Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data al n. 4629 dell'anno 2023 del Ruolo Generale promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
GIANNI BASSANI, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANA CP_1 C.F._2
BROSCA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate nelle note di trattazione scritta de- positate in data 11.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti, separatesi consensualmente alle condizioni omologate da questo Tribunale in data 06.05.2015, divorziate in forza della sentenza n. 1176/2016 pubblicata da questo
Tribunale in data 29.06.2016, sono genitori delle figlie minorenni (nata il Per_1
27.12.2010) e (nata il [...]), dall'aprile dell'anno 2018, stabilmente e Per_2
prevalentemente collocate presso la madre (non più nell'immobile a quest'ultima asse- gnato in sede di separazione e divorzio sito in Gorla Minore, Via Tagliamento 12, di cui
( . Controparte_2
La ricorrente, infatti, alla prima udienza celebrata in data 28.02.2024, ha dichiarato di avere contratto matrimonio civile in data 19.12.2023 con e che dalla Controparte_2
loro unione è nata il [...] la figlia e, tra l'altro, che il resistente Persona_3
versa regolarmente il contributo pattuito in sede di divorzio “che con la rivalutazione ammon- ta a € 600,00 al mese circa”. Dal canto suo, il resistente ha dichiarato di percepire l'intero importo mensile dell'assegno unico spettante per la prole che ammonta a € 398,00 circa, di non avere né convivenze né relazioni in corso, che le abitazioni delle parti distano un chilometro, che la rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ammonta a
€ 450,00 al mese e che l'ultima rata scadrà a giugno 2024.
In sede di audizione delle minori (in data 28.02.2024), e hanno lamentato Per_1 Per_2
la mancanza di dialogo con il resistente che non chiamano più papà, di rifiutarsi di fre- quentarlo durante la settimana così come previsto da questo Tribunale in data
06.05.2015/29.06.2016 e di accettare di frequentarlo soltanto a weekend alternati (sia pu- re senza intrattenere con il medesimo una relazione significativa).
In via provvisoria e urgente, alla prima udienza celebrata in data 28.02.2024, le parti si sono accordate per modificare parzialmente i provvedimenti vigenti nel senso di ripartire al 50% ciascuno le spese straordinarie come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Mi- lano, comprendendo le spese per i regali di compleanno delle amiche/degli amici delle minori sino a un importo massimo totale di € 25,00 (per ciascun regalo) e di ripartire al
50% ciascuno l'importo mensile dell'assegno unico spettante per la prole dal mese di no- vembre 2023 compreso (all'epoca pari a € 398,00 e percepito integralmente dal padre). È stata quindi disposta la parziale modifica dei provvedimenti vigenti in senso conforme agli accordi innanzi siglati, che le figlie minori frequentassero il padre a weekend alternati dal sabato mattina al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e che l'eventuale ri- fiuto delle minori di recarsi dal padre nel weekend venisse segnalato al giudice istruttore senza chiedere l'intervento delle forze dell'ordine ed è stata disposta “c.t.u. a orientamento psicodinamico al fine di indagare le relazioni tra i genitori e le figlie minori, le ragioni della frattura in- nanzi accertata nella relazione padre/figlie minori, se e come sia possibile recuperare detta relazione e/o quali percorsi sia necessario e/o utile e/od opportuno avviare per garantire alle minori il diritto a una sana ed equilibrata crescita psicofisica, intellettuale e morale e attribuire, sin d'ora, al c.t.u. il potere/la facoltà di avviare, nel corso delle operazioni peritali, con il consenso delle parti, un percorso di coordina- zione genitoriale (sotto la sua supervisione) al fine di favorire il dialogo tra i genitori delle minori, la composizione dei punti di disaccordo, la condivisione delle informazioni “fondamentali” e l'assunzione delle decisioni più importanti avuto riguardo al superiore interesse morale e materiale di e di Per_1 Per_4
”. Le domande non connesse formulate dalle parti sono state dichiarate inammissibili.
