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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5272 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 22 settembre 2025 e vertente TRA Parte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con l'avvocato Luisa Di Giacomo
PARTE APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
[...]
Controparte_1
(C.F. ), nella sua qualità di mandataria con P.IVA_2 rappresentanza di in Controparte_2 persona del suo Procuratore, con l'avvocato Rossano Crocetta
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 20108/2019, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.10.2019 in materia bancaria. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la
[...]
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle condizioni contra legem relative al contratto di leasing oggetto del giudizio;
- in particolare accertata e dichiarata l'avvenuta pattuizione, nei confronti della società attrice, di tassi di interesse indeterminati ed indeterminabili e di interessi usurari in relazione al contratto di leasing di cui in premessa, per l'effetto dichiarare la sostituzione, ex art.1284 terzo comma c.c., della clausola che stabilisce gli interessi convenzionali con interessi nella sola misura legale, ovvero la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c.;
- condannare la convenuta alla restituzione delle CP_3 somme relative agli interessi già pagati in eccedenza, somme di cui la stessa risulterà debitrice nei confronti dell'attrice all'esito degli accertamenti di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- ricalcolare tutte le somme ancora dovute dalla società attrice alla convenuta sulla base del tasso legale, ovvero CP_3 della gratuità del contratto;
- condannare la convenuta al CP_3 risarcimento, in favore della società attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per i fatti di cui in atto, per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale che sono derivati alla società attrice per non aver potuto usufruire di maggiori risorse finanziarie, da liquidarsi in via equitativa dal giudice adito e da quantificarsi in corso di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre CTU contabile, al fine di determinare i rapporti di dare/avere tra le parti sulla base dei principi esposti in narrativa;
Con riserva di integrare, modificare e/o meglio articolare la domanda e/o ulteriori mezzi di prova all'esito delle deduzioni formulate dalla Convenuta in sede di costituzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
nella sua qualità di mandataria con
[...] rappresentanza di per sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto, con condanna di controparte alla refusione delle spese e compensi del procedimento, con rivalsa r.s.g., c.p.a. ed i.v.a..»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 05.06.2019 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «Rigetta la domanda Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 12.600,00 , compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.». A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sulla divergenza tra il tasso nominale indicato in contratto ed il tasso effettivo applicato, non comunicata in maniera trasparente Il testo contrattuale esplicita il tutte le voci di costo aggiuntive, assicurative, CP_4 di incasso che concorrono alla formazione del T.E.G. – la cui indicazione non è obbligatoria per legge;
invero gli obblighi informativi investono il T.A.N. e tutte le spese ma non anche il T.E.G., perché, come evidenziato dalla difesa della banca, nel contratto indicizzato il T.E.G. varia al variare del riferimento sottostante. Si osserva inoltre che la divergenza tra i tassi effettivamente praticati e quelli previsti in contratto è rimasta sguarita di prova, non essendo emersa dalla documentazione versata in atti. Rileva il tribunale che tutte le condizioni economiche, la specificazione del tasso leasing nominale del 6, % e le modalità di indicizzazione sono state riepilogate nel documento di sintesi n. 7 sottoscritto dalla contraente. Il tasso leasing indicato nel contratto originario era pari al 6 %, (cfr documento di sintesi n. 7), compatibile con un tasso interno di attualizzazione pari, secondo le indicazioni peritali, al 6,20 . Orbene, considerato che le Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003 sulla trasparenza degli intermediari finanziari definiscono il c.d. “tasso leasing” come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, non risulta che queste hanno stabilito che nei contratti di locazione finanziaria si debba indicare il tasso effettivo, poiché ciò che conta è la chiara indicazione del corrispettivo costituito dai canoni periodici, i quali attualizzati su base annuale al suddetto tasso danno il capitale impiegato dalla per l'acquisto del bene. CP_3
3 Rileva il Tribunale, in linea con la giurisprudenza della sezione, che in presenza della puntuale indicazione del corrispettivo dovuto dalla parte utilizzatrice non può ravvisarsi la lamentata indeterminatezza dell'oggetto. E' evidente che nel contratto di leasing l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare mentre l'indicazione del tasso di interesse – che peraltro può essere soltanto un tasso nominale dal momento che esso è destinato necessariamente a mutare nel corso del rapporto per effetto dell'operare della clausola di indicizzazione – ha un valore formale e non è certo tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria a carico del cliente che è già, ex ante, puntualmente quantificata (salva la sola variabilità derivante appunto dall'indicizzazione di cui sono comunque fissati i criteri di applicazione - cfr . trib Roma 11.4.2019, n. 8001) Infatti, l'eventuale difformità tra il tasso nominale espresso in contratto e quello effettivo va analizzato avendo presente quanto stabilito dalla Banca d'Italia, ossia che il “tasso leasing” non è un tasso di interesse ma un tasso di attualizzazione, quindi, un tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo e sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard composto da periodi uniformi (mesi, bimestri, trimestri, semestri). Ciò premesso, l'eventuale difformità tra il “tasso leasing nominale” indicato in contratto al momento della stipula ed il tasso effettivo scaturisce dal fatto che il primo è espresso su base annua e il secondo è invece legato al rimborso dei canoni di leasing corrisposti con una periodicità inferiore, che non produce alcun effetto sull'importo del canone pattuito ed indicato in contratto;
poiché l'accordo delle parti ha riguardato il tasso leasing nominale, che nel caso di specie coincide con il TAN, ossia con il Tasso Annuo Nominale e l'importo del corrispettivo costituito dai canoni periodici che sono espressione di quel tasso. In punto di corretta indicazione del tasso leasing, ossia del tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni, è pacifico che detto tasso sia stato puntualmente indicato in contratto;
non è contestato altresì che secondo quanto riportato in contratto, il tasso leasing sia stato calcolato applicando la metodologia definita dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia relative alla 'Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari'; che, come dedotto da parte attrice, il TAN annuo nominale coincide con il tasso di interesse applicato per il calcolo delle rate da pagare nel caso di singoli pagamenti annuali;
che, nel caso in esame il rimborso dei canoni di leasing sia stato imposto con una periodicità mensile e quindi inferiore all'anno; che l'eventuale difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) ed il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) dipende dal pagamento anticipato degli interessi che avviene con cadenza inferiore all'anno; che ciò, peraltro, non implica che vi sia applicazione di un tasso difforme dal tasso annuo nominale …” ( cfr Trib. Milano, sez. XII, sent. 17 luglio 2017, n. 8058). Si rileva altresì che l'eventuale difformità, lungi dal costituire una patologia, rappresenta la pratica conseguenza della diversità strutturale esistente tra i due tassi: l'uno calcolato su base annua e l'altro comprendente il pagamento anticipato degli interessi aventi cadenza infrannuale. In ogni caso è rimasto indimostrato che la a fronte di un “tasso leasing CP_3 (nominale)” ed il tasso annuo nominale, c.d. TAN, del 6%, avrebbe applicato il tasso del 6,44 %: la consulenza tecnica ha analizzato il contratto riscontrando un tasso effettivo globale del 6,20% , che tuttavia per le ragioni esposte, non costituisce una divergenza tra le condizioni indicate in contratto ed il costo effettivo del finanziamento.
