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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4432/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4432/2025 promossa da:
(CUI 02ATENG,), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Lorenzo Trucco
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa
- Preliminarmente sospendere l'esecutività del vuoi provvedimento impugnato e dell'ordine del Questore di Torino fino all'esito del procedimento instaurato con il presente ricorso per le ragioni sopra esposte che si richiamano integralmente;
- in via principale accogliere il presente ricorso annullando il provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di emesso in data 3.11.2023 Prot. CP_1 729/2023, ed ogni atto connesso antecedente e conseguente ivi compreso l'ordine del questore di del 3.11.2023 (prot. 1003/2023) voi di lasciare il territorio CP_1 dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica;
- in via istruttoria si chiede, fin d'ora l'acquisizione dei documenti sotto elencati, nonché l'audizione del ricorrente. Con riserva di motivi aggiunti nonché di ogni ulteriore istanza istruttoria nei termini di legge. Voi con il favore delle spese diritti e onorari del presente giudizio”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 29.11.2023 il ricorrente ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di il decreto di espulsione prot. n. 729/2023, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1 CP_1
3.11.2023, e il contestuale ordine di allontanamento impartito dal Questore di Torino, in pari data notificato al ricorrente, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito, l'annullamento dei medesimi provvedimenti.
Con ordinanza in data 5.12.2024, il Giudice di Pace di ha rilevato la propria CP_1 incompetenza per materia, in considerazione della pendenza di un procedimento dinanzi al Contr Tribunale dei Minorenni ex art. 31 c. 3 e ha conseguentemente assegnato al ricorrente i termini di legge per la riassunzione dinanzi al competente Tribunale di Torino.
Con ricorso in data 28.2.2025, il ricorrente ha tempestivamente riassunto il procedimento dinanzi a questo Tribunale, reiterando le conclusioni già rassegnate dinanzi al Giudice di
Pace.
Con decreto in data 13.3.2025 il Giudice sospendeva il decreto di espulsione e fissava udienza di comparizione al 9.6.2025 e, in data 27.3.205, il ricorrente dava tempestiva comunicazione dell'udienza alla Prefettura di e al , domiciliato ex lege presso CP_1 Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 18 c. 5 d.lgs. n. 150/2011.
All'udienza del 9.6.2025 veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto. Il ricorrente ribadiva quindi la competenza del tribunale ordinario, essendo dinanzi al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 TUI e, nel merito, insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito della discussione, che veniva rinviata all'udienza del
7.7.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 31 c. 3 TUI presso il Tribunale per i minorenni, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni
2 contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento ex art. 31 c. 3 TUI dinanzi al Tribunale per i Minorenni, va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1 c. 2-bis
d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 3.11.2023. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente nell'irregolarità del soggiorno del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. c) TUI, ritenendo il Prefetto che il ricorrente sia soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi.
Si ritiene tuttavia che, contrariamente a quanto affermato nel decreto prefettizio, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c.
1.1. TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del ricorrente.
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi
3 costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
4. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di vivere in Italia sin dal 1986 o 1987; di avere vissuto sino al 1996 a Prato, per poi trasferirsi a;
di avere conseguito la licenza media CP_1
a Prato;
di lavorare come parrucchiere, presso un negozio sito a , in via Vandalino 13, CP_1 di cui è titolare la sua compagna;
di convivere con la sua attuale compagna dal 2017; di avere avuto da lei un figlio maschio, dell'età di 5 anni;
di avere avuto altri due figli da una precedente relazione;
che i due figli maggiorenni sono entrambi cittadini italiani e vivono a
. CP_1
In merito all'unico precedente penale che emerge dal certificato del casellario giudiziale
(tentato omicidio commesso a il 15.5.2014, in relazione al quale il ricorrente è stato CP_1 condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione), il ricorrente ha così spiegato la sua posizione in sede di interrogatorio libero: “ l'episodio risale al 2014. All'epoca gestivo un ristorante e avevo anche aperto un centro massaggi. Ho lasciato il centro massaggi in gestione a un mio amico, anch'egli cinese. Per otto mesi, lui non mi ha mai fatto avere i soldi
4 guadagnati; quindi abbiamo avuto una discussione sulla gestione economica. Lui ha iniziato
a spintonarmi e io, per tutta risposta, l'ho colpito con un coltello che ho trovato lì su un tavolo del centro massaggi. Ho finito di scontare la pena nel 2017”.
E' stato acquisito il certificato dei carichi pendenti, e non risultano ulteriori procedimenti a Par carico del sig. .
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale, e priva di legami significativi nel Paese d'origine, se si considera che egli attualmente convive in Italia con la sua compagna e il figlio minorenne, e ha altri due figli maggiorenni cittadini italiani.
Né può pervenirsi a conclusioni diverse procedendo al bilanciamento tra le esigenze di vita familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio. Invero, il ricorrente risulta avere subito un'unica condanna penale nei suoi oltre trent'anni di permanenza in Italia;
pur trattandosi di un grave reato a base violenta, non può essere sottaciuto che il ricorrente ha integralmente espiato la sua pena nel 2017, e da allora non sono registrati nuovi comportamenti antisociali del ricorrente. Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento, soprattutto a fronte della recente nascita di un figlio in data
30.11.2019 (cfr. doc. 2), le esigenze di vita familiare del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della procedura e fondandosi l'accertamento della situazione di inespellibilità anche su documentazione prodotto in corso di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 729/2023, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
3.11.2023, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, l'8 luglio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4432/2025 promossa da:
(CUI 02ATENG,), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Lorenzo Trucco
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa
- Preliminarmente sospendere l'esecutività del vuoi provvedimento impugnato e dell'ordine del Questore di Torino fino all'esito del procedimento instaurato con il presente ricorso per le ragioni sopra esposte che si richiamano integralmente;
- in via principale accogliere il presente ricorso annullando il provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di emesso in data 3.11.2023 Prot. CP_1 729/2023, ed ogni atto connesso antecedente e conseguente ivi compreso l'ordine del questore di del 3.11.2023 (prot. 1003/2023) voi di lasciare il territorio CP_1 dello Stato entro sette giorni dalla data della notifica;
- in via istruttoria si chiede, fin d'ora l'acquisizione dei documenti sotto elencati, nonché l'audizione del ricorrente. Con riserva di motivi aggiunti nonché di ogni ulteriore istanza istruttoria nei termini di legge. Voi con il favore delle spese diritti e onorari del presente giudizio”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in data 29.11.2023 il ricorrente ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace di il decreto di espulsione prot. n. 729/2023, adottato e notificato dal Prefetto di il CP_1 CP_1
3.11.2023, e il contestuale ordine di allontanamento impartito dal Questore di Torino, in pari data notificato al ricorrente, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e, nel merito, l'annullamento dei medesimi provvedimenti.
Con ordinanza in data 5.12.2024, il Giudice di Pace di ha rilevato la propria CP_1 incompetenza per materia, in considerazione della pendenza di un procedimento dinanzi al Contr Tribunale dei Minorenni ex art. 31 c. 3 e ha conseguentemente assegnato al ricorrente i termini di legge per la riassunzione dinanzi al competente Tribunale di Torino.
Con ricorso in data 28.2.2025, il ricorrente ha tempestivamente riassunto il procedimento dinanzi a questo Tribunale, reiterando le conclusioni già rassegnate dinanzi al Giudice di
Pace.
Con decreto in data 13.3.2025 il Giudice sospendeva il decreto di espulsione e fissava udienza di comparizione al 9.6.2025 e, in data 27.3.205, il ricorrente dava tempestiva comunicazione dell'udienza alla Prefettura di e al , domiciliato ex lege presso CP_1 Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 18 c. 5 d.lgs. n. 150/2011.
All'udienza del 9.6.2025 veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto. Il ricorrente ribadiva quindi la competenza del tribunale ordinario, essendo dinanzi al Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 31 TUI e, nel merito, insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito della discussione, che veniva rinviata all'udienza del
7.7.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2. In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere sul presente ricorso.
Invero, l'art. 1, c. 2-bis, D.L. 241/2004, introdotto in sede di conversione con la L. 271/2004, stabilisce la competenza per materia del Tribunale ordinario nel caso in cui sia pendente un giudizio ex art. 31 c. 3 TUI presso il Tribunale per i minorenni, prevedendo testualmente: “in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
Secondo l'orientamento costante dalla giurisprudenza di legittimità, la norma sopra citata va interpretata “nel senso che il legislatore non ha inteso mantenere la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera, ma ha compreso anche le impugnazioni
2 contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nel medesimo art. 13 cit., e ciò sul rilievo che si è voluta fare salva la vis attractiva di tale ufficio concentrando sul medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all'unità familiare. Si è, pertanto, ritenuto che il D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2-bis convertito con modificazioni nella L. n. 271/2004, costituisca una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 in adesione al criterio di collegamento territoriale con il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione” (così Cass.
13.2.2023, n. 4388; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 16075/2019; Cass. n. 18622/2018 e Cass.
n. 5111/2021).
Nel caso di specie, dunque, essendo pacifica e incontestata la pendenza – al momento del deposito del presente ricorso – di un procedimento ex art. 31 c. 3 TUI dinanzi al Tribunale per i Minorenni, va affermata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 1 c. 2-bis
d.l. 241/2004.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione notificato al ricorrente in data 3.11.2023. L'espulsione del ricorrente trova la sua origine principalmente nell'irregolarità del soggiorno del ricorrente ex art. 13 c. 2 lett. c) TUI, ritenendo il Prefetto che il ricorrente sia soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi.
Si ritiene tuttavia che, contrariamente a quanto affermato nel decreto prefettizio, sussistano nella specie i requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 c.
1.1. TUI.
Invero, come costantemente affermato in giurisprudenza, “il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023)” (così Cass. 6.10.2023,
n. 28149).
In applicazione di tali condivisi principi, è pertanto necessario accertare se – nel caso in esame – sussista una situazione di effettivo inserimento sociale in Italia del ricorrente.
In questa prospettiva, occorre tenere a mente che l'art. 19 c.
1.1. TUI – anche nella versione innovata dal d.l. 20/2023, che mantiene fermo il divieto di inespellibilità “qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6” TUI, vale a dire “il rispetto degli obblighi
3 costituzionali o internazionali dello Stato italiano” – dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8
CEDU.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_1 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio
2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
4. Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di vivere in Italia sin dal 1986 o 1987; di avere vissuto sino al 1996 a Prato, per poi trasferirsi a;
di avere conseguito la licenza media CP_1
a Prato;
di lavorare come parrucchiere, presso un negozio sito a , in via Vandalino 13, CP_1 di cui è titolare la sua compagna;
di convivere con la sua attuale compagna dal 2017; di avere avuto da lei un figlio maschio, dell'età di 5 anni;
di avere avuto altri due figli da una precedente relazione;
che i due figli maggiorenni sono entrambi cittadini italiani e vivono a
. CP_1
In merito all'unico precedente penale che emerge dal certificato del casellario giudiziale
(tentato omicidio commesso a il 15.5.2014, in relazione al quale il ricorrente è stato CP_1 condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione), il ricorrente ha così spiegato la sua posizione in sede di interrogatorio libero: “ l'episodio risale al 2014. All'epoca gestivo un ristorante e avevo anche aperto un centro massaggi. Ho lasciato il centro massaggi in gestione a un mio amico, anch'egli cinese. Per otto mesi, lui non mi ha mai fatto avere i soldi
4 guadagnati; quindi abbiamo avuto una discussione sulla gestione economica. Lui ha iniziato
a spintonarmi e io, per tutta risposta, l'ho colpito con un coltello che ho trovato lì su un tavolo del centro massaggi. Ho finito di scontare la pena nel 2017”.
E' stato acquisito il certificato dei carichi pendenti, e non risultano ulteriori procedimenti a Par carico del sig. .
Alla luce di quanto sopra, si impone pertanto l'adozione di un provvedimento a tutela della vita privata e familiare del ricorrente, trattandosi di persona stabilmente radicata sul territorio nazionale, e priva di legami significativi nel Paese d'origine, se si considera che egli attualmente convive in Italia con la sua compagna e il figlio minorenne, e ha altri due figli maggiorenni cittadini italiani.
Né può pervenirsi a conclusioni diverse procedendo al bilanciamento tra le esigenze di vita familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio. Invero, il ricorrente risulta avere subito un'unica condanna penale nei suoi oltre trent'anni di permanenza in Italia;
pur trattandosi di un grave reato a base violenta, non può essere sottaciuto che il ricorrente ha integralmente espiato la sua pena nel 2017, e da allora non sono registrati nuovi comportamenti antisociali del ricorrente. Si ritiene pertanto che, in un'ottica di bilanciamento, soprattutto a fronte della recente nascita di un figlio in data
30.11.2019 (cfr. doc. 2), le esigenze di vita familiare del ricorrente debbano necessariamente prevalere sulle esigenze di pubblica sicurezza.
In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto di espulsione, non essendo ammessa l'espulsione del ricorrente ai sensi dell'art. 19 c.
1.1. TUI.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto della natura della procedura e fondandosi l'accertamento della situazione di inespellibilità anche su documentazione prodotto in corso di causa.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c., respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità (i) del decreto di espulsione prot. n. 729/2023, adottato e notificato dal Prefetto della provincia di in data CP_1
3.11.2023, e (ii) dell'ordine di allontanamento impartito in pari data dal Questore di ai sensi dell'art. 14, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; CP_1
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Torino, l'8 luglio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
5