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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9197 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico LE FU ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5512/21 di Ruolo Generale decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
TRA
, nata il [...] a [...] (C.F , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Manlio Giuseppe Possenti
- ricorrente -
E
, nato in [...], il [...], (C.F ), e , nata a CP_1 C.F._2 Parte_2
Roma il 29/01/1992, (C.F. C.F._3
-resistenti-
Oggetto: rilascio immobile per cessazione contratto di comodato
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 28 gennaio 2021 , ha adito il Tribunale esponendo di Parte_1 essere proprietaria di un immobile villetta sito in Via B. Pasquini n. 70, Roma.
Al fine di garantirsi la presenza di qualcuno in casa e per suddividere le ingenti spese dell'immobile, si determinava di concedere il piano terra, unità abitativa autonoma di mq 75, in comodato gratuito ai sig.ri , e . CP_1 Parte_3
In data 03/07/2019 veniva quindi stipulato tra le parti un contratto di comodato ad uso gratuito e registrato il 04.09.19 al n. 3234, serie 3, con scadenza a semplice revoca ex art. 1810 c.c. (doc. 1), con cui la sig.ra concedeva in comodato il suddetto immobile ai resistenti Parte_1
Il contratto prevedeva a carico dei comodatari il pagamento delle spese delle utenze e della manutenzione dell'immobile, nella misura del 50%, in considerazione dell'unicità dell'utenze e della similarità e dimensioni delle due unità immobiliari occupate rispettivamente dalla proprietaria e dai comodatari.
A causa di insanabili controversie e al comportamento poco rispettoso dei comodatari essa ricorrente si determinava a comunicare ai comodatari, la fine del contratto di comodato chiedendo la riconsegna dell'immobile e il proprio difensore inviava in data 31/07/2020 un'intimazione di rilascio allegando il recesso dal contratto di comodato a firma della sig.ra . A seguito Pt_1 dell'ennesimo mancato riscontro, in data 08/09/2020 le parti si incontravano presso l'immobile pagina 1 di 3 dove si accordavano per il rilascio da effettuarsi entro il mese di settembre che tuttavia non avveniva .
Ciò premesso la ricorrente chiedeva : -“ accertare e dichiarare la cessazione del contratto di comodato per recesso comunicato dal ricorrente al comodatario;
- per l'effetto, condannare i sig.ri
e all'immediato rilascio dell'immobile sito in Via B. Pasquini n. CP_1 Parte_3
70, Roma, libero da persone, cose e animali;
- condannare contestualmente i sig.ri e CP_1
, in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese sostenute per le utenze Parte_3 dell'immobile intestate alla ricorrente, da specificare alla precisazioni delle conclusioni, e al pagamento dell'indennità di occupazione, a decorrere da agosto 2020 fino all'effettivo rilascio, nella misura di € 805,00 mensili. con vittoria di spese, diritti ed onorari. 2. Rimasti contumaci i resistenti e dato atto della loro mancata risposta all'interrogatorio formale , con l'ultima memoria depositata la ricorrente ha integrato la domanda chiedendo la condanna dei sig.ri e , in solido tra loro, al pagamento del 50% delle spese CP_1 Parte_3 sostenute per le utenze dell'immobile intestate alla ricorrente, pari ad € € 1.899,66, oltre il costo per il ripristino dei danni effettuati dai convenuti sull'immobile, pari ad € 549,00 per pulizie, ed € 704,00, per costi di imbianchino, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione, a decorrere da agosto 2020, data del recesso da contratto di comodato, fino al rilascio spontaneo dell'immobile da parte dei convenuti del 17-10-2022, pari a 26 mensilità, nella misura di € 805,00 mensili, per un totale di € 20.930,00, oltre le spese di mediazione ex D.lgs 28/2010 obbligatoria per € 65,20.
3. La domanda è fondata nei limiti di cui di seguito .
Mediante il contratto registrato del 19 luglio 2019 può ritenersi provato il rapporto di comodato intercorso tra le parti senza determinazione di durata.
L'art. 1810 c.c. prevede che : “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Dalla decisione del comodante di esercitare il proprio diritto potestativo, richiedendo la restituzione dell'immobile, discende l'immediata cessazione del contratto di comodato e l'obbligo del comodatario di restituire il bene oggetto di concessione.Il contratto di comodato precario senza preventiva determinazione di durata comporta che, laddove il comodante eserciti il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi immediatamente cessato. Sciolto il vincolo contrattuale per iniziativa unilaterale del comodante, se il comodatario rifiuti la restituzione assume la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene sì che rimane obbligato alla restituzione dello stesso.
Nella specie la ricorrente con le ultime note depositate ha dichiarato, che vi è stato il rilascio spontaneo dell'immobile da parte dei convenuti in data 17 ottobre 2022, per cui è venuta meno la necessità di condanna al rilascio dell'immobile dovendosi provvedere soltanto sulla domanda di rimborso delle spese e di risarcimento del danno per occupazione sine titulo
In particolare, quanto a tale ultima domanda , la giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. U,
Sentenza n. 33645 del 2022 ) ha chiarito che la locuzione “danno in re ipsa” va sostitui-ta con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di pagina 2 di 3 esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Nella specie avuto riguardo ai valori Omi prodotti dalla ricorrente il valore locativo dell'appartamento può essere stimato in euro 600, mensili con conseguente diritto della ricorrente alla somma di euro 15.000 per l'illegittima occupazione dell'immobile . Va poi riconosciuto il rimborso del 50% delle spese di gestione dell'immobile, pari ad € € 1.899,66, , il costo per il ripristino dei danni effettuati dai convenuti sull'immobile, pari ad € 549,00 e per pulizie € 704,00, per un totale di euro 18.152,66
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiarato cessato il contratto di comodato gratuito intercorso tra le parti e dato atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile da parte dei resistenti in data 17 ottobre 2022, condanna e CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro Parte_2
18.152,66 ;
- condanna i resistenti in solido tra loro alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali;
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025 Il Giudice
LE FU
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