- Sulla sussistenza di usura nel contratto per il superamento del tasso -soglia nella determinazione del tasso di mora
4 Passando alle questioni concernenti l'usurarietà dei tassi, si rileva che il contratto di locazione finanziaria oggetto della controversia è attualmente in corso tra le parti e non risultano inadempienze contrattuali, sicchè nel corso del rapporto non sono strati applicati interessi moratori. Ritiene il Tribunale , con riguardo al tasso di mora contrattuale che nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso - soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario); entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso
- soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso- soglia. Rileva il Tribunale che non risulta che nel contratto siano stati convenuti al momento della stipula, interessi oltre il limite della soglia - usuraia;
non può correttamente sommarsi il “tasso leasing” agli interessi di mora previsti nella misura di 8 punti oltre l'euribor. Nel caso in esame le parti hanno pattuito un tasso diverso e alternativo per le due differenti tipologie di interessi, applicabili sulla base di diversi presupposti, poiché l'interesse corrispettivo, che costituisce il prezzo dell'operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma è fissato sotto la soglia;
nel caso di inadempimento contrattuale , trova applicazione il tasso di mora, assimilabile ad una clausola penale ( l'art. 8 del contratto). Pertanto, dalla suddetta pattuizione non si evince che le parti abbiano inteso stabilire la misura dell'interesse (moratorio o corrispettivo) come la somma dei due tassi;
né che una tale interpretazione è ravvisabile, come enunciato, nella citata sentenza della Cassazione ( n. 350/2013). In ogni caso, come enunciato dalla difesa della convenuta, nel trimestre ottobre- dicembre 2006, epoca della stipula della locazione finanziaria, il tasso medio per le operazioni di “leasing oltre 50.000 euro” stabilito dal MEF con il decreto del 21 settembre 2006 era pari al 5,98% (doc. 11), il quale aumentato della metà determinava il tasso - soglia dell'8,97%, a fronte di un tasso leasing del 5% applicato dalla convenuta. L'attore non ha provato vieppiù il pagamento CP_3 di interessi di rché il contratto ha avuto regolare esecuzione.
5 Gli interessi di mora, pattuiti in 8 punti oltre l'euribor vigente alla data dell'inadempimento, appaiono al di sotto della soglia usuraia e, non essendo collegati con l'erogazione del credito, sono dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento. Deve evidenziarsi che il contratto prevede infine una “clausola di salvaguardia” che stabilisce che qualora il tasso di mora ( di 8 punti oltre l'euribor) risultasse superiore al tasso- soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto tasso sarà applicato quest'ultimo tasso” (l'art. 8 del contratto di leasing - doc. 3). Secondo una parte della giurisprudenza di merito la previsione della clausola di salvaguardia vale a precludere l'automatico superamento delvtasso – soglia e ad escludere in ogni caso l'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli, 4.6.2014 e 9.1.2014).
§ 3. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha così concluso:
[...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 20108/2019, pronunciata dal Tribunale di Roma, VIII sezione civile, nella persona della Dott.ssa Maria Luparelli in data 12/10/2019, pubblicata in data 19/10/2019, non notificata, resa nella causa iscritta al n. r.g. 24717/2015 e per l'effetto accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, qui di seguito trascritte: NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle condizioni contra legem relative al contratto di leasing oggetto del giudizio;
- in particolare accertata e dichiarata l'avvenuta pattuizione, nei confronti della società attrice, di tassi di interesse indeterminati ed indeterminabili e di interessi usurari in relazione al contratto di leasing di cui in premessa, per l'effetto dichiarare la sostituzione, ex art.1284 terzo comma c.c., della clausola che stabilisce gli interessi convenzionali con interessi nella sola misura legale, ovvero la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c.;
- condannare la convenuta alla restituzione delle CP_3 somme relative agli interessi già pagati in eccedenza, somme di cui la stessa risulterà debitrice nei confronti dell'attrice all'esito degli accertamenti di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
6 - ricalcolare tutte le somme ancora dovute dalla società attrice alla convenuta sulla base del tasso legale, ovvero CP_3 della gratuità del contratto;
- condannare la convenuta al risarcimento, in favore CP_3 della società attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per i fatti di cui in atto, per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale che sono derivati alla società attrice per non aver potuto usufruire di maggiori risorse finanziarie, da liquidarsi in via equitativa dal giudice adito e da quantificarsi in corso di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre CTU contabile, al fine di determinare i rapporti di dare/avere tra le parti sulla base dei principi esposti in narrativa. Con riserva di integrare, modificare e/o meglio articolare la domanda e/o ulteriori mezzi di prova all'esito delle deduzioni formulate dalla Convenuta in sede di costituzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.».
