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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1625/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Barone e dall'Avv. Federica Santinon ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima – Venezia, via Pt_2
Guolo n.15/3;
appellante;
contro
:
(CF ; Controparte_1 C.F._2
(CF ); Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentina Dalla Corte e Sofia Santinello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, Viale Codalunga n. 4/H;
appellati;
In punto a: appello avverso la sentenza n. n. 622/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 20 agosto 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto
- in riforma della sentenza n° 622/2024 del Tribunale di Rovigo del 19 agosto 2024, emessa dal G.O.P. BORTOLUZZI, pubblicata il 20 agosto 2024 (rep. n°
1100/2024 del 20 agosto 2024), nell'ambito del procedimento recante r.g. n°
261/2022 e — quindi — accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) accertare la pienezza ed esclusività del diritto di proprietà di Parte_1
e, quindi, l'inesistenza di qualsivoglia diritto dei convenuti sulla medesima proprietà;
b) ordinare la cessazione del passaggio da parte dei convenuti sia pedonale sia a mezzo veicoli sulla proprietà ; Pt_1
c) rigettare la domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio;
rigettare la subordinata domanda riconvenzionale tesa all'accertamento della costituzione della servitù di passaggio coattivo;
rigettare l'ulteriore domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'esistenza della servitù in base agli atti notarili e alla scrittura privata indicati da parte convenuta;
d) in via meramente gradata e subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere esistente una servitù coattiva, riconoscere in favore dell'attore indennità ex art.
1053 c.c. proporzionata al danno cagionato dal passaggio a favore dell'attore;
e) condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto Avvocato attributario.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“In via principale:
-rigettare tutte le domande formulate da parte appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza resa nel primo grado di giudizio. In via subordinata e incidentale:
-dichiarare l'intervenuta costituzione della servitù di passaggio coattiva sul fondo catastalmente censito al C.F. del Comune di Occhiobello (RO), al Fg. 30, mappale n. 980 di proprietà del sig. , a favore dell'immobile catastalmente Pt_1 censito al C.F. del medesimo Comune, Fg. 30 mappale n. 260 e n. 983 di proprietà dei sig.ri , considerata l'interclusione del posto auto e del CP_1 cortile pertinenze dell'abitazione e per tutti i motivi meglio precisati in narrativa;
-in via ulteriormente subordinata e incidentale:
-accertare l'esistenza della servitù di passaggio sul fondo catastalmente censito al C.F. del Comune di Occhiobello (RO), al Fg. 30, mappale n. 980 di proprietà del sig , a favore dell'immobile catastalmente censito al C.F. del Pt_1 medesimo Comune, Fg. 30 mappale n. 260 e n. 983 di proprietà dei sig.ri
, così come riconosciuto nell'atto di donazione e vendita a rogito CP_1 del Dott. del 21.01.1959, Rep. n. 14798, dalla scrittura Controparte_3 privata del 1.01.1975, dall'atto di divisione e conguaglio Dott. dall'atto Per_1 di cessione di quote immobiliari a rogito del Notaio Dott. e per Persona_2 tutti i motivi meglio precisati in narrativa. In ogni caso:
-con rifusione delle spese di lite, oltre IVA e c.p.a. come per legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna per temerarietà della lite ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , quale proprietario di un immobile ad uso abitativo con Parte_1 autorimessa in corpo separato e due corti esclusive, distinto al foglio 30 mapp. n. 980 del catasto fabbricati del Comune di Occhiobello, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Rovigo i fratelli , e , CP_3 CP_1 Controparte_2 proprietari dell'immobile confinante ad uso abitativo anch'esso con due corti esclusive e autorimessa in corpo separato, identificato col mapp. 260, per richiedere che venisse accertata l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo map. n. 260 ed a carico del proprio fondo map n.980; sosteneva il sig. che i fratelli percorressero con Pt_1 CP_1
l'automobile il fondo di sua proprietà per raggiungere il loro garage situato nella loro proprietà.
