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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE AR, all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8/2019 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli avv.ti con gli avv.ti Emilio magro, Walter Miceli e Fabio Ganci che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Messina (c.f. ), in persona dei P.IVA_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati a Messina presso la sede di quest'ultimo ufficio, rappresentati e difesi dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò per procura in atti, resistenti in persona del dirigente pro Controparte_1 tempore, resistente contumace oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - valutazione servizio pre ruolo - fasce stipendiali e ricostruzione carriera.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 16 marzo 2018 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato dal
[...] quale docente di scuola dell'infanzia con decorrenza 7 settembre Controparte_2
2012, deduceva di avere stipulato in precedenza plurimi contratti a tempo determinato tra il 2000 e il 2012 per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e lamentava che in sede di ricostruzione di carriera con decreto prot. n. 354 del 13 novembre 2013 il Dirigente Scolastico dell' di ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali Controparte_3 CP_1 aveva applicato il CCNL relativo al personale del comparto scuola del 19 luglio 2011, collocandola nella fascia zero alla conferma in ruolo, in violazione del principio di non discriminazione tra dipendenti assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato e non le aveva riconosciuto i servizi d'insegnamento prestati alle dipendenze della scuola secondaria di primo grado paritaria denominata “Club dei Bimbi” di Messina.
Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i diversi contratti stipulati, anche in scuole paritarie, come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
di condannare l'Amministrazione resistente, in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocarla nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
e di condannarla al pagamento delle relative differenze retributive dovute in virtù del collocamento nella predetta fascia stipendiale, nonché ad applicare in proprio favore la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e di condannare dunque l'Amministrazione resistente al pagamento delle relative differenze retributive e di quelle corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato e quello prestato con tutti i contratti a tempo determinato in narrativa indicati.
Nella resistenza del Ministero, dell e dell' convenuti, contumace CP_4 CP_5
CP_ l disposta ctu contabile, la ricorrente dopo svariati rinvii chiesti in attesa della pronuncia della
Corte di Giustizia formulava espressa rinuncia alla domanda inerente la valutazione del servizio svolto presso le scuole paritarie. Quindi, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2 2.- Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al Ministero dell'Istruzione e del Merito, già , quale datore di lavoro della ricorrente, difettando invece in CP_6 capo all'Ufficio scolastico regionale. Trattasi invero di sua mera articolazione territoriale cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett.
f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
3.- In fatto si rileva che le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre-ruolo svolto dalla con ripetuti contratti a termine sono documentalmente provate dai certificati Pt_1 allegati.
Ella ha dedotto a fondamento della domanda che il CCNL del 4 agosto 1995 e poi il CCNL del 23 gennaio 2009 prevedevano 7 fasce stipendiali: classe 0 fascia da 0 a 2 anni;
classe 3 fascia da
3 a 8 anni;
classe 9 fascia da 9 a 14 anni;
classe 15 fascia da 15 a 20 anni;
classe 21 fascia da 21 a
27 anni;
classe 28 fascia da 28 a 35 anni;
classe 35 da 35 anni in poi.
Con il CCNL del 4 agosto 2011 le posizioni stipendiali sono state rimodulate, con la riduzione a 6 fasce e accorpamento delle prime due, portate a 0-8 (art. 2, comma 1, e tabella A). Lo stesso accordo, tuttavia, ha stabilito che il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” (art. 2, comma 2); e che il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni” (comma 3).
Tale clausola di favore, derogatoria della disciplina generale, dovrebbe trovare applicazione anche ai dipendenti che hanno iniziato a lavorare in forza di una successione di contratti a tempo determinato iniziata prima di tale data. L'esclusione dal suo ambito applicativo di tale personale comporterebbe, infatti, la violazione del principio di parità di trattamento di cui all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Giova precisare che la data del 19 luglio 2011, più volte riportata in ricorso e in alcuni precedenti, si riferisce alla stipula dell'ipotesi di CCNL, che è stato poi stipulato il 4 agosto 2011.
Ciò premesso, ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att.
c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato hanno
3 affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
99/70/CE, seppur non sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla prima questione la Corte di Giustizia si è ripetutamente occupata dell'interpretazione di tale clausola - la quale obbliga gli Stati membri ad assicurare al lavoratore a termine “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle dell'assunto a tempo indeterminato “comparabile” - chiarendo che essa esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha il carattere di norma self-executing, poiché incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dal singolo nei confronti dello
Stato (v. sent. 13 settembre 2007, causa c-307/05, e sent. 8 settembre 2011, causa Persona_1
C-177/10 . Le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del Persona_2 lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 cit., e quindi possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9 luglio 2015, causa C-177/14 Regojo Dans): a tal fine non è sufficiente che la disparità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, ma occorrono elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e alle caratteristiche delle mansioni espletate.
I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo (v. sent. del 20 giugno
2019 in causa C- 72/18, US Aróstegui, secondo cui «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo,
4 con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce
l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale».
Dalla disamina dei contratti stipulati dall'istante emerge che le mansioni contrattualmente attribuitele sono state uguali a quelle del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato, e anche le modalità di selezione, in quanto basate su graduatorie, così come obblighi e responsabilità sono identici. Pertanto, non sussiste alcuna “ragione oggettiva”, concretatasi in peculiari elementi, circostanze o modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata dal ricorrente rispetto a quella svolta dai colleghi di ruolo (v. sul punto già sent.
Corte di Giustizia sent. 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, ). Persona_3
Va, quindi, esclusa la conformità al diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi del comparto scuola succedutesi nel tempo, in forza delle quali “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo” senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio che, al contrario, le parti collettive hanno valutato e valorizzato per il personale a tempo indeterminato prevedendo un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità (v. in esatti termini Cass. n. 22558/2016; conf. da Cass. n.