Ha resistito al gravame
[...]
in qualità di Controparte_1 mandataria con rappresentanza di Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e formulando appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma, così concludendo: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'impugnazione avversa in quanto infondata in fatto e diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso, a parziale riforma della sentenza n. 20108/2019, condannare controparte al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio del primo grado di giudizio. Con condanna avversa alla refusione delle spese e compensi del procedimento, con rivalsa r.s.g., c.p.a. ed i.v.a..».
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 22.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
7 § 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Con quello che viene individuato come unico motivo di gravame, articolato in più profili, parte appellante censura la sentenza del Tribunale affermando che la stessa sia stata pronunciata muovendo da un errore concettuale, che ha comportato l'adozione di una pronuncia viziata, rappresentato dall'assunto per cui “il solo tasso nominale è l'informazione necessaria e sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa e dalla trasparenza bancaria”. Parte appellante si duole, inoltre, dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito di un tasso di mora usurario, in violazione del disposto della legge 108/1996, e l'art. 644 c.p. Quanto alla prima cesura, sostiene l'appellante che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in tema di calcolo del tasso interno di attualizzazione nei contratti di leasing, a mente delle quali, secondo l'appellante, “un contratto di locazione finanziaria dovrà riportare:
• il “tasso interno di attualizzazione” che è un tasso effettivo;
• i tassi presenti in contratto dovranno essere riportati in forma effettiva come da obblighi generali discendenti dalla trasparenza e dal Cicr” (v. pag. 5 dell'atto di appello). Sulla scorta di tale considerazione sarebbe possibile affermare l'erroneità del ragionamento matematico posto in sentenza, ove viene dichiarato che il solo tasso comunicato è in forma nominale e non effettiva, in violazione delle norme in materia di trasparenza.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, pur rilevando che il tasso interno di attualizzazione rilevato fosse del 6,20%, superiore a quanto comunicato dalla società di leasing, non abbia dato seguito alle risultanze del consulente tecnico d'ufficio il quale, secondo la società, avrebbe aderito alla tesi prospettata in primo grado dall'appellante.
Peraltro, oggetto di censura anche la circostanza per cui, secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe dato ingresso ad un concetto nuovo ed inesistente di “compatibilità di tasso” laddove il primo giudice ha affermato che “il tasso indicato del 6% è “compatibile” con un tasso interno di indicizzazione del 6,20%”; con ciò contravvenendo ai principi di determinatezza e determinabilità dei tassi di interesse, vigenti in materia bancaria in forza dell'art. 1284 c.c.
8 Sul punto, dunque, parte appellante domanda la riforma della sentenza sarebbe meritevole di essere riformata con accoglimento delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
***
La riportata parte della censura, che peraltro equivoca sui concetti di indeterminatezza della clausola contrattuale e la violazione della regola di trasparenza, non si misura affatto con la motivazione del primo giudice, laddove il Tribunale ha rilevato che:
- le Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003 sulla trasparenza degli intermediari finanziari definiscono il c.d. “tasso leasing” come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, non risulta che queste hanno stabilito che nei contratti di locazione finanziaria si debba indicare il tasso effettivo, poiché ciò che conta è la chiara indicazione del corrispettivo costituito dai canoni periodici, i quali attualizzati su base annuale al suddetto tasso danno il capitale impiegato dalla per l'acquisto del bene;
CP_3
- che in presenza della puntuale indicazione del corrispettivo dovuto dalla parte utilizzatrice non può ravvisarsi la lamentata indeterminatezza dell'oggetto. E' evidente che nel contratto di leasing l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare mentre l'indicazione del tasso di interesse – che peraltro può essere soltanto un tasso nominale dal momento che esso è destinato necessariamente a mutare nel corso del rapporto per effetto dell'operare della clausola di indicizzazione – ha un valore formale e non è certo tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria a carico del cliente che è già, ex ante, puntualmente quantificata, salva la sola variabilità derivante dall'indicizzazione di cui sono comunque fissati i criteri di applicazione;
-che l'eventuale difformità tra il tasso nominale espresso in contratto e quello effettivo va analizzato avendo presente quanto stabilito dalla Banca d'Italia, ossia che il “tasso leasing” non è un tasso di interesse ma un tasso di attualizzazione, quindi, un tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo e sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard composto da periodi uniformi (mesi, bimestri, trimestri, semestri);
9 - l'eventuale difformità tra il “tasso leasing nominale” indicato in contratto al momento della stipula ed il tasso effettivo scaturisce dal fatto che il primo è espresso su base annua e il secondo è invece legato al rimborso dei canoni di leasing corrisposti con una periodicità inferiore, che non produce alcun effetto sull'importo del canone pattuito ed indicato in contratto;
poiché l'accordo delle parti ha riguardato il tasso leasing nominale, che nel caso di specie coincide con il TAN, ossia con il Tasso Annuo Nominale e l'importo del corrispettivo costituito dai canoni periodici che sono espressione di quel tasso;
- quanto alla corretta indicazione del tasso leasing, ossia del tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni, è pacifico che detto tasso sia stato puntualmente indicato in contratto;
non è contestato altresì che secondo quanto riportato in contratto, il tasso leasing sia stato calcolato applicando la metodologia definita dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia relative alla 'Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari';
-che, come dedotto da parte attrice, il TAN annuo nominale coincide con il tasso di interesse applicato per il calcolo delle rate da pagare nel caso di singoli pagamenti annuali;
-che, nel caso in esame il rimborso dei canoni di leasing sia stato imposto con una periodicità mensile e quindi inferiore all'anno;
- che l'eventuale difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) ed il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) dipende dal pagamento anticipato degli interessi che avviene con cadenza inferiore all'anno; che ciò, peraltro, non implica che vi sia applicazione di un tasso difforme dal tasso annuo nominale;
- che l'eventuale difformità, lungi dal costituire una patologia, rappresenta la pratica conseguenza della diversità strutturale esistente tra i due tassi: l'uno calcolato su base annua e l'altro comprendente il pagamento anticipato degli interessi aventi cadenza infrannuale;
-che è rimasto indimostrato che la a fronte di un CP_3
“tasso leasing (nominale)” ed il tasso annuo nominale, c.d. TAN, del 6%, avrebbe applicato il tasso del 6,44 %;
- che la consulenza tecnica ha analizzato il contratto riscontrando un tasso effettivo globale del 6,20% , che tuttavia per le ragioni esposte, non costituisce una divergenza tra le condizioni indicate in contratto ed il costo effettivo del finanziamento.
