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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1162/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...]nella Parte_1
Via V. Irelli n. 35, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di C.F._1 procura allegata alla busta telematica di invio del ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli,
FA NC, IC MP e OV AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella domiciliata presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100;
RESISTENTI OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Con personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_3 anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta” per parte resistente: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede di rigettare la pretesa al riconoscimento del bonus relativamente all'a.s. 2021/22, giacché sono state svolte supplenze brevi e saltuarie, rispetto alle quali la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la
Pag. 2 di 14 giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento;
3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., ritualmente iscritto a ruolo, Parte_1
, in qualità di docente di scuola superiore di II grado, attualmente in
[...] servizio presso I.O. Sant'Egidio alla Vibrata che aveva stipulato, con l'Amministrazione convenuta, contratto individuale di lavoro a tempo determinato, premesso di aver svolto negli anni scolastici 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 attività di supplenza in qualità di insegnante di Istituti di scuola superiore, ha evocato in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere il beneficio della Carta docenti, Controparte_1 con valore di € 500,00 annui e sentir condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica per le singole annualità di riferimento.
2. A fondamento del proprio ricorso ha dedotto, richiamando la normativa nazionale di riferimento, come la stessa fosse iniqua e contraria ai principi, nazionali ed eurounitari, di parità di trattamento, ponendosi in violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione e degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria e come – pertanto – il Giudice ordinario fosse tenuto alla disapplicazione della stessa.
3. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dedotto CP_1
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando, in primo luogo, come per l'annualità intercorsa tra il CP_1
2021 ed il 2022, la ricorrente avesse stipulato solo contratti di supplenza breve e saltuaria, che non determina il maturare del diritto al credito della carta docenti;
ha poi eccepito che il differente regime vigente tra i docenti aventi contratto a tempo indeterminato e quelli precari appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto ai primi– deducendo come il mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità di servizio, dell'investimento formativo,
Pag. 3 di 14 derivante dalla natura precaria del rapporto di lavoro, giustificasse l'incompatibilità tra detta provvidenza e la suddetta tipologia contrattuale;
ha poi sottolineato che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
4. Ha chiesto, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento dell'azione articolata, la compensazione delle spese di lite, evidenziando come la Pubblica
Amministrazione non potesse fare altro che conformarsi alla normativa vigente a livello nazionale, essendo onere del Giudicante, nel caso di riscontro della discrasia tra normativa primaria o secondaria e principi costituzionali ed eurounitari, disapplicare la stessa.
5. La causa è stata istruita documentalmente;
pervenuta sul ruolo dell'odierno
Giudicante, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025.
6. L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
*
La domanda merita parziale accoglimento, per tutte le annualità indicate in ricorso fatta eccezione che per quella relativa al 2021-2022, per le ragioni che verranno analizzate.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori”.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
Pag. 4 di 14 L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2) Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie
(…)”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che
“
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ancora, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per
i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona
Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
Pag. 5 di 14 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
A tale proposito, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento
è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Dal combinato disposto delle menzionate norme si evince chiaramente come la formazione sia un diritto ed un dovere dell'Amministrazione scolastica che non possa dare luogo a discriminazioni a seconda della modalità dell'impiego del singolo insegnante.
Pag. 6 di 14 È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della
Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Pag. 7 di 14 Ciò posto, il ricorso è fondato in riferimento all'annualità 2022/2023, nella quale la ricorrente ha svolto supplenza con contratto di docenza vigente per l'intera durata dell'anno scolastico.
Appare irragionevole e discriminatoria, ex art. 3 Cost., la scelta di limitare la fruizione della stessa ai soli docenti di ruolo, stante l'identità della finalità di formazione dell'intero personale docenti.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
La questione, largamente dibattuta in giurisprudenza, sia a livello nazionale che eurounitario, è stata primariamente affrontata, di recente, dal Consiglio di Stato che, con sentenza n.
1842/2022, ha affermato come tale disparità di trattamento dia luogo ad irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo
Pag. 8 di 14 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Pag. 9 di 14 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto, infine, al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, applicando i suddetti argomenti al caso di specie, dallo stato matricolare della ricorrente emerge come la stessa fosse certamente inserita nel circuito dell'insegnamento al momento della proposizione del ricorso, e come lo sia attualmente avendo, da ultimo, stipulato contratto di supplenza della durata annuale per il 2025-2026, come attestato dal deposito effettuato in sede di udienza di discussione.
Pag. 10 di 14 Risulta che la stessa abbia stipulato, nelle annualità di riferimento, contratti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, maturando il diritto al credito contenuto nelle
Carte bonus.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dal ricorrente per tali anni scolastici rientra tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per l'annualità menzionata, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte CP_1 ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo (nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
Permane integro, oltretutto, l'interesse dei ricorrenti all'esercizio della domanda concretamente articolata, dal momento che, come ha precisato la Suprema Corte, non vi è ragione per escludere tale presupposto dell'azione – ad oggi – pur a fronte dell'esercizio dell'azione volto ad ottenere la provvidenza per annualità antecedenti, ed infatti: “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche
l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
La domanda, invece, deve essere rigettata con riferimento all'annualità 2021-2022.
È emerso – dallo stato matricolare - come la ricorrente avesse stipulato contratti di supplenza saltuari tra settembre ed ottobre 2021, tra ottobre 2021 e marzo 2022 e, infine, tra marzo e giugno 2022.
Pag. 11 di 14 Come noto, i recenti arresti della Suprema Corte non hanno delineato una posizione netta in ordine all'estensione dei principi sopra richiamati alle ipotesi di supplenze infra-annuali, saltuarie e, in ogni caso, di durata inferiore all'anno o alla durata delle attività didattiche.
Purtuttavia, appare dirimente richiamare il recente decreto del 19.3.2024 reso dalla Prima
Presidente della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro con ordinanza del
16.02.2024, in quanto, ancorchè ne abbia dichiarato la inammissibilità, ha offerto dei rilevanti spunti di valutazione e degli importanti criteri interpretativi.
Ed infatti, osservando la ratio complessiva dell'estensione del beneficio della Carta docenti alle ipotesi di insegnamento a tempo determinato, è possibile delineare una discrasia tra le stesse e le fattispecie nelle quali venga in rilievo un rapporto di lavoro precario, nel quale si stempera quella natura progettuale e futuribile propria della formazione del docente.
A tale proposito la Suprema Corte, nel menzionato provvedimento, ha stabilito come è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” e che si palesa evidente la discrasia tra tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili (discrasia già evidenziata, come sottolineato nel provvedimento, nell'ambito dell'evoluzione giurisprudenziale concernente l'abuso del susseguirsi di contratti di lavoro a termine).
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, risulta che la parte ricorrente nell'annualità 2021/2022, ha prestato servizio di supplenza temporanea e comunque breve e saltuaria, per un arco temporale non coincidente con l'annualità scolastica ed in forza di numerosi distinti contratti di lavoro.
Per le ragioni anzidette, la domanda va rigettata in riferimento all'annualità in oggetto.
Non può operare la complessiva compensazione integrale delle spese di lite, dal momento che – quanto dedotto dal in ordine alla impossibilità di disapplicare, da parte della PA, in CP_1 via diretta il contenuto dei decreti che ponevano una differenziazione di trattamento tra gli
Pag. 12 di 14 insegnanti con contratto a tempo indeterminato ed i supplenti con contratti precari – non coglie nel segno.
Infatti, come abbondantemente argomentato anche dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e
2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio
Fiammiferi, punto 49).
Considerata la serialità della controversia ed il progressivo indirizzo costante della maggioranza delle corti di merito, tuttavia, le spese di lite vanno compensante per la metà e poste per il resto a carico del convenuto come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. CP_1
147 del 2022 (cause lavoro, scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1162-2024 così provvede:
• In parziale accoglimento delle domande, accerta e dichiara il diritto di
al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 e 2023 -
2024 e condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• previa compensazione della metà, condanna il Controparte_1
rifondere le restanti spese del giudizio, che liquida in ed € 1313,00 per
[...] compensi (già al netto della compensazione) ed euro 49,00 a titolo di spese vive oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 4.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Daniela D'Adamo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1162/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...]nella Parte_1
Via V. Irelli n. 35, C.F. , rappresentata e difesa, in forza di C.F._1 procura allegata alla busta telematica di invio del ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli,
FA NC, IC MP e OV AL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F.: , tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella domiciliata presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100;
RESISTENTI OGGETTO: altre ipotesi
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al Con personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt.
2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n.
297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannarsi il l risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, CP_3 anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta” per parte resistente: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, si chiede di rigettare la pretesa al riconoscimento del bonus relativamente all'a.s. 2021/22, giacché sono state svolte supplenze brevi e saltuarie, rispetto alle quali la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la
Pag. 2 di 14 giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento;
3) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c., ritualmente iscritto a ruolo, Parte_1
, in qualità di docente di scuola superiore di II grado, attualmente in
[...] servizio presso I.O. Sant'Egidio alla Vibrata che aveva stipulato, con l'Amministrazione convenuta, contratto individuale di lavoro a tempo determinato, premesso di aver svolto negli anni scolastici 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 attività di supplenza in qualità di insegnante di Istituti di scuola superiore, ha evocato in giudizio il
[...]
, al fine di ottenere il beneficio della Carta docenti, Controparte_1 con valore di € 500,00 annui e sentir condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica per le singole annualità di riferimento.
2. A fondamento del proprio ricorso ha dedotto, richiamando la normativa nazionale di riferimento, come la stessa fosse iniqua e contraria ai principi, nazionali ed eurounitari, di parità di trattamento, ponendosi in violazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione e degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria e come – pertanto – il Giudice ordinario fosse tenuto alla disapplicazione della stessa.
3. Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dedotto CP_1
l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
, evidenziando, in primo luogo, come per l'annualità intercorsa tra il CP_1
2021 ed il 2022, la ricorrente avesse stipulato solo contratti di supplenza breve e saltuaria, che non determina il maturare del diritto al credito della carta docenti;
ha poi eccepito che il differente regime vigente tra i docenti aventi contratto a tempo indeterminato e quelli precari appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto ai primi– deducendo come il mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità di servizio, dell'investimento formativo,
Pag. 3 di 14 derivante dalla natura precaria del rapporto di lavoro, giustificasse l'incompatibilità tra detta provvidenza e la suddetta tipologia contrattuale;
ha poi sottolineato che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
4. Ha chiesto, in subordine e nell'ipotesi di accoglimento dell'azione articolata, la compensazione delle spese di lite, evidenziando come la Pubblica
Amministrazione non potesse fare altro che conformarsi alla normativa vigente a livello nazionale, essendo onere del Giudicante, nel caso di riscontro della discrasia tra normativa primaria o secondaria e principi costituzionali ed eurounitari, disapplicare la stessa.
5. La causa è stata istruita documentalmente;
pervenuta sul ruolo dell'odierno
Giudicante, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2025.
6. L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
*
La domanda merita parziale accoglimento, per tutte le annualità indicate in ricorso fatta eccezione che per quella relativa al 2021-2022, per le ragioni che verranno analizzate.
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori”.
Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
Pag. 4 di 14 L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2) Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie
(…)”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che
“
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ancora, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per
i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona
Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
Pag. 5 di 14 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
A tale proposito, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento
è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
Dal combinato disposto delle menzionate norme si evince chiaramente come la formazione sia un diritto ed un dovere dell'Amministrazione scolastica che non possa dare luogo a discriminazioni a seconda della modalità dell'impiego del singolo insegnante.
Pag. 6 di 14 È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della
Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di € 500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Da ultimo, con recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il legislatore ha esteso il beneficio per l'anno 2023 ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Pag. 7 di 14 Ciò posto, il ricorso è fondato in riferimento all'annualità 2022/2023, nella quale la ricorrente ha svolto supplenza con contratto di docenza vigente per l'intera durata dell'anno scolastico.
Appare irragionevole e discriminatoria, ex art. 3 Cost., la scelta di limitare la fruizione della stessa ai soli docenti di ruolo, stante l'identità della finalità di formazione dell'intero personale docenti.
Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede.
La questione, largamente dibattuta in giurisprudenza, sia a livello nazionale che eurounitario, è stata primariamente affrontata, di recente, dal Consiglio di Stato che, con sentenza n.
1842/2022, ha affermato come tale disparità di trattamento dia luogo ad irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo
Pag. 8 di 14 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Da ultimo la questione ha trovato un parziale approdo nella sentenza della Corte di Cassazione
n. 29961/2023 pubblicata in data 27.10.2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto.
La Corte di Cassazione, dopo aver ricostruito il contesto normativo di riferimento e richiamando anche le pronunce maggiormente rilevanti, soprattutto quella di ambito comunitario, ha enunciato i seguenti principi di diritto che assumono rilevanza dirimente anche nel presente giudizio:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Pag. 9 di 14 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto, infine, al termine di prescrizionale quinquennale, relativamente all'azione di adempimento in forma specifica, dovendo essere considerata, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all'accredito per ciascun anno, il criterio di calcolo è il seguente:
- per l'anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che - nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta – l'importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
- per l'anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull'applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
- a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno.
Questo salvo che il contratto di supplenza abbia una data di assunzione successiva, perché in tal caso è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale.
Ebbene, applicando i suddetti argomenti al caso di specie, dallo stato matricolare della ricorrente emerge come la stessa fosse certamente inserita nel circuito dell'insegnamento al momento della proposizione del ricorso, e come lo sia attualmente avendo, da ultimo, stipulato contratto di supplenza della durata annuale per il 2025-2026, come attestato dal deposito effettuato in sede di udienza di discussione.
Pag. 10 di 14 Risulta che la stessa abbia stipulato, nelle annualità di riferimento, contratti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, maturando il diritto al credito contenuto nelle
Carte bonus.
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dal ricorrente per tali anni scolastici rientra tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene la parte ricorrente possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la Carta Elettronica del Docente, per l'annualità menzionata, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, come sopra precisati, il va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla parte CP_1 ricorrente, allo stato attuale ancora inserita nel sistema scolastico, il pieno di godimento del beneficio medesimo, con le stesse modalità ed i medesimi vincoli di utilizzo (nella destinazione della carta) previsti per i docenti a tempo indeterminato.
Permane integro, oltretutto, l'interesse dei ricorrenti all'esercizio della domanda concretamente articolata, dal momento che, come ha precisato la Suprema Corte, non vi è ragione per escludere tale presupposto dell'azione – ad oggi – pur a fronte dell'esercizio dell'azione volto ad ottenere la provvidenza per annualità antecedenti, ed infatti: “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche
l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
La domanda, invece, deve essere rigettata con riferimento all'annualità 2021-2022.
È emerso – dallo stato matricolare - come la ricorrente avesse stipulato contratti di supplenza saltuari tra settembre ed ottobre 2021, tra ottobre 2021 e marzo 2022 e, infine, tra marzo e giugno 2022.
Pag. 11 di 14 Come noto, i recenti arresti della Suprema Corte non hanno delineato una posizione netta in ordine all'estensione dei principi sopra richiamati alle ipotesi di supplenze infra-annuali, saltuarie e, in ogni caso, di durata inferiore all'anno o alla durata delle attività didattiche.
Purtuttavia, appare dirimente richiamare il recente decreto del 19.3.2024 reso dalla Prima
Presidente della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro con ordinanza del
16.02.2024, in quanto, ancorchè ne abbia dichiarato la inammissibilità, ha offerto dei rilevanti spunti di valutazione e degli importanti criteri interpretativi.
Ed infatti, osservando la ratio complessiva dell'estensione del beneficio della Carta docenti alle ipotesi di insegnamento a tempo determinato, è possibile delineare una discrasia tra le stesse e le fattispecie nelle quali venga in rilievo un rapporto di lavoro precario, nel quale si stempera quella natura progettuale e futuribile propria della formazione del docente.
A tale proposito la Suprema Corte, nel menzionato provvedimento, ha stabilito come è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” e che si palesa evidente la discrasia tra tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili (discrasia già evidenziata, come sottolineato nel provvedimento, nell'ambito dell'evoluzione giurisprudenziale concernente l'abuso del susseguirsi di contratti di lavoro a termine).
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, risulta che la parte ricorrente nell'annualità 2021/2022, ha prestato servizio di supplenza temporanea e comunque breve e saltuaria, per un arco temporale non coincidente con l'annualità scolastica ed in forza di numerosi distinti contratti di lavoro.
Per le ragioni anzidette, la domanda va rigettata in riferimento all'annualità in oggetto.
Non può operare la complessiva compensazione integrale delle spese di lite, dal momento che – quanto dedotto dal in ordine alla impossibilità di disapplicare, da parte della PA, in CP_1 via diretta il contenuto dei decreti che ponevano una differenziazione di trattamento tra gli
Pag. 12 di 14 insegnanti con contratto a tempo indeterminato ed i supplenti con contratti precari – non coglie nel segno.
Infatti, come abbondantemente argomentato anche dalla Suprema Corte con la pronuncia sopra richiamata, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e
2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio
Fiammiferi, punto 49).
Considerata la serialità della controversia ed il progressivo indirizzo costante della maggioranza delle corti di merito, tuttavia, le spese di lite vanno compensante per la metà e poste per il resto a carico del convenuto come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. CP_1
147 del 2022 (cause lavoro, scaglione da 1.101,00 a 5.200,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. 1162-2024 così provvede:
• In parziale accoglimento delle domande, accerta e dichiara il diritto di
al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2022-2023 e 2023 -
2024 e condanna il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, nel valore nominale di € 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del
Docente;
• previa compensazione della metà, condanna il Controparte_1
rifondere le restanti spese del giudizio, che liquida in ed € 1313,00 per
[...] compensi (già al netto della compensazione) ed euro 49,00 a titolo di spese vive oltre spese generali I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Teramo, 4.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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