CASS
Sentenza 29 agosto 2023
Sentenza 29 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/08/2023, n. 35994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35994 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE SI - CUI 03DLTJA nato a [...]( ROMANIA) il 29/12/1983 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 35994 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 24/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di EN IL per il reato di lesioni volontarie gravi e lievissime aggravate e continuate. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere per la concorrente contravvenzione di porto ingiustificato di armi improprie perché estinta per prescrizione, provvedendo conseguentemente a rideterminare la pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa US ZI. In particolare il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la suddetta persona offesa avesse concordemente individuato nella foto dell'imputato uno dei suoi aggressori, tanto nel corso delle indagini preliminari, quanto nel dibattimento, travisando in tal senso quanto invece dichiarato dal US che, nelle due diversi sedi, avrebbe invece individuato soggetti diversi, peraltro contraddicendosi nel corso dell'esame dibattimentale circa l'effettiva partecipazione del EN al pestaggio di cum era stato vittima. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo e terzo motivo. In tal senso il ricorrente lamenta l'apodittica svalutazione delle dichiarazioni del teste CO, peraltro l'unico realmente terzo trattandosi del gestore del pubblico esercizio teatro della vicenda, il quale aveva indicato in un soggetto diverso dal EN colui che era entrato nel bar armato di un bastone iniziando a colpire il US, in ciò confortato da quelle sostanzialmente concordanti rilasciate dal teste EL ed invece ignorate dal giudice dell'appello, nonostante avessero costituito specifico oggetto dei rilievi difensivi svolti con i motivi d'appello tesi ad evidenziare l'inattendibilità della persona offesa. 2.3 Con il quarto vengono dedotti ancora vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di un interesse del US ad accusare l'imputato ed all'identificazione del movente dell'aggressione, mentre con il quinto il ricorrente lamenta l'omessa confutazione da parte del giudice dell'appello delle obiezioni svolte con il gravame di merito con riguardo alla configurabilità nei confronti dell'imputato dell'aggravante dell'uso di armi, non essendo stato accertato chi effettivamente abbia colpito la persona offesa con un bastone. 1 3. Il difensore dell'imputato ha presentato il 10 agosto 2023 motivi nuovi. In tal senso vengono ribadite le censure relative all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato svolte con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi ulteriori vizi di motivazione in merito alla valutazione di una ulteriore discrasia nelle dichiarazioni rese dal US nel corso del procedimento in riferimento al numero di aggressori che fecero ingresso nel bar teatro del primigenio pestaggio, già segnalata con il gravame di merito. La difesa ha infine depositato in pari data memoria di replica alle conclusioni del PG, eccependo il compimento del termine di prescrizione già il 28 maggio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Inammissibile è anzitutto il primo motivo sotto plurimi profili. 2.1 Il ricorrente eccepisce il travisamento della prova nella misura in cui la sentenza impugnata sostiene, contrariamente a quanto risulterebbe dagli atti, che la persona offesa US abbia costantemente riconosciuto - tanto nell'immediatezza dei fatti, quanto nel corso del dibattimento — nella fotografia dell'impul:ato uno dei suoi aggressori. E' allora opportuno ricordare che per il costante insegnamento di questa Corte, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità, a meno che il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4 n. 19710 del 3/02/2009, Buraschi, Rv. 243636). 2 Nel caso di specie non risulta che, con il gravame di merito, la difesa avesse eccepito l'asserita difformità del riconoscimento effettuato dal US nelle due diverse occasioni in cui egli ha proceduto ad individuazione fotografica, nonostante già la sentenza di primo grado avesse invece sostenuto l'esatto contrario. Ed infatti ciò che era stato eccepito con i motivi d'appello è la discrasia tra le dichiarazioni predibattimentali e quelle dibattimentali della persona offesa in merito al numero di aggressori penetrati nel bar dove venne consumato il pestaggio, obiezione peraltro fondata sulla considerazione solo parziale delle dichiarazioni rese dalla vittima nel corso delle indagini preliminari. 2.2 Peraltro la censura è anche manifestamente infondata. Ed infatti dalla stessa deposizione dibattimentale della persona offesa allegata al ricorso emerge come il US ha inteso ribadire che nel corso delle indagini preliminari aveva identificato nel EN uno dei soggetti individuati come uno dei suoi aggressori, mentre la sentenza di primo grado - non specificamente contestata sul punto con il gravame di merito e dunque in grado di saldarsi con quella d'appello - aveva evidenziato come alcune incertezze insorte nel corso dell'esame della vittima in ordine alla corrispondenza dei soggetti identificati con quelli indicati nel corso della sua narrazione era da imputarsi al fatto che nelle diverse occasioni - le indagini preliminari e il dibattimento - le fotografie utilizzate per il riconoscimento erano state classificate con diversi numeri d'ordine. 3. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, atteso che il denunziato travisamento per omessa considerazione delle dichiarazioni dei testi CO e EL, pure oggetto di doglianza già con il gravame di merito, non assume - come in definitiva anche quello prospettato con il motivo precedente - il carattere della necessaria decisività. Infatti, la discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dei citati testimoni verte sull'effettivo ingresso nel bar di altro protagonista della vicenda, ossia ST AR, la cui partecipazione alla "spedizione punitiva" (come è stata qualificata l'aggressione da entrambe le sentenze di merito e sostanzialmente non contestato dalla difesa) condotta nei confronti del US da circa venti persone armate di bastoni ed altri oggetti non è stata messa in dubbio da quest'ultimo, che si è limitato a precisare che il succitato ST - peraltro indicato come il promotore dell'azione lesiva - era rimasto inizialmente all'esterno dell'esercizio commerciale. Alcuno dei testi menzionati ha invece negato la presenza del EN all'interno del bar, mentre il ricorso non precisa perché l'eventuale confusione del US sullo specifico ruolo svolto dall'imputato comprometterebbe la sua attendibilità - sulla quale la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato - ed avrebbe per l'appunto un valore decisivo ai fini dell'affermazione del suo concorso nel reato. Non solo, la sentenza impugnata ha 3 evidenziato come la vittima abbia precisato che furono tre gli aggressori penetrati inizialmente nel bar, negando solo e per l'appunto che tra questi vi fosse il ST, circostanza che non è stata smentita dal CO e dall'EL, i quali hanno semplicemente affermato di aver riconosciuto, il primo, lo stesso ST e, il secondo, anche tale NT. Peraltro lo stesso EL - come risulta dalla sua deposizione allegata al ricorso di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione ovvero il travisamento - ha precisato che non furono solo i due soggetti indicati ad entrare nell'esercizio, il che ulteriormente evidenzia che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non sussista alcuna incompatibilità tra le sue dic:hiarazioni e quelle della persona offesa in merito alla partecipazione già al primo pestaggio del EN, la cui attendibilità è stata ritratta dai giudici del merito anche dal fallimento dell'alibi dell'imputato, argomentazione del tutto ignorata dal ricorso che si rivela dunque anche aspecifico per non essersi confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti chiaramente identificato il movente della "spedizione" negli attriti insorti tra la vittima ed i fratelli ST, destinatari di una denuncia sporta dal primo poco tempo prima. L'aggettivazione "etnica" cui i giudici di merito sono ricorsi per qualificare la suddetta spedizione ha avuto, nell'economia della motivazione della sentenza, la mera funzione di evidenziare come gli aggressori - assai numerosi secondo la concorde narrazione di tutti testimoni - fossero stati identificati concordemente da tutti i dichiaranti come "rumeni", sottolineando dunque come l'esistenza di vincoli di solidarietà del gruppo di appartenenza ben potevano aver costituito la ragione per cui l'imputato si era aggregato all'azione, pur non vantando un movente specifico per aggredire il US. Presunzione tutt'altro che illogica alla luce del nutrito numero di persone che hanno partecipato all'azione, che rende inverosimile che ognuno dei partecipanti vantasse uno specifico motivo per voler picchiare la vittima. Nel resto i rilievi difensivi proposti con il motivo in esame si rivelano mere censure in fatto tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione che gli è invece inibita in presenza, per l'appunto, di motivazione logica ed esauriente. 