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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/03/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2757/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MAURO LASCARI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. GIANI LEONARDO e avv. FRANCESCO NICORA
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.. parte convenuta - gli strumenti finanziari oggetto del presente contenzioso Parte_2
sono delle quote emesse da società di investimento a capitale variabile denominate
(rectius ICVC secondo la terminologia irlandese) - si tratta di fondi di Pt_3
investimento, in questo caso costituiti ai sensi del diritto irlandese, che a differenza di quanto accade per i fondi costituiti ai sensi del diritto italiano, sono costituiti in forma societaria e dunque dotati di propria autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica ai sensi della legge di incorporazione - le possono essere a propria volta Pt_3 costituite nella forma di “fondi ombrello”, ovvero fondi composti da diversi sub-fondi denominati “comparti”, che consistono in altri patrimoni autonomi e segregati della stessa - ai sensi del diritto irlandese, le costituite ai sensi di tale legge Pt_3 Pt_3
vengono gestite da vere e proprie società di gestione indipendenti - il mandato di gestione è disciplinato da un apposito contratto di gestione tra la , appunto, e la Pt_3
società di gestione incaricata - le quote delle , non diversamente da altri strumenti Pt_3 finanziari, vengono immesse sul mercato nell'ambito di specifici programmi di emissione, disciplinati dalla legge del luogo di incorporazione della , ma diretti al Pt_3
mercato anche di altre giurisdizioni di volta in volta individuate previa autorizzazione all'ingresso fornita dalle rispettive Autorità di Vigilanza di volta in volta competenti - il programma di emissione delle quote delle è, dunque, disciplinato sempre e Pt_3
comunque dalla legge dello Stato di emissione e vigilato dalla competente autorità di vigilanza sulla base del principio dell'Home country control - nell'ambito di ciascun programma di emissione, la c.d. emittente (i.e. la che offre al mercato la Pt_3 Pt_3
sottoscrizione delle proprie quote) deve redigere il c.d. prospetto informativo: un documento analitico e onnicomprensivo, redatto nella lingua nazionale dello stato di incorporazione dell'emittente, che descrive gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e più in generale tutta la struttura e il funzionamento del programma di emissione fornendo agli investitori e al mercato ogni informazione rilevante per valutare l'investimento - la predispone e pubblica anche il Key Investor Information Pt_3
Document. (il “KIID” e congiuntamente con il prospetto informativo anche la
“Documentazione d'Offerta”) che riassume le caratteristiche fondamentali dello strumento finanziario ed è pubblicato nella lingua nazionale di ciascuno Stato in cui è ammessa la distribuzione dello strumento stesso - si tratta di un documento schematico ed estremamente sintetico che deve essere consegnato (dall'intermediario) all'investitore prima che questi effettui l'investimento - la è l'unica responsabile Pt_3
(insieme ovviamente ai suo amministratori) nei confronti del mercato per la predisposizione della Documentazione d'Offerta e, dunque, per la loro correttezza.
Rilevava inoltre – la non è titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta CP_1
in giudizio da parte attrice - l'esponente: non ha avuto alcun ruolo nell'ambito del programma di emissione degli strumenti finanziari oggetto di causa;
non ha mai intrattenuto rapporti con l'attore, essendo esclusivo compito degli intermediari finanziari (e dunque non di curare la distribuzione dei prodotti finanziari a CP_1
Pag. 2 di 4 seconda del profilo di rischio dell'investitore e dunque eventualmente tenerlo in considerazione ai fini di valutazione di appropriatezza ed adeguatezza, non ha redatto la documentazione d'offerta dei prodotti oggetto del presente giudizio;
il KIID e il prospetto informativo non forniscono all'investitore alcuna garanzia di performance e/o
“promessa” di rendimento, evidenziando, al contrario, i rischi specifici del prodotto finanziario;
il KIID informa espressamente gli investitori della possibilità di perdita di
“una parte o la totalità del capitale investito” e contiene molteplici avvisi relativi al rischi specifici correlati ai prodotti di causa;
il prospetto informativo chiarisce sin dalle prime pagine che non vi può essere alcuna assicurazione che un fondo raggiunga il suo obiettivo di investimento, chiarendo che l'investimento in un fondo contiene un rischio di investimento “including possible loss of the amount invested”; gli strumenti oggetto di causa sono connotati da un rischio elevato di livello 4 su 7, con la conseguenza che tutte tali circostanze devono intendersi pacifiche.
Evidenziava inoltre quanto segue - destituita di fondamento è poi l'unica censura avanzata da controparte secondo cui la Parte_4
Fund A EUR Hedged Acc isin IE00BLP5S460 sarebbe stata incorporata da - nel CP_1
caso di specie non vi è stata alcuna fusione tra l'emittente gli strumenti finanziari acquistati dal e la società esponente (cfr. pagg. 7 e ss. della comparsa di Parte_1
risposta).
Ciò posto, basterebbero solamente tali considerazioni per rigettare la domanda attorea.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, anche la mancata specifica contestazione, avrebbero addirittura dispensato la convenuta dal fornire la prova effettiva di tali elementi, ben potendosi applicare i principi desumibili dall'art. 115
c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, che consente all'organo giudicante di porre a fondamento della decisione anche i fatti "non specificamente contestati" dalle parti costituite in quanto, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, "la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio" (cfr. in tal senso Cass.
Civ., Sez. III, 18.5.2011 n. 10860).
Pag. 3 di 4 In particolare, a dire della Corte, "se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della domanda", bisognerebbe "concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva", il quale fonda, di contro, tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost." (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
A ben vedere, tuttavia, le contestazioni sollevate, oltre che assolutamente generiche non sono neppure circostanziate, soprattutto in riferimento al difetto di legittimazione passiva come legittimamente sollevato da parte convenuta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 24/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 2757/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MAURO LASCARI Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
, C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. GIANI LEONARDO e avv. FRANCESCO NICORA
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.. parte convenuta - gli strumenti finanziari oggetto del presente contenzioso Parte_2
sono delle quote emesse da società di investimento a capitale variabile denominate
(rectius ICVC secondo la terminologia irlandese) - si tratta di fondi di Pt_3
investimento, in questo caso costituiti ai sensi del diritto irlandese, che a differenza di quanto accade per i fondi costituiti ai sensi del diritto italiano, sono costituiti in forma societaria e dunque dotati di propria autonomia patrimoniale perfetta e personalità giuridica ai sensi della legge di incorporazione - le possono essere a propria volta Pt_3 costituite nella forma di “fondi ombrello”, ovvero fondi composti da diversi sub-fondi denominati “comparti”, che consistono in altri patrimoni autonomi e segregati della stessa - ai sensi del diritto irlandese, le costituite ai sensi di tale legge Pt_3 Pt_3
vengono gestite da vere e proprie società di gestione indipendenti - il mandato di gestione è disciplinato da un apposito contratto di gestione tra la , appunto, e la Pt_3
società di gestione incaricata - le quote delle , non diversamente da altri strumenti Pt_3 finanziari, vengono immesse sul mercato nell'ambito di specifici programmi di emissione, disciplinati dalla legge del luogo di incorporazione della , ma diretti al Pt_3
mercato anche di altre giurisdizioni di volta in volta individuate previa autorizzazione all'ingresso fornita dalle rispettive Autorità di Vigilanza di volta in volta competenti - il programma di emissione delle quote delle è, dunque, disciplinato sempre e Pt_3
comunque dalla legge dello Stato di emissione e vigilato dalla competente autorità di vigilanza sulla base del principio dell'Home country control - nell'ambito di ciascun programma di emissione, la c.d. emittente (i.e. la che offre al mercato la Pt_3 Pt_3
sottoscrizione delle proprie quote) deve redigere il c.d. prospetto informativo: un documento analitico e onnicomprensivo, redatto nella lingua nazionale dello stato di incorporazione dell'emittente, che descrive gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e più in generale tutta la struttura e il funzionamento del programma di emissione fornendo agli investitori e al mercato ogni informazione rilevante per valutare l'investimento - la predispone e pubblica anche il Key Investor Information Pt_3
Document. (il “KIID” e congiuntamente con il prospetto informativo anche la
“Documentazione d'Offerta”) che riassume le caratteristiche fondamentali dello strumento finanziario ed è pubblicato nella lingua nazionale di ciascuno Stato in cui è ammessa la distribuzione dello strumento stesso - si tratta di un documento schematico ed estremamente sintetico che deve essere consegnato (dall'intermediario) all'investitore prima che questi effettui l'investimento - la è l'unica responsabile Pt_3
(insieme ovviamente ai suo amministratori) nei confronti del mercato per la predisposizione della Documentazione d'Offerta e, dunque, per la loro correttezza.
Rilevava inoltre – la non è titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta CP_1
in giudizio da parte attrice - l'esponente: non ha avuto alcun ruolo nell'ambito del programma di emissione degli strumenti finanziari oggetto di causa;
non ha mai intrattenuto rapporti con l'attore, essendo esclusivo compito degli intermediari finanziari (e dunque non di curare la distribuzione dei prodotti finanziari a CP_1
Pag. 2 di 4 seconda del profilo di rischio dell'investitore e dunque eventualmente tenerlo in considerazione ai fini di valutazione di appropriatezza ed adeguatezza, non ha redatto la documentazione d'offerta dei prodotti oggetto del presente giudizio;
il KIID e il prospetto informativo non forniscono all'investitore alcuna garanzia di performance e/o
“promessa” di rendimento, evidenziando, al contrario, i rischi specifici del prodotto finanziario;
il KIID informa espressamente gli investitori della possibilità di perdita di
“una parte o la totalità del capitale investito” e contiene molteplici avvisi relativi al rischi specifici correlati ai prodotti di causa;
il prospetto informativo chiarisce sin dalle prime pagine che non vi può essere alcuna assicurazione che un fondo raggiunga il suo obiettivo di investimento, chiarendo che l'investimento in un fondo contiene un rischio di investimento “including possible loss of the amount invested”; gli strumenti oggetto di causa sono connotati da un rischio elevato di livello 4 su 7, con la conseguenza che tutte tali circostanze devono intendersi pacifiche.
Evidenziava inoltre quanto segue - destituita di fondamento è poi l'unica censura avanzata da controparte secondo cui la Parte_4
Fund A EUR Hedged Acc isin IE00BLP5S460 sarebbe stata incorporata da - nel CP_1
caso di specie non vi è stata alcuna fusione tra l'emittente gli strumenti finanziari acquistati dal e la società esponente (cfr. pagg. 7 e ss. della comparsa di Parte_1
risposta).
Ciò posto, basterebbero solamente tali considerazioni per rigettare la domanda attorea.
Tanto premesso ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, anche la mancata specifica contestazione, avrebbero addirittura dispensato la convenuta dal fornire la prova effettiva di tali elementi, ben potendosi applicare i principi desumibili dall'art. 115
c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009, che consente all'organo giudicante di porre a fondamento della decisione anche i fatti "non specificamente contestati" dalle parti costituite in quanto, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione, "la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio" (cfr. in tal senso Cass.
Civ., Sez. III, 18.5.2011 n. 10860).
Pag. 3 di 4 In particolare, a dire della Corte, "se fosse sufficiente una contestazione generica e di stile affinché l'attore sia tenuto a provare tutti i fatti costitutivi della domanda", bisognerebbe "concludere che, in questo caso, non opererebbe l'onere di contestazione tempestiva", il quale fonda, di contro, tutto il sistema processuale.
A tal fine rilevano il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
il sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
i principi di lealtà e probità posti a carico delle parti;
il generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost." (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 13.6.2005 n. 12636).
Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici
(cfr. in tal senso anche Tribunale di Monza, 05.01.11).
A ben vedere, tuttavia, le contestazioni sollevate, oltre che assolutamente generiche non sono neppure circostanziate, soprattutto in riferimento al difetto di legittimazione passiva come legittimamente sollevato da parte convenuta.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza non essendovi motivi di deroga.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per competenze, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15% per spese generali. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 24/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
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