In data 05.09.2024 la c.t.u. ha depositato l'elaborato peritale dalla quale, per quello che qui rileva, è emerso: “entrambe le ragazze, pur avendo consolidato nella loro prima infanzia un si- gnificativo e solido legame con il padre, oggi appaiono determinate a sacrificarlo in favore di una totale appartenenza alla nuova realtà familiare materna, dove il bisogno di controllare e presidiare la madre assume le forme di un patto di assoluta fedeltà alla stessa, gratificandola con la loro costante presenza e lealtà. Le minori, inconsapevoli di tali inconsci meccanismi, necessitano di solidi aiuti da parte delle figu- re di riferimento che ruotano intorno a loro […] Come condiviso con il collegio peritale e con entrambi i genitori, che hanno già iniziato ad attivare nuove e più consone modalità relazionali sia tra loro, sia con le figlie, attenendosi alle indicazioni ricevute e riconoscendo il malessere vissuto da entrambe le ragazze e che potrebbe avere esiti patologici sul loro sviluppo personale e relazionale, si auspica che il nucleo possa intraprendere i tempi brevi un percorso terapeutico familiare”.
Alla successiva udienza celebrata in data 12.09.2024, constatata la disponibilità delle parti ad avviare il percorso loro indicato, il giudice istruttore ha disposto che “il c.t.u. verifichi se il Centro “Orme Nuove” di Busto A. sia disponibile e in che tempi a offrire al nucleo familiare sub iu- dice il percorso terapeutico familiare ritenuto rispondente alle esigenze del medesimo, ne assicuri la presa in carico e/o monitori la fase iniziale di detto percorso al fine di verificarne la positività/fruttuosità e de- positi relazione scritta entro e non oltre il 13.12.2024. Ove il Centro Orme Nuove non garantisca la celere presa in carico del nucleo familiare individui altro centro utile e proceda come sopra”. Medio tempore, sono stati parzialmente modificati i provvedimenti vigenti ed è stato dispo- sto “che le figlie minorenni delle parti frequentino il padre una sera alla settimana, con orario flessibile e previo accordo e condivisione della stessa tra i due genitori, e a fine settimana alterati, con la flessibilità di poter fare accessi alla casa materna o partecipare ad attività programmate con la madre in talune cir- costanze per poi rientrare dal padre al fine di favorire una relazione con il padre maggiormente impron- tata alla collaborazione e alla condivisione in un legame di fiducia e comunicazione da ricostruire”.
In data 13.12.2024, tra l'altro, la c.t.u. ha dichiarato di avere “monitorato la situazione delle minori e le colleghe che in questi mesi hanno sostenuto i genitori alla riflessione su molti aspetti critici del- la genitorialità. Si constatava che la crisi familiare, già alla fine della ctu, appariva rientrata e composta.
Entrambi i genitori hanno fin da subito attivato risorse personali, affidandosi alle indicazioni ricevute, rimodulando alcune condotte disfunzionali, preoccupati del forte malessere delle figlie. Ad oggi entrambe le minori si recano regolarmente dal padre nella serata del mercoledì, cenando con lui;
a fine settimana alternati senza che mai chiedano al padre di rientrare presso la casa materna, pur sapendo di poterlo fare con il pieno consenso del padre che ha ben compreso il loro bisogno di sentirsi vicine alla piccola sorella e alla madre, che possono sentire al telefono liberamente. Nella giornata del giovedì il padre si reca a vedere i loro allenamenti e prende parte alle gare insieme alla madre delle ragazze. L'elemento significativo è che non vi è forzatura alcuna nell'agire delle minori, che appaiono, dal racconto di entrambi i genitori, spon- tanee e serene, tanto che hanno ripreso a chiamare il padre, papà; hanno ricominciato a pranzare con lui, dialogare con lui, ridere, scherzare, uscire e fare tutte quelle cose semplici e naturali che i figli fanno con i loro genitori (durante l'estate sono state a parchi acquatici, in piscina, a cena fuori con lui). I signori
[...]
attribuiscono il cambiamento come ampiamente determinato dalla ripresa di un dialogo ed un Parte_2
confronto costruttivo della coppia genitoriale. I due genitori infatti, quasi quotidianamente, si parlano al telefono, si confrontano sulle difficoltà delle figlie e sui primi cambiamenti adolescenziali, condividendo le decisioni che le riguardano. Il clima che si respira in colloquio con la coppia genitoriale è disteso e di ri- trovato equilibrio di una buona sintonia genitoriale. sta frequentando la I superiore di una scuola Per_1
di grafica a Tradate con una sufficiente media, mostrando una vivacità che va un po' contenuta e che i genitori riconoscono. si accinge a vivere i primi innamoramenti confrontandosi con la madre e chie- Per_1
dendo alla stessa particolari e racconti della vita di coppia dei genitori. Il signor è andato a prender- la qualche volta a scuola anche se la ragazza si muove in pullman autonomamente. sta frequen- Per_2
tando la II media. Le ragazze con il padre sono libere di parlare della sorella e a volte insieme a lui prendono dei pensierini per lei. Il signor ha sempre compreso l'importanza di mantenere e preservare il legame affettivo delle figlie con la sorellina. La scrivente CTU, in accordo con il collegio peritale, ritiene la situazione delle minori significativamente e positivamente mutata ed i genitori in grado di mettersi in discussione e accogliere le indicazioni cliniche che vengono loro fornite. Ritengono gli stessi di necessitare se non di un aiuto terapeutico giacché la crisi familiare è ricomposta, di un sostegno estemporaneo e di un monitoraggio della loro situazione familiare, che il collegio condivide”.
