, con imputazione del valore del conferimento, ammontante a complessivi euro 5.400.000, per euro 95.000 ad aumento di capitale, e per 5.305.000 a riserva di conferimento;
ciò a cui aveva fatto seguito l'effettivo conferimento.
L'attrice aveva poi incardinato la causa di merito per la restituzione delle somme, notificando l'atto di citazione in data 29/3/2019. Nelle more del procedimento, il 27/8/2020 Label s.p.a., in persona del socio unico, deliberava anche un aumento gratuito del capitale mediante utilizzo delle riserve di patrimonio, con emissione di 800 nuove azioni da assegnare al socio unico.
L'attrice agisce pertanto in revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di conferimento, allegando l'esistenza del credito, la lesione delle sue ragioni creditorie, la perfetta conoscenza del danno in capo al disponente, e la conoscenza della frode da parte del terzo, nel sia pur negato caso che il conferimento debba essere considerato atto a titolo oneroso.
Il convenuto, resistendo, ha eccepito preliminarmente la competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa. Nel merito, ha osservato che il credito è contestato e che la Corte d'Appello di Venezia, da lui adita, aveva sospeso inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. Sul credito, rappresentava che l'atto dispositivo non era stato fatto dalla attrice verso di lui ma a favore dell'istituto di credito;
che si trattò di donazione indiretta non necessitante forma solenne;
che il credito era sorto solo dalla sentenza di primo grado e dunque l'atto dispositivo era ad esso di molto anteriore;
che l'atto dispositivo va qualificato oneroso. Inoltre, il convenuto non aveva consapevolezza del futuro sorgere dell'obbligazione, in assenza, nella missiva del 13/4/2018, la quale comunque parlava di una
“prestito” e non di donazione, di alcuna intimazione di pagamento;
potendo egli correttamente qualificare, stanti le sue competenze legali, la donazione come indiretta;
ed essendo l'atto dispositivo anteriore alla notifica dell'atto di citazione nella causa restitutoria. Medesime considerazioni spendeva con riguardo allo stato soggettivo del terzo, da lui stesso rappresentato. Essendo poi l'atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, non vi sarebbe pregiudizio. Infine, secondo il convenuto sussistevano altri motivi oggettivi idonei a rendere ragione del trasferimento, indici di insussistenza di eventus damni: nella specie, l'intento di migliore pianificazione finanziaria degli introiti dei dividendi di Label, e di coinvolgere il fratello nella gestione e nei frutti della steSS.
La causa viene in decisione su base documentale.
pagina 3 di 8 Con la nota ex art. 189 n. 1 c.p.c. parte attrice ha depositato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia datata 18/12/2024 con la quale è stato respinto l'appello del avverso la sentenza 34510/2023 del CP_1
Tribunale di Venezia. Con la memoria ex art. 189 n. 2 c.p.c. la parte convenuta ha depositato documenti afferenti il proprio ricorso per caSSzione avverso la sentenza di appello, e con memoria n. 3 ha depositato propria istanza e susseguente provvedimento del Presidente del Collegio della Corte di Appello di Venezia di sospensione provvisoria della esecutorietà della sentenza.
Preliminarmente, con riguardo alle produzioni che le parti hanno versato in limine, con le note ex art. 189
n. 1, n. 2 e n. 3 rispettivamente, tutte di documenti sopravvenuti, ciò è avvenuto senza violazione di contraddittorio e prima che la causa fosse rimeSS al Collegio.
Dal punto di vista delle preclusioni assolute, derivanti dalla conclusione della fase avanti l'istruttore, esse, nel vigente rito, maturano solo con l'atto di rimessione al collegio, così come era nel rito previgente, e come era anche nel rito anteriore al 1992. In tali riti la rimessione al collegio avveniva dopo che le parti avevano precisato le conclusioni avanti l'istruttore e le parti disponevano di termini per comparse conclusionali solo dopo la rimessione, anche se nel rito anteriore al 1992 le parti poi comparivano avanti al collegio per la discussione. E tuttavia anche in tale risalente assetto era affermato il principio per cui
(Cass. 10579/1994) “I nuovi documenti presentati dopo la rimessione della causa al collegio dei quali sia fatta menzione nell'indice del fascicolo di parte e nella comparsa conclusionale comunicata alla controparte, devono considerarsi ritualmente introdotti nel processo se la parte avversa non si sia opposta alla loro tardiva produzione”. Si osserva ancora che nel rito vigente fino al 1992 l'art. 184 c.p.c. disponeva che Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finché questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge” mettendo bene in chiaro che – tolte le preclusioni di legge – la causa rimaneva comunque in istruttoria fino alla rimessione al Collegio.
