Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3817 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
in persona dei giudici:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice dott. Valerio Colandrea Giudice
all'esito della camera di consiglio ha pronunziato ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 20998/2021 R.G. riservato in decisione all'udienza del 21 maggio 2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., processo pendente tra:
(codice fiscale , con sede legale in Milano alla Parte_1 P.IVA_1 via privata Ercole Marelli n. 10, in persona del legale rappresentante pro-tempre, dott. (codice fiscale ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dagli avvocati Gianluigi A. Muscas (codice fiscale – P.E.C. C.F._2
, Maurizio Borghese (codice fiscale Email_1
– P.E.C. e C.F._3 Email_2
Rossella Giordano (codice fiscale – P.E.C. C.F._4
, elettivamente domiciliata presso lo studio Email_3 di questi ultimi in Napoli alla via San Pasquale 62;
PARTE ATTRICE
E
(codice fiscale ), con sede legale in Grumo Nevano Controparte_1 P.IVA_2
(NA) alla Via XXIV Maggio n. 22, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
(codice fiscale , elettivamente domiciliata in CP_2 C.F._5
Napoli alla via M. Kerbaker n. 91, presso lo studio dell'avv. Nicola Montella (codice fiscale – P.E.C. , C.F._6 Email_4 dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2024 le parti si sono riportate ai propri pregressi atti ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate, segnatamente:
per parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Parte_1
Specializzata in Materia di Impresa, ogni contraria domanda, istanza, eccezione rigettata:
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la tardiva costituzione della convenuta e la conseguente decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e, per l'effetto
2. accertare e dichiarare inammissibile, e comunque infondata in fatto e in diritto la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta volta ad accertare la nullità dei marchi registrati azionati dall'attrice nonché accertare e dichiarare inammissibili, e comunque infondate in fatto ed in diritto, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, come in atti argomentato;
Nel merito:
3. accertare e dichiarare che la condotta della convenuta di cui in narrativa, costituisce violazione dei marchi della attrice di cui in narrativa e segnatamente a) Registrazione EUIPO 01/07/2014, n. 13046198;
b) Registrazione Nazionale UIBM-depositata il 17/01/2014, domanda n.
PD2014C000053, registrata il 07/10/2014, n. registrazione 1608974;
c) Registrazione Nazionale UIBM-depositata il 17/01/2014, domanda n.
PD2014C000052, registrata il 07/10/2014, n. registrazione 1608973;
d) domanda di registrazione nazionale del 12.07.2018 n. 302018000023958, registrato il 29.05.2019;
4. accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalla convenuta costituisce, altresì, un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 1, 2, 3, c. c. e per l'effetto;
5. disporre l'immediato ritiro dal mercato italiano e UE e la distruzione ovvero l'assegnazione in proprietà all'attrice di tutti i prodotti e del materiale pubblicitario che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell'attrice di cui ai punti precedenti;
6. inibire alla convenuta la continuazione degli illeciti di cui sopra, ossia la commercializzazione, vendita, importazione, esportazione, produzione, pubblicizzazione dei prodotti in contestazione in tutto il mercato italiano e UE, confermando quanto disposto nell'ordinanza che ha definito il procedimento ante causam comunicata in data 30 luglio 2021;
7. condannare la convenuta, ai sensi degli artt. 125 C.P.I. (ivi inclusa la retroversione degli utili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, 3° co., CPI) e 2043 c.c. e 2600 c.c. al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, nella misura da quantificarsi per l'Italia e l'intero ambito comunitario in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile in misura non inferiore ad Euro 185.000,00, o in quella che sarà ritenuta di giustizia;
8. fissare ai sensi dell'art. 131, 2° co., CPI, una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta dalla convenuta all'attrice per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti e di Euro 1.000,00 per ogni prodotto importato, venduto, offerto al pubblico o commercializzato, o comunque, distribuito in spregio alla decisione di codesto Tribunale;
9. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titolo di esempio, “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, nonché su due riviste di settore come “Vogue” ed “ELLE”, che saranno indicate in prosieguo di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a spese della convenuta, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, l'attrice a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro presentazione di fattura alla convenuta, nonché sui siti internet della convenuta (o comunque in uso e/o nella disponibilità della stessa) e sui profili Facebook ed
Instagram, in lingua italiana ed inglese;
In via subordinata:
10. accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa da parte della convenuta nei confronti dell'attrice e, conseguentemente, condannare la medesima, ex art. 2041
c.c., ad indennizzare l'attrice della correlativa diminuzione patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa a seguito delle risultanze della disponenda CTU contabile, o in quella che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria:
11. disporre l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio relativo alla precedente fase cautelare ante causam (procedimento sub R.G. 6892/2021) custodito presso la Cancelleria della
Sezione Specializzata in Materia di Impresa di codesto Ill.mo Tribunale;
12. chiedere all'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE
LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l'utenza, di ricevere la documentazione pertinente alle importazioni effettuate dalla convenuta dal 2015 ad oggi;
13. disporre l'esibizione dei libri e delle scritture contabili della convenuta ex artt. 210
c.p.c. e 121 CPI;
nonché, ai sensi dell'art. 121bis CPI, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale in possesso della controparte, dal
2015 ad oggi;
14. disporre C.T.U. contabile diretta alla quantificazione del danno patito dall'attrice;
15. disporre, ai sensi degli artt. 121 e 121bis CPI, che vengano fornite dalla convenuta e dai terzi eventualmente implicati, la cui identità emerga in seguito all'istruttoria, tutte le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti di cui è causa illecitamente prodotti, importati e commercializzati in violazione dei diritti di privativa dell'attrice, nonché tutte le altre informazioni di cui all'art. 121bis, 2° co., CPI. A tal fine, si indica quale soggetto da interrogare il legale rappresentante pro tempore della convenuta – con riserva di integrare all'esito dell'interrogatorio con gli eventuali terzi soggetti che dovessero emergere – il quale dovrà dichiarare: i) nome ed indirizzo dei produttori, distributori ed importatori;
ii) identità di eventuali altri soggetti detentori dei prodotti in contestazione, nonché del materiale pubblicitario;
iii) quantità prodotte e/o importate e/o commercializzate, ricevute e/o ordinate, nonché relativo prezzo;
iv) costi d'impresa relativi alla commercializzazione dei prodotti de quibus e utile netto relativo agli stessi;
16. ammettere la prova per testi sul seguente capitolo da sottoporre al Dott. Tes_1
, che ricopre la carica di Chief Corporate Officer nella società attrice:
[...]
- “Vero che le spese marketing sostenute da dal 2015 al 2021 Parte_1 sono pari ad Euro 1.691.054 per l'anno 2015, 3.078.178 per l'anno 2016, 4.117.977 per l'anno 2017, 4.565.260 per l'anno 2018, 4.121.462 per l'anno 2019, 4.197.502 per l'anno 2020 e 7.675.644 per l'anno 2021”.
17. rigettare le istanze istruttorie formulate dalla convenuta, per i motivi di cui in atti.”;
per parte convenuta “1) In via preliminare, rigettare integralmente Controparte_1 tutte le domande avanzate da per tutto quanto argomentato e dedotto Parte_1 nel presente atto;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dei seguenti marchi registrati da Golden Gloose S.p.a. per violazione dell'art. 25 lett. A e dell'art. 12 c.p.i. e precisamente: a) Marchio italiano n. 0001608973, depositato il 17 gennaio 2014 e registrato in data 7 ottobre 2014; b) marchio italiano n. 0001608974, depositato il 17 gennaio 2014 e registrato in data 7 ottobre 2014; c) marchio comunitario n. 013046198, depositato il 1 luglio 2014 e registrato in data 18 maggio
2017; d) marchio italiano n. 302018000023958, depositato il 12 luglio 2018 e registrato in data 29 maggio 2019; 3) accertare e dichiarare l'assoluta insussistenza della violazione dei diritti di privativa lamentati da per tutto quanto Parte_1 argomentato in fatto ed in diritto nella presente comparsa;
4) Accertare e dichiarare l'insussistenza di tutte le fattispecie illecite dedotte dall'attrice ed ascritte a CP_1
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da attribuirsi
[...] ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio dà atto che è intervenuta rinuncia agli atti del giudizio a cura della parte attrice e conseguente accettazione della parte convenuta Parte_1
Controparte_1
In particolare, con deposito telematico eseguito in data 8/1/2025 il procuratore dell'odierna parte attrice ha prodotto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata del 13/12/2024 contenente la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. trasmessa alla società convenuta nonché il messaggio di posta elettronica certificata del 16/12/2024 proveniente dal procuratore della controparte contenente l'accettazione della predetta rinuncia.
La rinuncia e l'accettazione sono regolari in quanto sottoscritte dai procuratori speciali delle parti, ragion per cui deve essere dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Alcuna statuizione deve adottarsi circa il regolamento delle spese del giudizio atteso che le parti hanno concordemente richiesto la compensazione, in tal modo manifestando, dunque, l'accordo nel senso che le stesse restino a carico di ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA l'estinzione del processo.
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
Napoli, 16/04/2025
Il Presidente
Dott. Leonardo Pica
Il giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea