Articolo 12 della Legge 26 luglio 1978, n. 417
Articolo 11Articolo 13
Versione
22 agosto 1978
Art. 12.
L'indennita' di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e' fissata nella misura di:
L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
L. 170.000 per tutto il rimanente personale.
Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennita' di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 22 agosto 1978
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