CASS
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2024, n. 44775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44775 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ••• Penale Sent. Sez. 1 Num. 44775 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA US Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2024 respingeva l'istanza avanzata nell'interesse di AL PP ed avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, irrevocabile il 14 luglio 2023 e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce irrevocabile il 3 maggio 2024. 2. Avverso detta ordinanza AL PP tramite il difensore di fiducia proponeva ricorso che articolava su un unico motivo. 2.1 Il dedotto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione di legge penale con riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione. Il ricorrente ribadiva come tutte le condotte di penale rilevanza per cui AL ha riportato condanna fossero lesive del medesimo bene giuridico, cioè il patrimonio dei creditori. Sottolineava - altresì - la contiguità temporale delle condotte, benchè le due sentenze dichiarative di fallimento, di cui ai contestati reati di bancarotta, fossero intervenute una nel 2008 e l'altra nel 2014. Nonostante tale dato cronologico, le condotte distrattive di cui alla sent. 204/2023 erano state in grande parte poste in essere in concomitanza con la declaratoria di fallimento del 2008. Rilevava , poi, l'evidente collegamento strumentale e logico fra le condotte di cui alle sentenze, in quanto AL con la sent. 204/23 è stato condannato in qualità di legale rappresentante e socio unico di GI costruzioni srl, mentre con la ulteriore sentenza egli è stato condannato in concorso con AL RO per aver ceduto un ramo di azienda della AL srl alla GI Costruzioni srl. Stigmatizzava, inoltre, un passaggio motivazionale errato nell'impugnato provvedimento, relativo alla distonia temporale tra la condotta di cessione di ramo di azienda in favore di GI e le condotte distrattive poste in essere in un momento successivo, quando, cioè, si evidenziavano perdite anche in GI : tale passaggio avrebbe pretermesso di considerare che le prime condotte di bancarotta poste in essere in GI risalivano al 2008, nel medesimo anno in cui veniva ceduto il ramo di azienda di cui alla sentenza 1429/23. Riteneva il ricorrente, che - in definitiva - fosse evidente una pluralità di indici sintomatici della unicità del disegno criminoso. Il sostituto procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 L'unico motivo di ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato, infatti, ha esaminato le medesime argomentazioni riproposte nel ricorso e, dopo averle vagliate, le ha ritenute non sufficienti a fondare il riconoscimento della unicità del medesimo disegno criminoso. Sotto il profilo cronologico, la Corte di Appello ha valutato non solo la data di declaratoria dei fallimenti, ma, in ossequio ad un richiamato insegnamento di legittimità, ha valutato anche il tempus di commissione dei singoli fatti di bancarotta, rilevando - quanto al fallimento GI - che le condotte commesse dal 2008 in poi erano condotte di bancarotta documentale, mentre quelle commesse dal 2011 in poi erano condotte di tipo distrattivo. Per converso, la condotta per cui il ricorrente ha riportato condanna con l'ulteriore sentenza era condotta distrattiva commessa in qualità di extraneus ai danni di differente società e in vantaggio della GI, cui andava ad incrementare il patrimonio, depauperando contestualmente quello della AL Costruzioni srl. Come rilevato nel provvedimento impugnato, la decisione di porre in essere condotte distrattivk in danno di GI è intervenuta in un secondo momento rispetto a quando venne ceduto il ramo di azienda, circa tre anni dopo, e certamente non era prevedibile, nel momento in cui veniva posta in essere la prima condotta distrattiva in danno di AL Costruzioni, che anche GI si sarebbe trovata decotta di lì a tre anni. 2. Va ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non 2 essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provare tale unicità. è il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze zldt acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).) Il ricorrente, come visto, ha riproposto le medesime argomentazioni già esaminate nel provvedimento impugnato, con cui peraltro non si è minimamente confrontato, non fornendo alcun elemento ulteriore dal quale desumere, superato il dato cronologico e il dato logico, stante la inconciliabilità delle differenti condotte per cui ha riportato condanna, la sussistenza di una programmazione unitaria che avrebbe dovuto coprire tre anni di tempo e prevedere in sé l'evoluzione patrimoniale di una società, quale la GI. Il mero dato della contiguità temporale di alcune condotte, peraltro fra loro distoniche, nel 2008, non è sufficiente a fare ritenere sussistente fra i fatti indicati l'unicità del medesimo disegno criminoso, non apportando il ricorrente alcun elemento di novità in tal senso. 3. Il ricorso deve essere rigetto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore IPresidente
lette le conclusioni del PG Elisabetta Ceniccola che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ••• Penale Sent. Sez. 1 Num. 44775 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA US Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2024 respingeva l'istanza avanzata nell'interesse di AL PP ed avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, irrevocabile il 14 luglio 2023 e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce irrevocabile il 3 maggio 2024. 2. Avverso detta ordinanza AL PP tramite il difensore di fiducia proponeva ricorso che articolava su un unico motivo. 2.1 Il dedotto motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione di legge penale con riguardo agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione. Il ricorrente ribadiva come tutte le condotte di penale rilevanza per cui AL ha riportato condanna fossero lesive del medesimo bene giuridico, cioè il patrimonio dei creditori. Sottolineava - altresì - la contiguità temporale delle condotte, benchè le due sentenze dichiarative di fallimento, di cui ai contestati reati di bancarotta, fossero intervenute una nel 2008 e l'altra nel 2014. Nonostante tale dato cronologico, le condotte distrattive di cui alla sent. 204/2023 erano state in grande parte poste in essere in concomitanza con la declaratoria di fallimento del 2008. Rilevava , poi, l'evidente collegamento strumentale e logico fra le condotte di cui alle sentenze, in quanto AL con la sent. 204/23 è stato condannato in qualità di legale rappresentante e socio unico di GI costruzioni srl, mentre con la ulteriore sentenza egli è stato condannato in concorso con AL RO per aver ceduto un ramo di azienda della AL srl alla GI Costruzioni srl. Stigmatizzava, inoltre, un passaggio motivazionale errato nell'impugnato provvedimento, relativo alla distonia temporale tra la condotta di cessione di ramo di azienda in favore di GI e le condotte distrattive poste in essere in un momento successivo, quando, cioè, si evidenziavano perdite anche in GI : tale passaggio avrebbe pretermesso di considerare che le prime condotte di bancarotta poste in essere in GI risalivano al 2008, nel medesimo anno in cui veniva ceduto il ramo di azienda di cui alla sentenza 1429/23. Riteneva il ricorrente, che - in definitiva - fosse evidente una pluralità di indici sintomatici della unicità del disegno criminoso. Il sostituto procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1 L'unico motivo di ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato, infatti, ha esaminato le medesime argomentazioni riproposte nel ricorso e, dopo averle vagliate, le ha ritenute non sufficienti a fondare il riconoscimento della unicità del medesimo disegno criminoso. Sotto il profilo cronologico, la Corte di Appello ha valutato non solo la data di declaratoria dei fallimenti, ma, in ossequio ad un richiamato insegnamento di legittimità, ha valutato anche il tempus di commissione dei singoli fatti di bancarotta, rilevando - quanto al fallimento GI - che le condotte commesse dal 2008 in poi erano condotte di bancarotta documentale, mentre quelle commesse dal 2011 in poi erano condotte di tipo distrattivo. Per converso, la condotta per cui il ricorrente ha riportato condanna con l'ulteriore sentenza era condotta distrattiva commessa in qualità di extraneus ai danni di differente società e in vantaggio della GI, cui andava ad incrementare il patrimonio, depauperando contestualmente quello della AL Costruzioni srl. Come rilevato nel provvedimento impugnato, la decisione di porre in essere condotte distrattivk in danno di GI è intervenuta in un secondo momento rispetto a quando venne ceduto il ramo di azienda, circa tre anni dopo, e certamente non era prevedibile, nel momento in cui veniva posta in essere la prima condotta distrattiva in danno di AL Costruzioni, che anche GI si sarebbe trovata decotta di lì a tre anni. 2. Va ricordato che l'unicità di disegno criminoso, egualmente necessaria per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte grossomodo delineate ("disegnate") in vista di un unico fine. Ciò significa che la programmazione può essere ab origine anche priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Sul piano probatorio per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non 2 essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). A chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe l'onere di indicare i reati legati tra loro dall'unicità del disegno criminoso e, quantomeno, di prospettare, come per ogni aspetto che attiene alla psiche e alla volontà dell'agente, specifici elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria. Non spetta invece al condannato l'onere di provare tale unicità. è il giudice dell'esecuzione che, tenuto conto delle allegazioni difensive ed attraverso l'approfondita disamina dei casi giudiziari oggetto delle sentenze zldt acquisite anche di ufficio, deve individuare i dati sostanziali di possibile collegamento (cfr. Sez. 1, 14188 del 30/3/2010, Russo, Rv. 246840).) Il ricorrente, come visto, ha riproposto le medesime argomentazioni già esaminate nel provvedimento impugnato, con cui peraltro non si è minimamente confrontato, non fornendo alcun elemento ulteriore dal quale desumere, superato il dato cronologico e il dato logico, stante la inconciliabilità delle differenti condotte per cui ha riportato condanna, la sussistenza di una programmazione unitaria che avrebbe dovuto coprire tre anni di tempo e prevedere in sé l'evoluzione patrimoniale di una società, quale la GI. Il mero dato della contiguità temporale di alcune condotte, peraltro fra loro distoniche, nel 2008, non è sufficiente a fare ritenere sussistente fra i fatti indicati l'unicità del medesimo disegno criminoso, non apportando il ricorrente alcun elemento di novità in tal senso. 3. Il ricorso deve essere rigetto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore IPresidente