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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(P. IVA ) in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale dott. , rappresentato e difeso, per mandato in atti, giusta delibera del Parte_2
Direttore Generale n. 609 del 24.03.2023, dagli avvocati Maria Luisa Miazzi (C.F.
), Angela Rampazzo (C.F. ) e Valentina Biscaro (C.F. C.F._1 C.F._2
), queste ultime nominate procuratori in forza del mandato conferito alla C.F._3
prima, con domicilio eletto presso lo studio in C.so Garibaldi, 5 (e-mail PEC: Pt_1
Email_1 Email_2
nr.fax: 049.650834) Email_3
Parte appellante contro
(CF: , nato a [...] [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_4 Pt_1
Ponte San Nicolò (PD), via Bachelet, n.53, difeso e rappresentato da Avv. Anna-Lisa Renda (C.F.:
e Avv. Elisa Pavanello ( ), con rispettivo domicilio CodiceFiscale_5 C.F._6
1 digitale agli indirizzi PEC e Email_4
e numero di fax 051/6271888 fax 0429/701612, come da Email_5
mandato in atti, con domicilio eletto presso e nello studio della prima sito in Monselice (PD), via S.
Martino n.8
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 514/2022 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: obbligo vaccinale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- rigettarsi tutti i motivi del ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio perché infondati e/o
inammissibili.
- Spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.”
Per parte appellata:
“confermare la sentenza qui impugnata pronunciata dal Tribunale di Padova, rigettando l'appello
dell e nella denegata ipotesi di riforma, accogliere Parte_1
comunque le domande, anche pregiudiziali, svolte dal Sig. con libello introduttivo del CP_1
giudizio di primo grado, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre 15% di spese generali, C.p.a. e I.v.a. come
per legge.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande di , Controparte_1
accertando la sussistenza di una legittima certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale e l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro nonché condannando l Parte_3
alla reintegrazione immediata del lavoratore nel posto di lavoro e alla corresponsione degli importi dovuti a titolo retributivo e contributivo. Ha, altresì, condannato l alla refusione Parte_3
delle spese di lite.
1.1. Il sig. è dipendente dell dal 9.3.2020, CP_1 Controparte_2
con qualifica di operatore socio-sanitario. A seguito dell'introduzione dell'obbligo vaccinale anti
2 Covid-19, l , con delibera D.G. n. 2282 del 13.12.2021, nominava una Parte_3
commissione medica incaricata di valutare le certificazioni previste dalla normativa in materia e, nella medesima data, informava i dipendenti dell'obbligo vaccinale e della necessità di fornire le comunicazioni al riguardo previste dalla predetta normativa. Il sig. si limitava a comunicare CP_1
che, in data 4.12.2021, era risultato positivo al Covid-19 e, in data 16.12.2021, al termine della malattia, riprendeva servizio. L , in data 31.12.2021 e in data 24.1.2022, Parte_3
invitava il lavoratore a sottoporsi a vaccinazione (dopo il decorso del periodo di differimento per documentata infezione). Il sig. comunicava che in data 16.2.2022 era risultato nuovamente CP_1
positivo al Covid-19 e pertanto aveva disdetto l'appuntamento per la vaccinazione. In data 19.5.2022
il lavoratore inviava certificazione temporanea di esenzione dalla vaccinazione avente scadenza il
17.10.2022. Con comunicazione del 19.5.2022, ricevuta in data 23.5.2022, l Parte_3
accertava l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospendeva il sig. dal servizio e dalla CP_1
retribuzione. Poiché la commissione medica aveva ritenuto inidonea ex D.L. 44/2021 la suddetta certificazione, in data 27.5.2022 l'Azienda invitava il lavoratore a produrre la Parte_3
documentazione relativa alla vaccinazione/cause di esenzione. In data 8.6.2022 la commissione medica, non essendo pervenuto alcun riscontro dal lavoratore, confermava l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. Pertanto il lavoratore ha instaurato la presente causa per ottenere il pagamento delle retribuzioni perdute durante la sospensione.
Il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore, rilevando che la certificazione temporanea di esenzione dall'obbligo vaccinale in possesso del lavoratore era conforme alla procedura di certificazione disciplinata dal D.P.C.M. del 4.2.22 e rispettosa della circolare del
Ministero della Salute del 4.8.2021. Ha ritenuto che l non poteva sindacare il Parte_3
motivo a fondamento del rilascio di detta certificazione, in quanto la stessa era stata rilasciata da un organo di vertice della struttura che gestisce la sanità pubblica, sulla base della valutazione già
effettuata dall'organo competente (medico curante di medicina generale o medico vaccinatore). Ha
dichiarato assorbita ogni altra questione.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l Controparte_2
sulla base di due motivi. L'Azienda ha ribadito che la certificazione
[...]
3 presentata dal lavoratore non consentiva al datore di lavoro la verifica delle condizioni di esenzione dall'obbligo vaccinale. Ha precisato che, alla scadenza di tale certificazione, il lavoratore ha prodotto una seconda certificazione di esenzione con decorrenza dall'11.10.2022 al 31.1.2023 e che dal
2.11.2022 è venuto meno l'obbligo vaccinale. Ha illustrato il contesto normativo: il D.L. 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per i lavoratori in ambito socio-sanitario, ponendo in capo al datore di lavoro il procedimento di verifica dell'adempimento (art. 4); il D.L. 52/2021 ha introdotto la
“certificazione verde” (base o rafforzata) per l'accesso ad attività e servizi non essenziali;
il D.L.
172/2021 ha apportato alcune modifiche al D.L. 44/2021, estendendo l'ambito applicativo dell'obbligo vaccinale. L'Azienda ha ripercorso la vicenda, ribadendo che sussiste una espressa distinzione tra la disciplina in ambito socio-sanitario (D.L. 44/2021) e la disciplina delle certificazioni in ambito sociale (D.L. 52/2021).
2.1. Con il primo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per errata Pt_3
ricostruzione del fatto.
L'appellante evidenzia che la certificazione esibita dal lavoratore non era stata ritenuta non autentica, bensì non corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 ai fini di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
2.2. Con il secondo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per errata Pt_3
interpretazione e applicazione dell'art. 4, comma 2, D.L. 44/2021.
L'appellante si duole che il primo giudice ha accertato la sussistenza di una legittima certificazione di esenzione dall'obbligo vaccinale, ritenendo che la documentazione prodotta integrasse i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, D.L. 44/2021. Evidenzia che tale documento (green pass base) era privo di rilievo ed effetti nella procedura di accertamento dell'adempimento dell'obbligo vaccinale in ambito socio-sanitario, essendo relativo al diverso ambito di cui al D.L.
52/2021 (correlato alla circolare ministeriale del 4.8.2021 e al D.P.C.M. del 4.2.22). Precisa che la certificazione ex D.L. 44/2021 doveva essere rilasciata dal Medico curante di Medicina Generale o dal Medico vaccinatore e doveva riportare l'attestazione delle patologie che rendevano la vaccinazione pericolosa per la salute, mentre la “certificazione verde” ex D.L. 52/2021 poteva essere rilasciata anche da altre figure e non doveva recare l'attestazione delle patologie. Osserva che in
4 ambito socio-sanitario sono distinte le posizioni del lavoratore vaccinato, esentato, non vaccinato,
mentre nella (PN-DGC) risultano equiparate Controparte_3
l'esenzione e l'avvenuta vaccinazione. Comunque, in detto portale, alla data della sentenza
(3.10.2022), il sig. risultava inadempiente all'obbligo vaccinale, benché il documento CP_1
cartaceo prodotto recasse come termine di validità il 17.10.2022. Richiama giurisprudenza di merito che conferma la distinzione tra la disciplina del D.L. 44/2021 e quella del D.L. 52/2021.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha ritenuto che la certificazione esibita dal CP_1
sia stata rilasciata da un organo competente (Ministero della Salute), in quanto posto al vertice della struttura organizzativa alla quale apparterrebbe anche l . Rileva che tra il Parte_3
Medico di Medicina Generale (che è lavoratore para-subordinato convenzionato con l Pt_4
) e l'Azienda sanitaria (che è articolazione del SSN ed è dotata di autonoma personalità
[...]
giuridica) non vi è identità, né formale relazione gerarchica con il Ministero della Salute. Precisa che,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non è allegato né provato che la certificazione esibita dal sia stata rilasciata sulla base di una valutazione effettuata dal medico CP_1
competente.
L'appellante ribadisce che la certificazione prodotta era irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione dalla vaccinazione ex art. 4 D.L. 44/2021, sicché è corretta la valutazione dell CP_4
che ha ritenuto l'insussistenza di ragioni giustificative dell'inadempimento dell'obbligo
[...]
vaccinale.
L'appellante osserva che l'art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 non contrasta con gli artt. 5 e 8 dello
Statuto dei Lavoratori – atteso che nel rapporto di lavoro la conoscibilità di dati relativi alla condizione personale del lavoratore è autorizzata (cfr. considerando n. 155 del Regolamento UE 2016/679; art. 113 del D.Lgs. 196/2003; art. 10 del D.Lgs. 276/2003) – né con l'art. 41 D.Lgs. 81/2008, in quanto la difesa dal contagio è rilevante a tutela della salute pubblica e a difesa del lavoratore (cfr. art. 272
e art. 29, comma 3, nonché art. 274 D.Lgs. 81/2008).
3. Si è costituito il sig. , contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Afferma CP_1
la correttezza dell'impugnata sentenza con riferimento all'applicazione delle norme e delle circolari susseguitesi durante l'emergenza pandemica.
5 Il lavoratore sostiene che la certificazione da lui esibita era conforme a quanto previsto dalle circolari del Ministero della Salute (n. 35309 del 4.8.2021, n. 43366 del 25.9.2021, n. 53922 del
25.11.2021, n. 59069 del 23.12.2021) e poi dal D.P.C.M. del 4.2.2022, il quale espressamente richiama il D.L. 44/2021 e le circolari in materia di esenzione. Evidenzia che il D.P.C.M del 4.2.2022
ha previsto un'unica modalità della certificazione di esenzione (v. artt. 1, 5 e 10). Rileva che – ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. 44/2021 – l si sarebbe dovuta limitare a Parte_3
recepire la certificazione di esenzione, poiché l'elaborazione della stessa da parte della
[...]
(a cui fa capo il Ministero della Salute) assicurava implicitamente l'assoggettamento Parte_5
al controllo sulla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 6, D.P.C.M. del 4.2.2022.
L'appellante ribadisce l'eccezione di illegittimità della sospensione per inosservanza del procedimento, in quanto la sospensione dal lavoro non è stata preceduta da un invito alla vaccinazione e in quanto era vietata l'istituzione di una commissione per valutare le certificazioni esibite dai lavoratori.
4. All'udienza del 26.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. La Corte ritiene dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, l'esame della disposizione normativa espressa che regola il coordinamento dei due sistemi normativi costituiti, da un lato, dal d.l. 44/2021, conv. con mod. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 relativo, per quanto qui rileva, a “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2” (previsione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori), e, dall'altro lato, il d.l. 52/2021, conv. in L. 17 giugno 2021, n. 87, relativo a “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”, che ha disciplinato l'obbligo relativo al possesso del c.d. Green Pass.
Ebbene, l'art. 9 quinquies del D.l. 52/2021, relativo all'“Impiego delle certificazioni verdi
Covid-19 nel settore pubblico”, al comma 1, dispone quanto segue: “
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al
6 30 aprile 2022, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, (…) è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, una delle certificazioni verdi COVID-
19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-ter.2 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76”.
A fronte del chiaro tenore letterale della disposizione che precede, deve ritenersi che l'obbligo di possedere e di esibire il c.d. green pass (nelle diverse tipologie previste) lasciava impregiudicata la disciplina dell'obbligo vaccinale di cui agli artt. 4, 4 bis, 4 ter e 4 ter 2 del D.L. 44/2021, e, quindi,
in particolare, lasciava impregiudicato l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-
assistenziali e socio-sanitarie.
Come noto, l'art. 4, comma 1, prevedeva che “La vaccinazione costituisce requisito
essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei
soggetti obbligati” e, al comma 2, prevedeva l'esonero o il differimento dell'obbligo vaccinale “Solo
in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto
delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-
2”.
Ebbene, nel caso di specie, tali patologie non sono state né allegate né provate dal CP_1
nemmeno in giudizio.
Sicchè, non sussistendo una ipotesi di esenzione o di differimento dell'obbligo vaccinale,
pacificamente non assolto dal , deve ritenersi che quest'ultimo versasse in una situazione CP_1
di inadempimento dell'obbligo vaccinale medesimo.
Ed invero, il certificato esibito dal era, pacificamente, un mero certificato c.d. Green CP_1
pass base (non da vaccinazione, pacificamente non eseguita all'epoca dei fatti di causa), sicchè a nulla rileva la sua formale denominazione, il soggetto che lo ha rilasciato o la circostanza che tale
7 documento fosse coerente al modello (cartaceo/digitale) previsto ratione temporis per tale tipologia di certificazioni dalle autorità competenti.
Ciò che rileva è che, ai sensi dell'art. 9 quinquies del D.L. 52/2021, il possesso di tale certificazione non costituiva adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 4, 4 bis, 4 ter e 4 ter 2 del
D.L. 44/2021 che espressamente “restavano fermi” anche laddove il soggetto obbligato fosse in possesso di una certificazione diversa da quella conseguibile a seguito di vaccinazione. E il
, lo si ribadisce, non ha né allegato, né provato, di essersi vaccinato o di essere portatore CP_1
di una patologia tale da costituire ragione di esenzione dalla vaccinazione.
Tale conclusione è confermata dalla previsione, ad opera dell'art. 4, comma 1,
dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale “requisito essenziale” per lo svolgimento della prestazione (salvi i casi di esenzione o differimento, come detto non ricorrenti nel caso di specie).
Se l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito “essenziale” di svolgimento della prestazione, l'orientamento che ritiene sufficiente il possesso di un green pass di tipo diverso da quello conseguibile a seguito di vaccinazione implica una sostanziale abrogazione del requisito normativo della essenzialità dell'obbligo vaccinale.
Quanto precede assorbe ogni considerazione sul punto, non potendo certo interpretarsi le circolari richiamate dal come abrogatrici di un requisito stabilito dalla fonte di rango CP_1
primario.
7. Risulta infondata l'eccezione, riproposta da parte appellata nel presente grado di giudizio,
circa l'inosservanza del procedimento da parte dell che avrebbe omesso l' “invito” alla Pt_3
vaccinazione prima di procedere alla sospensione.
L'Azienda, invero, come conferma lo stesso (pag. 9 ss. della memoria di CP_1
costituzione in appello) gli ha inviato un primo invito alla vaccinazione il 31.12.2021 e un secondo invito il 24.1.2022: in entrambe le ipotesi il ha beneficiato del termine di differimento CP_1
normativamente previsto in caso di contrazione del virus. Cessato tale periodo di differimento, il avrebbe dovuto procedere ad adempiere all'obbligo vaccinale (meramente differito e da CP_1
cui il non risultava esentato), situazione non verificatasi. Sicchè è del tutto legittimo, anche CP_1
sotto tale profilo, il provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del 19.5.2022. Né
8 è previsto, a carico del datore di lavoro, l'invio di un nuovo invito alla vaccinazione una volta cessata la causa di differimento. Ciò che rileva, del resto, è che, cessata la causa di differimento, l'obbligo vaccinale – requisito essenziale di svolgimento della prestazione lavorativa – si è riespanso e non è
stato, pacificamente, adempiuto dal . CP_1
8. Risultano infondate e comunque inconferenti anche le considerazioni svolte dall'appellato sulla illegittima istituzione da parte appellante di una commissione ad hoc per valutare le certificazioni esibite dai lavoratori.
La normativa in esame non contiene alcun divieto per il datore di lavoro di istituire una commissione di professionisti sanitari esperti e competenti a valutare la idoneità delle certificazioni prodotte dai lavoratori e la loro conformità alle disposizioni normative anti Covid. Sicché l'istituzione di tale commissione da parte dell appellante non ha alcuna influenza sulle conseguenze Pt_3
che la normativa di riferimento riconnette all'inadempimento dell'obbligo vaccinale.
9. Quanto alle questioni relative alla validità della previsione dell'obbligo vaccinale e all'efficacia e sicurezza dei vaccini, la Corte richiama, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state svolte in questa sede argomentazioni tali da indurre a discostarsene, le argomentazioni svolte nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 14 e n. 15 del 2023 che hanno risolto le questioni riproposte dall'appellato a pag. 13 della memoria.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande di accolte in primo Controparte_1
grado devono essere rigettate.
11. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza di . Controparte_1
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore dell Controparte_1 Pt_3
appellante delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.
PQM
9 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande di accolte in primo grado;
Controparte_1
2) condanna a corrispondere all appellante le spese di lite di Controparte_1 Pt_3
entrambi i gradi che liquida, quanto al primo grado, in euro 7.377,00 e, quanto al presente grado, in euro 6.946,00 oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato.
Venezia, il giorno 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Barbara Bortot
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