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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 785/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 14/10/1998, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Esposito (c.f.
) e dall'avv. Ciro Santonicola (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._3
sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec
Email_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore;
P.IVA_2
,in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
resistenti contumaci OGGETTO: “bonus docenti ex art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 - carta elettronica del docente”.
Conclusioni
Per il ricorrente: “
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude
i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore d ello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00 , oltre accessori come per legge.
Pag. 2 di 9 Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità d i docent e alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante l'atto di diffida inviato dal ricorrente e rimas to privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, le parti ricorrenti non s i costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumac i.
La causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
20.03.2025 (depos itate da parte ricorrente in data 06.03.2025).
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che il ricorrente ha prestato
Pag. 3 di 9 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolas tici :
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (11 ore settimanali);
A.S. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (22 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in format o digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 4 di 9 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contratt azione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 5 di 9 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03 .2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrariet à ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seg uente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prude nziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte da l ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 6 di 9 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
Va altres ì rilevata la prova della s ussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel s istema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione del contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025.
La domanda deve , pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere a lla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue l a soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decis oria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che
Pag. 7 di 9 giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite s ulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C. G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 02.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte C ostituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (C orte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epo ca del deposito del ricors o ed ancor più della decis ione, era già intervenuta C. G.U.E. 2022 ( e CdS, pubblicata il Per_1
16.03.2022, senza che il abbia inteso modificare la CP_1
propria azione e quindi dando vita al presente contenzios o.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 785/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto de l ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui a ll'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il
Pag. 8 di 9 personale di ruolo con rifer imento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi s ino al Parte_1
soddis fo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_5
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per es bors i ed euro 117, 60 per spese legali, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 21. 03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 785/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 14/10/1998, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Esposito (c.f.
) e dall'avv. Ciro Santonicola (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C.F._3
sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 7.
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec
Email_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore;
P.IVA_2
,in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
resistenti contumaci OGGETTO: “bonus docenti ex art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 - carta elettronica del docente”.
Conclusioni
Per il ricorrente: “
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107, nella parte in cui esclude
i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente;
3. Condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore d ello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00 , oltre accessori come per legge.
Pag. 2 di 9 Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità d i docent e alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato , nonostante l'atto di diffida inviato dal ricorrente e rimas to privo di riscontro .
Stante la ritualità della notifica, le parti ricorrenti non s i costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumac i.
La causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il
20.03.2025 (depos itate da parte ricorrente in data 06.03.2025).
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che il ricorrente ha prestato
Pag. 3 di 9 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha Parte_1
prestato attività di docenza nei seguenti anni scolas tici :
A.S. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (11 ore settimanali);
A.S. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024 (22 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in format o digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accre ditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 4 di 9 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa del le scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso i l
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contratt azione collettiva del comparto scuola ed in particolare
Pag. 5 di 9 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03 .2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrariet à ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seg uente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giuris prude nziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte da l ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 6 di 9 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche negli anni scolas tici sopra indicati.
Va altres ì rilevata la prova della s ussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel s istema delle docenze scolastiche tramite l'allegazione del contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/2025.
La domanda deve , pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere a lla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue l a soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decis oria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che
Pag. 7 di 9 giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite s ulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C. G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 02.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte C ostituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (C orte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epo ca del deposito del ricors o ed ancor più della decis ione, era già intervenuta C. G.U.E. 2022 ( e CdS, pubblicata il Per_1
16.03.2022, senza che il abbia inteso modificare la CP_1
propria azione e quindi dando vita al presente contenzios o.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 785/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto de l ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui a ll'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il
Pag. 8 di 9 personale di ruolo con rifer imento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi s ino al Parte_1
soddis fo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_5
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per es bors i ed euro 117, 60 per spese legali, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 21. 03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9