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante dell'uso di un'arma di cui all'art. 585 c.p. ha natura oggettiva e si comunica quindi a tutti i concorrenti nel reato di lesioni, a prescindere dall'ac:certamento di chi tra di essi l'abbia effettivamente usata (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Circo, Rv. 278047). Peraltro va ricordato che l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca 4 consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648). 6. Quanto ai motivi nuovi, rinviando a quanto già illustrato trattando del primo motivo di ricorso per quello che riguarda le supposte discrasie nell'individuazione fotografica dell'imputato, deve ritenersi che le ulteriori doglianze articolate siano invece inammissibili in quanto inedite. Va infatti ribadito che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 2201/2004, Sbragi, Rv. 228525). E non è dubbio che la questione relativa alla presunta contraddizione della persona offesa in merito al numero degli aggressori penetrati nel bar - tema che, come già ricordato, era stato invece sollevato con il gravame di merito - non aveva costituito oggetto di censura con il ricorso principale. Non di meno la doglianza è comunque inammissibile, atteso che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, trasmettendosi a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato altresì che altrimenti verrebbe surrettiziamente aggirata la perentorietà dei termini di impugnazione (ex multis Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). 7. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'irrilevanza della maturazione della prescrizione eccepita con la memoria del 1° agosto 2023, effettivamente compiutasi il 28 maggio 2023 - non registrandosi periodi di sospensione del relativo termine nel corso dei gradi del giudizio di merito - e dunque in ogni caso successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/8/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 35994 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 24/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di EN IL per il reato di lesioni volontarie gravi e lievissime aggravate e continuate. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere per la concorrente contravvenzione di porto ingiustificato di armi improprie perché estinta per prescrizione, provvedendo conseguentemente a rideterminare la pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi. 2.1 Con il primo deduce vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa US ZI. In particolare il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la suddetta persona offesa avesse concordemente individuato nella foto dell'imputato uno dei suoi aggressori, tanto nel corso delle indagini preliminari, quanto nel dibattimento, travisando in tal senso quanto invece dichiarato dal US che, nelle due diversi sedi, avrebbe invece individuato soggetti diversi, peraltro contraddicendosi nel corso dell'esame dibattimentale circa l'effettiva partecipazione del EN al pestaggio di cum era stato vittima. 2.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo e terzo motivo. In tal senso il ricorrente lamenta l'apodittica svalutazione delle dichiarazioni del teste CO, peraltro l'unico realmente terzo trattandosi del gestore del pubblico esercizio teatro della vicenda, il quale aveva indicato in un soggetto diverso dal EN colui che era entrato nel bar armato di un bastone iniziando a colpire il US, in ciò confortato da quelle sostanzialmente concordanti rilasciate dal teste EL ed invece ignorate dal giudice dell'appello, nonostante avessero costituito specifico oggetto dei rilievi difensivi svolti con i motivi d'appello tesi ad evidenziare l'inattendibilità della persona offesa. 2.3 Con il quarto vengono dedotti ancora vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza di un interesse del US ad accusare l'imputato ed all'identificazione del movente dell'aggressione, mentre con il quinto il ricorrente lamenta l'omessa confutazione da parte del giudice dell'appello delle obiezioni svolte con il gravame di merito con riguardo alla configurabilità nei confronti dell'imputato dell'aggravante dell'uso di armi, non essendo stato accertato chi effettivamente abbia colpito la persona offesa con un bastone. 1 3. Il difensore dell'imputato ha presentato il 10 agosto 2023 motivi nuovi. In tal senso vengono ribadite le censure relative all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato svolte con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi ulteriori vizi di motivazione in merito alla valutazione di una ulteriore discrasia nelle dichiarazioni rese dal US nel corso del procedimento in riferimento al numero di aggressori che fecero ingresso nel bar teatro del primigenio pestaggio, già segnalata con il gravame di merito. La difesa ha infine depositato in pari data memoria di replica alle conclusioni del PG, eccependo il compimento del termine di prescrizione già il 28 maggio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Inammissibile è anzitutto il primo motivo sotto plurimi profili. 2.1 Il ricorrente eccepisce il travisamento della prova nella misura in cui la sentenza impugnata sostiene, contrariamente a quanto risulterebbe dagli atti, che la persona offesa US abbia costantemente riconosciuto - tanto nell'immediatezza dei fatti, quanto nel corso del dibattimento — nella fotografia dell'impul:ato uno dei suoi aggressori. E' allora opportuno ricordare che per il costante insegnamento di questa Corte, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità, a meno che il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M. Rv. 283777; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4 n. 19710 del 3/02/2009, Buraschi, Rv. 243636). 2 Nel caso di specie non risulta che, con il gravame di merito, la difesa avesse eccepito l'asserita difformità del riconoscimento effettuato dal US nelle due diverse occasioni in cui egli ha proceduto ad individuazione fotografica, nonostante già la sentenza di primo grado avesse invece sostenuto l'esatto contrario. Ed infatti ciò che era stato eccepito con i motivi d'appello è la discrasia tra le dichiarazioni predibattimentali e quelle dibattimentali della persona offesa in merito al numero di aggressori penetrati nel bar dove venne consumato il pestaggio, obiezione peraltro fondata sulla considerazione solo parziale delle dichiarazioni rese dalla vittima nel corso delle indagini preliminari. 2.2 Peraltro la censura è anche manifestamente infondata. Ed infatti dalla stessa deposizione dibattimentale della persona offesa allegata al ricorso emerge come il US ha inteso ribadire che nel corso delle indagini preliminari aveva identificato nel EN uno dei soggetti individuati come uno dei suoi aggressori, mentre la sentenza di primo grado - non specificamente contestata sul punto con il gravame di merito e dunque in grado di saldarsi con quella d'appello - aveva evidenziato come alcune incertezze insorte nel corso dell'esame della vittima in ordine alla corrispondenza dei soggetti identificati con quelli indicati nel corso della sua narrazione era da imputarsi al fatto che nelle diverse occasioni - le indagini preliminari e il dibattimento - le fotografie utilizzate per il riconoscimento erano state classificate con diversi numeri d'ordine. 3. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo, atteso che il denunziato travisamento per omessa considerazione delle dichiarazioni dei testi CO e EL, pure oggetto di doglianza già con il gravame di merito, non assume - come in definitiva anche quello prospettato con il motivo precedente - il carattere della necessaria decisività. Infatti, la discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dei citati testimoni verte sull'effettivo ingresso nel bar di altro protagonista della vicenda, ossia ST AR, la cui partecipazione alla "spedizione punitiva" (come è stata qualificata l'aggressione da entrambe le sentenze di merito e sostanzialmente non contestato dalla difesa) condotta nei confronti del US da circa venti persone armate di bastoni ed altri oggetti non è stata messa in dubbio da quest'ultimo, che si è limitato a precisare che il succitato ST - peraltro indicato come il promotore dell'azione lesiva - era rimasto inizialmente all'esterno dell'esercizio commerciale. Alcuno dei testi menzionati ha invece negato la presenza del EN all'interno del bar, mentre il ricorso non precisa perché l'eventuale confusione del US sullo specifico ruolo svolto dall'imputato comprometterebbe la sua attendibilità - sulla quale la sentenza impugnata ha esaurientemente motivato - ed avrebbe per l'appunto un valore decisivo ai fini dell'affermazione del suo concorso