Alla successiva udienza celebrata in data 18.12.2024 le parti hanno chiesto la prosecuzio- ne del monitoraggio del nucleo familiare e hanno confermato che le figlie minori attual- mente frequentano regolarmente il padre a weekend alternati dal sabato mattina e una sera infrasettimanale con PE. Il giudice istruttore ha invitato le parti ad avviare un percorso di Coordinazione genitoriale “suggerendo loro i nominativi dei seguenti professionisti: dott.ssa , dott.ssa dott.ssa dott.ssa , dott.ssa e dott. Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Per_10
e propone alle parti di definire la presente vertenza con la conferma dei provvedimenti economici vigenti,
l'attuale frequentazione padre/minori durante l'anno scolastico (fatti salvi i migliori accordi siglati con il
Co.ge che andranno a nominare) e la compensazione delle spese di lite (ivi compreso il compenso spettante al c.t.u.)”.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 12.03.2025 le parti hanno allegato di avere avviato il percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa , Persona_11
con studio in Via Goito n. 7, in Busto Arsizio, “con la quale è già stato effettuato un incontro informativo alla presenza di entrambi i genitori, nonché uno alla presenza anche dei rispettivi legali – svoltosi in data 11.03.2025 durante il quale è stato altresì sottoscritto il contratto che si produce - con previsione di effettivo inizio del percorso con appuntamento già fissato al 18.03.2025 alla presenza di entrambi i genitori” e hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa come innanzi formulata dal Giudice istruttore.
Il resistente ha chiesto “disporre un congruo rinvio della presente causa, in modo da consentire l'acquisizione della relazione del Co.Ge”. Il giudice relatore, tenuto conto di quanto relazionato dalla c.t.u. in data 18.12.2024 e che alcuna criticità è stata rappresentata/segnalata dalle parti (dal 05.09.2024 a oggi), dopo avere puntualizzato che “implicitamente [ma inequivocabilmente] la proposta conciliativa in atti formulata (accettata dalle parti) implica l'impegno delle parti a partecipare attivamente con impegno, co- stanza e regolarità al percorso di COGE avviato”, ha ritenuto la causa matura per la decisione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti che, oltre a non presentare profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico, appare conformi al superiore interesse morale e materiale della prole e idoneo a garantire alle figlie minorenni (ove puntualmente rispettato) il diritto a una crescita psicofisica, in- tellettuale e morale sana ed equilibrata. Ne consegue che le condizioni di cui alla senten- za di divorzio n. 1176/2016 pubblicata da questo Tribunale in data 29.06.2016 devono essere parzialmente modificate in senso conforme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.
1176/2016 pubblicata da questo Tribunale in data 29.06.2016 in conformità all'accordo perfezionatosi tra le parti e, nel dettaglio,
1) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate nel senso di ripartire al 50% ciascuna le spese straordinarie da sostenere per le figlie come da protocollo vigente presso la
C.d.A. di Milano, comprendendo le spese per i regali di compleanno delle amiche/degli amici delle minori sino a un importo massimo totale di € 25,00 (per ciascun regalo) e di percepire ciascuna il 50% dell'assegno unico spettante per la prole;
2) DÀ ATTO CHE, in forza dell'accordo siglato, durante l'anno scolastico, il padre frequenterà le figlie minorenni a weekend alternati dal sabato mattina e una sera infraset- timanale con PE (fatti salvi i migliori accordi che sul punto potranno essere siglati in sede di COGE);
3) DÀ ATTO CHE le parti hanno avviato il percorso di Coordinazione genitoriale che sono invitate a proseguire con impegno, costanza e regolarità nel superiore interesse delle minori a una crescita sana ed equilibrata;
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite;
5) PONE a carico solidale delle parti il compenso liquidato al c.t.u. con separato de- creto.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 12/03/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa