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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/06/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 524/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Bovalino Marina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Francesco Bonaparte che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Dirigente generale pro tempore, elettivamente domiciliato a CP_1 P.IVA_1
Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Colletti e
Francesca Salvatori del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: postumi da infortunio sul lavoro.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 1 febbraio 2022 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere medico presso il di Messina e in rete Controparte_2
formativa presso l'Ospedale Papardo di Messina, deduceva di aver subito in data 11 febbraio 2019 un sinistro mentre era alla guida del proprio motociclo durante il tragitto di andata dal luogo di abitazione a quello di lavoro (Papardo) e, premesso di aver ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo in capitale per un danno biologico dell'11% e lamentando l'ingiusto rigetto dell'opposizione presentata in via amministrativa, chiedeva il riconoscimento dell'infortunio in itinere, dell'esistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente pari al 15% e/o quella diversa che risulterà da apposita ctu,
e per l'effetto, di condannare l' a corrispondergli l'indennizzo per il maggior danno biologico CP_3
permanente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 19 giugno 2025 dal deposito telematico di note CP_3
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - comprendente tutti i casi di eventi verificatisi per causa violenta in occasione del lavoro - il diritto alle prestazioni di cui al d.p.r. n. 1124/1965 non consegue alla semplice circostanza che l'evento avvenga durante e nel luogo di lavoro, occorrendo, come ulteriore requisito, che tra l'attività lavorativa ed il sinistro sussista un concreto e preciso nesso di derivazione eziologica, in quanto l'infortunio deve dipendere dal rischio inerente ad atto intrinseco a determinate prestazioni e, comunque, astrattamente connesso all'esecuzione di questo e al perseguimento delle relative finalità; l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale (v. Cass. n.
7486/1999).
L'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 ha espressamente ricompreso la fattispecie del c.d. infortunio in itinere - subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro - nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 del citato d.P.R., delimitando l'operatività della garanzia assicurativa attraverso i criteri normativi della “interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, o comunque, non necessitate”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che: - il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (v. Cass. n. 2642/2012); - la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana (v. Cass. n. 2136/2015).
Nella specie l' non ha contestato la sussistenza del rischio e del nesso, già riconosciuti in via CP_1
amministrativa, ma solo la quantificazione di maggiori postumi.
Sul punto il consulente tecnico d'ufficio, dr. , ha accertato che il ricorrente ha subito “esiti Per_1
di frattura pluriframmentaria intrarticolare al 1/3 distale del radio, osteosintetizzata e di frattura al 1/3 distale dell'ulna a modica incidenza funzionale;
frattura dello scafoide carpale destro a lieve incidenza funzionale”, precisando che “… Alla luce dell'obiettività clinica riscontrata, ai fini della quantificazione del danno biologico sono stati utilizzati i seguenti codici: 234. Esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale (fino a 4) 235. Esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale (fino a 4) 237. Anchilosi del polso in estensione rettilinea, senza limitazione della pronosupinazione (D 10 - ND 8) 238. Movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi (2) 257. Esiti di frattura di scafoide con evoluzione in pseudoartrosi (fino a 5) considerando un danno biologico permanente pari al 13 % (tredici percento).
Il ricorrente, nel successivo infortunio ha avuto riconosciuto un danno biologico del 2% (cod. 251. perdita della falange ungueale dell'anulare 2%).
Pertanto, a mio parere, considerando la concorrenza dei due infortuni sullo stesso arto, appare equo valutare un percentuale invalidante complessiva pari al 15%.”.
Tale accertamento, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua motivazione, merita di essere condiviso.
Si precisa che con riferimento a tale secondo infortunio, dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio si evince che già l' nel corso del giudizio aveva riconosciuto un danno biologico del CP_1
2% che unito al precedente raggiungeva complessivamente il 12%, giusta nota del 6 ottobre 2022.
E la S.C. ha chiarito che ove l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R. n. 1124/1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38/2000, ne subisca uno nuovo, deve procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica, il cui importo dovrà essere decurtato di quanto eventualmente già corrisposto e non recuperato (v. Cass. n. 26697/2016).
Ebbene l' va quindi condannato al pagamento in favore di parte ricorrente del relativo CP_3
indennizzo in capitale rapportato invece a un danno biologico del 13% per il solo infortunio del febbraio
2019, aumentato al 15% considerando quello successivo del novembre 2021, detratto quello già liquidato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, salva l'applicabilità dell'art. 16 legge n. 412/1991.
3.- Le ragioni della decisione (la percentuale richiesta è stata raggiunta solo in considerazione di un evento ulteriore, occorso dopo la presentazione del ricorso) giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerata l'attività svolta, si liquidano tenuto conto della natura, del valore e della limitata attività svolta, applicati i minimi per la serialità, in 1.347,75 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa: 1) dichiara che , a seguito dell'infortunio sul lavoro dell'11 febbraio 2019 ha Parte_1
riportato un danno biologico del 13%, che unito al 2% derivante dall'infortunio dell'11 novembre 2021 ha raggiunto complessivamente il 15%;
2) condanna l' al pagamento in suo favore dell'indennizzo in capitale unificato con CP_1
decorrenza dall'11 novembre 2021, detratto quanto già liquidato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n. 412/1991;
3) condanna, altresì, il resistente a pagare le spese di ctu e a rimborsare al ricorrente metà delle altre spese del giudizio, liquidata in 1.347,75 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 20.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro