Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza cautelare 2 luglio 2021
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2022
Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 04/02/2022, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/02/2022
N. 00853/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Abate, Anna Milli, Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Comando Regionale della G. di F. della Puglia, Comando Prov.le G. di F. di Lecce, Gruppo G. di F. di -OMISSIS-, Tenenza G. di F. di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto prot. n.-OMISSIS-, notificato in data 24/05/2021, con il quale il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Puglia, preso atto dell'ordinanza n. -OMISSIS-del Consiglio di Stato e pertanto, in esecuzione della stessa, ha trasferito, con riserva, in attesa della decisione nel merito del gravame tuttora pendente, il Vice Brigadiere -OMISSIS-” dalla Tenenza di -OMISSIS- al Comando Provinciale di Lecce;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti ed in particolare, del foglio n. -OMISSIS-del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Contenzioso del Personale richiamato nell'atto prot. n. -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 4/1/2022 per l'annullamento
della Determinazione prot. n.-OMISSIS-del Comandante Regionale della Guardia di Finanza Puglia, notificata al ricorrente in data 29/11/2021;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ed in particolare dell'Allegato 2 alla Determinazione prot. n. -OMISSIS-, conosciuto in quanto depositato in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, e del foglio n. -OMISSIS-del Comando Generale, richiamato nell'allegato 2, di contenuto ignoto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Comando Regionale della G. di F. della Puglia, Comando Prov.le G. di F. di Lecce, Gruppo G. di F. di -OMISSIS-, Tenenza G. di F. di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in relazione ai proposti motivi aggiunti;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.ti S. Abate, A. Milli e A. Micolani per la parte ricorrente;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Invero:
a) non sembra fondato il primo motivo di gravame, fondato sulla violazione del principio di proporzionalità. Ciò in quanto il trasferimento dall’originaria sede di -OMISSIS- a quella di Lecce, disposto dall’Amministrazione, non sembra presentare evidenti profili di irrazionalità e/illogicità, tenuto conto, da un lato, dell’esigenza di rimuovere l’accertata situazione di incompatibilità ambientale, riconosciuta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-, e sotto altro profilo, della permanenza di tale situazione qualora il ricorrente fosse assegnato alle Tenenze di -OMISSIS-, entrambe situate in area limitrofa a quella di -OMISSIS-, sede ritenuta incompatibile; con l’ulteriore puntualizzazione, nel caso della Tenenza di -OMISSIS-, che essa comprende nella propria circoscrizione di servizio anche il Comune di residenza del ricorrente (-OMISSIS-), e dunque si pone, prima facie , quale sede in grado di esacerbare la situazione di incompatibilità ambientale, piuttosto che di stemperarla;
b) non sembrano fondati gli ulteriori motivi di gravame, posto che, da un lato, non sembra presentare natura invalidante il dedotto deficit di partecipazione procedimentale, e sotto altro profilo, non sembrano cogliere nel segno le ulteriori censure di difetto di istruttoria e di motivazione, avuto riguardo alla natura del provvedimento in esame, il quale si inquadra nell’ambito degli ordini, che in quanto tali non richiedono un particolare apporto motivazionale, diverso da quello rappresentato dall’enunciazione della sua funzione tipica: id est , nel caso di specie, la necessità di rimuovere l’accertata situazione di incompatibilità ambientale;
- ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.