10 Il motivo di appello, non avendo attinto specificamente il suddetto svolgimento motivazionale, -per essere la censura in sostanza fondata sull'assunto che l'indicazione del tasso leasing nominale non coincidente con il tasso effettivo determinerebbe la nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse perché indeterminato ed indeterminabile,- non intacca le ragioni poste a fondamento della decisione. Né d'altra parte la deduzione circa la violazione dell'obbligo di trasparenza della previsione contrattuale è accompagnata dall'indicazione della norma violata, che, in tesi, produrrebbe la nullità della determinazione del tasso di interesse risultante dal testo contrattuale.
Quanto all'esito della CTU e la censura alla ritenuta compatibilità del tasso nominale indicato in contratto con un tasso interno di indicizzazione del 6,20%, è evidente che l'argomento del primo giudice è esclusivamente di rinforzo alla ratio decidendi precedentemente esposta, ossia che la determinazione e determinabilità del tasso di interesse è da valutare esclusivamente con riferimento al tasso nominale.
***
Sotto ulteriore profilo, parte appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui ha così statuito: “Si osserva inoltre che la divergenza tra i tassi effettivamente praticati e quelli previsti in contratto è rimasta sguarnita di prova, non essendo emersa dalla documentazione versata in atti”.
In particolare, deduce l'appellante come fosse facoltà del consulente tecnico d'ufficio, in qualità di ausiliario del giudice, richiedere la produzione di ulteriore documentazione necessaria a quantificare le eventuali somme indebitamente corrisposte dalla società appellante.
Quanto, poi, alla censura mossa in merito alla determinazione di interessi di mora di matrice usuraria, laddove il Tribunale ha così affermato: “interessi di mora previsti nella misura di 8 punti oltre l'euribor”, a pagina 6 della sentenza impugnata.
Ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un errore materiale laddove non ha riscontrato la natura usuraria dei tassi di mora convenuti al momento della stipula del contratto. Il rapporto contrattuale, stipulato in data 26 aprile 2007, riporterebbe un tasso di mora convenuto del 12,005% (risultato ottenuto da 8 punti maggiorato di 4,005 punti quotazione euribor al momento di stipula), mentre il tasso medio annuale ratione temporis applicabile, sarebbe del 9,51%, (6,34 aumentato della metà).
11 ***
Il motivo è infondato.
Il contratto stabilisce che il tasso di mora è previsto in 8 punti oltre euribor vigente alla data delle singole inadempienze;
altresì stabilisce che laddove il tasso di mora così determinato risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/96, il tasso di mora sarà pari al tasso soglia.
Ne deriva che l'eventuale usurarietà del tasso di mora previsto in contratto, pari al tasso euribor alla data delle singole inadempienze + 8 punti, non può essere valutata con riferimento al taso euribor vigente alla data della stipula del contratto, atteso che a quella data non si era verificata l'inadempienza. Né d'altra parte l'appellante ha indicato in quale altra data successiva si sia verificata l'inadempienza, quale fosse a tale data il tasso euribor, in quale misura sia stato applicato il tasso di mora convenzionalmente pattuito, eventualmente superiore al tasso soglia vigente a quella data.
L'istanza di rinnovo della CTU va respinta, in quanto ininfluente, alla luce dei motivi di rigetto delle censure proposte dall'appellante.
§ 5. — Controparte_1 ha formulato appello incidentale
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Roma, chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui il primo giudice, nel condannare la società alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore dell'odierna appellante incidentale, ha mancato di porre espressamente a carico della società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
*** L'appello incidentale è inammissibile. L'udienza in citazione è stata indicata alla data del 11 novembre 2020. La parte appellata si è costituita il 27 ottobre 2020. La data di udienza è stata spostata alla prima udienza utile ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c. (previgente) e non ai sensi del quinto comma della citata disposizione. Ne discende che l'appello incidentale, non essendosi l'appellata costituita nel termine di 20 giorni rispetto alla data di udienza indicata in citazione, è tardivo.
12 § 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante principale, Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa (valore indeterminabile complessità media), ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
in qualità di mandataria di
[...] Controparte_5
appellante in via incidentale, contro la sentenza
[...]
20108/2019, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. — — condanna la parte appellante principale al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025.
Il Presidente estensore
13
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione senza termini all'udienza del 22 settembre 2025 e vertente TRA Parte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con l'avvocato Luisa Di Giacomo
PARTE APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE E
[...]
Controparte_1
(C.F. ), nella sua qualità di mandataria con P.IVA_2 rappresentanza di in Controparte_2 persona del suo Procuratore, con l'avvocato Rossano Crocetta
PARTE APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 20108/2019, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.10.2019 in materia bancaria. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la
[...]
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle condizioni contra legem relative al contratto di leasing oggetto del giudizio;
- in particolare accertata e dichiarata l'avvenuta pattuizione, nei confronti della società attrice, di tassi di interesse indeterminati ed indeterminabili e di interessi usurari in relazione al contratto di leasing di cui in premessa, per l'effetto dichiarare la sostituzione, ex art.1284 terzo comma c.c., della clausola che stabilisce gli interessi convenzionali con interessi nella sola misura legale, ovvero la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c.;
- condannare la convenuta alla restituzione delle CP_3 somme relative agli interessi già pagati in eccedenza, somme di cui la stessa risulterà debitrice nei confronti dell'attrice all'esito degli accertamenti di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- ricalcolare tutte le somme ancora dovute dalla società attrice alla convenuta sulla base del tasso legale, ovvero CP_3 della gratuità del contratto;
- condannare la convenuta al CP_3 risarcimento, in favore della società attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per i fatti di cui in atto, per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale che sono derivati alla società attrice per non aver potuto usufruire di maggiori risorse finanziarie, da liquidarsi in via equitativa dal giudice adito e da quantificarsi in corso di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre CTU contabile, al fine di determinare i rapporti di dare/avere tra le parti sulla base dei principi esposti in narrativa;
Con riserva di integrare, modificare e/o meglio articolare la domanda e/o ulteriori mezzi di prova all'esito delle deduzioni formulate dalla Convenuta in sede di costituzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari.»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
nella sua qualità di mandataria con
[...] rappresentanza di per sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
2 «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto, con condanna di controparte alla refusione delle spese e compensi del procedimento, con rivalsa r.s.g., c.p.a. ed i.v.a..»;
- il Tribunale, dopo aver istruito il procedimento anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 05.06.2019 assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «Rigetta la domanda Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 12.600,00 , compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.». A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- Sulla divergenza tra il tasso nominale indicato in contratto ed il tasso effettivo applicato, non comunicata in maniera trasparente Il testo contrattuale esplicita il tutte le voci di costo aggiuntive, assicurative, CP_4 di incasso che concorrono alla formazione del T.E.G. – la cui indicazione non è obbligatoria per legge;
invero gli obblighi informativi investono il T.A.N. e tutte le spese ma non anche il T.E.G., perché, come evidenziato dalla difesa della banca, nel contratto indicizzato il T.E.G. varia al variare del riferimento sottostante. Si osserva inoltre che la divergenza tra i tassi effettivamente praticati e quelli previsti in contratto è rimasta sguarita di prova, non essendo emersa dalla documentazione versata in atti. Rileva il tribunale che tutte le condizioni economiche, la specificazione del tasso leasing nominale del 6, % e le modalità di indicizzazione sono state riepilogate nel documento di sintesi n. 7 sottoscritto dalla contraente. Il tasso leasing indicato nel contratto originario era pari al 6 %, (cfr documento di sintesi n. 7), compatibile con un tasso interno di attualizzazione pari, secondo le indicazioni peritali, al 6,20 . Orbene, considerato che le Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003 sulla trasparenza degli intermediari finanziari definiscono il c.d. “tasso leasing” come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, non risulta che queste hanno stabilito che nei contratti di locazione finanziaria si debba indicare il tasso effettivo, poiché ciò che conta è la chiara indicazione del corrispettivo costituito dai canoni periodici, i quali attualizzati su base annuale al suddetto tasso danno il capitale impiegato dalla per l'acquisto del bene. CP_3
3 Rileva il Tribunale, in linea con la giurisprudenza della sezione, che in presenza della puntuale indicazione del corrispettivo dovuto dalla parte utilizzatrice non può ravvisarsi la lamentata indeterminatezza dell'oggetto. E' evidente che nel contratto di leasing l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare mentre l'indicazione del tasso di interesse – che peraltro può essere soltanto un tasso nominale dal momento che esso è destinato necessariamente a mutare nel corso del rapporto per effetto dell'operare della clausola di indicizzazione – ha un valore formale e non è certo tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria a carico del cliente che è già, ex ante, puntualmente quantificata (salva la sola variabilità derivante appunto dall'indicizzazione di cui sono comunque fissati i criteri di applicazione - cfr . trib Roma 11.4.2019, n. 8001) Infatti, l'eventuale difformità tra il tasso nominale espresso in contratto e quello effettivo va analizzato avendo presente quanto stabilito dalla Banca d'Italia, ossia che il “tasso leasing” non è un tasso di interesse ma un tasso di attualizzazione, quindi, un tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo e sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard composto da periodi uniformi (mesi, bimestri, trimestri, semestri). Ciò premesso, l'eventuale difformità tra il “tasso leasing nominale” indicato in contratto al momento della stipula ed il tasso effettivo scaturisce dal fatto che il primo è espresso su base annua e il secondo è invece legato al rimborso dei canoni di leasing corrisposti con una periodicità inferiore, che non produce alcun effetto sull'importo del canone pattuito ed indicato in contratto;
poiché l'accordo delle parti ha riguardato il tasso leasing nominale, che nel caso di specie coincide con il TAN, ossia con il Tasso Annuo Nominale e l'importo del corrispettivo costituito dai canoni periodici che sono espressione di quel tasso. In punto di corretta indicazione del tasso leasing, ossia del tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni, è pacifico che detto tasso sia stato puntualmente indicato in contratto;
non è contestato altresì che secondo quanto riportato in contratto, il tasso leasing sia stato calcolato applicando la metodologia definita dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia relative alla 'Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari'; che, come dedotto da parte attrice, il TAN annuo nominale coincide con il tasso di interesse applicato per il calcolo delle rate da pagare nel caso di singoli pagamenti annuali;
che, nel caso in esame il rimborso dei canoni di leasing sia stato imposto con una periodicità mensile e quindi inferiore all'anno; che l'eventuale difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) ed il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) dipende dal pagamento anticipato degli interessi che avviene con cadenza inferiore all'anno; che ciò, peraltro, non implica che vi sia applicazione di un tasso difforme dal tasso annuo nominale …” ( cfr Trib. Milano, sez. XII, sent. 17 luglio 2017, n. 8058). Si rileva altresì che l'eventuale difformità, lungi dal costituire una patologia, rappresenta la pratica conseguenza della diversità strutturale esistente tra i due tassi: l'uno calcolato su base annua e l'altro comprendente il pagamento anticipato degli interessi aventi cadenza infrannuale. In ogni caso è rimasto indimostrato che la a fronte di un “tasso leasing CP_3 (nominale)” ed il tasso annuo nominale, c.d. TAN, del 6%, avrebbe applicato il tasso del 6,44 %: la consulenza tecnica ha analizzato il contratto riscontrando un tasso effettivo globale del 6,20% , che tuttavia per le ragioni esposte, non costituisce una divergenza tra le condizioni indicate in contratto ed il costo effettivo del finanziamento.