L'art. 189 c.p.c. attuale, operante in un rito caratterizzato da preclusioni istruttorie, nulla dispone riguardo alla possibilità di produrre documenti, se sopravvenuti e quindi non vietati dalle preclusioni istruttorie, insieme con le note in esso previste;
e ciò, insieme al fatto che la causa in tale fase pende ancora avanti l'istruttore, prima che egli rimetta la causa al collegio per la decisione, fa ritenere che non ve ne sia impedimento, salvo il rispetto del contraddittorio, che sussiste quantomeno fino a che controparte abbia una occasione per prendere posizione sul documento.
pagina 4 di 8 Parte attrice con le note in sostituzione di udienza del 19/3/2025 nulla ha peraltro eccepito alla ultima avversaria produzione avvenuta in una con la nota ex art. 189 n. 3 c.p.c..
Quanto alla competenza, viene qui fatto integrale rimando alla ordinanza ex art. 281 septies del Collegio, che ha ritenuto la causa rientrante nella competenza ordinaria e per questa ragione da decidere monocraticamente, quale giudice ordinario, al che qui si provvede.
E' ammissibile la revocatoria dell'atto di conferimento di beni in società (Cass. 20232/23).
Nel merito, l'attrice vanta credito restitutorio riconosciutole in duplice grado di giudizio, avendo il processo nei due gradi ravvisato nella corresponsione tramite banca da a , per euro CP_3 CP_1
4.951.000, una vera e propria donazione diretta, nulla per carenza di forma solenne, condannando alla restituzione con interessi. Ambedue le sentenze, richiamando principi espressi da SSUU 18725/2017 sulla dazione che avviene mediante bonifico bancario, e ritenendo che la mera indicazione nella causale del versamento di “rimborso finanziamento” sia valorizzabile solo sul piano dei motivi, qualificano la dazione come donazione diretta, con la conseguenza della sua nullità – stante il rilevantissimo valore - per carenza di forma di atto pubblico, prescritta dall'art. 782 c.c.. Ciò sul presupposto che , non fosse CP_3
affatto ella steSS debitrice del di tale somma, ma che invece avesse versato la somma per CP_1
consentire a lui di estinguere un proprio debito;
e che ella avesse debito verso non è neppure qui CP_1
allegato. Il duplice condivisibile apprezzamento giudiziale basta a soddisfare la prova del requisito della qualità di creditrice della attrice, dal momento che (Cass. 28141/2023) “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali”
La dazione era ben nota al , e così la sua finalità, che in effetti venne soddisfatta, con l'estinzione CP_1
del finanziamento che il convenuto aveva con la banca.
La rilevanza della somma certamente non poteva fare dimenticare al quale transazione ne fosse CP_1
stata oggetto. Il fatto che nella lettera legale del 13/4/2018 i difensori della attrice indicassero la somma come oggetto di “prestito” – invitando ad un sollecito contatto per discutere della restituzione di eSS e di altri due ben minori importi, tutti indicati con le date di versamento - non poteva fare ingenerare equivoco alcuno, con riguardo alla individuazione del fatto generativo dell'obbligo restitutorio.
pagina 5 di 8 La indicazione nella lettera di un titolo – prestito - diverso da quello per il quale infine la agì CP_3
(nullità della donazione) non ha alcun rilievo, dato che la missiva conteneva una ben chiara richiesta intenzione della di riavere le somme, quali , come è pacifico, ricevette da lei senza che CP_3 CP_1
ella fosse a ciò in alcun modo tenuta. Peraltro se il , come si allega, aveva competenze legali, era CP_1
in condizione anche di immaginare anche altri scenari che giustificassero il suo dovere restitutorio, oltre a quello formalizzato nella missiva, non potendo certo riposare sulla sicurezza, del tutto soggettiva e finora smentita, che la ingente dazione dovesse qualificarsi come donazione indiretta. In ogni caso, pur riferendosi impropriamente la lettera legale ad un “prestito”, tale dizione, se si tiene conto del contesto di convivenza in cui la dazione venne fatta, non doveva neceSSriamente essere intesa in senso stretto.
Che il coltivasse una sicura fiducia nel diritto a trattenere la somma è circostanza che i fatti – il CP_1
conferimento di poco successivo alla sollecitazione a restituire – e le steSS vaghezza della allegate giustificazioni dell'iniziativa, valgono a smentire. Tali sarebbero una generica intenzione di “migliore pianificazione finanziaria” e una volontà di “coinvolgere” il fratello, relativamente agli utili di Label It
s.p.a..
Il credito nasceva evidentemente alla data del versamento, in quanto, trattandosi di donazione nulla, la dazione era senza titolo.
Pertanto il conferimento, atto lesivo, è posteriore al sorgere del credito.
Mediante il conferimento, il si spogliava a favore di un soggetto costituente distinto centro di CP_1
imputazione di diritti e rapporti (la s.a.s.) di un cespite di ingente valore, deprivando così il proprio patrimonio del pacchetto azionario detenuto in Label It s.p.a., avente un valore, convenuto in tale sede, sufficiente a soddisfare il credito della procedente. Così egli veniva a ledere le legittime aspettative di soddisfazione del credito, non essendo contestata la allegazione della attrice secondo cui il convenuto non ha altri beni in proprietà, di valore apprezzabile, diversi da un appartamento già gravato di ipoteca, sì che il suo residuo patrimonio è insufficiente a soddisfare la debenza restitutoria.
Il convenuto era neceSSriamente consapevole, all'atto del conferimento, del fatto che con tale atto egli riduceva grandemente le proprie sostanze con detrimento delle pretese, già precedentemente a lui avanzate, della odierna attrice.
L'atto di conferimento si qualifica a titolo oneroso, atteso che il conferimento costituisce prestazione cui si correla l'acquisizione di una maggiore quota partecipativa nella conferitaria. Pertanto è richiesta la pagina 6 di 8 consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo, nella specie sussistente in quanto l'amministrazione della conferitaria era in capo allo stesso conferente.
L'attrice chiede che sia anche pronunciato il suo diritto ad agire – in conseguenza della inefficacia nei suoi confronti del conferimento – sul pacchetto azionario intero di Label It s.p.a. quale che ne sia la composizione al momento della esecuzione. Il riferimento in concreto è alla emissione di 800 nuove azioni da parte da Label s.p.a., a favore del nuovo socio unico fatta in occasione CP_2
dell'aumento di capitale deliberato il 27/8/2020 ed integralmente eseguito mediante utilizzo delle riserve.
Nei termini generali in cui la domanda è posta, eSS non può essere accolta;
tuttavia è possibile in questa sede decidere a proposito delle 800 nuove azioni emesse il 27/8/2020 ed ascritte al socio unico il che l'aumento di capitale a titolo gratuito. A tale proposito, va ricordata la disciplina dell'aumento gratuito di capitale (2442 c.c.) la quale prevede l'aumento può darsi sia con emissione di nuove azioni, obbligatoriamente aventi le caratteristiche di quelle già in circolazione e da distribuirsi ai soci secondo le proporzioni già esistenti;
sia con aumento proporzionale del valore nominale delle azioni già in circolazione, in tal caso con effetto automatico di mantenimento delle proporzioni partecipative già in essere. La disciplina esprime il principio per il quale l'aumento di tal fatta, avvenendo mediante utilizzo di valore economico che la società già porta in sé (e che contribuisce, peraltro, a formare il valore intrinseco del pacchetto azionario) costituisce una ricollocazione dei valori già esistenti e non deve pertanto avvenire con alterazione delle proporzioni partecipative dei vari soci.
Con l'aumento la società porta a capitale, e quindi cristallizza a beneficio dei creditori sociali, risorse che eSS possiede, e che idealmente, essendo disponibili, potrebbero altrimenti essere distribuite fra i soci;
tuttavia, proprio in quanto tali riserve potrebbero essere distribuite (proporzionalmente) fra i soci, esse, una volta portate a capitale, non devono alterare il rapporto partecipativo fra soci. L'operazione rafforza la società come soggetto del mercato e dei rapporti giuridici, ma avviene utilizzando valori che eSS già possiede, e che in ultima analisi sono già “di tutti i soci” proporzionalmente.
Per questa ragione deve ritenersi che l'aumento di capitale a titolo gratuito del 27/8/2020 non alteri l'oggetto della revocatoria, che è il conferimento “dell'intero pacchetto azionario” di cui era titolare al 20/9/2018. Il pacchetto era in allora composto di 200 azioni del valore nominale di Controparte_1
euro 1.000 l'una; al 27/8/2020, grazie all'aumento a titolo gratuito, esso veniva composto di 1.000 azioni del valore nominale di euro 1.000 l'una; ma poiché questo risultato consegue all'utilizzo di valori che già erano “dentro” la società, il pacchetto risultante coincide, non solo formalmente ma anche nella sostanza, all' intero pacchetto che era stato conferito nel 2018 alla implica tradire il Parte_2
disposto dell'art. 2442 c.c., che stabilisce come l'azionista, dopo l'aumento, continui ad essere azionista pagina 7 di 8 nella medesima proporzione (nel caso di specie, azionista dell'intero). Dato questo assetto, e considerata la funzione di tutela della garanzia patrimoniale propria della revocatoria, non vi sono ragioni per ammettere che dopo un aumento a titolo gratuito, si poSSno estraniare le nuove azioni dal perimetro del conferimento e dall'oggetto della revocatoria, in quanto in tal modo si ammetterebbe una ingiustificata esportazione di valori dal compendio oggetto dell'interesse esecutivo del creditore.
Conseguentemente si accoglie la domanda, con le spese al seguito. Si liquida nel medio, per le fasi di studio e introduttiva, riducendo per le successive stante la natura documentale;
la relativa semplicità della causa giustifica l'applicazione di aumenti per valore contenuti
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) dichiara inefficace, nei confronti di , l'atto di conferimento del 20/9/2018, nella Controparte_3
società da parte del OT. delle azioni rappresentanti Controparte_2 Controparte_1
l'intero capitale sociale della società Label It s.p.a.;
2) dichiara incluse nel conferimento oggetto di dichiarata inefficacia anche le azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale di label It s.p.a. in data 27/8/2020;
3) condanna il convenuto a rifondere le spese di lite di parte attrice, per euro 25.000,00 in compensi,
1.713,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa.
Venezia, 8/5/2025
Il giudice dr. Lina Tosi
pagina 8 di 8