Art. 247. (Concorsi e corsi)
Il limite di eta' stabilito dall'art. 94 per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica e' elevato a 32 anni per i primi tre concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
La durata dei corsi di formazione previsti per il periodo di prova dall'art. 102 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per coloro che entrano in carriera a seguito dei primi quattro concorsi espletati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; salvo che per il primo concorso, il periodo dei corsi non puo' comunque essere inferiore a quattro mesi, di cui almeno uno presso il Ministero del commercio con l'estero. Per i suddetti funzionari il periodo di servizio presso il Ministero del commercio con l'estero previsto dall'art. 104 puo' essere ridotto a non meno di tre mesi d'intesa con il Ministero predetto.
Gli impiegati che, appartenendo alla data del presente decreto ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri, abbiano riportato l'idoneita' nei concorsi, espletati nei cinque anni anteriori alla data stessa, per l'ammissione alle carriere ad ordinamento speciale di cui all' art. 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono collocati a domanda nel grado iniziale della carriera diplomatica. I predetti acquistano, ove ricorra il caso, la specializzazione corrispondente alla carriera per cui avevano concorso.
Il limite di eta' stabilito dall'art. 94 per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica e' elevato a 32 anni per i primi tre concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
La durata dei corsi di formazione previsti per il periodo di prova dall'art. 102 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per gli affari esteri, per coloro che entrano in carriera a seguito dei primi quattro concorsi espletati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; salvo che per il primo concorso, il periodo dei corsi non puo' comunque essere inferiore a quattro mesi, di cui almeno uno presso il Ministero del commercio con l'estero. Per i suddetti funzionari il periodo di servizio presso il Ministero del commercio con l'estero previsto dall'art. 104 puo' essere ridotto a non meno di tre mesi d'intesa con il Ministero predetto.
Gli impiegati che, appartenendo alla data del presente decreto ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri, abbiano riportato l'idoneita' nei concorsi, espletati nei cinque anni anteriori alla data stessa, per l'ammissione alle carriere ad ordinamento speciale di cui all' art. 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono collocati a domanda nel grado iniziale della carriera diplomatica. I predetti acquistano, ove ricorra il caso, la specializzazione corrispondente alla carriera per cui avevano concorso.