- Sulla sussistenza di usura nel contratto per il superamento del tasso -soglia nella determinazione del tasso di mora
4 Passando alle questioni concernenti l'usurarietà dei tassi, si rileva che il contratto di locazione finanziaria oggetto della controversia è attualmente in corso tra le parti e non risultano inadempienze contrattuali, sicchè nel corso del rapporto non sono strati applicati interessi moratori. Ritiene il Tribunale , con riguardo al tasso di mora contrattuale che nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso - soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario); entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso
- soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso- soglia. Rileva il Tribunale che non risulta che nel contratto siano stati convenuti al momento della stipula, interessi oltre il limite della soglia - usuraia;
non può correttamente sommarsi il “tasso leasing” agli interessi di mora previsti nella misura di 8 punti oltre l'euribor. Nel caso in esame le parti hanno pattuito un tasso diverso e alternativo per le due differenti tipologie di interessi, applicabili sulla base di diversi presupposti, poiché l'interesse corrispettivo, che costituisce il prezzo dell'operazione di leasing e il vantaggio che il concedente riceve nel sinallagma è fissato sotto la soglia;
nel caso di inadempimento contrattuale , trova applicazione il tasso di mora, assimilabile ad una clausola penale ( l'art. 8 del contratto). Pertanto, dalla suddetta pattuizione non si evince che le parti abbiano inteso stabilire la misura dell'interesse (moratorio o corrispettivo) come la somma dei due tassi;
né che una tale interpretazione è ravvisabile, come enunciato, nella citata sentenza della Cassazione ( n. 350/2013). In ogni caso, come enunciato dalla difesa della convenuta, nel trimestre ottobre- dicembre 2006, epoca della stipula della locazione finanziaria, il tasso medio per le operazioni di “leasing oltre 50.000 euro” stabilito dal MEF con il decreto del 21 settembre 2006 era pari al 5,98% (doc. 11), il quale aumentato della metà determinava il tasso - soglia dell'8,97%, a fronte di un tasso leasing del 5% applicato dalla convenuta. L'attore non ha provato vieppiù il pagamento CP_3 di interessi di rché il contratto ha avuto regolare esecuzione.
5 Gli interessi di mora, pattuiti in 8 punti oltre l'euribor vigente alla data dell'inadempimento, appaiono al di sotto della soglia usuraia e, non essendo collegati con l'erogazione del credito, sono dovuti solo in caso di ritardo nel pagamento. Deve evidenziarsi che il contratto prevede infine una “clausola di salvaguardia” che stabilisce che qualora il tasso di mora ( di 8 punti oltre l'euribor) risultasse superiore al tasso- soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/1996, all'epoca vigente, al suddetto tasso sarà applicato quest'ultimo tasso” (l'art. 8 del contratto di leasing - doc. 3). Secondo una parte della giurisprudenza di merito la previsione della clausola di salvaguardia vale a precludere l'automatico superamento delvtasso – soglia e ad escludere in ogni caso l'usurarietà del contratto (cfr. Trib. Milano, 3.12.2014; Trib. Roma, 16.9.2014; Trib. Napoli, 4.6.2014 e 9.1.2014).
§ 3. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha così concluso:
[...]
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello e per le ragioni tutte in fatto ed in diritto esposte in narrativa, riformare integralmente la sentenza n. 20108/2019, pronunciata dal Tribunale di Roma, VIII sezione civile, nella persona della Dott.ssa Maria Luparelli in data 12/10/2019, pubblicata in data 19/10/2019, non notificata, resa nella causa iscritta al n. r.g. 24717/2015 e per l'effetto accogliere le conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado, qui di seguito trascritte: NEL MERITO:
- accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia delle condizioni contra legem relative al contratto di leasing oggetto del giudizio;
- in particolare accertata e dichiarata l'avvenuta pattuizione, nei confronti della società attrice, di tassi di interesse indeterminati ed indeterminabili e di interessi usurari in relazione al contratto di leasing di cui in premessa, per l'effetto dichiarare la sostituzione, ex art.1284 terzo comma c.c., della clausola che stabilisce gli interessi convenzionali con interessi nella sola misura legale, ovvero la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c.;
- condannare la convenuta alla restituzione delle CP_3 somme relative agli interessi già pagati in eccedenza, somme di cui la stessa risulterà debitrice nei confronti dell'attrice all'esito degli accertamenti di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
6 - ricalcolare tutte le somme ancora dovute dalla società attrice alla convenuta sulla base del tasso legale, ovvero CP_3 della gratuità del contratto;
- condannare la convenuta al risarcimento, in favore CP_3 della società attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per i fatti di cui in atto, per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale che sono derivati alla società attrice per non aver potuto usufruire di maggiori risorse finanziarie, da liquidarsi in via equitativa dal giudice adito e da quantificarsi in corso di causa, anche sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre CTU contabile, al fine di determinare i rapporti di dare/avere tra le parti sulla base dei principi esposti in narrativa. Con riserva di integrare, modificare e/o meglio articolare la domanda e/o ulteriori mezzi di prova all'esito delle deduzioni formulate dalla Convenuta in sede di costituzione. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.».
