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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4263/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente rel. dr. Emanuela Gallo Giudice dr. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 17.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 4263/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Rizzo, giusta mandato in Parte_1 atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO
-
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 13.2.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 il ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Andria (Atto n. Controparte_1
11-Parte I- Volume 2-Anno 2010), rappresentando che dal matrimonio non sono nati figli e che le parti in causa si separavano giusta sentenza n. 2405/18 (depositata in data
1 30.11.2018) emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG
3553/17, non impugnata e passata in giudicato.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, senza altre richieste
La resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 04.07.2024, il Tribunale, preso atto che il ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta a parte la declaratoria di scioglimento del matrimonio, come confermato in udienza, rinviava la causa all'udienza del 13.02.2025 ex art 127 ter c.p.c., ritenendola matura per la decisione.
Alla detta udienza pertanto la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia conforme della sentenza n. 2405/18 (depositata in data 30.11.18) emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio iscritto al n. rg 3553/17, non impugnata e passata in giudicato come da attestazione ex art 124 delle disp. Att c.p.c. in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Andria nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Rimane da statuire sulle spese di lite, le quali, in ragione dell'esito del giudizio e delle peculiarità dello stesso e tenuto conto che, sebbene la contumacia sia un comportamento processualmente neutro, è pur sempre rappresentativo di una condotta non oppositiva da parte della resistente, sicché si ravvisano eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 17.11.2023 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa in Andria
(BT) (Atto n. 11, Parte I, Volume 2, Anno 2010);
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti.
3) compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 4.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr. Laura Cantore Presidente rel. dr. Emanuela Gallo Giudice dr. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 17.11.2023 nel registro generali affari contenziosi del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 4263/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Rizzo, giusta mandato in Parte_1 atti
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani - INTERVENUTO
-
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 13.2.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 il ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Andria (Atto n. Controparte_1
11-Parte I- Volume 2-Anno 2010), rappresentando che dal matrimonio non sono nati figli e che le parti in causa si separavano giusta sentenza n. 2405/18 (depositata in data
1 30.11.2018) emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG
3553/17, non impugnata e passata in giudicato.
Su tali premesse, non essendosi più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi a far tempo dall'udienza presidenziale, ha concluso chiedendo pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, senza altre richieste
La resistente non si costituiva nonostante la ritualità della notifica.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 04.07.2024, il Tribunale, preso atto che il ricorrente non aveva formulato alcuna richiesta a parte la declaratoria di scioglimento del matrimonio, come confermato in udienza, rinviava la causa all'udienza del 13.02.2025 ex art 127 ter c.p.c., ritenendola matura per la decisione.
Alla detta udienza pertanto la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Motivi della decisione
La domanda principale è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia conforme della sentenza n. 2405/18 (depositata in data 30.11.18) emessa dal Tribunale di Trani nell'ambito del giudizio iscritto al n. rg 3553/17, non impugnata e passata in giudicato come da attestazione ex art 124 delle disp. Att c.p.c. in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
In quanto è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, la domanda va accolta, dichiarandosi lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile di Andria nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Rimane da statuire sulle spese di lite, le quali, in ragione dell'esito del giudizio e delle peculiarità dello stesso e tenuto conto che, sebbene la contumacia sia un comportamento processualmente neutro, è pur sempre rappresentativo di una condotta non oppositiva da parte della resistente, sicché si ravvisano eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 17.11.2023 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in causa in Andria
(BT) (Atto n. 11, Parte I, Volume 2, Anno 2010);
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti.
3) compensa interamente le spese tra le parti;
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 4.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
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