2. Si costituivano in giudizio i fratelli chiedendo, in via preliminare CP_1
l'estromissione di , in quanto medio tempore aveva ceduto agli altri CP_3 fratelli la sua quota della proprietà immobiliare e, in via principale, la reiezione della domanda avversaria;
in via riconvenzionale chiedevano che si accertasse l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà Pt_1
e a favore del fondo di proprietà (f. 30 mappali 260 e 983) per CP_1 raggiungere il loro garage in corpo separato e il cortile posteriore con accesso e recesso dalla via Trento e, ancora, subordinatamente, che si dichiarasse la costituzione di servitù di passaggio coattiva sul fondo di proprietà a Pt_1 favore del fondo dei convenuti, stante l'interclusione relativa del garage in corpo separato e del cortile posteriore per accedere alla via Trento (f. 30 mappali 260 e 983), pertinenze della loro abitazione, infine, in via ulteriormente gradata, chiedevano che venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio, anche carraio, come servitù volontaria, risultante dall'atto di donazione e vendita a rogito del Notaio del 21 gennaio Controparte_3
1959 rep. N, 14798 e dalla scrittura privata del 1° gennaio 1975, dall'atto di divisione e conguaglio e dall'atto di cessione di quote Persona_3 immobiliari a rogito del Notaio . Persona_2
3. Il Tribunale, dopo avere istruito la causa con prove testimoniali e documentali, estrometteva dal giudizio, respingeva la Parte_3 domanda di parte attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertando l'intervenuta usucapione della servitù contesa a carico della proprietà (foglio 30 particella 980) e a favore del fondo identificato Pt_1 al foglio 30 con le particelle 260 e 983 di proprietà , condannando CP_1 parte attrice alle spese del giudizio.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Rovigo ha promosso appello il sig.
, deducendo 14 motivi di impugnazione, volti a sostenere che la Parte_1 sentenza di primo grado è sbagliata sostanzialmente per due ragioni: a) i testimoni non sono stati in grado di chiarire il preciso periodo di esercizio del passaggio da parte dei anche in considerazione del fatto che il CP_1 garage sarebbe stato costruito in periodo infra ventennale;
b) non vi sarebbero un tracciato ed altre opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della contestata servitù per tutto il tempo necessario alla invocata usucapione. Si duole altresì del fatto che il Tribunale, nella motivazione, non abbia indicato le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
Si riportano i 14 motivi di impugnazione:
“1) Nullità della sentenza per motivazione apparente- Mancata indicazione delle ragioni di diritto – error in procedendo;
2) Accessione del possesso – Totale assenza delle ragioni giuridiche – Mancata individuazione del titolo astrattamente idoneo- Erroneo calcolo del tempus ad usucapionem;
3) Motivazione apparente per disancoraggi alle fonti di prova;
4) Travisamento prova testimoniale (teste ); Tes_1
5) Inconfigurabilità da tempo immemore: travisamento della prova testimoniale e mancata comparazione delle dichiarazioni con prove documentali;
6) Omesso esame di fatto ostativo all'esistenza del tracciato da tempo immemore;
7) Cancello – Mancata indicazione delle prove a sostegno – mancata indicazione delle ragioni di diritto;
8)Pilastri – mancata indicazione delle prove a sostegno – mancata indicazione delle ragioni di diritto;
9) Garage esterno – primo errore in procedendo: motivazione apparente per contraddizione logica insanabile e totale assenza delle ragioni giuridiche;
10) Garage esterno – secondo errore in procedendo: ultrapetizione;
11) Autorimessa – merito: omesso esame di documento autorizzatorio di natura pubblicistica del 2007 – mancato esame della totalità dei documenti depositati;
12) Omesso esame dell'atto donazioni vendite del 1959 – Violazione del principio tantum praescriptum, tantum possesum;
13) Azione negatoria ex art. 949 cc;
14) Condanna alle spese per euro 10860 – rimodulazione – restituzione”.
5. Si è costituita in giudizio parte appellata, la quale ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza e, in via subordinata, ha riproposto la domanda volta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, anche carraio, per interclusione relativa del fondo (posto auto e cortile di pertinenza dell'abitazione), ed all'accertamento dell'esistenza di servitù convenzionale, costituita dai danti causa delle attuali parti, come da rogiti e atti sopra indicati.
6. L'appello è infondato.
Tutti i testi escussi, , e hanno riferito Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_1 concordemente che i medesimi sono transitati per oltre 30 anni sul mappale di proprietà , per accedere alla proprietà , per dirigersi Pt_1 CP_1 dapprima verso una tettoia e successivamente verso l'attuale garage, passando per il cancello del sig. e precedentemente dei suoi danti causa. Pt_1
In sostanza, tutti hanno dichiarato che per almeno 30 anni hanno attraversato il mappale 980 di proprietà del sig. e, precedentemente dei suoi danti Pt_1 causa, per raggiungere la proprietà dei sigg.ri . Ai testimoni sono CP_1 state rammostrate le fotografie e le planimetrie raffiguranti lo stato dei luoghi, che sono state riconosciute senza alcuna incertezza. Il tracciato è stato rilevato dalle fotografie e procede dalla Via Trento fino alla proprietà , CP_1 attraversando la proprietà . Inoltre, nell'atto pubblico del 9.1.1992 (atto Pt_1 denominato cessione quote immobiliari registrato a Castelmassa il 9 gennaio 1992), allegato agli atti di parte , si dà atto dell'esistenza del garage CP_1 esterno “in corpo di fabbrica separato” e si precisa “che il mappale 260 del foglio 30 avrà diritto di passaggio sui mappali dello stesso foglio nn. 980 e 981 e il mappale 980 potrà passare sul mappale 981”. Quest'ultima prova documentale, collegata alle prove testimoniali, che danno atto dell'esistenza del garage esterno in corpo separato sul cortile, almeno dal gennaio 1992, del diritto di passaggio con descrizione del relativo percorso sul terreno , Pt_1 costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di affermare l'esercizio ultraventennale del passaggio pedonale e carraio dal mappale 980 al mappale 260 e alla proprietà di parte appellata, in particolare al garage in corpo separato e al cortile.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata provata la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù per tutto il tempo necessario ad usucapirla, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.
Infine, l'ammontare delle spese liquidate in primo grado è corretto in quanto corrisponde ai valori medi del tariffario stabilito dal DM 55/14 per le cause di valore indeterminato.
7. La reiezione dell'appello comporta la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809 oltre spese generali 15% , CPA 4% ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1625/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Barone e dall'Avv. Federica Santinon ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima – Venezia, via Pt_2
Guolo n.15/3;
appellante;
contro
:
(CF ; Controparte_1 C.F._2
(CF ); Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentina Dalla Corte e Sofia Santinello ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Padova, Viale Codalunga n. 4/H;
appellati;
In punto a: appello avverso la sentenza n. n. 622/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 20 agosto 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto
- in riforma della sentenza n° 622/2024 del Tribunale di Rovigo del 19 agosto 2024, emessa dal G.O.P. BORTOLUZZI, pubblicata il 20 agosto 2024 (rep. n°
1100/2024 del 20 agosto 2024), nell'ambito del procedimento recante r.g. n°
261/2022 e — quindi — accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) accertare la pienezza ed esclusività del diritto di proprietà di Parte_1
e, quindi, l'inesistenza di qualsivoglia diritto dei convenuti sulla medesima proprietà;
b) ordinare la cessazione del passaggio da parte dei convenuti sia pedonale sia a mezzo veicoli sulla proprietà ; Pt_1
c) rigettare la domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio;
rigettare la subordinata domanda riconvenzionale tesa all'accertamento della costituzione della servitù di passaggio coattivo;
rigettare l'ulteriore domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'esistenza della servitù in base agli atti notarili e alla scrittura privata indicati da parte convenuta;
d) in via meramente gradata e subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere esistente una servitù coattiva, riconoscere in favore dell'attore indennità ex art.
1053 c.c. proporzionata al danno cagionato dal passaggio a favore dell'attore;
e) condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge e con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto Avvocato attributario.”
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“In via principale:
-rigettare tutte le domande formulate da parte appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza resa nel primo grado di giudizio. In via subordinata e incidentale:
-dichiarare l'intervenuta costituzione della servitù di passaggio coattiva sul fondo catastalmente censito al C.F. del Comune di Occhiobello (RO), al Fg. 30, mappale n. 980 di proprietà del sig. , a favore dell'immobile catastalmente Pt_1 censito al C.F. del medesimo Comune, Fg. 30 mappale n. 260 e n. 983 di proprietà dei sig.ri , considerata l'interclusione del posto auto e del CP_1 cortile pertinenze dell'abitazione e per tutti i motivi meglio precisati in narrativa;
-in via ulteriormente subordinata e incidentale:
-accertare l'esistenza della servitù di passaggio sul fondo catastalmente censito al C.F. del Comune di Occhiobello (RO), al Fg. 30, mappale n. 980 di proprietà del sig , a favore dell'immobile catastalmente censito al C.F. del Pt_1 medesimo Comune, Fg. 30 mappale n. 260 e n. 983 di proprietà dei sig.ri
, così come riconosciuto nell'atto di donazione e vendita a rogito CP_1 del Dott. del 21.01.1959, Rep. n. 14798, dalla scrittura Controparte_3 privata del 1.01.1975, dall'atto di divisione e conguaglio Dott. dall'atto Per_1 di cessione di quote immobiliari a rogito del Notaio Dott. e per Persona_2 tutti i motivi meglio precisati in narrativa. In ogni caso:
-con rifusione delle spese di lite, oltre IVA e c.p.a. come per legge con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, con condanna per temerarietà della lite ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , quale proprietario di un immobile ad uso abitativo con Parte_1 autorimessa in corpo separato e due corti esclusive, distinto al foglio 30 mapp. n. 980 del catasto fabbricati del Comune di Occhiobello, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Rovigo i fratelli , e , CP_3 CP_1 Controparte_2 proprietari dell'immobile confinante ad uso abitativo anch'esso con due corti esclusive e autorimessa in corpo separato, identificato col mapp. 260, per richiedere che venisse accertata l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo map. n. 260 ed a carico del proprio fondo map n.980; sosteneva il sig. che i fratelli percorressero con Pt_1 CP_1
l'automobile il fondo di sua proprietà per raggiungere il loro garage situato nella loro proprietà.
2. Si costituivano in giudizio i fratelli chiedendo, in via preliminare CP_1
l'estromissione di , in quanto medio tempore aveva ceduto agli altri CP_3 fratelli la sua quota della proprietà immobiliare e, in via principale, la reiezione della domanda avversaria;
in via riconvenzionale chiedevano che si accertasse l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio sul fondo di proprietà Pt_1
e a favore del fondo di proprietà (f. 30 mappali 260 e 983) per CP_1 raggiungere il loro garage in corpo separato e il cortile posteriore con accesso e recesso dalla via Trento e, ancora, subordinatamente, che si dichiarasse la costituzione di servitù di passaggio coattiva sul fondo di proprietà a Pt_1 favore del fondo dei convenuti, stante l'interclusione relativa del garage in corpo separato e del cortile posteriore per accedere alla via Trento (f. 30 mappali 260 e 983), pertinenze della loro abitazione, infine, in via ulteriormente gradata, chiedevano che venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio, anche carraio, come servitù volontaria, risultante dall'atto di donazione e vendita a rogito del Notaio del 21 gennaio Controparte_3
1959 rep. N, 14798 e dalla scrittura privata del 1° gennaio 1975, dall'atto di divisione e conguaglio e dall'atto di cessione di quote Persona_3 immobiliari a rogito del Notaio . Persona_2
3. Il Tribunale, dopo avere istruito la causa con prove testimoniali e documentali, estrometteva dal giudizio, respingeva la Parte_3 domanda di parte attrice e accoglieva la domanda riconvenzionale di parte convenuta, accertando l'intervenuta usucapione della servitù contesa a carico della proprietà (foglio 30 particella 980) e a favore del fondo identificato Pt_1 al foglio 30 con le particelle 260 e 983 di proprietà , condannando CP_1 parte attrice alle spese del giudizio.
4. Contro la sentenza del Tribunale di Rovigo ha promosso appello il sig.
, deducendo 14 motivi di impugnazione, volti a sostenere che la Parte_1 sentenza di primo grado è sbagliata sostanzialmente per due ragioni: a) i testimoni non sono stati in grado di chiarire il preciso periodo di esercizio del passaggio da parte dei anche in considerazione del fatto che il CP_1 garage sarebbe stato costruito in periodo infra ventennale;
b) non vi sarebbero un tracciato ed altre opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della contestata servitù per tutto il tempo necessario alla invocata usucapione. Si duole altresì del fatto che il Tribunale, nella motivazione, non abbia indicato le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
Si riportano i 14 motivi di impugnazione:
“1) Nullità della sentenza per motivazione apparente- Mancata indicazione delle ragioni di diritto – error in procedendo;
2) Accessione del possesso – Totale assenza delle ragioni giuridiche – Mancata individuazione del titolo astrattamente idoneo- Erroneo calcolo del tempus ad usucapionem;
3) Motivazione apparente per disancoraggi alle fonti di prova;
4) Travisamento prova testimoniale (teste ); Tes_1
5) Inconfigurabilità da tempo immemore: travisamento della prova testimoniale e mancata comparazione delle dichiarazioni con prove documentali;
6) Omesso esame di fatto ostativo all'esistenza del tracciato da tempo immemore;
7) Cancello – Mancata indicazione delle prove a sostegno – mancata indicazione delle ragioni di diritto;
8)Pilastri – mancata indicazione delle prove a sostegno – mancata indicazione delle ragioni di diritto;
9) Garage esterno – primo errore in procedendo: motivazione apparente per contraddizione logica insanabile e totale assenza delle ragioni giuridiche;
10) Garage esterno – secondo errore in procedendo: ultrapetizione;
11) Autorimessa – merito: omesso esame di documento autorizzatorio di natura pubblicistica del 2007 – mancato esame della totalità dei documenti depositati;
12) Omesso esame dell'atto donazioni vendite del 1959 – Violazione del principio tantum praescriptum, tantum possesum;
13) Azione negatoria ex art. 949 cc;
14) Condanna alle spese per euro 10860 – rimodulazione – restituzione”.
5. Si è costituita in giudizio parte appellata, la quale ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza e, in via subordinata, ha riproposto la domanda volta alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, anche carraio, per interclusione relativa del fondo (posto auto e cortile di pertinenza dell'abitazione), ed all'accertamento dell'esistenza di servitù convenzionale, costituita dai danti causa delle attuali parti, come da rogiti e atti sopra indicati.
6. L'appello è infondato.
Tutti i testi escussi, , e hanno riferito Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_1 concordemente che i medesimi sono transitati per oltre 30 anni sul mappale di proprietà , per accedere alla proprietà , per dirigersi Pt_1 CP_1 dapprima verso una tettoia e successivamente verso l'attuale garage, passando per il cancello del sig. e precedentemente dei suoi danti causa. Pt_1
In sostanza, tutti hanno dichiarato che per almeno 30 anni hanno attraversato il mappale 980 di proprietà del sig. e, precedentemente dei suoi danti Pt_1 causa, per raggiungere la proprietà dei sigg.ri . Ai testimoni sono CP_1 state rammostrate le fotografie e le planimetrie raffiguranti lo stato dei luoghi, che sono state riconosciute senza alcuna incertezza. Il tracciato è stato rilevato dalle fotografie e procede dalla Via Trento fino alla proprietà , CP_1 attraversando la proprietà . Inoltre, nell'atto pubblico del 9.1.1992 (atto Pt_1 denominato cessione quote immobiliari registrato a Castelmassa il 9 gennaio 1992), allegato agli atti di parte , si dà atto dell'esistenza del garage CP_1 esterno “in corpo di fabbrica separato” e si precisa “che il mappale 260 del foglio 30 avrà diritto di passaggio sui mappali dello stesso foglio nn. 980 e 981 e il mappale 980 potrà passare sul mappale 981”. Quest'ultima prova documentale, collegata alle prove testimoniali, che danno atto dell'esistenza del garage esterno in corpo separato sul cortile, almeno dal gennaio 1992, del diritto di passaggio con descrizione del relativo percorso sul terreno , Pt_1 costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di affermare l'esercizio ultraventennale del passaggio pedonale e carraio dal mappale 980 al mappale 260 e alla proprietà di parte appellata, in particolare al garage in corpo separato e al cortile.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stata provata la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù per tutto il tempo necessario ad usucapirla, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.
Infine, l'ammontare delle spese liquidate in primo grado è corretto in quanto corrisponde ai valori medi del tariffario stabilito dal DM 55/14 per le cause di valore indeterminato.
7. La reiezione dell'appello comporta la conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809 oltre spese generali 15% , CPA 4% ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
Il Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi