Sentenza 22 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/2004, n. 13705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13705 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG CA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MARIA BARCATI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 291/01 della Corte dei conti di ROMA, depositata il 10/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione della Corte dei Conti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da un'indagine amministrativa a carico della gestione economale del Comune di Farra di Soligo emergevano irregolarità nelle operazioni di incasso e di versamento nella Tesoreria comunale di varie poste contabili. Fra l'altro si accertava che l'economo CA AG, nel periodo 1/1/1992-31/12/1997, aveva riscosso pensioni INPS e provvidenze assistenziali per complessive L. 192.266.610, per conto dei titolari, persone anziane o disabili. Costoro erano stati ospitati presso strutture assistenziali con onere a carico del Comune, assunto volta per volta con apposita deliberazione di Giunta, e contro introito in bilancio di parte della pensione o dell'assegno di assistenza, quale rimborso delle rette pagate. Ai ricoverati gli amministratori comunali avevano consigliato di delegare per la riscossione dei ratei destinati al Comune, la AG, alla quale veniva anche consegnato il libretto di pensione e/o dell'assegno di accompagnamento, a garanzia del pagamento della quota di concorso. Con atto di citazione notificato il 30/7/1998, la Procura contabile regionale del Veneto citava in giudizio l'economo, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito, richiesta che veniva accolta con sentenza n. 636/EL/99, della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Veneto, confermata con sentenza del 21/6-10/9/2001 dalla seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, che respingeva l'appello proposto dalla AG. Quest'ultima ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico mezzo la ricorrente contesta la giurisdizione contabile. Ed, infatti, ribadito che il Regolamento comunale inibiva all'economo l'incasso di somme e che la delega alla riscossione non aveva ne' avrebbe potuto avere provenienza pubblica, ripropone l'eccezione, disattesa nei precedenti gradi, di difetto di giurisdizione del giudice contabile, poiché, acciaiato che la sua attività nell'incasso dei ratei di pensione in virtù delle deleghe rilasciate dai privati non era riconducibile al suo rapporto di servizio con il Comune e che il denaro era non di natura pubblica, bensì privata, avrebbe dovuto concludersi per la devoluzione della presente causa alla giurisdizione del giudice ordinario. Nessuno dei due profili di censura è fondato. Non quello relativo alla natura del danaro che certamente all'origine era di proprietà dei singoli assistiti e, quindi, privata ma che era divenuto di spettanza e/o di pertinenza pubblica, essendo destinato ad entrare nelle casse comunali ed a concorrere alle spese di mantenimento dei soggetti ospitati nelle strutture assistenziali comunali. Tant'è che il danno patrimoniale è stato patito non dai ricoverati ma dall'ente territoriale. Parimenti non rileva il fatto che la delega per la riscossione dei ratei pensionistici non rientrasse nei compiti istituzionali dell'economo. Da un lato, infatti, tale incarico extra ordinem è stato sì effettuato dagli stessi assistiti ma su suggerimento degli amministratori comunali, nell'evidente presupposto di garantirsi la regolarità delle entrate;
dall'altro, l'incarico era avvenuto per il particolare inserimento dell'economo nella struttura amministrativa dell'ente e, quindi, pur non rientrando nelle mansioni tipiche della AG, a queste era collegato funzionalmente ed in esse aveva trovato l'occasione per realizzarsi. In altre parole, sussistono i presupposti per ravvisare nell'attuale ricorrente quella qualifica di contabile di fatto, parificato quanto a regime giuridico a quello di diritto, ed individuabile - come ben dice l'impugnata sentenza - in "colui che si ingerisce nella gestione di fondi pubblici senza investitura pubblica e non legato da rapporto di servizio con l'ente".
Alla luce delle considerazioni svolte, è agevole riscontrare nella specie gli elementi soggettivi ed oggettivi per l'attribuzione della presente causa alla giurisdizione del giudice contabile ed il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la natura di parte meramente formale del Procuratore Generale della Corte dei Conti.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004