Art. 16. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Ai fini dell'attuazione dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Ai fini dell'attuazione dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo n. 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984.