Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VE
Nella persona della dott.ssa dott. RI Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 1992/2023 R.G., avente ad oggetto " altri istituti relativi alle successioni” e vertente
TRA
n. il 03/12/1998 in VE (AV) , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'Avv IANNACCONE FRANCESCO
RICORRENTE
E
n. il 02/03/1966 in NAPOLI (NA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha adito questo tribunale al fine Parte_1
di chiedere;
“accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della sola disposizione testamentaria
relativa alla sostituzione fedecommissaria contenuta nel capo primo della scheda testamentaria del
21.09.2016 e conseguentemente, accertare la validità della disposizione testamentaria in favore della
sig.ra se del caso in sostituzione ordinaria ex art. 688 c.c., o in subordine sub specie Parte_1
di conversione in via interpretativa, in applicazione del principio di conservazione della volontà
testamentaria;
ad accettare l'eredità del padre accertare e dichiarare che la sig.ra
[...] Persona_1 [...]
è subentrata, per volontà del testatore, o quale erede sostituto, nel luogo e nel grado del Pt_1
padre in ordine all'eredità devoluta con testamento olografo del 21.09.2016 e Controparte_1
che, per effetto dell'accettazione dell'eredità, è divenuta proprietaria dei seguenti beni immobili siti:
i) in Avellino alla via Mazas, identificati in N.C.E.U al fl. 37 p.lla 56 sub. 2 Cat C/3 classe 7,
superficie di 56 mq, p.lla 56 sub. 3 Cat. C/1 classe 7, superficie di 58 mq;
fl. 38 p.lla 179 sub. 21 Cat
A/2 classe 7, superficie di mq. 129; ii) in Montefalcione alla contrada Fortuna, in N.C.E.U. fl. 13
p.lla 516 sub. 3, Cat. A2, classe 1, consistenza 6 vani;
c.- il tutto con vittoria di spese, oltre oneri di legge”.
In particolare, ha esposto che in data 22.10.2017 è deceduto in Avellino Persona_1
nato a [...] il [...] e residente fino alla morte in Avellino alla via Giacomo
Mazas n.4; che era padre, tra l'altro, di di cui la ricorrente Persona_1 Controparte_1
è figlia;
che aveva redatto due testamenti, un primo in data 30 dicembre 2009 e un Parte_1
secondo in data 21 settembre 2016, entrambi pubblicati con verbale redatto dal notaio di Per_2
Rienzo rep. n. 1465 racc. n. 1072, del 12.09.2018; che con il primo testamento aveva istituito erede attribuendogli dei beni per quota disponibile e a titolo di fedecommesso Controparte_1
determinati beni e lasciando altri beni, sotto forma di legato, alle figlie RI e altri ancora CP_2
costituendoli in trust;
che con successivo testamento aveva attribuito al figlio “a) i quattro CP_1
vani terranei distinti con i numeri 13, 15 di Via Mazas di Avellino con annesso cortile e piccolo giardino confinante con la parete posteriore del Municipio e Via Partenio b) appartamento di Via
Mazas 4 distaccato autonomo dalla maggiore estensione di Via Mazas N° 4, posto in confine con il municipio e Via Partenio, c) appartamento ricavato dalla maggiore estensione in Contrada Marzia di
Montefalcione in confine con la Via provinciale Chiusano S.P. Montefalcione e la restante parte che compone l'edificio dal quale è distaccato ”, beni identificati e descritti dalla relazione a firma del geometra depositata in atti;
che la proprietà dei suddetti beni è stata assegnata a Persona_3 a titolo di fedecommesso a favore della figlia con la espressa Controparte_1 Parte_1
previsione che in caso di decadenza del fedecommesso “per qualsiasi causa” sarebbe Parte_1
diventata “autonomamente” proprietaria dei beni con diritto di far suoi i frutti ed esercitare ogni atto di pieno e assoluto dominio, con l'unico limite di non poter cedere tali beni a terzi in violazione del diritto di prelazione istituito a favore dei coeredi;
che, inoltre con lo stesso testamento il de cuius
aveva costituito sulla restante parte del patrimonio un trust tra tutti gli altri eredi e Parte_1
pro quota, disponendo che il figlio conservasse l'uso di tutti i beni ereditari;
che in mancanza CP_3
di una formale e/o tacita accettazione da parte di dell'eredità devoluta, l'attrice, Controparte_1
con ricorso del 9.10.2018, aveva chiesto al Tribunale di Avellino di voler assegnare all'erede istituito un termine per manifestare la volontà di accettare o rinunciare all'eredità, termine fissato in 60 giorni;
che la ricorrente aveva formalmente accettato l'eredità del nonno materno d'amore e chiedeva Per_1
pertanto l'assegnazione dei beni che in virtù del secondo testamento erano stati attribuiti al padre
Controparte_1
La domanda può essere accolta.
Concorda, innanzitutto, il Tribunale nel ritenere che il secondo testamento del 21 settembre
2016 ha sostituito il primo.
Va, in primis, rilevato che la sostituzione fedecommissaria o fedecommesso è l'istituto giuridico in base al quale chi fa testamento dispone un obbligo (in capo all'erede o al legatario) di conservare i beni ricevuti in eredità e consegnarli (alla sua morte) ad altro soggetto da lui nominato.
Tale sostituzione, a differenza della sostituzione ordinaria di cui all'art. 688 c.c., determina l'obbligo per l'istituito, al momento della sua morte, di conservare e restituire i beni ereditati in favore del sostituto.
Tale istituto nasce con specifica funzione conservativa dei beni del patrimonio familiare, in modo da garantire la permanenza dei beni ereditari nell'ambito dei discendenti di una determinata famiglia. In passato infatti seguiva sostanzialmente il seguente schema: il testatore istituiva quale erede il figlio, disponendo che i beni ereditari fossero vincolati sino alla sua morte e che in seguito passassero automaticamente ad un'altra persona della famiglia indicata dal testatore.
Tale possibilità è stata poi successivamente abolita dal legislatore del 1865 poiché ritenuta un ostacolo per la circolazione dei beni, che rimanevano di fatto vincolati all'interno del medesimo nucleo familiare, ed ha poi trovato nuova vita nel Codice del 1942 c.c.., ove la sostituzione fedecommissaria veniva infatti nuovamente ammessa seppur con alcuni limiti di carattere soggettivo e oggettivo. Quanto ai primi si disponeva che gli istituiti potessero essere unicamente i figli,
i fratelli e le sorelle del testatore e che come sostituti potessero essere indicati i figli o un ente
pubblico. Quanto ai limiti di carattere oggettivo poi ricomprendeva unicamente i beni rientranti nella quota disponibile, non incidendo quindi sulla quota di legittima. L'istituto in questione è stato poi nuovamente oggetto di modifica con la riforma del diritto di famiglia del 1975, nell'ambito della quale ha perso la sua tradizionale funzione conservativa in ragione di una specifica finalità di tipo assistenziale. Attualmente infatti la sostituzione fedecommissaria è possibile unicamente ove risponda ad una ratio di protezione per i congiunti incapaci per il tempo successivo alla morte del testatore. L'ordinamento mira dunque all'incentivazione delle cure del soggetto incapace prevedendo la possibilità di indicare quali sostituiti i soggetti che gli abbiano effettivamente prestato assistenza.
Oggi, ai sensi dell'art. 692 c.c., vi sono innanzitutto limiti di tipo soggettivo con riferimento ai soggetti che possono, nel proprio testamento, disporre la sostituzione fedecommissaria.
Essi sono rispettivamente i genitori, gli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto. In secondo luogo prevede che l'istituito possa essere esclusivamente l'interdetto o il minore di età in condizioni di abituale infermità mentale che sia prossimo alla pronuncia di interdizione (art. 692, comma 2). Sul punto, al comma 4 dell'articolo in commento, viene precisato che la sostituzione è priva di effetti nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non venga iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
È inoltre priva di effetti la sostituzione nel caso di revoca dell'interdizione.
Alla luce di ciò l'istituito deve quindi essere: - figlio, discendente o coniuge del testatore;
- interdetto;
- incapace per tutta la durata della prima istituzione.
Stanti questi presupposti e stanti certificati di assenza di procedura di interdizione e di inabilitazione sia per che per è evidente che la sostituzione Controparte_1 Parte_1
fedecommissaria non può assolutamente essere ammessa nell'ambito del testamento de quo.
A questo va aggiunto che debitamente compulsato con un'apposita actio Controparte_1
interrogatoria effettuata innanzi al Giudice della volontaria giurisdizione, non ha risposto di voler accettare l'eredità del padre, con la conseguenza che l'odierna ricorrente, figlia del rinunciante, ha acquisito il suo diritto per rappresentazione ad accettare interamente l'asse ereditario paterno.
Può, pertanto, accogliersi integralmente la domanda, con compensazione delle spese di lite non ravvisandosi natura contenziosa nella sostanza del procedimento intentato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la nullità della disposizione testamentaria relativa alla sostituzione fedecommissaria contenuta nel capo primo della scheda testamentaria del 21.09.2016 e conseguentemente, dichiara la validità della disposizione testamentaria in favore di Parte_1
b) dichiarato estinto il diritto di ad accettare l'eredità del padre Controparte_1 Per_1
dichiarare che è subentrata, per rappresentazione, nel luogo e nel grado
[...] Parte_1
del padre in ordine all'eredità devoluta con testamento olografo del 21.09.2016 Controparte_1
ed è, per effetto dell'accettazione dell'eredità, divenuta proprietaria dei seguenti beni immobili siti:
i) in Avellino alla via Mazas, identificati in N.C.E.U al fl. 37 p.lla 56 sub. 2 Cat C/3 classe 7, superficie di 56 mq, p.lla 56 sub. 3 Cat. C/1 classe 7, superficie di 58 mq;
fl. 38 p.lla 179 sub. 21 Cat A/2 classe
7, superficie di mq. 129; ii) in Montefalcione alla contrada Fortuna, in N.C.E.U. fl. 13 p.lla 516 sub.
3, Cat. A2, classe 1, consistenza 6 vani;
c) compensa le spese di lite. Così deciso in Avellino il 24/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa RI Iandiorio