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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/03/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice onorario dr. avv. Marina La Ricca, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2069 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ferri, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Mariano Stefano ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
CONTRO
Controparte_2
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 04720239007763790/000 del 07/07/2023 per l'omesso pagamento di tributi CP_ previdenziali per l'importo di € 5.516,72 in merito alla iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2011, deducendo la nullità dell'intimazione nonché la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione stessa. CP_ L' rimaneva contumace, mentre l' resisteva al ricorso. Controparte_3
Il procedimento veniva rinviato per la discussione e deciso con separato dispositivo letto in aula.
Il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi.
1 Alla base dell'intimazione di pagamento opposta c'è l'avviso di addebito n.
34720180003933500000 di € 1.752,05 notificato in data 20/01/2019; detto avviso si fonda, altresì, sull'avviso bonario notificato in data 23/08/2017 relativo a contributi dovuti alla gestione separata CP_ per l'anno 2011.
Si rende opportuno evidenziare che il credito portato dall'avviso di addebito, notificato in data
20/01/2019, appare incontestato essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso ex art 24 L. n. 46/1999 senza che il ricorrente abbia impugnato l'avviso stesso. L'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente appare fondata per i seguenti motivi. CP_ Per vero nella presente fattispecie la pretesa creditoria dell' riguarda omissioni contributive previdenziali ed il comma 9 dell'art. 3 L. 335/95 prevede che a decorrere del 01° gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sia di soli cinque anni e non più di dieci;
il comma 10 del suddetto articolo prevede che i termini di prescrizione di cui al comma precedente si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure già iniziate nella vigente normativa preesistente.
Oltretutto, conformemente alla sentenza della Cassazione Sez. Unite n. 23397 pubblicata in data
17/11/16, nel caso di specie la mancata opposizione alla cartella sottesa alla intimazione opposta, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., atteso che la cartella esattoriale o avviso di addebito non impugnati non possono essere equiparati a titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato).
Infatti il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo quanto disposto dalla normativa vigente dell'art. CP_ 2935 c.c., nonché secondo quanto indicato dall' stesso con la circolare n. 69 del 25/05/2005 in base alla quale: “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento”.
Ne consegue che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi di cui si tratta ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 va individuato in relazione al termine di versamento dei contributi legislativamente previsto (ai sensi dell'art. 18, comma 4, D,Lgs 241/1997, “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”) e, segnatamente, in
2 relazione ai termini per il versamento delle imposte a saldo per l'anno in questione (2011) il
16/06/2012.
I suddetti termini sono stati confermati dalla ordinanza della Cassazione Sez. III n. 2543 anno 2019, che ha ribadito per giurisprudenza costante che i Decreti Ministeriali, che in alcuni casi possono differire i termini per il versamento delle imposte, non sono fonti del diritto (art. 1 preleggi), atteso che sono meri atti amministrativi non caratterizzati dal duplice connotato della normativa e della giuridicità.
Risulta pertanto chiaro che il diritto dell'ente previdenziale sorga nel momento in cui maturino, a carico del contribuente, i fatti costitutivi quali previsti dalla legge mentre la dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, “quale esternazione di scienza”, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 27950/2018).
CP_ Ne discende che nella presente fattispecie la pretesa creditoria dell' risulta prescritta, atteso che il primo atto relativo all'avviso bonario risulta notificato al ricorrente in data 23/08/2017 e cioè oltre cinque anni dal termine di versamento dei contributi per l'anno 2011 che scadeva il 16/06/2012 –
09/07/2012.
In conseguenza di quanto suesposto l'intimazione di pagamento risulta inefficace per la prescrizione dei crediti sottesi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Contrariis reiectis, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace la intimazione di pagamento opposta per la intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2011 pari all'importo di €
1.752,05;
-condanna in via solidale le parti resistenti al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in € 900,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Cassino 13/02/2024
Il Giudice onorario
Marina La Ricca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice onorario dr. avv. Marina La Ricca, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2069 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Ferri, ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Mariano Stefano ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
CONTRO
Controparte_2
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 04720239007763790/000 del 07/07/2023 per l'omesso pagamento di tributi CP_ previdenziali per l'importo di € 5.516,72 in merito alla iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2011, deducendo la nullità dell'intimazione nonché la prescrizione dei crediti sottesi all'intimazione stessa. CP_ L' rimaneva contumace, mentre l' resisteva al ricorso. Controparte_3
Il procedimento veniva rinviato per la discussione e deciso con separato dispositivo letto in aula.
Il ricorso merita di essere accolto per i seguenti motivi.
1 Alla base dell'intimazione di pagamento opposta c'è l'avviso di addebito n.
34720180003933500000 di € 1.752,05 notificato in data 20/01/2019; detto avviso si fonda, altresì, sull'avviso bonario notificato in data 23/08/2017 relativo a contributi dovuti alla gestione separata CP_ per l'anno 2011.
Si rende opportuno evidenziare che il credito portato dall'avviso di addebito, notificato in data
20/01/2019, appare incontestato essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso ex art 24 L. n. 46/1999 senza che il ricorrente abbia impugnato l'avviso stesso. L'eccezione di prescrizione proposta dall'opponente appare fondata per i seguenti motivi. CP_ Per vero nella presente fattispecie la pretesa creditoria dell' riguarda omissioni contributive previdenziali ed il comma 9 dell'art. 3 L. 335/95 prevede che a decorrere del 01° gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sia di soli cinque anni e non più di dieci;
il comma 10 del suddetto articolo prevede che i termini di prescrizione di cui al comma precedente si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure già iniziate nella vigente normativa preesistente.
Oltretutto, conformemente alla sentenza della Cassazione Sez. Unite n. 23397 pubblicata in data
17/11/16, nel caso di specie la mancata opposizione alla cartella sottesa alla intimazione opposta, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., atteso che la cartella esattoriale o avviso di addebito non impugnati non possono essere equiparati a titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato).
Infatti il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere corrisposti secondo quanto disposto dalla normativa vigente dell'art. CP_ 2935 c.c., nonché secondo quanto indicato dall' stesso con la circolare n. 69 del 25/05/2005 in base alla quale: “il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento”.
Ne consegue che il dies a quo della prescrizione quinquennale dei contributi di cui si tratta ex art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 va individuato in relazione al termine di versamento dei contributi legislativamente previsto (ai sensi dell'art. 18, comma 4, D,Lgs 241/1997, “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”) e, segnatamente, in
2 relazione ai termini per il versamento delle imposte a saldo per l'anno in questione (2011) il
16/06/2012.
I suddetti termini sono stati confermati dalla ordinanza della Cassazione Sez. III n. 2543 anno 2019, che ha ribadito per giurisprudenza costante che i Decreti Ministeriali, che in alcuni casi possono differire i termini per il versamento delle imposte, non sono fonti del diritto (art. 1 preleggi), atteso che sono meri atti amministrativi non caratterizzati dal duplice connotato della normativa e della giuridicità.
Risulta pertanto chiaro che il diritto dell'ente previdenziale sorga nel momento in cui maturino, a carico del contribuente, i fatti costitutivi quali previsti dalla legge mentre la dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, “quale esternazione di scienza”, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 27950/2018).
CP_ Ne discende che nella presente fattispecie la pretesa creditoria dell' risulta prescritta, atteso che il primo atto relativo all'avviso bonario risulta notificato al ricorrente in data 23/08/2017 e cioè oltre cinque anni dal termine di versamento dei contributi per l'anno 2011 che scadeva il 16/06/2012 –
09/07/2012.
In conseguenza di quanto suesposto l'intimazione di pagamento risulta inefficace per la prescrizione dei crediti sottesi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Contrariis reiectis, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara inefficace la intimazione di pagamento opposta per la intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali dovuti per l'anno 2011 pari all'importo di €
1.752,05;
-condanna in via solidale le parti resistenti al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in € 900,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Cassino 13/02/2024
Il Giudice onorario
Marina La Ricca
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