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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione VI civile e concorsuale
Il Tribunale di Torino, composto dai magistrati
Dott. Enrico Astuni Presidente
Dott.ssa Maurizia Giusta Giudice
Dott.ssa Antonia Mussa Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35/2025 r.g. promosso da
p. IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore, rappresentata e difesa come in atti nei confronti di in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 Controparte_2
c.f./p.IV , con sede legale in Cambiano (TO) via cavalieri Vittorio P.IV_2
Veneto n. 21, avente ad oggetto attività di produzione filtri aria, olio e carburante;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
dato atto della mancata costituzione di parte debitrice;
sentite le parti all'udienza del 10.3.2025 e 14.4.2025;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che l'onere della prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII è in capo a parte debitrice e che non emergono al riguardo elementi di segno contrario (cfr. bilancio al 31.12.2022); premesso che la creditrice vanta un credito per forniture pari a euro Parte_1
84.674,74 oltre interessi e spese di procedura;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dal credito di parte ricorrente in considerazione della natura e dell'importo nonché dalla perduranza degli inadempimenti risalenti al 2022; dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per circa 15.000,00 euro;
dal mancato deposito dei bilanci successivi al 31.12.2022; dalla situazione di decozione già emergente dall'ultimo bilancio depositato nel 2022; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1
persona dell'Amministratore Unico c.f./p.IV , con Controparte_2 P.IV_2
sede legale in Cambiano (TO) via cavalieri Vittorio Veneto n. 21, avente ad oggetto attività di produzione filtri aria, olio e carburante;
nomina la dott.ssa Antonia Mussa Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Marta Mazzucchi Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 22.09.2025 ore 14.30 aula 9 Palazzo di Giustizia, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Antonia Mussa
Il Presidente
Dott. Enrico Astuni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Sezione VI civile e concorsuale
Il Tribunale di Torino, composto dai magistrati
Dott. Enrico Astuni Presidente
Dott.ssa Maurizia Giusta Giudice
Dott.ssa Antonia Mussa Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35/2025 r.g. promosso da
p. IV , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1
tempore, rappresentata e difesa come in atti nei confronti di in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 Controparte_2
c.f./p.IV , con sede legale in Cambiano (TO) via cavalieri Vittorio P.IV_2
Veneto n. 21, avente ad oggetto attività di produzione filtri aria, olio e carburante;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
dato atto della mancata costituzione di parte debitrice;
sentite le parti all'udienza del 10.3.2025 e 14.4.2025;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che l'onere della prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 CCII è in capo a parte debitrice e che non emergono al riguardo elementi di segno contrario (cfr. bilancio al 31.12.2022); premesso che la creditrice vanta un credito per forniture pari a euro Parte_1
84.674,74 oltre interessi e spese di procedura;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dal credito di parte ricorrente in considerazione della natura e dell'importo nonché dalla perduranza degli inadempimenti risalenti al 2022; dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per circa 15.000,00 euro;
dal mancato deposito dei bilanci successivi al 31.12.2022; dalla situazione di decozione già emergente dall'ultimo bilancio depositato nel 2022; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in Controparte_1
persona dell'Amministratore Unico c.f./p.IV , con Controparte_2 P.IV_2
sede legale in Cambiano (TO) via cavalieri Vittorio Veneto n. 21, avente ad oggetto attività di produzione filtri aria, olio e carburante;
nomina la dott.ssa Antonia Mussa Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Marta Mazzucchi Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 22.09.2025 ore 14.30 aula 9 Palazzo di Giustizia, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.04.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Antonia Mussa
Il Presidente
Dott. Enrico Astuni