Ordinanza collegiale 11 ottobre 2017
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2017
Sentenza 25 agosto 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 06/12/2017, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2017
N. 02893/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2017, proposto da:
BI NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Nocelle, 46/E;
contro
U.T.G. - Prefettura di Napoli non costituito in giudizio;
Ufficio Territoriale del Governo Napoli - Sede Distaccata, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 2249/17/6g Area 1 Quater del 13 giugno 2017 del Prefetto di Napoli, notificato in data 16 giugno 2017;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo della posizione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Napoli - Sede Distaccata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza della Sezione n. 4758 dell’11 ottobre 2017;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, quanto al fumus bon juris, che l’impugnato diniego resiste alla censure mosse essendo, per quanto emerso anche in sede di istruttoria procedimentale e relativo supplemento, lo stesso adeguatamente motivato quanto ad inesistenza dei presupposti integranti il “dimostrato bisogno”;
Considerato che, l’avvenuta cessazione dell’attività, provata in atti e confermata nel corso della discussione orale, esclude altresì la sussistenza del richiesto periculum in mora;
Considerato che sussistono elementi per disporre la compensazione delle spese della attuale fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli - (Sezione Quinta), respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO