TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/11/2024, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
Collegiale definitiva
R.G. N. 4071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Loredana Giglio Giudice relatore dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4071/2023 r.g.
promossa da
nata a [...], il [...], rappresentata dall'Amministratore di Parte_1
[... sostegno Avv. Simona Brizzi, in forza di atto di nomina pronunciato dal Giudice Tutelare dott.ssa in data 10.12.2022 nel procedimento rubricato al n. RG 8608/2022 ed autorizzata al Persona_1
presente ricorso con provvedimento del 25.09.2023, difesa in giudizio dall'avv. Eleonora François,
C.F. , e dall'avv. Riccardo Brizzi, C.F ed C.F._1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Firenze, via Iacopo Nardi 2
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Guerra ed CP_1
elettivamente domiciliato in San Giustino (PG) alla Via Gubbio n. 13
RESISTENTE pagina 1 di 5 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia
Oggetto : modifica condizioni di divorzio con domanda di assegno divorzile
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.4.2024 da intendersi integralmente richiamato e trascritto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 10.10.2023, la ricorrente, a mezzo del proprio amministratore di sostegno Avv.
Simona Brizzi, premesso di aver contratto matrimonio con il Sig. dal quale non CP_1 sono nati figli, ha esposto che, stante il deteriorarsi dei rapporti, i coniugi adivano il Tribunale di Perugia che con sentenza parziale n. 2302/2014 pronunciava la loro separazione personale, disponendo la prosecuzione del giudizio relativamente alla sola richiesta di addebito ed alla richiesta di mantenimento in favore della sig.ra Il Tribunale di Perugia, con Pt_1 provvedimento n. 4795/2016, depositato in cancelleria in data 15/06/2016, preso atto del complessivo accordo medio tempore raggiunto tra le parti, dichiarava cessata la materia del contendere sulla questione dell'addebito. Ha precisato che nell'accordo “ stragiudiziale” intercorso tra le parti era tata prevista la reciproca obbligazione dei coniugi a vendere l'uno ed acquistare l'altra, la quota indivisa pari al 50% della ex casa coniugale per il prezzo concordato di € 40.000,00. Ha esposto che in data 11.12.2019 le parti presentavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presso la Casa comunale di San Giustino con esclusione di qualunque dichiarazione e/o ulteriore pretesa l'uno nei confronti dell'altro.
Ha dichiarato, ancora, che la definizione della questione economica legata alla cessione dell'immobile, veniva definitivamente conclusa in data 30.07.2020 quando la sig.ra Pt_1
ed il sig. - tramite l'intervento economico dei coniugi e parenti
[...] CP_1 CP_2
e che sostenevano tutte le spese necessaria alla sig.ra -
[...] Controparte_3 Pt_1 sottoscrivevano atto di costituzione del diritto di abitazione e contestuale cessione dei diritti ai rogiti del Notaio del 30.07.2020; con tale atto si costituiva a favore della sig.ra Per_2 Pt_1
il diritto di abitazione in ragione di un mezzo sulla porzione immobiliare sita in
[...]
Comune di San Giustino, Via Alessandro Manzoni snc e, precisamente sull'appartamento per civile abitazione sito al piano terra del predetto immobile;
si trasferiva ai sig.ri e CP_2
un mezzo indiviso della piena proprietà dell'appartamento per civile abitazione Controparte_3 avente ingresso indipendente dal civico 10 della medesima via Alessandro Manzoni, San
Giustino; si trasferiva ai sig.ri e un mezzo indiviso della piena CP_2 Controparte_3 proprietà gravata da diritto di abitazione dell'immobile a piano terra di cui sopra e infine si trasferiva ai sig.ri e la piena ed esclusiva proprietà dell'area urbana di CP_2 Pt_2 pertinenza dei predetti immobili meglio descritta nell'allegato atto. In seguito, il primo piano di detto immobile veniva poi ceduto al sig. . Inoltre, con separato ma Persona_3 contestuale atto cedeva, riservandosi il corrispondente diritto di abitazione ai Parte_1 sig.ri e i 2/4 indivisi della proprietà facente parte del fabbricato CP_2 Controparte_3 per civile abitazione sito al piano terra di Via Alessandro Manzoni snc e già gravato, per la restante parte, dal diritto di abitazione della medesima sig.ra . Ha specificato di Parte_1
pagina 2 di 5 essere affetta dal 2012 da vari disturbi mentali e che all'attualità è stata dichiarata invalida civile, con necessità di assistenza continuativa ed incapacità a provvedere a qualsivoglia esigenza di cura di sé, tanto che in data 9.11.2022 è stato adottato in suo favore provvedimento di nomina di Amministratore di Sostegno. A far data dal 21.03.2023 si è reso necessario il suo ricovero presso la struttura Villa Costanza di Viterbo, essendo indispensabile per la stessa un'assistenza specializzata 24 ore su 24 di cui non è possibile usufruire nella propria abitazione.
Quanto alle sue condizioni economiche ha rappresentato di percepire mensilmente la somma di euro 1.803,03 ( euro 1300,00 di pensione , oltre ad indennità di accompagnamento di euro
500,00 mensili ) mentre la rata mensile presso la struttura ammonta ad euro 1850,00 oltre spese accessorie variabili per un totale di circa 2.000,00/2.300,00 euro. Ha quindi sostenuto che tutti i risparmi personali, incluso il TFR, sono oggi destinati alle cure ed al mantenimento della stessa e non sono però sufficienti: nell'estratto conto della BNL è oggi presente una somma complessiva pari ad euro 30.534,65 e nel libretto postale di € 443,37. Alla luce delle mutate condizioni personali ed economiche della ricorrente, dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo a carico dell'ex marito un assegno divorzile nella misura ritenuta di giustizia.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio il Sig. contestando la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'invocata modifica e chiedendo il rigetto del ricorso. Innanzi tutto, ha dichiarato che con il divorzio i coniugi avevano dichiarato di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro. In particolare, ha dedotto che non vi sarebbe stata nessuna sostanziale modifica peggiorativa delle condizioni economiche della stessa, ma al contrario ci sarebbe un miglioramento delle stesse, poiché all'epoca del divorzio la stessa percepiva un introito mensile di euro 1.300,00 ad oggi aumentato in euro 1.800,00. Inoltre, ha lamentato la mala gestio del patrimonio della ex moglie, anche da parte dei parenti, non ritenendo plausibile che la stessa, a fronte della vendita dell'immobile pagato 117.000,00 abbia percepito solamente 23.000,00 euro. Inoltre, ha rappresentato che non sarebbe possibile che anche a fronte dell'incasso del
TFR della ex moglie, nel conto corrente della stessa siano residuati solamente circa 30.000,00.
Ha dichiarato di percepire una pensione pari ad euro 2.000,00 e che la madre, dopo un grave incidente, necessita di varie cure di cui si occupa egli stesso . Ha quindi chiesto il rigetto integrale del ricorso.
All'esito dell'udienza di comparizione la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via generale si osserva che il provvedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle statuizioni previgenti adottata all'esito di giudizio di separazione o divorzio presuppone la sussistenza di “giustificati motivi”. In materia di contributi economici i giustificati motivi sono ravvisabili in fatti nuovi sopravvenuti, che abbiano alterato la situazione esistente per le parti al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, determinando, la necessità di adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale sopravvenuta. dato alla realizzazione del progetto di vita familiare,
Nel caso in esame si osserva che non è contestato che all'epoca in cui è intervenuto il divorzio tra le parti non esistesse una situazione di divario reddituale tra le stesse, né nel corso della vita matrimoniale atteso che le parti sono sempre state economicamente autonome ed pagina 3 di 5 autosufficienti. Il fatto nuovo “ sopravvenuto” ad oggi è rappresentato dal documentato peggioramento delle condizioni di salute della signora che, all'attualità, necessita di Pt_1 assistenza e cure continuative e versa in gravi condizioni di incapacità a provvedere alle sue esigenze. Dalla CTU, espletata nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno iscritta a R.G. V.G. N. 8608/2022, emerge che: “La diretta osservazione della p.te nonché la lettura della documentazione sanitaria disponibile agli atti consentono di concludere per la presenza sulla p.te di un disturbo schizo-affettivo con oscillazione del tono dell'umore in un contesto di sostanziale demenza. Tali condizioni psicopatologiche rendono la p.te Pt_1
soggetto estremamente fragile ed incapace di gestire in autonomia le proprie azioni,
[...] configurandosi un quadro clinico di incapacità totale di intendere e di volere che, stante i trascorsi sanitari può considerarsi ormai a carattere permanente. Per quanto attiene le possibilità di cura, lo stato clinico attuale appare francamente privo di prospettive di miglioramento, considerato che con ogni verosimiglianza alla patologia psichiatrica di base si associa oggi una encefalopatia a verosimile genesi vascolare che aggrava ancor più il malfunzionamento encefalico, potendo la terapia con psicofarmaci al massimo ottenere una stabilizzazione umorale e comportamentale al prezzo però di una pressocché totale perdita dell'autonomia personale. Da tale presupposto sanitario discende di conseguenza la necessità di sottoporre la p.te ad un controllo costante sotto ogni aspetto, anche dal punto di vista economico-amministrativo oltre che sanitario, configurandosi alla luce dell'Art.414 del C.C. gli estremi per adottare l'istituto della interdizione. Per quanto attiene l'individuazione di una Struttura idonea ad ospitare la p.te ed al tempo stesso in grado di adempiere adeguatamente al compito di controllo e cura, ferma restando la adeguatezza del ricovero presso Villa Costanza in San Lorenzo di Viterbo, anche tenendo conto delle istanze dei familiari e dell'Amministratore di Sostegno, è consentito il trasferimento della p.te presso la Residenza Protetta Muzi-Betti in Città di Castello, struttura il cui Direttore Sanitario ha espresso giudizio favorevole all'accoglienza della p.te.” (cfr. pag 4 della CTU del 19.11.2023 a firma del Dr.
. Tali condizioni di salute hanno reso ineludibile il ricovero della ricorrente in Persona_4 struttura residenziale dove può godere di adeguata assistenza.
Le attuali condizioni reddituali della ricorrente vanno rapportate alla situazione concreta nella quale versa e non a situazioni pregresse superate dall'evoluzione ingravescente delle sue patologie. La ricorrente non è, infatti, in grado di far fronte, con il reddito mensile di cui gode ( euro 1300,00) pur integrato dall'indennità di accompagnamento ( euro 500,00) e dai risparmi residui ( pari a circa 30.000,00 euro), al pagamento in via continuativa della retta richiesta dalla struttura di cura dove è ricoverata e in assenza di possibili alternative con minori costi ( l'eventuale organizzazione di assistenza continuativa all'interno dell'abitazione su cui permane il suo diritto di risiedere richiederebbe l'assunzione di personale specializzato a tempo pieno , difficilmente reperibile anche in ragione delle patologie psichiatriche che affliggono la ricorrente e. comunque, con necessità di spese più elevate di quelle richieste per la retta della struttura). L'ex coniuge della ricorrente è titolare di reddito pensionistico pari a circa 2000,00 euro mensili ed è proprietario dell'abitazione dove abita. La possibilità che in astratto il potrebbe, una volta che siano esauriti i risparmi che attualmente la Controparte_4 ricorrente ha sul suo conto corrente, provvedere all'erogazione di un contributo per il pagamento della retta, non è di per sé circostanza dirimente ai fini della valutazione delle attuali necessità della signora non essendo certa la contribuzione né la sua eventuale Pt_1 quantificazione. Si ritiene pertanto che allo stato sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della signora di assegno divorzile a carico dell'ex coniuge, essendo Parte_1 stata provata l'inadeguatezza dei mezzi economici della ricorrente e l'impossibilità, per ragioni di salute e di età di procurarseli, a condurre un'esistenza dignitosa adeguata alla gravità delle sue condizioni psico – fisiche. Come ha ricordato anche di recente la Corte di Cassazione “ .. il pagina 4 di 5 giudizio sull'adeguatezza dei redditi … deve essere improntato ai criteri dell'effettività e concretezza non potendo esso risolversi in un ragionamento ipotetico, i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all'attualità, a quello di riferimento (Cass. 19/11/2021, n. 35710)…” ( così Cass. Civ. nr.13420/2023) né il possibile intervento di soggetti terzi ( anche tenuti, eventualmente, alla prestazione di alimenti) costituisce circostanza che esonera l'ex coniuge dal dovere di solidarietà post – coniugale. Nella stessa pronuncia già richiamata la Corte, con principio che si condivide, ha rilevato che “ .. ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente anche verificare, in concreto e all'attualità, l'esigenza assistenziale, che ricorre ove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, pur se in ipotesi abbia già goduto in passato di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento …. posto che tanto la sussistenza di mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare alla attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente..”.
Riconosciuta la sussistenza dei presupposti, per fatti sopravvenuti, dell'assegno divorzile, deve procedersi alla sua quantificazione. Tenuto conto delle condizioni reddituali del resistente ( reddito pensionistico di euro 2000,00 mensili, titolarità di diritto di proprietà dell'abitazione in cui vive) e del reddito di cui comunque è titolare ( 1300,00 euro mensili oltre Parte_1
500,00 euro per indennità di accompagnamento) nel quale vanno ricompresi anche i risparmi residui ( 30.000,00 euro), si ritiene congruo determinare l'assegno a carico dell'ex coniuge in misura pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese di lite in considerazione della particolarità della vicenda ( originata dall'aggravamento
“ oggettivo” delle condizioni di salute della ricorrente successivamente al divorzio) possono essere dichiarate integralmente compensate.
PQM
1) In accoglimento del ricorso, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, pone a carico di assegno divorzile di euro 300,00 mensili ( oltre rivalutazione annuale CP_1 ISTAT) da versarsi mensilmente in favore dell'ex coniuge Parte_1
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al PM
Perugia, 25.9.2024 – 10.10.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Loredana Giglio Mariella Roberti
pagina 5 di 5