Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 489/2024 R.g.l., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15460/2024 pronunziata in data 14.5.2024 e depositata in Cancelleria in data 3.6.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 254 del 17.10.2019; avente ad oggetto: rendita – accertamento negativo;
CP_1 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Vestini CP_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede distrettuale di CP_1
Bologna – ricorrente in riassunzione;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Sibani ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna – resistente in riassunzione;
posta in decisione all'udienza collegiale del 29.4.2025, sentite le parti costituite e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
1. Come posto in evidenza in sede rescindente, questa Corte di Appello, con la sentenza n. 421/21, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a il diritto alla pensione di vecchiaia con Parte_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l'1.1.2007. Nella sentenza si era negato, in particolare, che il trattamento pensionistico dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa l'interessato avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all'1.1.2007, di un'anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico.
L' ricorreva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, deducendo la CP_2 violazione dell'art. 3 del D.M. 2.5.1996, n. 282, in relazione all'art.2, commi 26 e ss., della l. n. 335/95, evidenziando che questa Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell'art. 3 cit., il computo della pregressa contribuzione maturata presso il . L'interessato, con la Pt_2 domanda, aveva infatti evidenziato di volersi avvalere della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
La S.C. accoglieva il ricorso notando che “In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. n. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il , e in cui i requisiti contributivo e Pt_2 anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato
(Cass.n.21361/21, in seguito v. Cass.nn.30256-30257/22, Cass.n.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall'art. 3 d.m. n.282/96: esso, ai fini dell'esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e
2 quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.
Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell'AGO, la regola generale è quella dell'art. 22, co.5 l. n.
153/69: il trattamento pensionistico “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell'AGO, come il e le gestioni Pt_2 speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all'art. 3 d.m.
282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da
Cass.n.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell'art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo.
Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l'art.22, co.5 l. n.153/69. La sentenza va quindi cassata, non essendosi attenuta alla regola dell'art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per i conseguenti accertamenti, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione”.
2. L' ha riassunto il giudizio e, ripercorrendo la vicenda nella sua CP_1 interezza, ha precisato che “A seguito della suddetta pronuncia l' , come CP_2 rappresentato e difeso, riassume il giudizio innanzi a Codesta Corte d'Appello di
Bologna ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e precisa di aver corrisposto nel corso dei precedenti due gradi di giudizio – in esecuzione provvisoria delle sentenze n.
254/2019 (Trib.Modena) e n. 421/2021 (Corte d'Appello di Bologna) – i seguenti importi:
-Euro 3.895,06 (spese e competenze legali da sentenza di primo grado)
-Euro 4.179,01 (spese e competenze legali da sentenza di secondo grado)
-Euro 39.692,52 (arretrati di pensione lordi da sentenza di primo grado, con valuta 12.12.2019, di cui: € 30.563,24 per sorte capitale netta, ed € 9.129,28 per ritenuta Irpef versata da CP_1
-Euro 6.835,28 (interessi legali lordi, con valuta 5.11.2020: di cui €
5.263,17 quali interessi netti, ed € 1572,11 per ritenuta irpef versata da . CP_1
Per un totale di Euro 54.601,87.
A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali maturati sugli importi pagati a titolo di sorte capitale lorda di € 39.692,52 da calcolarsi dal dì della valuta del 12.12.2019 sino al dì dell'effettivo saldo”.
Tanto premesso, l' chiede a questa Corte di “accogliere il presente CP_1 ricorso uniformandosi al principio di diritto e a tutto quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15460/2024, dichiarando, per l'effetto, controparte tenuta al pagamento:
3 -degli importi di € 3.895,06 e di € 4.179,01 a titolo di rifusione delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado pagate con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Gianluca Sibani;
-dell'importo di € 39.692,52, oltre interessi legali maturati dal dì del pagamento effettuato (12.12.2019) sino al dì dell'effettivo saldo;
-dell'importo di € 6.835,28 a titolo di interessi legali lordi;
E dichiarando, altresì, controparte tenuta al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di lite inerenti al giudizio di legittimità sub R.G.
18314/2021 da liquidarsi a cura di Codesta Corte d'Appello.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di legge per il presente gradi giudizio in sede di rinvio”.
3. si è costituito in giudizio, affermando di prestare Parte_1 adesione e acquiescenza alle statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 15460/2024, confermando che le somme indicate da controparte sono state pagate, nel rispetto della provvisoria esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, nel netto fiscale ed alle scadenze citate dall'Istituto riassumente.
Precisa la parte, tuttavia, che l' non ha diritto di ripetere le somme CP_1 richieste al lordo della ritenuta d'acconto versata quale sostituto CP_3
d'imposta e potrà viceversa ottenere in restituzione solo quanto effettivamente erogato, al netto dell'imposta, all'odierno resistente in riassunzione (così come correttamente richiesto, peraltro, in relazione alle spese di lite corrisposte al procuratore distrattario).
Quanto agli accessori sulle somme da restituire, evidenzia il pensionato che,
“poiché si versa in ambito di indebito oggettivo con percettore, inequivocabilmente, di buona fede, ai sensi dell'art. 2033 cc gli interessi legali non potranno essere fatti decorrere, come richiede controparte, dal pagamento, bensì dalla data della domanda giudiziale e quindi dalla data del deposito del ricorso in riassunzione il 31.07.2024”.
4. Alla luce delle indicazioni fornite in sede di legittimità occorre dare atto della correttezza dell'operato dell' , che con provvedimento del 10.6.2013 CP_2 ha accolto la domanda del ricorrente liquidandogli la pensione di vecchiaia cat.
VOAUT n. 01015931, con decorrenza dalla stessa data.
A tanto consegue allora l'accoglimento dell'appello proposto dall' CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 254 del 17.10.2019 con cui è stato accertato il diritto di di conseguire la pensione di vecchiaia Parte_3
4 01015931, con decorrenza dal 1.1.2007, con condanna dell' a Pt_4 CP_2 corrispondergli la somma di € 39.692,52, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, a titolo di ratei maturati e non goduti di pensione di vecchiaia (e condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.134,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario).
5. Gli importi indebitamente corrisposti vanno effettivamente restituiti al netto delle ritenute fiscali. Come ha recentemente ribadito Cass., 14.6.2024,
16626, “le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n.
1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018,
Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021);
7. vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;
8. ne consegue che, nella detta evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
9. nel medesimo senso, Cass. n. 19735 del 2018, secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. , n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito decorrenza dall'1.01.2007 nella misura complessiva di € 39.692,52= lordi, o in quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia o di equità. Pertanto, B) condannare l' in persona del Controparte_4 Presidente, legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda a titolo di ratei maturati e non riscossi di pensione di vecchiaia di €. 39.692,52=, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta di giustizia o di equità; C) condannare l convenuto al pagamento delle spese e compensi del presente CP_2 giudizio, oltre spese generali 15% ex DM 55/2014, CPA ed IVA come per Legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante. Ai sensi dell'art. 152 cpv. disp. att. cpc come novellato dall'art. 38 del DL 6.07.2011 n. 98 conv. in L. 111 del 16.07.2011, si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente giudizio è da ritenersi indeterminabile”.
5 il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. 10. principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da Cass. n. 1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2 - bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante”.
6. Gli interessi legali sulla somma capitale erogata a titolo di arretrati pensionistici (l'unica voce in relazione alla quale sono richiesti gli interessi legali in sede di restituzione) vanno computati a partire dalla data del pagamento, non applicandosi i principi di cui all'art. 2033 c.c. Come ha chiarito Cass., 12.4.2018,
n. 9171, “la ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Sez. L,
Sentenza n. 16559 del 05/08/2005; Sez. L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995)”.
7. Quanto alla restituzione degli importi pagati dall' al procuratore CP_1 del a titolo di distrattario delle spese di lite, si osserva, innanzitutto, che, Pt_1 come precisato da Cass., n. 1873/2025, “Deve in questa sede ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. VI, 25 ottobre 2017, n.25247; Cass. sez. VI, 3 aprile 2019 n. 9280) secondo la quale l'istanza di distrazione delle spese processuali non introduce nel giudizio una nuova domanda ma consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese processuali;
ne consegue che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d'altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio”.
6 Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordine di restituzione debba avere come destinatario lo stesso difensore avv. Sibani e non l' Parte_5
cui gli importi relativi alle spese di lite sono stati meramente versati
[...] per effetto delle sentenze di primo e secondo grado che avevano indicato il primo quale distrattario di pagamento. Era stato lo stesso avv. Sibani, infatti, ad essere indicato quale titolare dello ius postulandi nelle procure alle liti conferite dal in vista della costituzione in giudizio nei due gradi di merito. Parimenti, Pt_1 era stato l'avv. Sibani a qualificarsi come difensore distrattario delle spese di lite, quale “procuratore anticipante”, negli atti di costituzione in giudizio. A favore del medesimo, dunque, le due sentenze di merito avevano disposto che venissero versate le spese di lite. Lo stesso avv. Sibani non aveva peraltro mai dedotto nei due gradi del giudizio (né lo ha fatto in sede di rinvio) che gli accordi tra gli associati prevedessero l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'Associazione e che alla stessa spettassero i compensi per gli incarichi conferiti ai soci, non curando nemmeno di evidenziare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'Associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico fosse stato direttamente conferito (v. Cass., 22.7.2022, n. 22955).
8. L'appello dell' va allora accolto, con riforma della sentenza del CP_1
Tribunale di Modena in epigrafe indicata e rigetto del ricorso originario.
9. Quanto alle restituzioni, occorre condannare a restituire Parte_1 all' l'importo netto di 30.563,24 pagatogli a titolo di arretrati CP_1 pensionistici, oltre a interessi legali dal 12.12.2019 al saldo, e l'importo netto di €
5.263,17 versatogli a titolo di interessi legali.
Va poi condannato il difensore avv. Sibani a restituire all' l'importo CP_1 netto ricevuto quale distrattario delle spese di lite pari a € 3.895,06 per il primo grado e di € 4.179,01 quanto al grado di appello.
10. Le spese dei vari gradi di giudizio si compensano per la complessità del panorama normativo di riferimento e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrastante, essendosi affermato l'indirizzo confermato in sede rescindente in data successiva a quella di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza del Tribunale di Modena n.
254 del 17.10.2019, rigetta il ricorso;
condanna a restituire all' l'importo netto di Parte_1 CP_1
30.563,24 pagatogli a titolo di arretrati pensionistici, oltre a interessi legali dal
7 12.12.2019 al saldo, e l'importo netto di € 5.263,17 versatogli a titolo di interessi legali;
condanna il difensore a restituire all' gli importi di €.3.895,06 e di CP_1
€.4.179,01 ricevuti quale distrattario a titolo di spese dei giudizi di primo e di secondo grado;
compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna il 29.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fronte delle seguenti domande: “A) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 3 del DM 282/1996, il diritto di al ricalcolo della pensione di vecchiaia cat. VOAUT n. Parte_1 01015931 con decorrenza 1.01.2007 e per l'effetto accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione dei ratei maturati e non riscossi della citata pensione come ricalcolata con