nel reato. Non solo, la sentenza impugnata ha 3 evidenziato come la vittima abbia precisato che furono tre gli aggressori penetrati inizialmente nel bar, negando solo e per l'appunto che tra questi vi fosse il ST, circostanza che non è stata smentita dal CO e dall'EL, i quali hanno semplicemente affermato di aver riconosciuto, il primo, lo stesso ST e, il secondo, anche tale NT. Peraltro lo stesso EL - come risulta dalla sua deposizione allegata al ricorso di cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione ovvero il travisamento - ha precisato che non furono solo i due soggetti indicati ad entrare nell'esercizio, il che ulteriormente evidenzia che, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non sussista alcuna incompatibilità tra le sue dic:hiarazioni e quelle della persona offesa in merito alla partecipazione già al primo pestaggio del EN, la cui attendibilità è stata ritratta dai giudici del merito anche dal fallimento dell'alibi dell'imputato, argomentazione del tutto ignorata dal ricorso che si rivela dunque anche aspecifico per non essersi confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha infatti chiaramente identificato il movente della "spedizione" negli attriti insorti tra la vittima ed i fratelli ST, destinatari di una denuncia sporta dal primo poco tempo prima. L'aggettivazione "etnica" cui i giudici di merito sono ricorsi per qualificare la suddetta spedizione ha avuto, nell'economia della motivazione della sentenza, la mera funzione di evidenziare come gli aggressori - assai numerosi secondo la concorde narrazione di tutti testimoni - fossero stati identificati concordemente da tutti i dichiaranti come "rumeni", sottolineando dunque come l'esistenza di vincoli di solidarietà del gruppo di appartenenza ben potevano aver costituito la ragione per cui l'imputato si era aggregato all'azione, pur non vantando un movente specifico per aggredire il US. Presunzione tutt'altro che illogica alla luce del nutrito numero di persone che hanno partecipato all'azione, che rende inverosimile che ognuno dei partecipanti vantasse uno specifico motivo per voler picchiare la vittima. Nel resto i rilievi difensivi proposti con il motivo in esame si rivelano mere censure in fatto tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del merito della decisione che gli è invece inibita in presenza, per l'appunto, di motivazione logica ed esauriente. 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che l'aggravante dell'uso di un'arma di cui all'art. 585 c.p. ha natura oggettiva e si comunica quindi a tutti i concorrenti nel reato di lesioni, a prescindere dall'ac:certamento di chi tra di essi l'abbia effettivamente usata (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Circo, Rv. 278047). Peraltro va ricordato che l'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca 4 consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo (Sez. 5, n. 35274 del 14/07/2022, Taietti, Rv. 283648). 6. Quanto ai motivi nuovi, rinviando a quanto già illustrato trattando del primo motivo di ricorso per quello che riguarda le supposte discrasie nell'individuazione fotografica dell'imputato, deve ritenersi che le ulteriori doglianze articolate siano invece inammissibili in quanto inedite. Va infatti ribadito che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343; Sez. 1, n. 5182 del 15/01/2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 2201/2004, Sbragi, Rv. 228525). E non è dubbio che la questione relativa alla presunta contraddizione della persona offesa in merito al numero degli aggressori penetrati nel bar - tema che, come già ricordato, era stato invece sollevato con il gravame di merito - non aveva costituito oggetto di censura con il ricorso principale. Non di meno la doglianza è comunque inammissibile, atteso che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, trasmettendosi a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato altresì che altrimenti verrebbe surrettiziamente aggirata la perentorietà dei termini di impugnazione (ex multis Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). 7. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'irrilevanza della maturazione della prescrizione eccepita con la memoria del 1° agosto 2023, effettivamente compiutasi il 28 maggio 2023 - non registrandosi periodi di sospensione del relativo termine nel corso dei gradi del giudizio di merito - e dunque in ogni caso successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/8/2023