Art. 4.
Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) avere eta' non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di eta' e' elevato a 23 anni;
3) essere celibi o vedovi senza prole;
4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;(11) ((14))
5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe);
6) avere l'assenso dell'esercente la patria potesta', o la tutela, se minore degli anni 21;
7) non avere subito condanne per delitti dolosi ne' essere stati sottoposti a misure di sicurezza;
8)avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non averi riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;
9) appartenere a famiglia di buona reputazione.
(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo di eta' per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , nonche' per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, e' elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;
b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.
In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole.
I reduci dalla deportazione (militari o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 18 febbraio 1963, n. 173 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:
a) avere statura non inferiore a metri uno e sessantacinque;
b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603 , nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;
c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 18 febbraio 1963, n. 173 come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 603 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:
a) avere statura non inferiore a metri 1,60;
b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603 , nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;
c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo".
Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) avere eta' non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di eta' e' elevato a 23 anni;
3) essere celibi o vedovi senza prole;
4) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;(11) ((14))
5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe);
6) avere l'assenso dell'esercente la patria potesta', o la tutela, se minore degli anni 21;
7) non avere subito condanne per delitti dolosi ne' essere stati sottoposti a misure di sicurezza;
8)avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non averi riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;
9) appartenere a famiglia di buona reputazione.
(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo di eta' per l'ammissione nel Corpo degli agenti di custodia di cui all' art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , nonche' per la partecipazione al concorso per il grado di sottotenente previsto nell'art. 28 dello stesso decreto, e' elevato a 35 anni per coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) siano combattenti della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;
b) siano partigiani combattenti, riconosciuti tali ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) siano reduci dalla prigionia o dalla deportazione.
In deroga alla disposizione contenuta nel n. 3 dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel comma precedente, possono aspirare alla nomina ad agenti di custodia anche se coniugati o vedovi con prole.
I reduci dalla deportazione (militari o patrioti civili) possono essere arruolati in quanto non abbiano aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 18 febbraio 1963, n. 173 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:
a) avere statura non inferiore a metri uno e sessantacinque;
b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603 , nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;
c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 18 febbraio 1963, n. 173 come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 603 ha disposto (con l'art. 126, comma 1) che "A modifica di quanto dispone il n. 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e fermi restando gli altri requisiti previsti dell'articolo stesso per l'arruolamento nel Corpo, occorre:
a) avere statura non inferiore a metri 1,60;
b) essere di sana e robusta costituzione fisica ed immune da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603 , nonche' da qualsiasi difetto di refrazione da ipoacusia bilaterale a meno di sei metri, da dislalia e disartria anche di tenue grado;
c) avere attitudine a svolgere i compiti istituzionalmente demandati al Corpo".