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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1657/2023 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA PIAVE N. 157, CAPO C.F._1
D'LA (ME), presso lo studio dell'Avv. AMADORE EMILIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2023 esponeva di aver Parte_1 ricevuto, in data 23.03.2023, provvedimento con cui l' comunicava di averle CP_1
pagato in più, per il periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023, sulla pensione cat.
INVCIV n. 07099217, un importo complessivo di €. 1.229,61 per i seguenti motivi: “sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto i redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta”, chiedendo la restituzione della predetta somma;
di aver presentato, in data 04.04.2023, ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento, rigettato dal Comitato Provinciale il 17.05.2023. Contestava
l'illegittimità del provvedimento stante la genericità della richiesta di restituzione e l'assoluto difetto di motivazione;
eccepiva, inoltre, l'irripetibilità delle somme oggetto dell'indebito, percepite in buona fede, e concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'irripetibilità delle stesse, con condanna dell' alla restituzione di CP_1
eventuali importi indebitamente trattenuti, nonché al pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e ne deve, dunque, essere dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva decisa.
Al fine di statuire sulla fondatezza delle pretese attoree occorre preliminarmente riassumere la normativa di riferimento.
Giova premettere che la disciplina speciale dettata in tema di indebito previdenziale (art. 52 l. n. 88/89 e art. 13 l. n. 412/91) non si applica alle fattispecie, come quella in esame, relative ad un indebito assistenziale. Ciò chiarito, si rileva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che
l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 15 ottobre
2019, n. 26036).
La Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema
2 civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari proprie e della famiglia (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006 n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993 n. 431). La Corte di Cassazione ha quindi evidenziato che “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass.
23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui gli «organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…, degli invalidi hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo pagamento») ed il d.l.
173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte»
(risultando invece abrogata la l. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass.
7048/2006, cit.) (Cass. 15 ottobre 2019, n. 26036). Ed ancora la Corte ha evidenziato che la piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in l.
3 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo aver demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità. La Suprema Corte ha quindi concluso nel senso che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003,
n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dall'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dall'accipiens.
Ciò premesso, occorre osservare che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di
4 soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (in applicazione dell'anzidetto principio, la suprema corte ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della CP_ pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate
a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato
CP_ dell' )” (Cass. 5 novembre 2011, n. 198). Nel caso di specie, l' CP_3 previdenziale ha comunicato, in maniera alquanto generica, che “lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/03/2023 un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07099217 per un importo complessivo di euro 1.229,61 per i seguenti motivi: “Sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta” (cfr. nota CP_1
del 7 marzo 2023). Appare, quindi, che l' abbia erogato il trattamento CP_3
pensionistico nella misura che poi, secondo le indagini dello stesso, si è rilevata non corretta, senza però dedurre in alcun modo il dolo o la malafede dell'accipiens.
Deve, pertanto, trovare accoglimento la domanda del ricorrente volta all'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, anche in assenza di ogni altra deduzione da parte dell'Ente che non si è costituito nel presente giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Va conseguentemente dichiarata irripetibile la somma di € 1.229,61 chiesta in restituzione alla ricorrente, con condanna dell' alla restituzione di eventuali CP_1
importi ove già trattenuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 legge n. 412 del 1991.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la semplicità delle questioni affrontate. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Emiliano Amadore.
P. Q. M.
5 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
CP_
con ricorso depositato in data 24/05/2023 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di € 1.229,61, con condanna dell' alla restituzione di eventuali CP_1
importi ove già trattenuti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 legge n. 412 del 1991;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1 liquida in € 886,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv.
Emiliano Amadore.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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