20918/2019, n. 30573/2019).
La ricorrente ha, dunque, diritto al pieno riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata e quindi alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo per i servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno svolti dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2011/2012.
3.1.- Occorre, a questo punto, rilevare che è senz'altro inammissibile, perché tardiva,
l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con la memoria di costituzione depositata il giorno prima dell'udienza.
Invero, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, essa è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (v. Cass. n. 27866/2008).
4.- Con riferimento alla seconda questione qui controversa è ius receptum (a partire da Cass. nn. 31149/2019 cit., nn. 33138, 33139, 33140 del 2019) che:
- l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola 4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso
5 indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
- l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Anche l'art. 2 del CCNL del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (c.d. clausola di salvaguardia), ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'A.Q. cit., e pertanto deve essere disapplicato in parte qua da parte del giudice anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt.
485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno
2023 n. 69 (v. per quest'ultima precisazione Cass. n. 6138/2025, secondo cui “La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito”).
“Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”, con il riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione. Invero, il diritto dell'Unione impone di estendere a questi le medesime condizioni di impiego riservate al personale a tempo indeterminato e fra queste rientra una disposizione transitoria, qual è quella che qui viene in rilievo, che nel passaggio ad un diverso sistema che valorizza in misura minore l'anzianità di servizio, salvaguarda il diritto già acquisito, limitando l'applicazione della nuova progressione stipendiale solo ai nuovi assunti (v. in termini
Cass. n. 6656/2023, che richiama Cass. n. 2924/2020 resa in un caso di docente immesso in ruolo in data 1 settembre 2011).
6 Ciò premesso, il nominato CTU, dr. dopo un attento esame della documentazione Per_4 prodotta, ha rilevato che: “Dal decreto emesso dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia –
– si ricava che gli anni di pre-ruolo sono stati Controparte_1 valutati ai sensi dell'articolo 485 del D. Lgs. 297/94 (…). Vengono infatti riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità pre ruolo in 4 anni e 10 mesi e 20 giorni (primi quattro anni per intero e restanti anni per i due terzi) ed ai soli fini economici 5 mesi e giorni 10 (il restante terzo).
Nel decreto di ricostruzione della carriera si specifica che, l'anzianità considerata utile solo ai fini economici (5 mesi e 10 giorni) diverr‡ utilizzabile ai fini della posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di 18 anni, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/88.”.
Tenuto conto dei periodi di pre-ruolo svolti dalla ricorrente, analiticamente indicati nel predetto decreto prot. n. 1231 del 19 febbraio 2011, e valutata la legittimità del provvedimento secondo i principi di diritto enunciati dalla S.C. con la richiamata sentenza n. 31149/2019, il consulente ha calcolato un'effettiva anzianità utile – escluso il servizio svolto negli istituti paritari
(cfr. Cass. n. 10460/2024) – pari a 4 anni 8 mesi e 13 giorni, superiore all'anzianità di pre-ruolo ai fini economici e giuridici computata nel decreto di ricostruzione ai sensi dell'art. 485 d.l.gs. n.
297/1994, pari, come detto, a 4 anni e 10 mesi e 20 giorni.
Tali conclusioni, rimaste pressocché incontestate, sono condivisibili in quanto coerenti con i parametri indicati e accompagnati da esaustiva motivazione.
Dunque, alcuna illegittima disparità di trattamento sotto tale profilo risulta ravvisabile nel decreto di ricostruzione impugnato, con la conseguenza che le relative domande di rideterminazione dell'anzianità di servizio e di conseguente condanna al pagamento delle connesse differenze retributive e contributive, vanno respinte.
Di contro, sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, detto decreto risulta illegittimo nella parte in cui non ha inserito la alla data di assunzione a tempo indeterminato nella fascia Pt_1 retributiva 3-8 anni. Ella ha inoltre diritto a conservare, quale emolumento ad personam, tale maggiore valore stipendiale fino al conseguimento della fascia 9-14 anni.
Di conseguenza il Ministero convenuto va condannato ad applicare in favore della ricorrente la clausola di salvaguardia invocata e a corrisponderle le conseguenti differenze retributive nonchè quelle spettanti per la progressione economica e quindi a titolo di incrementi stipendiali, connessi all'anzianità di servizio, non percepiti durante tutto il periodo di precariato (v. superiore punto 3), il tutto con gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n.
724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021).
7 5.- L'accoglimento non integrale della pretesa e la controvertibilità delle questioni fino ai più recenti arresti di legittimità giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile e dell'attività svolta, in 4.758 euro, di cui 130 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a definitivo carico del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Parte_1 dell'anzianità di servizio tenendo conto dei servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno, esclusi quelli negli istituti paritari, svolti pre-ruolo dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2011/2012, nonchè all'adeguamento del proprio trattamento retributivo in conseguenza della medesima progressione economica dei docenti di ruolo;
2) dichiara, altresì, il diritto della ricorrente a vedersi applicata, in sede di ricostruzione di carriera, la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 e quindi a essere inserita alla data di immissione in ruolo nella fascia retributiva 3-8 anni e a conservare, quale emolumento ad personam, tale maggiore valore stipendiale fino al conseguimento della fascia 9-14 anni;
3) per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate per i superiori titoli, con gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo;
4) condanna, altresì, il Ministero resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare alla ricorrente metà delle altre spese processuali, liquidata in 4.758 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati, compensando il resto.
Messina, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
LE AR
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