Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 febbraio 1982
Art. 7.
Indennita' speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra

Il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' sostituito dal seguente:
"Agli invalidi di prima categoria e' corrisposta una indennita' speciale annua pari ad una mensilita' del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori".
Al terzo comma dello stesso art. 25 le parole "Le domande di cui ai precedenti commi sono utili" sono sostituite dalle parole "La domanda di cui al precedente comma e' utile".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1982
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