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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1948/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
e
C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I figli e Per_1 Persona_2
ad oggi minorenni restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
1 amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita della scuola al mattino successivo, quando verranno accompagnati alle lezioni e due week-end al mese da concordare con la madre dal venerdì sera alla domenica dopo cena;
tale regime sarà vigente anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
i coniugi per il mantenimento dei figli adotteranno
l'istituto del mantenimento diretto;
i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami
e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
i coniugi continueranno a saldare la rata del mutuo acceso sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento”.
MOTIVAZIONE
2 Con ricorso congiunto depositato in data 4 settembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16 dicembre 2006, in Novi Ligure (AL), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Nel 2018 sceglievano il regime della separazione dei beni con atto notarile. Dall'unione nascevano i figli , in data 22 agosto 2007 e Per_1 [...]
, in data 7 agosto 2011, entrambi a Novi Ligure (AL). Per_2
Le parti esponevano che la moglie svolge attività lavorativa presso l'Asl Al, percependo uno stipendio mensile di circa € 2.200,00, mentre il marito ha un'edicola di proprietà.
Le parti rappresentavano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si era deteriorata da tempo, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, senza possibilità di riconciliazione;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi.
Con decreto in data 4 settembre 2024 il Giudice Delegato rilevava che nel ricorso congiunto non venivano “specificati tempi minimi di visita padre-figli”, pertanto, fissava udienza di comparizione alla data del 13 novembre 2024. Le parti precisavano, mediante note scritte, che “il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita della scuola al mattino successivo, quando verranno accompagnati alle lezioni e due week-end al mese da concordare con la madre dal venerdì sera alla domenica dopo cena;
tale regime sarà vigente anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali”.
All'esito del deposito il Giudice Delegato revocava l'udienza di comparizione e fissava udienza a trattazione scritta in data 26 novembre 2024. La causa veniva quindi rimessa sul ruolo indicando
“rilevato che non vi sono dichiarazioni dei redditi per la madre, che non viene specificato nulla in punto di assegnazione della casa famigliare;
rilevato altresì che viene previsto il mantenimento diretto da parte dei genitori rispetto ad un calendario di visite con il padre non paritario”. Le parti prestavano i sopra richiesti chiarimenti e prestavano le proprie conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli e . Pertanto, tale Per_1 Persona_2
accordo può essere recepito dal Collegio.
3 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri C.F. e Parte_1 C.F._1
C.F. ), che avevano contratto matrimonio in Novi Controparte_1 C.F._2
Ligure (AL), in data 16 dicembre 2006 (Anno 2006 Parte I Serie N. 51);
affida i figli e , ad oggi minorenni, in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
la casa coniugale sita in Novi Ligure, via Valgelata, 20, di proprietà di entrambi i coniugi consiste in una villa su due piani e gli stessi, per il bene dei figli, continueranno ad abitarla predisponendo entrate indipendenti;
dispone che il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita della scuola al mattino successivo, quando verranno accompagnati alle lezioni e due week-end al mese da concordare con la madre dal venerdì sera alla domenica dopo cena;
tale regime sarà vigente anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
dispone che i coniugi, per il mantenimento dei figli, adotteranno l'istituto del mantenimento diretto;
dispone che i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria del 20 luglio 2016;
dà atto che i coniugi continueranno a saldare la rata del mutuo acceso sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1948/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
e
C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CAPODIECI CLAUDIA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I figli e Per_1 Persona_2
ad oggi minorenni restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria
1 amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza; il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita della scuola al mattino successivo, quando verranno accompagnati alle lezioni e due week-end al mese da concordare con la madre dal venerdì sera alla domenica dopo cena;
tale regime sarà vigente anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
i coniugi per il mantenimento dei figli adotteranno
l'istituto del mantenimento diretto;
i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, dovendosi considerare tali: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. - Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. - Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. - Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla figlia;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. - Spese medico – sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami
e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
i coniugi continueranno a saldare la rata del mutuo acceso sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento”.
MOTIVAZIONE
2 Con ricorso congiunto depositato in data 4 settembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 16 dicembre 2006, in Novi Ligure (AL), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Nel 2018 sceglievano il regime della separazione dei beni con atto notarile. Dall'unione nascevano i figli , in data 22 agosto 2007 e Per_1 [...]
, in data 7 agosto 2011, entrambi a Novi Ligure (AL). Per_2
Le parti esponevano che la moglie svolge attività lavorativa presso l'Asl Al, percependo uno stipendio mensile di circa € 2.200,00, mentre il marito ha un'edicola di proprietà.
Le parti rappresentavano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si era deteriorata da tempo, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, senza possibilità di riconciliazione;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi.
Con decreto in data 4 settembre 2024 il Giudice Delegato rilevava che nel ricorso congiunto non venivano “specificati tempi minimi di visita padre-figli”, pertanto, fissava udienza di comparizione alla data del 13 novembre 2024. Le parti precisavano, mediante note scritte, che “il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita della scuola al mattino successivo, quando verranno accompagnati alle lezioni e due week-end al mese da concordare con la madre dal venerdì sera alla domenica dopo cena;
tale regime sarà vigente anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali”.
All'esito del deposito il Giudice Delegato revocava l'udienza di comparizione e fissava udienza a trattazione scritta in data 26 novembre 2024. La causa veniva quindi rimessa sul ruolo indicando
“rilevato che non vi sono dichiarazioni dei redditi per la madre, che non viene specificato nulla in punto di assegnazione della casa famigliare;
rilevato altresì che viene previsto il mantenimento diretto da parte dei genitori rispetto ad un calendario di visite con il padre non paritario”. Le parti prestavano i sopra richiesti chiarimenti e prestavano le proprie conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi dei figli e . Pertanto, tale Per_1 Persona_2
accordo può essere recepito dal Collegio.
3 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri C.F. e Parte_1 C.F._1
C.F. ), che avevano contratto matrimonio in Novi Controparte_1 C.F._2
Ligure (AL), in data 16 dicembre 2006 (Anno 2006 Parte I Serie N. 51);
affida i figli e , ad oggi minorenni, in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui i figli si troveranno al momento del verificarsi dell'urgenza;
la casa coniugale sita in Novi Ligure, via Valgelata, 20, di proprietà di entrambi i coniugi consiste in una villa su due piani e gli stessi, per il bene dei figli, continueranno ad abitarla predisponendo entrate indipendenti;
dispone che il padre terrà con sé i figli tutti i mercoledì dall'uscita della scuola al mattino successivo, quando verranno accompagnati alle lezioni e due week-end al mese da concordare con la madre dal venerdì sera alla domenica dopo cena;
tale regime sarà vigente anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali;
dispone che i coniugi, per il mantenimento dei figli, adotteranno l'istituto del mantenimento diretto;
dispone che i genitori provvederanno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Alessandria del 20 luglio 2016;
dà atto che i coniugi continueranno a saldare la rata del mutuo acceso sulla casa coniugale nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 1 aprile 2025
4 Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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