Ha resistito al gravame
[...]
in qualità di Controparte_1 mandataria con rappresentanza di Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'impugnazione e formulando appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma, così concludendo: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare l'impugnazione avversa in quanto infondata in fatto e diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale promosso, a parziale riforma della sentenza n. 20108/2019, condannare controparte al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio del primo grado di giudizio. Con condanna avversa alla refusione delle spese e compensi del procedimento, con rivalsa r.s.g., c.p.a. ed i.v.a..».
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 22.09.2025, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di conclusionali e memorie di replica, in quanto le parti, in virtù della concessione dei termini anticipati come da decreto pubblicato il 30.06.2025, avevano già ottenuto la concessione di termini per rassegnare le proprie conclusioni.
7 § 4. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Con quello che viene individuato come unico motivo di gravame, articolato in più profili, parte appellante censura la sentenza del Tribunale affermando che la stessa sia stata pronunciata muovendo da un errore concettuale, che ha comportato l'adozione di una pronuncia viziata, rappresentato dall'assunto per cui “il solo tasso nominale è l'informazione necessaria e sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa e dalla trasparenza bancaria”. Parte appellante si duole, inoltre, dell'applicazione da parte dell'Istituto di credito di un tasso di mora usurario, in violazione del disposto della legge 108/1996, e l'art. 644 c.p. Quanto alla prima cesura, sostiene l'appellante che il primo giudice non abbia fatto corretta applicazione delle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in tema di calcolo del tasso interno di attualizzazione nei contratti di leasing, a mente delle quali, secondo l'appellante, “un contratto di locazione finanziaria dovrà riportare:
• il “tasso interno di attualizzazione” che è un tasso effettivo;
• i tassi presenti in contratto dovranno essere riportati in forma effettiva come da obblighi generali discendenti dalla trasparenza e dal Cicr” (v. pag. 5 dell'atto di appello). Sulla scorta di tale considerazione sarebbe possibile affermare l'erroneità del ragionamento matematico posto in sentenza, ove viene dichiarato che il solo tasso comunicato è in forma nominale e non effettiva, in violazione delle norme in materia di trasparenza.
Sostiene l'appellante che il Tribunale, pur rilevando che il tasso interno di attualizzazione rilevato fosse del 6,20%, superiore a quanto comunicato dalla società di leasing, non abbia dato seguito alle risultanze del consulente tecnico d'ufficio il quale, secondo la società, avrebbe aderito alla tesi prospettata in primo grado dall'appellante.
Peraltro, oggetto di censura anche la circostanza per cui, secondo la società appellante, il Tribunale avrebbe dato ingresso ad un concetto nuovo ed inesistente di “compatibilità di tasso” laddove il primo giudice ha affermato che “il tasso indicato del 6% è “compatibile” con un tasso interno di indicizzazione del 6,20%”; con ciò contravvenendo ai principi di determinatezza e determinabilità dei tassi di interesse, vigenti in materia bancaria in forza dell'art. 1284 c.c.
8 Sul punto, dunque, parte appellante domanda la riforma della sentenza sarebbe meritevole di essere riformata con accoglimento delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
***
La riportata parte della censura, che peraltro equivoca sui concetti di indeterminatezza della clausola contrattuale e la violazione della regola di trasparenza, non si misura affatto con la motivazione del primo giudice, laddove il Tribunale ha rilevato che:
- le Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003 sulla trasparenza degli intermediari finanziari definiscono il c.d. “tasso leasing” come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti”, non risulta che queste hanno stabilito che nei contratti di locazione finanziaria si debba indicare il tasso effettivo, poiché ciò che conta è la chiara indicazione del corrispettivo costituito dai canoni periodici, i quali attualizzati su base annuale al suddetto tasso danno il capitale impiegato dalla per l'acquisto del bene;
CP_3
- che in presenza della puntuale indicazione del corrispettivo dovuto dalla parte utilizzatrice non può ravvisarsi la lamentata indeterminatezza dell'oggetto. E' evidente che nel contratto di leasing l'esigenza di determinatezza della prestazione a carico dell'utilizzatore è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare mentre l'indicazione del tasso di interesse – che peraltro può essere soltanto un tasso nominale dal momento che esso è destinato necessariamente a mutare nel corso del rapporto per effetto dell'operare della clausola di indicizzazione – ha un valore formale e non è certo tale da ingenerare dubbi sull'entità dell'obbligazione pecuniaria a carico del cliente che è già, ex ante, puntualmente quantificata, salva la sola variabilità derivante dall'indicizzazione di cui sono comunque fissati i criteri di applicazione;
-che l'eventuale difformità tra il tasso nominale espresso in contratto e quello effettivo va analizzato avendo presente quanto stabilito dalla Banca d'Italia, ossia che il “tasso leasing” non è un tasso di interesse ma un tasso di attualizzazione, quindi, un tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo e sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard composto da periodi uniformi (mesi, bimestri, trimestri, semestri);
9 - l'eventuale difformità tra il “tasso leasing nominale” indicato in contratto al momento della stipula ed il tasso effettivo scaturisce dal fatto che il primo è espresso su base annua e il secondo è invece legato al rimborso dei canoni di leasing corrisposti con una periodicità inferiore, che non produce alcun effetto sull'importo del canone pattuito ed indicato in contratto;
poiché l'accordo delle parti ha riguardato il tasso leasing nominale, che nel caso di specie coincide con il TAN, ossia con il Tasso Annuo Nominale e l'importo del corrispettivo costituito dai canoni periodici che sono espressione di quel tasso;
- quanto alla corretta indicazione del tasso leasing, ossia del tasso che consente di realizzare l'equivalenza finanziaria tra il capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni, è pacifico che detto tasso sia stato puntualmente indicato in contratto;
non è contestato altresì che secondo quanto riportato in contratto, il tasso leasing sia stato calcolato applicando la metodologia definita dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia relative alla 'Trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari';
-che, come dedotto da parte attrice, il TAN annuo nominale coincide con il tasso di interesse applicato per il calcolo delle rate da pagare nel caso di singoli pagamenti annuali;
-che, nel caso in esame il rimborso dei canoni di leasing sia stato imposto con una periodicità mensile e quindi inferiore all'anno;
- che l'eventuale difformità tra il tasso leasing (espresso su base annua) ed il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) dipende dal pagamento anticipato degli interessi che avviene con cadenza inferiore all'anno; che ciò, peraltro, non implica che vi sia applicazione di un tasso difforme dal tasso annuo nominale;
- che l'eventuale difformità, lungi dal costituire una patologia, rappresenta la pratica conseguenza della diversità strutturale esistente tra i due tassi: l'uno calcolato su base annua e l'altro comprendente il pagamento anticipato degli interessi aventi cadenza infrannuale;
-che è rimasto indimostrato che la a fronte di un CP_3
“tasso leasing (nominale)” ed il tasso annuo nominale, c.d. TAN, del 6%, avrebbe applicato il tasso del 6,44 %;
- che la consulenza tecnica ha analizzato il contratto riscontrando un tasso effettivo globale del 6,20% , che tuttavia per le ragioni esposte, non costituisce una divergenza tra le condizioni indicate in contratto ed il costo effettivo del finanziamento.
10 Il motivo di appello, non avendo attinto specificamente il suddetto svolgimento motivazionale, -per essere la censura in sostanza fondata sull'assunto che l'indicazione del tasso leasing nominale non coincidente con il tasso effettivo determinerebbe la nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse perché indeterminato ed indeterminabile,- non intacca le ragioni poste a fondamento della decisione. Né d'altra parte la deduzione circa la violazione dell'obbligo di trasparenza della previsione contrattuale è accompagnata dall'indicazione della norma violata, che, in tesi, produrrebbe la nullità della determinazione del tasso di interesse risultante dal testo contrattuale.
Quanto all'esito della CTU e la censura alla ritenuta compatibilità del tasso nominale indicato in contratto con un tasso interno di indicizzazione del 6,20%, è evidente che l'argomento del primo giudice è esclusivamente di rinforzo alla ratio decidendi precedentemente esposta, ossia che la determinazione e determinabilità del tasso di interesse è da valutare esclusivamente con riferimento al tasso nominale.
***
Sotto ulteriore profilo, parte appellante censura altresì la sentenza nella parte in cui ha così statuito: “Si osserva inoltre che la divergenza tra i tassi effettivamente praticati e quelli previsti in contratto è rimasta sguarnita di prova, non essendo emersa dalla documentazione versata in atti”.
In particolare, deduce l'appellante come fosse facoltà del consulente tecnico d'ufficio, in qualità di ausiliario del giudice, richiedere la produzione di ulteriore documentazione necessaria a quantificare le eventuali somme indebitamente corrisposte dalla società appellante.
Quanto, poi, alla censura mossa in merito alla determinazione di interessi di mora di matrice usuraria, laddove il Tribunale ha così affermato: “interessi di mora previsti nella misura di 8 punti oltre l'euribor”, a pagina 6 della sentenza impugnata.
Ritiene l'appellante che il primo giudice sia incorso in un errore materiale laddove non ha riscontrato la natura usuraria dei tassi di mora convenuti al momento della stipula del contratto. Il rapporto contrattuale, stipulato in data 26 aprile 2007, riporterebbe un tasso di mora convenuto del 12,005% (risultato ottenuto da 8 punti maggiorato di 4,005 punti quotazione euribor al momento di stipula), mentre il tasso medio annuale ratione temporis applicabile, sarebbe del 9,51%, (6,34 aumentato della metà).
11 ***
Il motivo è infondato.
Il contratto stabilisce che il tasso di mora è previsto in 8 punti oltre euribor vigente alla data delle singole inadempienze;
altresì stabilisce che laddove il tasso di mora così determinato risultasse superiore al tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. e art. 2 punto 4 L. 108/96, il tasso di mora sarà pari al tasso soglia.
Ne deriva che l'eventuale usurarietà del tasso di mora previsto in contratto, pari al tasso euribor alla data delle singole inadempienze + 8 punti, non può essere valutata con riferimento al taso euribor vigente alla data della stipula del contratto, atteso che a quella data non si era verificata l'inadempienza. Né d'altra parte l'appellante ha indicato in quale altra data successiva si sia verificata l'inadempienza, quale fosse a tale data il tasso euribor, in quale misura sia stato applicato il tasso di mora convenzionalmente pattuito, eventualmente superiore al tasso soglia vigente a quella data.
L'istanza di rinnovo della CTU va respinta, in quanto ininfluente, alla luce dei motivi di rigetto delle censure proposte dall'appellante.
§ 5. — Controparte_1 ha formulato appello incidentale
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Roma, chiedendone la parziale riforma, nella parte in cui il primo giudice, nel condannare la società alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore dell'odierna appellante incidentale, ha mancato di porre espressamente a carico della società attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
*** L'appello incidentale è inammissibile. L'udienza in citazione è stata indicata alla data del 11 novembre 2020. La parte appellata si è costituita il 27 ottobre 2020. La data di udienza è stata spostata alla prima udienza utile ai sensi dell'art. 168 bis quarto comma c.p.c. (previgente) e non ai sensi del quinto comma della citata disposizione. Ne discende che l'appello incidentale, non essendosi l'appellata costituita nel termine di 20 giorni rispetto alla data di udienza indicata in citazione, è tardivo.
12 § 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la prevalente soccombenza dell'appellante principale, Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa (valore indeterminabile complessità media), ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
in qualità di mandataria di
[...] Controparte_5
appellante in via incidentale, contro la sentenza
[...]
20108/2019, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. — — condanna la parte appellante principale al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, Iva e CPA.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025.
Il Presidente estensore
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